Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 411 /2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 411 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maria Ester Cezza
Appellante
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Michela Nocco
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.2.2023 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n.
014 2022 9002917458 000, notificato il 2.1.2023, del complessivo importo di E 1.032.959,71, al fine di sentir dichiarare che nulla doveva all' in forza del titolo azionato in Controparte_1 quanto il credito era ormai estinto.
Deduceva in particolare che tra le cartelle sottese alla detta intimazione di pagamento ve ne era una, la più corposa, la n. 014 2001 0121361643504, di importo pari a E 1.000.079,07, che era stata già oggetto di delibazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel dettaglio, riferiva di aver impugnato, con ricorso del 20.06.2016, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca 22.01.2016 e la cartella di pagamento in essa richiamata - appunto
1
Precisava di aver riassunto dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro (n. rg.7672/19) il procedimento inizialmente iscritto dinanzi al Tribunale di Taranto (n.rg. 6745/2016) e di aver impugnato, con gravame del 5.8.2020, la sentenza di rigetto n. 2017/2020 emessa dal Tribunale di
Bari all'esito del detto procedimento n.rg 7672/19.
Quindi riferiva che con sentenza n. 538/2022 depositata il 31/3/2022 (passata in giudicato), la
Corte di Appello di Bari aveva accolto l'appello per quanto di ragione, così statuendo "...in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara prescritti i crediti contributivi IVS oggetto della cartella esattoriale n. 01420010121361643504 e del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01476201600000136000 impugnati e non dovute le relative somme;
conferma nel resto
l'impugnata sentenza".
Soggiungeva altresì che, stante il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello di Bari, in data 27.10.2022 aveva proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ricorso avverso la cartella esattoriale in questione nella parte non attinta dal provvedimento di prescrizione.
Quindi, metteva in risalto che l' - notificando il 2.1.2023 OP
l'intimazione di pagamento n. 014 2022 9002917458 000, avente ad oggetto un credito in massima parte prescritto, in quanto afferente quello inscritto nella cartella di pagamento n.
01420010121361643504 - era evidentemente incorsa in errore, in quanto l'atto di intimazione era ormai privo di giustificazione causale.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva definirsi il giudizio OP con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n 3265 del 21.11.2023, il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere e disponeva l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Il primo giudice rilevava che < sez.lav ha dichiarato prescritti i crediti oggetto della presente opposizione, costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio>>.
2 Quanto al regolamento delle spese di lite, riteneva sussistere < dichiarare interamente compensate le spese tra le parti>>, considerando che << solo a giudizio instaurato è intervenuta la decisione della Corte di Appello che ha provveduto a dichiarare prescritti i crediti>>.
Avverso detta sentenza, l'opponente ha proposto appello con ricorso del 21.5.2024.
L' si è costituita con memoria del 17.3.2025. Controparte_3
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appellante ha censurato la sentenza nella sola parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In particolare, con un unico motivo, ha censurato la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c., non avendo il Tribunale di Bari fatto corretta applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale in base al quale il giudice, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di lite.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio.
L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Preliminarmente deve darsi atto che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014.
Pertanto, il Tribunale di Bari poteva compensare le spese tra le parti solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 anche «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
3 A titolo esemplificativo è stata indicata la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e la marca-ta incertezza non orientata dalla giurisprudenza. In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca, sulla quale cfr. Cass. Sez. Un., n. 32061 del 2022) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e
Cass. n. 3977 del 2020).
Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
Nel caso di specie, questa Corte territoriale non condivide la decisione del Tribunale di
Trani in punto di compensazione delle spese di lite in quanto la motivazione posta a relativo fondamento non è in linea con le risultanze documentali che la sorreggono.
Infatti, non risponde al vero che <
Corte di Appello che ha provveduto a dichiarare prescritti i crediti>>, solo che si osservi che il giudizio per cui è causa è stato introdotto con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bari il
10.2.2023 laddove la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha dichiarato prescritti i crediti inscritti nella cartella n. 01420010121361643504 risale al precedente 31.3.2022 e, soprattutto, ove si ponga mente alla circostanza che, non avendo l' proposto ricorso per Cassazione CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello, quest'ultima è passata in giudicato, e tanto è avvenuto prima ancora non solo del deposito del ricorso de quo del 10.2.2023, ma anche prima che l' notificasse - il 2.1.2023 - l'intimazione di pagamento 014 OP
2022 9002917458 000, avente, a sua volta, sottostante la detta cartella di pagamento.
4 D'altro canto, le ragioni per le quali l' ha azionato il giudizio esitato nella sentenza Pt_1 gravata attengono proprio all'estinzione del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta, essendo stata acclarata con sentenza della Corte di Appello di Bari 538/2022 la prescrizione dei crediti cartella n. 01420010121361643504 sottostante l'intimazione di pagamento de qua.
È evidente che ad aver dato causa al giudizio è stata la condotta dell' OP
, dal momento che ha notificato l'intimazione di pagamento quando dei crediti con
[...] essa rivendicati era già stata dichiarata l'estinzione.
È sempre l'Ente previdenziale ad essere stato – sia pur virtualmente – soccombente nel primo giudizio (cfr. Cass. n. 18128 del 2020 in tema di applicazione del principio della soccombenza nel caso di cessazione della materia del contendere;
in senso conforme v. Cass., n.
24788 del 2022, in motivazione).
Si ritiene in conclusione che nessuna grave ed eccezionale ragione potesse giustificare la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la parte privata è risultata totalmente vittoriosa.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che vanno poste a carico dell'appellata.
Anche la regolamentazione delle spese processuali del presente gravame segue la Contr soccombenza dell'
La liquidazione per i due gradi di giudizio è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 21 maggio
2024, da avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data Parte_1
21.11.2023 nei confronti dell' , così provvede: OP
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese del primo OP Pt_1 grado di giudizio, che liquida in E 10.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
5 - condanna l' al pagamento in favore dell'appellante OP delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in E 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, 1.4.2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Ernesta Tarantino
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