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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 26.09.2024
da:
, in persona del legale rappresentante pro RT
tempore , con sede in Mombercelli (AT), Via Laioli n. 201, (Cod. Fisc. e Partita IVA: RT
); P.IVA_1 , residente in [...] (Cod. Fisc: RT
); C.F._1
, residente in [...] (Cod. Fisc.: CP
; C.F._2
, residente in [...] (Cod. Fisc.: ), CP C.F._3
tutti con il proc. dom. Avv. Marco Frizziero in Venezia, Santa Croce n. 598/B (Cod. Fisc.
pec: ), e con il patrocinio degli Avv.ti C.F._4 Email_1
Orietta Massimelli (Cod. Fisc. , pec: C.F._5
e Maurilio Fratino del foro di Asti (Cod. Fisc. Email_2
pec: ), per procura speciale depositata C.F._6 Email_3
telematicamente e allegata alla citazione in appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rapp.te p. t., con sede in Venezia-Mestre (VE), P. IVA Controparte_2
, con il proc. dom. Avv. A. Mengato in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 3/5, e con il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. L. Conti (C.F. Fax 010/588372 - PEC C.F._7
per procura generale alle liti autenticata nelle firme dal notaio Email_4
di Venezia-Mestre, n°34227 Rep. in data 6.11.2013 Persona_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Paolo Filippone, n. 2719/2024 in data 23.07.2024, pubblicata il 29.07.2024,
pronunciata nella causa R.G. n. 9466/2020.
in punto: contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici).
Causa trattata all'udienza del 28.04.2025. CONCLUSIONI:
Il procuratore degli appellanti ha così concluso:
In via istruttoria:
con revoca anche dell'ordinanza del Giudice di primo grado in data 28 aprile 2022, ammettere gli attuali appellanti a dare prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1.La società era, negli anni anteriori al 2017, fornitrice abituale della RT [...]
(poi denominata , la quale tuttavia, negli ultimi tempi, stentava a pagare Controparte_3 CP_4
tempestivamente le fatture.
2.A fronte della manifestata indisponibilità di continuare un CP
rapporto così caratterizzato, la ITALIA BIO PRODUCTS, a mezzo del suo Dott. propose a Per_2
'opportunità di costituire un rapporto di factoring con un Istituto Bancario con cui ITALIA CP
BIO PRODUCTS collaborava abitualmente a questi fini, ossia in questo modo Controparte_2
risolvendo i problemi di liquidità.
3.Il rapporto così impostato (relativo cioè alla fattorizzazione delle fatture di un cliente determinato) comportava, superandolo in anticipo positivamente, il profilo della valutazione, da parte della del merito del cliente .
4.A seguito di una P_ Controparte_3
visita presso in Mombercelli, da parte della Signora (referente CP Testimone_1
commerciale e business manager di ), venne così definito il rapporto tra e P_ CP
, che si sostanziava nei documenti di parte opponente n.ri 1, 2 e 3 del fascicolo di primo P_
grado.
5.Nel contratto doc. 1 era specificamente prevista la commissione “garanzia pro soluto” dello
0,3%, atta a remunerare il rischio di insolvenza del debitore ceduto.
6.Nonostante i differenti obblighi di natura contrattuale, , per tutta la durate del rapporto, ometteva di comunicare a P_
se avesse onorato le fatture oggetto di factoring.
7.Nella CP Controparte_3
corrispondenza tra e mai vi è stata comunicazione di a P_ CP P_
elativa a mancati pagamenti da parte di e di esaurimento del CP Controparte_3
plafond pro soluto. indicandosi a testi: ZA Monferrato;
Dott. Testimone_2 Testimone_3
presso (poi . Controparte_3 CP_4 Nel merito: dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere per difetto dei necessari presupposti processuali, l'azione giudiziale iniziata con il ricorso per decreto ingiuntivo, per mancato preliminare esperimento della fase di mediazione e per irregolarità della fase di mediazione riconducibile a fatto di e quindi per la nullità della fase di mediazione stessa;
Controparte_2
dichiarare comunque nullo ed inefficace, e revocare, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Venezia, Giudice Dott.ssa Tania Vettore, n. 2216/2020, in data 13/15 ottobre 2020, RG n. 7033/2020,
dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria di fatta valere in causa;
in via Controparte_2
riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore della di P_ RT
, , , della somma di euro 12.441,85, per le ragioni di cui al motivo RT CP CP
di appello n. 4, da intendersi qui richiamate;
con il favore delle spese;
condannare Controparte_2
alla restituzione, in favore degli attori in opposizione, delle somme da questi versate in ottemperanza al provvedimento del Giudice in data 26 aprile 202, che concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, ammontanti ad euro 26.077,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
ll procuratore dell'appellata ha così concluso:
Nel merito: dichiararsi inammissibile, e, in subordine, respingersi l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, da aversi qui per integralmente richiamati. Respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi esposti alle pagine 12 e 13 della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria si spese e compenso professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2719/2024 pubblicata il 29.07.2024 il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 9466/2020 promossa da , , RT CP
CP_
, e da in proprio nei confronti di RT CP CP P_
– di opposizione al decreto n. 2216/2020 dello stesso Tribunale con il quale agli opponenti
[...]
veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 20.230,09 oltre interessi e Controparte_2 spese in forza di contratto di factoring stipulato con avente come debitore ceduto RT
(poi , che aveva presentato domanda di pre-concordato ex art. Controparte_3 CP_4
167 L.F. ed era successivamente fallita, e di un rapporto di conto corrente nel quale le parti prevedevano un plafond pro soluto di € 25.000,00 e dal quale la banca recedeva in data 04.10.2017
comunicandone in pari data la revoca, formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 12.441,85, corrispondente all'ammontare del plafond pro soluto non ancora utilizzato al momento della revoca, nel quale si costituiva contestando le domande e P_
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto – respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con
CP_ acquisizioni documentali – hanno proposto appello di , , , RT RT CP
e , e , nella loro qualità di soci amministratori di RT CP CP
articolando i seguenti motivi: RT
1) errore della sentenza per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione proposta da
[...]
P_
2) errore per la mancata declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo;
3) errore per la valutazione di fondatezza nel merito dell'azione proposta da;
Controparte_2
4) errato rigetto della domanda riconvenzionale;
5) errato rigetto della domanda di restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto;
6) errato rigetto delle istanze di ammissione delle prove orali.
si è costituita in giudizio con comparsa del 09.01.2025 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello la conferma della sentenza impugnata e di tutte le istanze restitutorie e risarcitorie degli appellanti in quanto infondate.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del 04.03.2025,
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado, promosso con atto di citazione notificato il 15.12.2020, e i RT
soci , e proponevano opposizione al decreto RT CP CP
ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da per la somma di € 20.230,09, oltre ad Controparte_2
interessi e spese monitorie, a titolo di restituzione delle somme anticipate dalla banca in esecuzione di un contratto di factoring per crediti vantati da nei confronti della propria cliente CP CP_3
.
[...]
Quest'ultima non provvedeva al pagamento delle fatture e presentava domanda di pre-concordato ex art. 167 L.F.
Nel giudizio di opposizione contestava: l'inidoneità degli estratti conto prodotti dalla banca a CP
costituire prova del credito;
la non veridicità ed il mancato invio degli stessi agli opponenti;
l'impossibilità per di verificare il regolare pagamento delle fatture cedute e/o l'esaurimento CP
del plafond pro soluto;
la discrasia negli estratti conto prodotti, dai quali risultava che le somme portate da alcune fatture cedute, emesse da nei confronti della cliente , CP Controparte_3
non erano state accreditate dalla banca alla cedente ma erano state richieste nella domanda di ammissione al passivo del debitore ceduto depositata dall'opposta.
Per tale ultimo motivo gli opponenti formulavano domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 12.441,85, pari all'ammontare del plafond pro soluto non ancora utilizzato al momento della revoca.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del P_
provvedimento monitorio.
Rilevava che contestualmente alla stipulazione dei contratti di factoring e di conto corrente era stata stipulata tra le parti una convenzione denominata “Maturity” (cfr. doc. 15 primo grado appellata) in applicazione della quale la banca avrebbe potuto concedere al debitore ceduto una dilazione ulteriore rispetto ai termini di pagamento previsti nella fattura fino a sessanta giorni a condizione lo stesso riconoscesse il credito ceduto, con oneri di dilazione a carico del debitore stesso, prevedendo, in caso di mancato pagamento entro il termine differito il riaddebito del corrispondente importo a carico del cedente.
Era stata inoltre rilasciata al cedente la chiave di accesso al servizio di Home Banking denominato
“IFIS Online”, ossia un codice alfanumerico mediante il cui uso l'odierna appellante avrebbe potuto verificare l'andamento del rapporto e la situazione dei pagamenti del debitore ceduto (cfr. doc. 16
primo appellata).
quindi, aveva ceduto in massa alla banca tutti i crediti presenti e futuri relativi alle forniture CP
eseguite e da eseguirsi nei confronti di nel biennio successivo (cfr. doc. 17, primo Controparte_3
grado appellata), ossia fatture per il complessivo importo di € 62.546,71 (cfr. docc. 18-26 primo grado appellata), ricevendone anticipazioni per € 35.400,00.
La debitrice ceduta, dopo aver pagato la minor somma di € 17.050,77, aveva presentato in data
17.10.2017 domandata prenotativa di concordato, ossia il c.d. “concordato in bianco” ex art. 161 VI
comma L.F., ed era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria
del 30.04.2019.
, in data 04.10.2017, aveva comunicato, ai sensi dell'art. 2 della convenzione “Maturity”, il P_
proprio recesso da quell'accordo e, con altra comunicazione in pari data, ai sensi dell'art. 14.1 del contratto di factoring, la revoca del plafond pro soluto (cfr. docc. 27 e 28 primo grado appellata).
