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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 427/2024 tra (c.f. e P.IV ) Parte_1 P.IV_1
ATTORE - opponente
Contro
(c.f. e P.IV ) Controparte_1 P.IV_2
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
(c.f. e P. IV , e per essa Controparte_2 P.IV_3 Controparte_3
, rappresentata da (c.f. e P.IV
[...] Controparte_4
) P.IV_4
CONVENUTA – creditrice opposta
e
(c.f. ) Controparte_5 P.IV_5
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
, CF Controparte_6 C.F._1
CONVENUTA - aggiudicataria
pagina 1 di 11 Per l'udienza del 21 maggio 2025 tenutasi in modalità c.d. cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., innanzi alla dott.ssa Antonia Palombella, le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza e, in particolare:
- In data 15.052025, ha depositato le seguenti note: “L'avv. Marcello Parte_1
Colamatteo nell'interesse dell'opponente si riporta ai propri scritti difensivi, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito nei propri scritti, conferma le proprie conclusioni in atti e ne chiede l'accoglimento.”
- In data 16.05.2025, la convenuta opposta e per essa la procuratrice Controparte_2 speciale rappresentata dalla ha Controparte_3 Controparte_4 depositato le seguenti note: “l'avv. Domenico Massignani il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi sino ad oggi depositati e chiede che la causa venga decisa.”
- In data 19.05.2025, la convenuta aggiudicataria opposta ha depositato Controparte_6 le seguenti note: “ Il sottoscritto Avv. Patrizia Venti, nell'interesse della Sig.ra CP
, nel riportarsi integralmente a quanto già esposto e dedotto nei propri atti difensivi,
[...] si riporta alle conclusioni già rassegnate nei predetti atti e di cui chiede l'integrale accoglimento, nella ribadita impugnativa di tutto quanto ex adverso richiesto, eccepito e concluso, siccome infondato sia in fatto che in diritto.”
La Giudice, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 11 R.G. n. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 427 dell'anno 2024 e vertente
tra
(c.f. e P.IV ), con sede legale in La Maddalena, Via C. Battisti, n.2, Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Colamatteo, del Foro di Cagliari, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE - opponente
Contro
(c.f. e P.IV , quale mandataria del Controparte_1 P.IV_2 [...]
(P.IV: ), con sede in Cagliari, viale Bonaria n. 33, in persona del suo legale Controparte_7 P.IV_6 rappresentante pro tempore,
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
(c.f. e P. IV , e per essa Controparte_2 P.IV_3 Controparte_3
, rappresentata da (c.f. e P.IV
[...] Controparte_4
), con sede legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa P.IV_4
pagina 3 di 11 dall'avv. Domenico Massignani del Foro di Pescara, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA – creditrice opposta
e
(c.f. ), con sede in Roma (RM) alla Via G. Grezar, Controparte_5 P.IV_5
n.14 in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_6
Reggio Emilia via Ho Chi Min n.10, CF , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia C.F._1
Venti del Foro di Tempio Pausania, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura stesa su documento separato ed allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - aggiudicataria
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 21.05.2025
(svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento della fase cautelare (R.G.E. 106/2018 sub 4)
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 106/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale, con ricorso di data 02.11.2023, la società debitrice esecutata ha proposto “opposizione agli atti Parte_1 esecutivi, ex art. 617, co. II, c.p.c., avverso il provvedimento (rep.1336/23, cron. 1535/23) emesso dal Giudice Dott.ssa
Federica Lunari (R.G. 106/2018) in data 11 ottobre 2023, depositato e notificato in data 13 ottobre 2023 (doc. 1), con il quale il GE ha decretato il trasferimento del lotto n. 3, affinché l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, previa sospensione resa inaudita altera parte dell'emanazione del decreto di trasferimento Proc. R. Es. n° 106/2018 – lotto 3 - e di tutte le attività
pagina 4 di 11 susseguenti (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili), voglia in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva in oggetto ex art. 20 L. n. 44/1999 per la durata di mesi ventiquattro anche in relazione all'emanazione del decreto di trasferimento del lotto 3 (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili a favore degli aggiudicatari), revocare il provvedimento impugnato del giorno 11.10.23, depositato e notificato in data 13.10.23 e nel merito, sempre previa revoca del provvedimento per cui è causa emesso in data 11 ottobre 2023 (decreto di trasferimento del lotto 3 - doc.1), revocare il trasferimento del bene indicato nella superiore parte espositiva e sospendere l'emanazione del citato decreto di trasferimento per la durata di ventiquattro mesi. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La creditrice procedente e per essa la procuratrice speciale, Controparte_2 Controparte_3 ha resistito all'opposizione con memoria difensiva del 15.01.2024, contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto delle contrapposte richieste.
Con ordinanza resa in data 31.01.2024 (R.G.E. 106/2018 sub 4), depositata in data 02.02.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha così provveduto: “Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Condanna l'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ciascuna parte opposta costituita, che liquida in euro 4.227,00
[...] ciascuna, oltre spese generali, iva e c.p.a. Condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. al pagamento della Parte_1 somma di euro 700,00. Fissa in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti.”.
