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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/09/2025, n. 12254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12254 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20821/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28093/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice speciale della Parte_1 società Società di gestione del Fondo di Investimento Alternativo Parte_2
Immobiliare di tipo chiuso denominato “Scoiattolo”, elettivamente domiciliata in via Carlo Poma n.
4 ROMA, presso lo studio dell'avv. Antonio Conte, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 3 giugno 2025 in luogo del verbale di udienza, che si intendono integralmente richiamate in questa sede. pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., quale procuratrice speciale della società Società di gestione del Parte_2
Fondo di Immobiliare di tipo chiuso denominato “Scoiattolo”, adiva Controparte_2
l'intestato Tribunale esponendo che il Fondo Scoiattolo era proprietario dell'immobile sito in Roma, via Alberto Pollio n. 40, scala E, piano primo, precedentemente locato, ad un canone di locazione di
€. 628,65, oltre oneri accessori, a deceduta in data 28 giugno 2016, e successivamente Per_1 illegittimamente occupato da , il quale non aveva mai corrisposto alcun importo Controparte_1 per l'occupazione dell'immobile e per il pagamento degli oneri accessori;
che il protrarsi dell'occupazione arrecava al Fondo proprietario del bene un rilevante nocumento economico.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il resistente CP_1
occupava l'immobile per cui era causa dal 28 giugno 2013 e, per l'effetto, che lo stesso
[...] venisse condannato all'immediato rilascio dello stesso in favore della società ricorrente ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €.
43.819,32, calcolata sulla base dell'importo di €. 664,34 al mese, come da contratto di locazione del
10 dicembre 2007, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17 giugno 2025, la causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente nelle note depositate in luogo del verbale di udienza, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta la prova dell'attualità dell'occupazione dell'immobile da parte del resistente, vieppiù necessaria ove si consideri che la relata di notifica del ricorso, notificato presso l'immobile oggetto della domanda di rilascio, riporta la dicitura “anzi non potuto notificare perché trasferito come da informazioni ivi assunte”, tanto che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, con la conseguenza che, in mancanza di prova dell'elemento oggettivo della detenzione, viene meno il presupposto per il rilascio e la domanda formulata sul punto deve essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento neanche la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto, pur a volere ritenere provata pagina 2 di 3 l'abusiva detenzione dell'immobile da parte del resistente, tuttavia è stata omessa l'articolazione di capitoli volti a provarne la durata, anche in riferimento alla data di inizio, con la conseguenza che, mancando un parametro di riferimento temporale, l'indennità di occupazione non può essere quantificata e neanche la domanda formulata sul punto può, quindi, trovare accoglimento.
Il ricorso come sopra proposto deve, pertanto, essere rigettato.
In considerazione della mancata costituzione della parte resistente, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso come sopra proposto;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 6 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28093/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice speciale della Parte_1 società Società di gestione del Fondo di Investimento Alternativo Parte_2
Immobiliare di tipo chiuso denominato “Scoiattolo”, elettivamente domiciliata in via Carlo Poma n.
4 ROMA, presso lo studio dell'avv. Antonio Conte, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 3 giugno 2025 in luogo del verbale di udienza, che si intendono integralmente richiamate in questa sede. pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., quale procuratrice speciale della società Società di gestione del Parte_2
Fondo di Immobiliare di tipo chiuso denominato “Scoiattolo”, adiva Controparte_2
l'intestato Tribunale esponendo che il Fondo Scoiattolo era proprietario dell'immobile sito in Roma, via Alberto Pollio n. 40, scala E, piano primo, precedentemente locato, ad un canone di locazione di
€. 628,65, oltre oneri accessori, a deceduta in data 28 giugno 2016, e successivamente Per_1 illegittimamente occupato da , il quale non aveva mai corrisposto alcun importo Controparte_1 per l'occupazione dell'immobile e per il pagamento degli oneri accessori;
che il protrarsi dell'occupazione arrecava al Fondo proprietario del bene un rilevante nocumento economico.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il resistente CP_1
occupava l'immobile per cui era causa dal 28 giugno 2013 e, per l'effetto, che lo stesso
[...] venisse condannato all'immediato rilascio dello stesso in favore della società ricorrente ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €.
43.819,32, calcolata sulla base dell'importo di €. 664,34 al mese, come da contratto di locazione del
10 dicembre 2007, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17 giugno 2025, la causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente nelle note depositate in luogo del verbale di udienza, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta la prova dell'attualità dell'occupazione dell'immobile da parte del resistente, vieppiù necessaria ove si consideri che la relata di notifica del ricorso, notificato presso l'immobile oggetto della domanda di rilascio, riporta la dicitura “anzi non potuto notificare perché trasferito come da informazioni ivi assunte”, tanto che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, con la conseguenza che, in mancanza di prova dell'elemento oggettivo della detenzione, viene meno il presupposto per il rilascio e la domanda formulata sul punto deve essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento neanche la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto, pur a volere ritenere provata pagina 2 di 3 l'abusiva detenzione dell'immobile da parte del resistente, tuttavia è stata omessa l'articolazione di capitoli volti a provarne la durata, anche in riferimento alla data di inizio, con la conseguenza che, mancando un parametro di riferimento temporale, l'indennità di occupazione non può essere quantificata e neanche la domanda formulata sul punto può, quindi, trovare accoglimento.
Il ricorso come sopra proposto deve, pertanto, essere rigettato.
In considerazione della mancata costituzione della parte resistente, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso come sopra proposto;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 6 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 3 di 3