L'odierna appellante aveva riscontrato la comunicazione di revoca del plafond pro soluto con lettera del proprio legale, facendo rilevare l'anteriorità, rispetto alla revoca, dell'emissione delle fatture nn.
218, 233, 274 del complessivo importo di € 26.115,07, chiedendone l'immediato pagamento.
La banca sosteneva che tale richiesta fosse in contrasto con la previsione dell'art. 16 del contratto di factoring e che dall'esame del libro giornale di (cfr. doc. 29 primo grado appellata) era CP
emerso che la stessa non aveva provveduto alla presentazione della fattura n. 300 del 31.10.2017,
così violando il disposto dell'art. 14 n. 4 del contratto di factoring, specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., per cui il 29.03.2019 le era stata comunicata la decadenza della garanzia (cfr. doc. 30 primo grado appellata).
Successivamente la cliente era stata dichiarata fallita e la banca aveva presentato Controparte_3
domanda di ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 Cod. Civ. e aveva proposto opposizione ex art. 98 L.F. (cfr. doc. 31 primo grado appellata) al rigetto della domanda e all'ammissione in chirografo per la minor somma di € 40.226,35, che non era stata accolta (cfr. doc.
32 primo grado appellata).
La banca aveva, quindi, agito in via monitoria nei confronti della cedente, intimandole la restituzione delle anticipazioni erogate e di quant'altro dovuto.
Concessa l'esecuzione provvisoria al decreto opposto, disposto, senza esito, il tentativo di mediazione e respinte le istanze di prova orale formulate dagli opponenti, con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava l'eccezione dell'opponente di improcedibilità della causa per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione, ritenendo che dalla documentazione acquisita potesse ricavarsi he le parti in tale sede erano state regolarmente rappresentate.
Respingeva le contestazioni sull'inidoneità ai fini probatori del credito degli estratti conto prodotti dalla in sede monitoria, sulla non veridicità e sul mancato invio degli stessi, ritenendole inammissibili P_
e generiche in base al principio di veridicità delle scritturazioni in conto elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
In ordine alla dedotta impossibilità per l'opponente di avere esatta conoscenza delle vicende relative ai crediti ceduti e all'eventuale esaurimento del plafond pro soluto, rilevava che la stessa CP
aveva dichiarato di avere avuto accesso alla piattaforma Ifis on line, che le consentiva di acquisire tutte le suddette informazioni.
Riguardo al preteso controcredito di per la somma di € 12.441,85, pari alla differenza RT
tra il plafond pro soluto riconosciuto contrattualmente di € 25.000,00 e l'importo concretamente utilizzato dall'opponente di € 12.558,15 al momento in cui la stessa richiedeva - prima della revoca del plafond, l'anticipo per le fatture n. 218 del 31.7.17, n. 233 del 31.8.17 e n. 274 del 29.9.17, per complessivi € 26.115,07, per le quali pure la banca risultava aver presentato istanza di ammissione al passivo della ceduta - il Tribunale, con riferimento alla pretesa della necessaria corrispondenza tra le somme insinuate al passivo del debitore ceduto e quelle accreditate al cedente, rilevava che la cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso delle parti cedente e cessionaria e che già
da tale momento la cessionaria è titolare del credito nei confronti della ceduta, indipendentemente dall'accredito alla cedente delle somme portate dalle fatture scontate.
La cedente, invece, come previsto dall'art. 16 contratto di factoring, ha diritto di ricevere l'importo del credito ceduto solo dopo il decorso di 210 giorni dalla scadenza indicata in fattura o prorogata per accordo tra cessionaria e ceduta. L'eventuale recupero di somme nei confronti della ceduta rappresenta sempre un vantaggio per la cedente, la quale vede corrispondentemente diminuita la propria esposizione debitoria solidale.
Riguardo al plafond pro soluto il Tribunale evidenziava la revoca di tale beneficio, ai sensi dell'art. 14
del contratto, comporta il venir meno dell'assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, sicché, a prescindere dalla posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per l'anticipo, tale fatto preclude al cedente di conseguire anticipi per la parte non utilizzata del plafond, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'allora opponente.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errato rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta da per il mancato esperimento del procedimento Controparte_2
di mediazione obbligatoria.
Rileva che all'incontro del 16.06.2021 avanti al mediatore dell'Organismo di Conciliazione Bancaria
era presente l'Avv. Chiara Gedda in sostituzione dell'Avv. Leopoldo Conti, rappresentante sostanziale della parte e per era presente la Dott. per delega della Dott. P_ Persona_3 Per_4
[...]
Ai fini probatori della legittimazione della Dott. era stata depositata procura notarile che Per_4 conferiva alla stessa poteri di rappresentanza della banca presso gli organismi di mediazione ed il potere di conciliare e transigere, con facoltà di subdelega.