Svolgimento del giudizio di merito (R.G.A.C. 427/2024)
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, e 618 c.p.c., ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 02.04.2024, la società odierna attrice opponente, ha introdotto il giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva in oggetto ex art. 20 L. n. 44/1999 per la durata di mesi ventiquattro anche in relazione all'emanazione del decreto di trasferimento del lotto 3 (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili a favore degli aggiudicatari), revocare il provvedimento impugnato del giorno 11.10.23, depositato e notificato in data 13.10.23 e nel merito, sempre previa revoca del provvedimento per cui è causa emesso in data 11 ottobre 2023 (decreto di trasferimento del lotto 3 - doc.1), revocare il trasferimento del bene indicato nella superiore parte espositiva e sospendere l'emanazione del citato decreto di trasferimento per la durata di ventiquattro mesi. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice opponente ha addotto che: 1) in data 16.06.2023, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 106/2018, vi è stata l'aggiudicazione del bene immobile di cui al Lotto 3 in favore dell'odierna convenuta, ; 2) con provvedimento Controparte_6
pagina 5 di 11 di data 31.08.2023, il Pubblico Ministero ha accordato alla società l beneficio di cui Parte_1 all'art. 20 della L. 44/1999; 3) in data 12.09.2023, la citata aggiudicataria ha provveduto al versamento del saldo prezzo, oltre accessori;
4) con ordinanza del 11.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione, pur avendo preso atto del parere favorevole emesso dal Pubblico Ministero in data 31.08.2023, ha ritenuto – erroneamente, secondo la prospettazione attorea - che lo stesso non precludesse l'emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria (effettivamente emesso nella medesima data); 5) che le CP valutazioni fondanti la decisione così assunta dal Giudice dell'Esecuzione sarebbero errate atteso che l'aggiudicazione si è perfezionata, con il saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, in un momento successivo all'emissione del parere del Pubblico Ministero, dal quale discende un immediato effetto sospensivo della procedura esecutiva, operante per legge e senza alcun margine di discrezionalità in capo al
Giudice dell'Esecuzione. Del resto, “all'esito della trasmissione degli atti al Procuratore, il G.E. è legittimato solo ad esperire un sindacato circoscritto alla corrispondenza del provvedimento adottato a quanto prescritto ex art. 20 L. 44/1999 ed alla verifica che esso effettivamente concerna una procedura esecutiva pendente dinnanzi al proprio ufficio, in danno del richiedente nelle vesti di debitore esecutato” (Cass. SS. UU. 21854/2017) (cfr. pag. 10 atto di citazione); 6) i beni oggetto di esecuzione potrebbero essere considerati quali corpo del reato, con la conseguenza che l'aggiudicazione degli stessi non può considerarsi perfezionata fino alla durata del periodo di sospensione accordato dal legislatore, dovendosi considerare il provvedimento reso dal Pubblico Ministero ex art. 20 L.
44/1999 come rientrante “in una delle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 623 c.p.c. che il legislatore individua come eccezioni al principio generale secondo il quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa se non con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2024, si è costituita in giudizio la società opposta e per essa la procuratrice speciale qui Controparte_2 Controparte_3 rappresentata da (d'ora in poi, per comodità espositiva, “ ), Controparte_4 CP_3 concludendo affinchè “l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: accertare e dichiarare l'avversa domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
In via subordinata accertare e dichiarare l'avversa domanda infondata in fatto e diritto;
per l'effetto dichiarare la validità dei provvedimenti impugnati ed emessi dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare RGEI 106/2018. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
A tal fine, parte resistente ha eccepito: 1) l'improcedibilità del presente giudizio di merito per essere il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 11.10.2023 (impugnato con l'atto introduttivo della presente fase a cognizione piena) già oggetto del giudizio di merito iscritto al n. 430/2024 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale;
2) l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio di merito nella parte in cui la chiede al Giudice del merito di sospendere l'esecuzione e la futura emanazione di Parte_1
pagina 6 di 11 provvedimenti, stante la carenza in capo al Giudice civile del potere a tal fine necessario, potendo, al più, il
Giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva dei soli titoli;
3) la carenza di interesse ad agire in capo alla giacché, nelle more del presente giudizio di opposizione, il termine di Parte_1 sospensione biennale concesso in data 31.08.2023 dal Pubblico Ministero ex art. 20 L.44/1999 - il cui mancato rispetto da parte del G.E. rappresenta l'unica doglianza posta a fondamento dell'odierna opposizione - andrebbe comunque a spirare. Conseguentemente, né l'invocata sospensione della procedura esecutiva n.106/2018 R.G.E, né la revoca del provvedimento opposto, laddove ottenute, rappresenterebbero alcun effettivo vantaggio per la debitrice opponente;
3) la correttezza e legittimità dell'operato del Giudice dell'Esecuzione, il quale, preso atto della regolare aggiudicazione del bene e della intervenuta definitività della stessa a seguito del tempestivo saldo del prezzo, ha decretato il trasferimento.
