Articolo 8 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 marzo 1968
Art. 8.
E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:
a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;
b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;
c) contenenti sostanze il cui impiego non e' espressamente previsto dalla presente legge;
d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968