La Dott. che l'aveva sostituita in tale sede aveva depositato un documento sottoscritto dalla Per_3
Dott. con il quale la delegava "a partecipare all'incontro fissato per il 16.06.2021 relativo al Per_4
procedimento di mediazione...”.
Sostengono che non avrebbe potuto ritenersi validamente conferita alla sub delegata la rappresentanza di sia per difetto del conferimento del potere di conciliare e Controparte_2
transigere, essendo la delega limitata alla "partecipazione all'incontro", sia per difetto della formalità
dell'autentica della relativa procura, che avrebbe dovuto essere conferita per atto pubblico anche alla sub rappresentante.
Sostengono inoltre che i soci illimitatamente responsabili , e RT CP
sarebbero stati invitati alla mediazione tardivamente rispetto al termine di quindici giorni CP
assegnato dal giudice e sarebbero stati presenti soltanto al secondo incontro di mediazione.
Deve osservarsi che la censura ripropone l'eccezione di improcedibilità già svolta e respinta in primo grado.
Il Tribunale ha rilevato che, con riferimento alla partecipazione della Dott. al primo incontro, Per_3
la delega conferita a quest'ultima dalla Dott. doveva ritenersi ragionevolmente comprensiva di Per_4
ogni potere relativo al procedimento di mediazione, ossia anche di quello di conciliare e transigere, e che nessuna norma prevede che la sub delega rispetto ad una delega conferita con atto notarile debba essere necessariamente autenticata da un Notaio o da altro pubblico ufficiale.
Tale motivazione è condivisibile.
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 8473/2019, ha stabilito che la partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è un atto personalissimo e che non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo. A ciò deve aggiungersi che nella mediazione bancaria la sub delega non richiede una forma specifica,
né il rilascio per atto pubblico, essendo sufficiente che sia conferita in forma scritta, che contenga gli estremi del documento di identità del delegante, che conferisca i poteri necessari per la mediazione e che sia espressa e chiara (cfr. da ultimo Cass. Sent, 02.07.2024 n. 2829).
Con riferimento alla posizione dei soci illimitatamente responsabili, il Tribunale ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la condizione di procedibilità non dipende dall'avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice ma dalla mancata comparizione delle parti avanti al mediatore o dalla mancata attivazione del procedimento entro il termine massimo fissato per la durata della mediazione.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza n. 40035, pubblicata il 14.12.2021,
specificando che per la sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28/2010 nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis il termine per l'utile esperimento della procedura di mediazione deve intendersi riferito al primo incontro delle parti avanti al mediatore conclusosi senza l'accordo e non già al termine di quindici giorni assegnato con l'ordinanza che dispone la mediazione.
La doglianza va, quindi, respinta.
Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza di primo grado per aver ritenuto che gli estratti conto prodotti da potessero costituire la prova richiesta dall'art. 50 T.U.B per Controparte_2
la pronuncia del decreto ingiuntivo opposto che, quindi, sarebbe nullo. Il primo giudice sarebbe inoltre caduto in contraddizione ritenendo da un lato priva di pregio l'eccezione relativa alla carenza di valore probatorio, in sede di merito, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, e, dall'altro, confermando il decreto opposto.
Sostiene che, trattandosi nella specie di un rapporto di factoring, la documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria avrebbe dovuto comunque ritenersi insufficiente, in quanto la banca avrebbe potuto duplicare le azioni, l'una per il rapporto di factoring, l'altra per quello di conto corrente.
Anche questa doglianza è infondata. La sentenza impugnata ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si discute della fondatezza della pretesa creditoria e che è onere del cliente della banca “…come specificato
dalla giurisprudenza, formulare specifiche doglianze una volta avuta comunque conoscenza
dell'estratto conto, applicandosi in difetto la presunzione di veridicità delle scritturazioni in conto”.
La motivazione del Tribunale va condivisa.
Nel procedimento monitorio la banca ha prodotto un estratto comprensivo di tutte le operazioni di dare e avere svolte nel corso del rapporto in ordine cronologico, con indicazione della data dell'operazione,
della relativa valuta e della causale (cfr. doc. 9 primo grado appellata), integrandola nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con la produzione di tutti gli estratti del conto corrente (cfr. docc. 33-
47 primo grado appellata), così provando documentalmente, in adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante in tale sede, tutte le partite contabili derivanti dal rapporto di factoring.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 27.06.2023 n. 18352, ha ribadito che: “In tema di contratti
bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione
anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità
indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della
pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere
respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non
accompagnato da specifiche contestazioni”.