In assenza di vizi procedurali (nel caso di specie, mai lamentati dall'opponente) e fuori dall'ipotesi di ingiustizia del prezzo, infatti, “il giudice è tenuto a trasferire l'immobile all'aggiudicatario. (…) Infatti, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 20 L. 44/99 (più precisamente dei termini processuali), non inficia gli atti già compiuti ed in particolare l'aggiudicazione del bene pignorato, in quanto l'intervenuta aggiudicazione del bene fa sorgere in capo all'aggiudicatario il diritto ad ottenere in proprio favore l'emissione del decreto di trasferimento, divenendo le ragioni della disposta sospensione recessive di fronte alla definitività dell'effetto traslativo conseguente all'aggiudicazione” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta); 4) l'infondatezza del rilievo attoreo secondo il quale il bene aggiudicato e poi trasferito potrebbe essere corpo del presunto reato, attesa la difficoltà nel comprendere in quali termini tale bene possa essere ricondotto alla nozione di cui all'art. 253 c.p.p.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2024 si è altresì costituita in giudizio CP
, aggiudicataria del bene immobile indentificato quale Lotto 3 nell'ambito della procedura
[...] esecutiva n. 106/2018 R.G.E., la quale, aderendo alle argomentazioni sostenute dall'Istituto di credito convenuto, ha contestato la fondatezza delle pretese di parte opponente e ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accertare e dichiarare l'avversa domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque priva di alcun fondamento e, per l'effetto, dichiarare la validità dei provvedimenti impugnati ed emessi dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare RGEI 106/2018”.
Le convenute opposte e Controparte_1 Controparte_8
, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti, non si sono
[...] costituite in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e con ordinanza del 23.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.02.2025, la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse già matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la pagina 7 di 11 discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “cartolare” ex art. 127 ter e ss. c.p.c.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Essa ha ad oggetto il decreto di trasferimento (rep.1336/23, cron. 1535/23) emesso dal Giudice Dott.ssa
Federica Lunari (R.G. 106/2018) in data 11 ottobre 2023, depositato e notificato in pari data (doc. 1), relativo al Lotto n. 3 della suddetta procedura.
Le ragioni dell'opponente sono compendiabili in un unico motivo di opposizione: secondo la tesi avanzata dall'odierno attore, il G.E. non avrebbe potuto pronunciare il decreto di trasferimento dei lotti provvisoriamente aggiudicati in quanto era già intervenuto il parere del PM, quale presupposto necessario e sufficiente per la pronuncia della sospensione di cui all'art. 22 L. 44/1999, con la conseguenza che la procedura esecutiva aveva da intendersi già sospesa a decorrere dalla data del suddetto parere.
Il G.E., infatti, anche a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21854/2017, non avrebbe alcun sindacato nel disporre la sospensione a seguito dell'adozione del parere da parte del PM, se non nella misura della corrispondenza del provvedimento adottato a quanto prescritto dall'art. 20 L.
44/1999 ed alla verifica che esso effettivamente concerna una procedura esecutiva pendente dinanzi al proprio ufficio in danno del richiedente nelle vesti di debitore esecutato.
In particolare, le aggiudicazioni di tali lotti si sarebbero “perfezionate in data posteriore all'emanazione del parere del
PM”, posto che il saldo prezzo è avvenuto solo successivamente alla pronuncia dello stesso, dunque in costanza di sospensione.
Aggiunge l'opponente, quale altra ragione per la quale l'aggiudicazione non potrebbe ritenersi “perfezionata” fino al termine del periodo di sospensione, che i beni oggetto di esecuzione “potrebbero essere considerati quali corpo del reato”.
A fronte di tali contestazioni, afferenti, com'è evidente, la regolarità formale del processo esecutivo,
l'opponente omette del tutto di allegare espressamente l'interesse che, in concreto, possa ritenersi leso dall'adozione del provvedimento impugnato ex art. 617 c.p.c..
Infatti, dev'essere osservato con rilievo dirimente che, con riferimento alle contestazione formali che possono essere veicolate attraverso il rimedio residuale dell'opposizione agli atti, la recente giurisprudenza di legittimità esclude un valore determinante ad ogni violazione di norme processuali, ma esige, perché vi sia interesse ad agire, che l'attore deduca e provi uno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa quale pagina 8 di 11 conseguenza di quella violazione: in mancanza di tale allegazione e prova, oppure quando la nullità – pure sussistendo – è stata sanata perché l'atto viziato ha raggiunto comunque il suo scopo, l'opposizione sarà rigettata.
Resta naturalmente esclusa da tale regola, con conseguente insanabilità del vizio, la fattispecie della nullità che abbia soppresso irreversibilmente la facoltà di difesa del destinatario dell'atto, come quella della notifica del precetto, quando ha impedito di proporre l'opposizione in tempo utile ad evitare il pignoramento o l'avvio del processo esecutivo.
Più precisamente: “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.”
(Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita
- ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.), cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 Gennaio 2024, n. 903. Pres. . Est. Rossi. CP_9
Ai fini dell'ammissibilità del rimedio, pertanto, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore rispetto all'inosservanza della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile e definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata (ex multis,
Cass. 24/06/2020, n. 12398; Cass. 02/07/2019, n. 17669; Cass. 12/02/2019, n. 3967; Cass. 13/05/2014, n.
10327).