Il Tribunale ha esattamente rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “…è onere del
cliente, come specificato dalla giurisprudenza, formulare specifiche doglianze una volta avuta
comunque conoscenza dell'estratto conto, applicandosi in difetto la presunzione di veridicità delle
scritturazioni in conto” e che “…è lo stesso cliente a riconoscere di aver avuto accesso alla
piattaforma Ifis On Line che, come precisato dalla e non tempestivamente contestato dagli P_
opponenti, consente di acquisire tutte le suddette informazioni”. Gli appellanti non hanno svolto specifiche contestazioni in merito alla loro impossibilità di acquisizione delle suddette informazioni, per cui le doglianze riferite all'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca e alla contraddittorietà della pronuncia del Tribunale devono essere disattese.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'errata valutazione da parte del Tribunale della fondatezza nel merito dell'azione svolta da . P_
sostiene di essere stata da epoca anteriore al 2017 fornitrice abituale della società CP [...]
poi denominata la quale negli ultimi tempi ritardava il pagamento delle Controparte_3 CP_4
fatture.
Per tali motivi Italia aveva proposto a di stipulare un rapporto di Controparte_3 RT
factoring con per risolvere i problemi di liquidità. Controparte_2
Veniva così costituito il rapporto relativo alla fattorizzazione delle fatture che si sostanziava in un contratto quadro di factoring sottoscritto dalle parti in data 09.03.2017 con allegato A (Anticipazione
del corrispettivo – doc. 1 primo grado appellata), in un contratto di “attribuzione plafond pro soluto” per
€ 25.000 sottoscritto in data 16.03.2017 (doc. 2 primo grado appellata) e nel contratto di conto corrente n. 2200052 2017/001, sul quale transitavano le operazioni (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Il plafond doveva essere applicato alle fatture a credito di verso RT Controparte_3
ed era stata specificamente prevista la commissione “garanzia pro soluto” dello 0,3% a
[...]
remunerazione del rischio di insolvenza del debitore ceduto.
L'art. 13 del contratto, al punto 2 prevedeva: “Fatto salvo diverso accordo, il plafond di credito sul
debitore ha carattere di rotatività, cosicchè, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni
pagamento da parte del debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per
pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non
rientranti nel plafond rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della
fattura a partire dalla data più vecchia”.
Il rapporto tra e si svolgeva on line con il sistema “Home Banking” e CP P_ CP comunicava a con una specifica procedura l'emissione di fattura a
[...] P_ [...]
di un modulo di riepilogo di , Controparte_5 P_
cui seguiva l'accredito sul conto corrente da parte della banca dell'importo della fattura, al netto delle spese (cfr. doc. 4 primo grado appellata).
Gli appellanti sostengono che, nonostante la clausola contrattuale, non metteva in P_ CP
condizione di verificare se avesse onorato le fatture oggetto di factoring, Controparte_3
omettendo di inviare le comunicazioni relative a mancati pagamenti da parte della cliente e di esaurimento del plafond pro soluto, che sarebbero state apprese soltanto attraverso il ricorso per l'ammissione al passivo del Fallimento Impia s.r.l. presentato dalla banca il 03.07.2019 (cfr. doc. 5
primo grado appellanti).
Le fatture oggetto di factoring dichiarate non pagate vengono suddivise dagli appellanti in quattro gruppi.
Riguardo alle fatture del terzo gruppo, sostiene di averne chiesto l'anticipo a , la CP P_
quale però non le aveva accreditato per esse alcuna somma, mentre dal rendiconto del 30.06.2019
(cfr. doc. 7 primo grado appellanti) le stesse risultavano essere state prese in carico dalla la P_
fattura 218 il 07.08.2017, la fattura 233 il 12.09.2017 e la fattura 274 il 05.10.2017.
La comunicazione di revoca del plafond pro soluto era stata inviata dalla banca con raccomandata anticipata via pec il 04.10.2017, pervenuta il 13.10.2017 (cfr. doc. 8 primo grado appellanti).
Riguardo alle fatture del c.d. quarto gruppo, evidenzia che la fattura n. 300 del 31.10.2017 di €
1.351,25 era emessa dopo la revoca del plafond e successivamente al deposito da parte di CP_4
della domanda di concordato preventivo del 16.10.2017, per cui non era stato chiesto l'anticipo e nulla aveva accreditato a tale titolo, mentre nell'elenco delle fatture per le quali la Controparte_2
banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento figurava anche il preteso credito per factoring relativo a questa fattura.
Non risultavano inoltre accreditati a gli importi delle fatture del terzo e del quarto RT gruppo, richiesti invece da con la domanda di ammissione al passivo (cfr. doc. 5 primo P_
grado appellanti).
Essendo il plafond riconosciuto in favore di pro soluto, la banca non avrebbe potuto RT
riaddebitare al cedente l'importo relativo al credito ceduto ove lo stesso non fosse stato onorato dal debitore.
La pretesa restitutoria deriverebbe dal fatto che la banca risultava aver presentato istanza di ammissione al passivo della ceduta anche per tali ultime fatture e il rapporto fra le parti avrebbe dovuto essere ricostruito in base all'istanza di ammissione al passivo del fallimento già CP_4
depositata da , ossia di un documento che non era stato Controparte_3 P_
disconosciuto dalla banca e che avrebbe dovuto essere valutato come una confessione giudiziale, o comunque stragiudiziale.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto prescindere dal considerare i rapporti fra le parti così così
come evidenziati nel documento, ritenendoli perciò provati.
Deve osservarsi che in merito a tali questioni la sentenza impugnata ha specificato che “la cessione
del credito si perfeziona con il semplice consenso delle parti, cosicché già da quel momento,
indipendentemente dall'accredito alla cedente delle somme portate dalle fatture scontate, la
cessionaria è titolare del credito nei confronti della ceduta”.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente rilevato che , quale titolare del credito cedutole da P_
aveva il diritto di insinuarsi nel passivo del fallimento della debitrice ceduta (cfr. Cass. Sent. CP
n. 2217/2022) non rilevando in senso impeditivo le caratteristiche della cessione pro soluto stipulata con la cedente e che, quindi, la banca era legittimata, in base al di contratto, ad agire nei confronti della cedente per il recupero delle anticipazioni e nei confronti del debitore ceduto per il recupero del credito oggetto di cessione.
Deve condividersi la tesi del Tribunale secondo la quale la cedente, ai sensi dell'art. 16 contratto di factoring, aveva diritto di ricevere l'importo del credito ceduto solo decorsi 210 giorni dalla scadenza indicata in fattura o prorogata e quindi “…l'eventuale recupero di somme nei confronti della ceduta
rappresenta poi un vantaggio per la cedente, la quale vede corrispondentemente diminuita la propria
esposizione debitoria solidale. Quanto al plafond pro soluto, la revoca di tale beneficio (di cui
l'opponente non contesta i presupposti) comporta, come previsto dall'art. 14 del contratto, il venir
meno dell'assunzione, da parte del factor, del rischio di insolvenza del debitore ceduto, cosicché, al di
là della posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per l'anticipo, tale fatto
preclude al cedente (come preteso, invece, con la svolta riconvenzionale) di conseguire anticipi per la
parte non utilizzata del plafond”.
La banca aveva accertato che non aveva provveduto alla segnalazione di una fattura, CP
emessa a carico del debitore ceduto, nonostante l'obbligo da essa contrattualmente assunto relativamente alla cessione dell'intero fatturato realizzato sul cliente per il quale era stata concessa la garanzia pro soluto, per cui era decaduta dalla garanzia stessa (cfr. doc. 30 primo grado appellata).
Con riferimento al valore probatorio in questa sede dell'istanza di ammissione al passivo nel fallimento depositata dalla banca e della documentazione allegata, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
11197 depositata il 09.05.2018, ha precisato che la detta istanza non ha valore confessorio per il creditore, ma soltanto in relazione al curatore fallimentare, ossia che la presentazione dell'istanza non costituisce un'ammissione di debiti da parte del creditore verso il fallito, ma semplicemente una richiesta di ammissione al passivo.
In ogni caso, è risultato che la domanda di ammissione al passivo del Fallimento era stata respinta,
per cui non aveva recuperato il credito dal fallimento della ceduta. P_
La doglianza, quindi, non merita accoglimento.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errato rigetto della loro domanda riconvenzionale relativa al pagamento in loro favore da parte dell'appellata della somma di € 12.441,85, pari alla differenza tra il plafond pro soluto riconosciuto contrattualmente di € 25.000,00 e l'importo di €
12.558,15 utilizzato dall'opponente nel momento in cui la stessa aveva richiesto, precedentemente alla revoca del plafond da parte della banca, l'anticipo per le fatture n. 218 del 31.7.17, n. 233 del
31.8.17 e n. 274 del 29.9.17, per complessivi € 26.115,07.
Sostengono che le fatture del c. d. terzo gruppo, pari a complessivi € 26.115,07, erano state prese in carico dalla banca precedentemente alla revoca del plafond pro soluto inviata a il RT
04.10.2017 (cfr. doc. 8 primo grado appellanti), per cui all'epoca della richiesta dell'anticipo su queste tre fatture il plafond era stato utilizzato, in base al conteggio di cui al doc. 5 di , per soli € P_
12.558,15 relativi alle fatture nn. 108 e 181 del secondo gruppo, restando utilizzabile per € 12.441,85
mancanti per il raggiungimento di € 25.000,00.
La sentenza impugnata avrebbe errato nel non prendere in considerazione tale domanda.
La censura non merita accoglimento.
Come sopra illustrato, gli appellanti omettono di dare conto di quanto il Tribunale ha specificato con riferimento al rigetto della sua domanda riconvenzionale: “…quanto al plafond pro-soluto, la revoca di
tale beneficio (di cui l'opponente non contesta i presupposti) comporta, come previsto dall'Art.14 del
contratto, il venir meno dell'assunzione, da parte del factor, del rischio di insolvenza del debitore
ceduto, cosicché, aldilà della posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per
l'anticipo, tale fatto preclude al cedente (come preteso, invece, con la svolta riconvenzionale) di
conseguite anticipi per la parte non utilizzata del plafond” (cfr. sentenza, pag.7, righe 13-17).