Il principio è stato ribadito ancora di recente da Cass. 25/09/2023, n. 27313 (e da Cass. 26/09/2023, ord.
n. 27424), a mente della quale l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di norma inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo: con la sola eccezione, già richiamata, del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato esclusivamente ad evidenziare l'asserito vizio formale, senza in alcun modo allegare (prima ancora di dimostrare) la lesione in concreto di un proprio interesse. pagina 9 di 11 Sul punto, preme evidenziare come, da un lato, il termine di sospensione è prossimo alla scadenza
(31.08.2025), dall'altro non è stato individuato un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di maggior tutela rispetto a quella garantita dall'ordinamento all'aggiudicatario che abbia provveduto tempestivamente al versamento del saldo prezzo.
Quest'ultimo, com'è noto, sin dall'aggiudicazione provvisoria, gode di un particolare e sempre crescente favor ordinamentale (si pensi alla tutela apprestata dall'art. 2929 c.c., art. 187 bis c.p.c., nonché del regime in caso di estinzione successiva all'aggiudicazione ex art. 632 c.p.c.), che trova il proprio punto di massima emersione nel c.d. ius ad rem, inteso quale diritto – o, quantomeno, aspettativa giuridicamente tutelata – al trasferimento del bene, condizionato all'effettivo versamento del residuo prezzo e salve le ipotesi eccezionali ex art. 586 c.p.c..
Nel solco della ricostruzione nei suddetti termini del diritto all'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene si pongono plurimi pronunciamenti della Corte di legittimità, che di seguito per comodità si riportano: Cass. Sez. 1, 20/5/1993, n. 5751: «l'aggiudicatario gode di un'aspettativa o di un diritto al diritto (Recht zur Recht) per ottenere il trasferimento, aspettativa anch'essa giuridicamente tutelata»; Cass. Sez. 1, 17/2/1995, n. 1730:
«…con l'esaurimento dell'iter processuale l'aggiudicatario definitivo acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato al versamento del prezzo»; Cass. Sez. 1, 13/7/2004, n. 12969: «L'aggiudicatario … acquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene sospensivamente condizionato al versamento del prezzo … il legislatore, infatti, ha evidentemente ritenuto che il soddisfacimento dell'interesse pubblico all'efficienza del sistema delle vendite coattive debba comportare la prevalenza dell'interesse dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento, dopo la partecipazione ad una valida procedura, rispetto all'interesse del debitore a mantenere la proprietà del bene aggiudicato, con il solo limite dell'aggiudicazione ad un prezzo che non sia notevolmente inferiore a quello giusto.»; Cass. Sez. 3, 21/11/2017, n. 27545: «la rinuncia deve essere presentata in tempo utile ad impedire l'aggiudicazione del cespite, dato che, altrimenti, l'atto abdicativo sarebbe inidoneo
a scalfire lo ius ad rem dell'aggiudicatario».
Alla luce della ricostruzione fornita dalle pronunce della Cassazione, deve rilevarsi che – per quanto qui di rilievo – il versamento del saldo prezzo rappresenta un atto dovuto, dunque un mero atto, da cui discende, tra l'altro, la natura non processuale del termine per adempiervi, così come l'emissione del decreto di trasferimento, una volta che il saldo prezzo sia stato versato.
Questo particolare “statuto” dell'aggiudicatario «… non trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell' interesse generale - di matrice pubblicistica - alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.» (cfr. Cass. Sez. 1, 20/5/1993, n.
5751).
Conseguentemente, pur non potendo in ogni caso giovare all'opponente – sotto il profilo dell'ammissibilità dell'opposizione – la deduzione della lesione di interessi generali da parte del provvedimento impugnato ex pagina 10 di 11 art. 617 c.p.c., va osservato che anche sotto tale aspetto la tesi sostenuta dall'attore non è condivisibile. Ed infatti, non solo l'interesse dell'aggiudicatario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, risponde a interessi di ordine generale;
ma nemmeno può essere invocata, come ha fatto l'opponente, l'esigenza di preservare un “possibile corpo di reato”, a ciò essendo destinati altri istituti, rinvenibili in altri rami del nostro ordinamento giuridico.
Quanto, poi, all'istanza di sospensione della procedura avanzata nella presente fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, come efficacemente statuito dalla Corte di legittimità, la stessa “non ha alcun senso o giuridico fondamento […]: non si ha cioè una sorta di persistente o immanente diritto ad una nuova mera presa in considerazione dell' istanza stessa originaria, una volta che sulla medesima il giudice, nella sede effettivamente ed esclusivamente pertinente, si sia pronunciato, quando sia mancata l'impugnativa o la contestazione del relativo provvedimento, vuoi con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, vuoi con la sottoposizione al giudice della fase di merito di elementi a confutazione specifica di quelli posti a fondamento della prima decisione” (cfr. Cass. Cit. 5676/2015).
Sul punto, risulta dagli atti che una delibazione sull'infondatezza dell'istanza di sospensione sia stata operata dal G.E. a conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 31.01.2024.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, sia l'opposizione che l'istanza di sospensione si appalesano come inammissibili.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, sia l'opposizione che l'istanza di sospensione si appalesano come inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro
52.001,00 a euro 260.000,00. con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase decisoria (in quanto svoltasi ai sensi del 281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 106/2018 Parte_1
R.G.E. dell'intestato Tribunale:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione;
- CONDANNA l'opponente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti costituite Parte_1 in giudizio, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.307,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IV, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 12.06.2025
La Giudice
dott.ssa Antonia Palombella pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 427/2024 tra (c.f. e P.IV ) Parte_1 P.IV_1
ATTORE - opponente
Contro
(c.f. e P.IV ) Controparte_1 P.IV_2
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
(c.f. e P. IV , e per essa Controparte_2 P.IV_3 Controparte_3
, rappresentata da (c.f. e P.IV
[...] Controparte_4
) P.IV_4
CONVENUTA – creditrice opposta
e
(c.f. ) Controparte_5 P.IV_5
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
, CF Controparte_6 C.F._1
CONVENUTA - aggiudicataria
pagina 1 di 11 Per l'udienza del 21 maggio 2025 tenutasi in modalità c.d. cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., innanzi alla dott.ssa Antonia Palombella, le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza e, in particolare:
- In data 15.052025, ha depositato le seguenti note: “L'avv. Marcello Parte_1
Colamatteo nell'interesse dell'opponente si riporta ai propri scritti difensivi, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito nei propri scritti, conferma le proprie conclusioni in atti e ne chiede l'accoglimento.”
- In data 16.05.2025, la convenuta opposta e per essa la procuratrice Controparte_2 speciale rappresentata dalla ha Controparte_3 Controparte_4 depositato le seguenti note: “l'avv. Domenico Massignani il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi sino ad oggi depositati e chiede che la causa venga decisa.”
- In data 19.05.2025, la convenuta aggiudicataria opposta ha depositato Controparte_6 le seguenti note: “ Il sottoscritto Avv. Patrizia Venti, nell'interesse della Sig.ra CP
, nel riportarsi integralmente a quanto già esposto e dedotto nei propri atti difensivi,
[...] si riporta alle conclusioni già rassegnate nei predetti atti e di cui chiede l'integrale accoglimento, nella ribadita impugnativa di tutto quanto ex adverso richiesto, eccepito e concluso, siccome infondato sia in fatto che in diritto.”
La Giudice, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 11 R.G. n. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 427 dell'anno 2024 e vertente
tra
(c.f. e P.IV ), con sede legale in La Maddalena, Via C. Battisti, n.2, Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Colamatteo, del Foro di Cagliari, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE - opponente
Contro
(c.f. e P.IV , quale mandataria del Controparte_1 P.IV_2 [...]
(P.IV: ), con sede in Cagliari, viale Bonaria n. 33, in persona del suo legale Controparte_7 P.IV_6 rappresentante pro tempore,
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
(c.f. e P. IV , e per essa Controparte_2 P.IV_3 Controparte_3
, rappresentata da (c.f. e P.IV
[...] Controparte_4
), con sede legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa P.IV_4
pagina 3 di 11 dall'avv. Domenico Massignani del Foro di Pescara, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA – creditrice opposta
e
(c.f. ), con sede in Roma (RM) alla Via G. Grezar, Controparte_5 P.IV_5
n.14 in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita
e
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_6
Reggio Emilia via Ho Chi Min n.10, CF , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia C.F._1
Venti del Foro di Tempio Pausania, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura stesa su documento separato ed allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - aggiudicataria
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 21.05.2025
(svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento della fase cautelare (R.G.E. 106/2018 sub 4)
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 106/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale, con ricorso di data 02.11.2023, la società debitrice esecutata ha proposto “opposizione agli atti Parte_1 esecutivi, ex art. 617, co. II, c.p.c., avverso il provvedimento (rep.1336/23, cron. 1535/23) emesso dal Giudice Dott.ssa
Federica Lunari (R.G. 106/2018) in data 11 ottobre 2023, depositato e notificato in data 13 ottobre 2023 (doc. 1), con il quale il GE ha decretato il trasferimento del lotto n. 3, affinché l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, previa sospensione resa inaudita altera parte dell'emanazione del decreto di trasferimento Proc. R. Es. n° 106/2018 – lotto 3 - e di tutte le attività
pagina 4 di 11 susseguenti (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili), voglia in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva in oggetto ex art. 20 L. n. 44/1999 per la durata di mesi ventiquattro anche in relazione all'emanazione del decreto di trasferimento del lotto 3 (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili a favore degli aggiudicatari), revocare il provvedimento impugnato del giorno 11.10.23, depositato e notificato in data 13.10.23 e nel merito, sempre previa revoca del provvedimento per cui è causa emesso in data 11 ottobre 2023 (decreto di trasferimento del lotto 3 - doc.1), revocare il trasferimento del bene indicato nella superiore parte espositiva e sospendere l'emanazione del citato decreto di trasferimento per la durata di ventiquattro mesi. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La creditrice procedente e per essa la procuratrice speciale, Controparte_2 Controparte_3 ha resistito all'opposizione con memoria difensiva del 15.01.2024, contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto delle contrapposte richieste.
Con ordinanza resa in data 31.01.2024 (R.G.E. 106/2018 sub 4), depositata in data 02.02.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha così provveduto: “Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Condanna l'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ciascuna parte opposta costituita, che liquida in euro 4.227,00
[...] ciascuna, oltre spese generali, iva e c.p.a. Condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. al pagamento della Parte_1 somma di euro 700,00. Fissa in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti.”.