Il Tribunale ha, quindi, correttamente valutato la domanda riconvenzionale svolta in primo grado dagli appellanti con riferimento alle pattuizioni contrattuali sottoscritte dalla stessa con la banca,
respingendola con la motivazione logica e condivisibile sopra riportata.
La doglianza oggetto del quinto motivo con la quale gli appellanti lamentano l'errore nel rigetto della domanda di restituzione delle somme pagate a seguito della provvisoria esecutività del decreto opposto è assorbita.
Con il sesto e ultimo motivo la sentenza impugnata viene censurata per l'errato rigetto delle istanze istruttorie di ammissione di prove orali, che vengono riproposte in questa sede dagli appellanti. La doglianza non merita accoglimento in quanto le valutazioni svolte dal Tribunale con riferimento all'infondatezza dell'opposizione escludono il passaggio alla fase istruttoria con riferimento alle circostanze di fatto poste a base dell'azione.
Tali circostanze, come ha correttamente evidenziato il Tribunale con l'ordinanza 28.04.2022, si basano su “capitoli di prova orale aventi ad oggetto circostanze generiche (1), valutative (2-3),
documentali (3bis-4), negative (5-6)”, che devono perciò ritenersi inammissibili anche nel presente grado.
Gli appellanti si sono limitati a reiterare le istanze istruttorie respinte in primo grado senza specificare le ragioni per le quali dall'ammissione di tali istanze avrebbe potuto derivare l'accoglimento delle loro domande.
L'appello deve, pertanto, essere respinto con carico, agli appellanti soccombenti, delle spese del presente grado, che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai valori indicati dal D. M. n.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vengono poste a carico degli appellanti in solido tra loro e in favore dell'appellata in base allo scaglione del
decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2719/2024;
CP_ 2) condanna gli appellanti , , , RT CP RT [...]
in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che CP CP Controparte_2
liquida in complessivi € 3.397,00, oltre alle spese forfettarie del 15% sugli onorari, e oltre IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono, a carico degli appellanti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n.
228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 26.09.2024
da:
, in persona del legale rappresentante pro RT
tempore , con sede in Mombercelli (AT), Via Laioli n. 201, (Cod. Fisc. e Partita IVA: RT
); P.IVA_1 , residente in [...] (Cod. Fisc: RT
); C.F._1
, residente in [...] (Cod. Fisc.: CP
; C.F._2
, residente in [...] (Cod. Fisc.: ), CP C.F._3
tutti con il proc. dom. Avv. Marco Frizziero in Venezia, Santa Croce n. 598/B (Cod. Fisc.
pec: ), e con il patrocinio degli Avv.ti C.F._4 Email_1
Orietta Massimelli (Cod. Fisc. , pec: C.F._5
e Maurilio Fratino del foro di Asti (Cod. Fisc. Email_2
pec: ), per procura speciale depositata C.F._6 Email_3
telematicamente e allegata alla citazione in appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rapp.te p. t., con sede in Venezia-Mestre (VE), P. IVA Controparte_2
, con il proc. dom. Avv. A. Mengato in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 3/5, e con il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. L. Conti (C.F. Fax 010/588372 - PEC C.F._7
per procura generale alle liti autenticata nelle firme dal notaio Email_4
di Venezia-Mestre, n°34227 Rep. in data 6.11.2013 Persona_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Paolo Filippone, n. 2719/2024 in data 23.07.2024, pubblicata il 29.07.2024,
pronunciata nella causa R.G. n. 9466/2020.
in punto: contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici).
Causa trattata all'udienza del 28.04.2025. CONCLUSIONI:
Il procuratore degli appellanti ha così concluso:
In via istruttoria:
con revoca anche dell'ordinanza del Giudice di primo grado in data 28 aprile 2022, ammettere gli attuali appellanti a dare prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1.La società era, negli anni anteriori al 2017, fornitrice abituale della RT [...]
(poi denominata , la quale tuttavia, negli ultimi tempi, stentava a pagare Controparte_3 CP_4
tempestivamente le fatture.
2.A fronte della manifestata indisponibilità di continuare un CP
rapporto così caratterizzato, la ITALIA BIO PRODUCTS, a mezzo del suo Dott. propose a Per_2
'opportunità di costituire un rapporto di factoring con un Istituto Bancario con cui ITALIA CP
BIO PRODUCTS collaborava abitualmente a questi fini, ossia in questo modo Controparte_2
risolvendo i problemi di liquidità.
3.Il rapporto così impostato (relativo cioè alla fattorizzazione delle fatture di un cliente determinato) comportava, superandolo in anticipo positivamente, il profilo della valutazione, da parte della del merito del cliente .
4.A seguito di una P_ Controparte_3
visita presso in Mombercelli, da parte della Signora (referente CP Testimone_1
commerciale e business manager di ), venne così definito il rapporto tra e P_ CP
, che si sostanziava nei documenti di parte opponente n.ri 1, 2 e 3 del fascicolo di primo P_
grado.