Svolgimento del giudizio di merito (R.G.A.C. 427/2024)
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, e 618 c.p.c., ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 02.04.2024, la società odierna attrice opponente, ha introdotto il giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva in oggetto ex art. 20 L. n. 44/1999 per la durata di mesi ventiquattro anche in relazione all'emanazione del decreto di trasferimento del lotto 3 (ivi compresa l'immissione nel possesso degli immobili a favore degli aggiudicatari), revocare il provvedimento impugnato del giorno 11.10.23, depositato e notificato in data 13.10.23 e nel merito, sempre previa revoca del provvedimento per cui è causa emesso in data 11 ottobre 2023 (decreto di trasferimento del lotto 3 - doc.1), revocare il trasferimento del bene indicato nella superiore parte espositiva e sospendere l'emanazione del citato decreto di trasferimento per la durata di ventiquattro mesi. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice opponente ha addotto che: 1) in data 16.06.2023, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 106/2018, vi è stata l'aggiudicazione del bene immobile di cui al Lotto 3 in favore dell'odierna convenuta, ; 2) con provvedimento Controparte_6
pagina 5 di 11 di data 31.08.2023, il Pubblico Ministero ha accordato alla società l beneficio di cui Parte_1 all'art. 20 della L. 44/1999; 3) in data 12.09.2023, la citata aggiudicataria ha provveduto al versamento del saldo prezzo, oltre accessori;
4) con ordinanza del 11.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione, pur avendo preso atto del parere favorevole emesso dal Pubblico Ministero in data 31.08.2023, ha ritenuto – erroneamente, secondo la prospettazione attorea - che lo stesso non precludesse l'emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria (effettivamente emesso nella medesima data); 5) che le CP valutazioni fondanti la decisione così assunta dal Giudice dell'Esecuzione sarebbero errate atteso che l'aggiudicazione si è perfezionata, con il saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, in un momento successivo all'emissione del parere del Pubblico Ministero, dal quale discende un immediato effetto sospensivo della procedura esecutiva, operante per legge e senza alcun margine di discrezionalità in capo al
Giudice dell'Esecuzione. Del resto, “all'esito della trasmissione degli atti al Procuratore, il G.E. è legittimato solo ad esperire un sindacato circoscritto alla corrispondenza del provvedimento adottato a quanto prescritto ex art. 20 L. 44/1999 ed alla verifica che esso effettivamente concerna una procedura esecutiva pendente dinnanzi al proprio ufficio, in danno del richiedente nelle vesti di debitore esecutato” (Cass. SS. UU. 21854/2017) (cfr. pag. 10 atto di citazione); 6) i beni oggetto di esecuzione potrebbero essere considerati quali corpo del reato, con la conseguenza che l'aggiudicazione degli stessi non può considerarsi perfezionata fino alla durata del periodo di sospensione accordato dal legislatore, dovendosi considerare il provvedimento reso dal Pubblico Ministero ex art. 20 L.
44/1999 come rientrante “in una delle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 623 c.p.c. che il legislatore individua come eccezioni al principio generale secondo il quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa se non con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2024, si è costituita in giudizio la società opposta e per essa la procuratrice speciale qui Controparte_2 Controparte_3 rappresentata da (d'ora in poi, per comodità espositiva, “ ), Controparte_4 CP_3 concludendo affinchè “l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: accertare e dichiarare l'avversa domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
In via subordinata accertare e dichiarare l'avversa domanda infondata in fatto e diritto;
per l'effetto dichiarare la validità dei provvedimenti impugnati ed emessi dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare RGEI 106/2018. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
A tal fine, parte resistente ha eccepito: 1) l'improcedibilità del presente giudizio di merito per essere il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 11.10.2023 (impugnato con l'atto introduttivo della presente fase a cognizione piena) già oggetto del giudizio di merito iscritto al n. 430/2024 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale;
2) l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio di merito nella parte in cui la chiede al Giudice del merito di sospendere l'esecuzione e la futura emanazione di Parte_1
pagina 6 di 11 provvedimenti, stante la carenza in capo al Giudice civile del potere a tal fine necessario, potendo, al più, il
Giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva dei soli titoli;
3) la carenza di interesse ad agire in capo alla giacché, nelle more del presente giudizio di opposizione, il termine di Parte_1 sospensione biennale concesso in data 31.08.2023 dal Pubblico Ministero ex art. 20 L.44/1999 - il cui mancato rispetto da parte del G.E. rappresenta l'unica doglianza posta a fondamento dell'odierna opposizione - andrebbe comunque a spirare. Conseguentemente, né l'invocata sospensione della procedura esecutiva n.106/2018 R.G.E, né la revoca del provvedimento opposto, laddove ottenute, rappresenterebbero alcun effettivo vantaggio per la debitrice opponente;
3) la correttezza e legittimità dell'operato del Giudice dell'Esecuzione, il quale, preso atto della regolare aggiudicazione del bene e della intervenuta definitività della stessa a seguito del tempestivo saldo del prezzo, ha decretato il trasferimento.
In assenza di vizi procedurali (nel caso di specie, mai lamentati dall'opponente) e fuori dall'ipotesi di ingiustizia del prezzo, infatti, “il giudice è tenuto a trasferire l'immobile all'aggiudicatario. (…) Infatti, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 20 L. 44/99 (più precisamente dei termini processuali), non inficia gli atti già compiuti ed in particolare l'aggiudicazione del bene pignorato, in quanto l'intervenuta aggiudicazione del bene fa sorgere in capo all'aggiudicatario il diritto ad ottenere in proprio favore l'emissione del decreto di trasferimento, divenendo le ragioni della disposta sospensione recessive di fronte alla definitività dell'effetto traslativo conseguente all'aggiudicazione” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta); 4) l'infondatezza del rilievo attoreo secondo il quale il bene aggiudicato e poi trasferito potrebbe essere corpo del presunto reato, attesa la difficoltà nel comprendere in quali termini tale bene possa essere ricondotto alla nozione di cui all'art. 253 c.p.p.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2024 si è altresì costituita in giudizio CP
, aggiudicataria del bene immobile indentificato quale Lotto 3 nell'ambito della procedura
[...] esecutiva n. 106/2018 R.G.E., la quale, aderendo alle argomentazioni sostenute dall'Istituto di credito convenuto, ha contestato la fondatezza delle pretese di parte opponente e ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accertare e dichiarare l'avversa domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque priva di alcun fondamento e, per l'effetto, dichiarare la validità dei provvedimenti impugnati ed emessi dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare RGEI 106/2018”.
Le convenute opposte e Controparte_1 Controparte_8
, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti, non si sono
[...] costituite in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e con ordinanza del 23.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.02.2025, la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse già matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la pagina 7 di 11 discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “cartolare” ex art. 127 ter e ss. c.p.c.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Essa ha ad oggetto il decreto di trasferimento (rep.1336/23, cron. 1535/23) emesso dal Giudice Dott.ssa
Federica Lunari (R.G. 106/2018) in data 11 ottobre 2023, depositato e notificato in pari data (doc. 1), relativo al Lotto n. 3 della suddetta procedura.
Le ragioni dell'opponente sono compendiabili in un unico motivo di opposizione: secondo la tesi avanzata dall'odierno attore, il G.E. non avrebbe potuto pronunciare il decreto di trasferimento dei lotti provvisoriamente aggiudicati in quanto era già intervenuto il parere del PM, quale presupposto necessario e sufficiente per la pronuncia della sospensione di cui all'art. 22 L. 44/1999, con la conseguenza che la procedura esecutiva aveva da intendersi già sospesa a decorrere dalla data del suddetto parere.
Il G.E., infatti, anche a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21854/2017, non avrebbe alcun sindacato nel disporre la sospensione a seguito dell'adozione del parere da parte del PM, se non nella misura della corrispondenza del provvedimento adottato a quanto prescritto dall'art. 20 L.
44/1999 ed alla verifica che esso effettivamente concerna una procedura esecutiva pendente dinanzi al proprio ufficio in danno del richiedente nelle vesti di debitore esecutato.
In particolare, le aggiudicazioni di tali lotti si sarebbero “perfezionate in data posteriore all'emanazione del parere del
PM”, posto che il saldo prezzo è avvenuto solo successivamente alla pronuncia dello stesso, dunque in costanza di sospensione.
Aggiunge l'opponente, quale altra ragione per la quale l'aggiudicazione non potrebbe ritenersi “perfezionata” fino al termine del periodo di sospensione, che i beni oggetto di esecuzione “potrebbero essere considerati quali corpo del reato”.
A fronte di tali contestazioni, afferenti, com'è evidente, la regolarità formale del processo esecutivo,
l'opponente omette del tutto di allegare espressamente l'interesse che, in concreto, possa ritenersi leso dall'adozione del provvedimento impugnato ex art. 617 c.p.c..
Infatti, dev'essere osservato con rilievo dirimente che, con riferimento alle contestazione formali che possono essere veicolate attraverso il rimedio residuale dell'opposizione agli atti, la recente giurisprudenza di legittimità esclude un valore determinante ad ogni violazione di norme processuali, ma esige, perché vi sia interesse ad agire, che l'attore deduca e provi uno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa quale pagina 8 di 11 conseguenza di quella violazione: in mancanza di tale allegazione e prova, oppure quando la nullità – pure sussistendo – è stata sanata perché l'atto viziato ha raggiunto comunque il suo scopo, l'opposizione sarà rigettata.
Resta naturalmente esclusa da tale regola, con conseguente insanabilità del vizio, la fattispecie della nullità che abbia soppresso irreversibilmente la facoltà di difesa del destinatario dell'atto, come quella della notifica del precetto, quando ha impedito di proporre l'opposizione in tempo utile ad evitare il pignoramento o l'avvio del processo esecutivo.
Più precisamente: “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.”
(Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita
- ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.), cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 Gennaio 2024, n. 903. Pres. . Est. Rossi. CP_9
Ai fini dell'ammissibilità del rimedio, pertanto, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore rispetto all'inosservanza della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile e definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata (ex multis,
Cass. 24/06/2020, n. 12398; Cass. 02/07/2019, n. 17669; Cass. 12/02/2019, n. 3967; Cass. 13/05/2014, n.
10327).
Il principio è stato ribadito ancora di recente da Cass. 25/09/2023, n. 27313 (e da Cass. 26/09/2023, ord.
n. 27424), a mente della quale l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di norma inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo: con la sola eccezione, già richiamata, del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato esclusivamente ad evidenziare l'asserito vizio formale, senza in alcun modo allegare (prima ancora di dimostrare) la lesione in concreto di un proprio interesse. pagina 9 di 11 Sul punto, preme evidenziare come, da un lato, il termine di sospensione è prossimo alla scadenza
(31.08.2025), dall'altro non è stato individuato un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di maggior tutela rispetto a quella garantita dall'ordinamento all'aggiudicatario che abbia provveduto tempestivamente al versamento del saldo prezzo.
Quest'ultimo, com'è noto, sin dall'aggiudicazione provvisoria, gode di un particolare e sempre crescente favor ordinamentale (si pensi alla tutela apprestata dall'art. 2929 c.c., art. 187 bis c.p.c., nonché del regime in caso di estinzione successiva all'aggiudicazione ex art. 632 c.p.c.), che trova il proprio punto di massima emersione nel c.d. ius ad rem, inteso quale diritto – o, quantomeno, aspettativa giuridicamente tutelata – al trasferimento del bene, condizionato all'effettivo versamento del residuo prezzo e salve le ipotesi eccezionali ex art. 586 c.p.c..
Nel solco della ricostruzione nei suddetti termini del diritto all'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene si pongono plurimi pronunciamenti della Corte di legittimità, che di seguito per comodità si riportano: Cass. Sez. 1, 20/5/1993, n. 5751: «l'aggiudicatario gode di un'aspettativa o di un diritto al diritto (Recht zur Recht) per ottenere il trasferimento, aspettativa anch'essa giuridicamente tutelata»; Cass. Sez. 1, 17/2/1995, n. 1730:
«…con l'esaurimento dell'iter processuale l'aggiudicatario definitivo acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato al versamento del prezzo»; Cass. Sez. 1, 13/7/2004, n. 12969: «L'aggiudicatario … acquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene sospensivamente condizionato al versamento del prezzo … il legislatore, infatti, ha evidentemente ritenuto che il soddisfacimento dell'interesse pubblico all'efficienza del sistema delle vendite coattive debba comportare la prevalenza dell'interesse dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento, dopo la partecipazione ad una valida procedura, rispetto all'interesse del debitore a mantenere la proprietà del bene aggiudicato, con il solo limite dell'aggiudicazione ad un prezzo che non sia notevolmente inferiore a quello giusto.»; Cass. Sez. 3, 21/11/2017, n. 27545: «la rinuncia deve essere presentata in tempo utile ad impedire l'aggiudicazione del cespite, dato che, altrimenti, l'atto abdicativo sarebbe inidoneo
a scalfire lo ius ad rem dell'aggiudicatario».
Alla luce della ricostruzione fornita dalle pronunce della Cassazione, deve rilevarsi che – per quanto qui di rilievo – il versamento del saldo prezzo rappresenta un atto dovuto, dunque un mero atto, da cui discende, tra l'altro, la natura non processuale del termine per adempiervi, così come l'emissione del decreto di trasferimento, una volta che il saldo prezzo sia stato versato.
Questo particolare “statuto” dell'aggiudicatario «… non trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell' interesse generale - di matrice pubblicistica - alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.» (cfr. Cass. Sez. 1, 20/5/1993, n.
5751).
Conseguentemente, pur non potendo in ogni caso giovare all'opponente – sotto il profilo dell'ammissibilità dell'opposizione – la deduzione della lesione di interessi generali da parte del provvedimento impugnato ex pagina 10 di 11 art. 617 c.p.c., va osservato che anche sotto tale aspetto la tesi sostenuta dall'attore non è condivisibile. Ed infatti, non solo l'interesse dell'aggiudicatario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, risponde a interessi di ordine generale;
ma nemmeno può essere invocata, come ha fatto l'opponente, l'esigenza di preservare un “possibile corpo di reato”, a ciò essendo destinati altri istituti, rinvenibili in altri rami del nostro ordinamento giuridico.
Quanto, poi, all'istanza di sospensione della procedura avanzata nella presente fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, come efficacemente statuito dalla Corte di legittimità, la stessa “non ha alcun senso o giuridico fondamento […]: non si ha cioè una sorta di persistente o immanente diritto ad una nuova mera presa in considerazione dell' istanza stessa originaria, una volta che sulla medesima il giudice, nella sede effettivamente ed esclusivamente pertinente, si sia pronunciato, quando sia mancata l'impugnativa o la contestazione del relativo provvedimento, vuoi con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, vuoi con la sottoposizione al giudice della fase di merito di elementi a confutazione specifica di quelli posti a fondamento della prima decisione” (cfr. Cass. Cit. 5676/2015).
Sul punto, risulta dagli atti che una delibazione sull'infondatezza dell'istanza di sospensione sia stata operata dal G.E. a conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 31.01.2024.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, sia l'opposizione che l'istanza di sospensione si appalesano come inammissibili.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, sia l'opposizione che l'istanza di sospensione si appalesano come inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro
52.001,00 a euro 260.000,00. con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase decisoria (in quanto svoltasi ai sensi del 281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 106/2018 Parte_1
R.G.E. dell'intestato Tribunale:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione;
- CONDANNA l'opponente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti costituite Parte_1 in giudizio, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.307,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IV, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 12.06.2025
La Giudice
dott.ssa Antonia Palombella pagina 11 di 11