5.Nel contratto doc. 1 era specificamente prevista la commissione “garanzia pro soluto” dello
0,3%, atta a remunerare il rischio di insolvenza del debitore ceduto.
6.Nonostante i differenti obblighi di natura contrattuale, , per tutta la durate del rapporto, ometteva di comunicare a P_
se avesse onorato le fatture oggetto di factoring.
7.Nella CP Controparte_3
corrispondenza tra e mai vi è stata comunicazione di a P_ CP P_
elativa a mancati pagamenti da parte di e di esaurimento del CP Controparte_3
plafond pro soluto. indicandosi a testi: ZA Monferrato;
Dott. Testimone_2 Testimone_3
presso (poi . Controparte_3 CP_4 Nel merito: dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere per difetto dei necessari presupposti processuali, l'azione giudiziale iniziata con il ricorso per decreto ingiuntivo, per mancato preliminare esperimento della fase di mediazione e per irregolarità della fase di mediazione riconducibile a fatto di e quindi per la nullità della fase di mediazione stessa;
Controparte_2
dichiarare comunque nullo ed inefficace, e revocare, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Venezia, Giudice Dott.ssa Tania Vettore, n. 2216/2020, in data 13/15 ottobre 2020, RG n. 7033/2020,
dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria di fatta valere in causa;
in via Controparte_2
riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore della di P_ RT
, , , della somma di euro 12.441,85, per le ragioni di cui al motivo RT CP CP
di appello n. 4, da intendersi qui richiamate;
con il favore delle spese;
condannare Controparte_2
alla restituzione, in favore degli attori in opposizione, delle somme da questi versate in ottemperanza al provvedimento del Giudice in data 26 aprile 202, che concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, ammontanti ad euro 26.077,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
ll procuratore dell'appellata ha così concluso:
Nel merito: dichiararsi inammissibile, e, in subordine, respingersi l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, da aversi qui per integralmente richiamati. Respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi esposti alle pagine 12 e 13 della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria si spese e compenso professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2719/2024 pubblicata il 29.07.2024 il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 9466/2020 promossa da , , RT CP
CP_
, e da in proprio nei confronti di RT CP CP P_
– di opposizione al decreto n. 2216/2020 dello stesso Tribunale con il quale agli opponenti
[...]
veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 20.230,09 oltre interessi e Controparte_2 spese in forza di contratto di factoring stipulato con avente come debitore ceduto RT
(poi , che aveva presentato domanda di pre-concordato ex art. Controparte_3 CP_4
167 L.F. ed era successivamente fallita, e di un rapporto di conto corrente nel quale le parti prevedevano un plafond pro soluto di € 25.000,00 e dal quale la banca recedeva in data 04.10.2017
comunicandone in pari data la revoca, formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 12.441,85, corrispondente all'ammontare del plafond pro soluto non ancora utilizzato al momento della revoca, nel quale si costituiva contestando le domande e P_
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto – respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con
CP_ acquisizioni documentali – hanno proposto appello di , , , RT RT CP
e , e , nella loro qualità di soci amministratori di RT CP CP
articolando i seguenti motivi: RT
1) errore della sentenza per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione proposta da
[...]
P_
2) errore per la mancata declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo;
3) errore per la valutazione di fondatezza nel merito dell'azione proposta da;
Controparte_2
4) errato rigetto della domanda riconvenzionale;
5) errato rigetto della domanda di restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto;
6) errato rigetto delle istanze di ammissione delle prove orali.
si è costituita in giudizio con comparsa del 09.01.2025 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello la conferma della sentenza impugnata e di tutte le istanze restitutorie e risarcitorie degli appellanti in quanto infondate.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del 04.03.2025,
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado, promosso con atto di citazione notificato il 15.12.2020, e i RT
soci , e proponevano opposizione al decreto RT CP CP
ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da per la somma di € 20.230,09, oltre ad Controparte_2
interessi e spese monitorie, a titolo di restituzione delle somme anticipate dalla banca in esecuzione di un contratto di factoring per crediti vantati da nei confronti della propria cliente CP CP_3
.
[...]
Quest'ultima non provvedeva al pagamento delle fatture e presentava domanda di pre-concordato ex art. 167 L.F.
Nel giudizio di opposizione contestava: l'inidoneità degli estratti conto prodotti dalla banca a CP
costituire prova del credito;
la non veridicità ed il mancato invio degli stessi agli opponenti;
l'impossibilità per di verificare il regolare pagamento delle fatture cedute e/o l'esaurimento CP
del plafond pro soluto;
la discrasia negli estratti conto prodotti, dai quali risultava che le somme portate da alcune fatture cedute, emesse da nei confronti della cliente , CP Controparte_3
non erano state accreditate dalla banca alla cedente ma erano state richieste nella domanda di ammissione al passivo del debitore ceduto depositata dall'opposta.
Per tale ultimo motivo gli opponenti formulavano domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 12.441,85, pari all'ammontare del plafond pro soluto non ancora utilizzato al momento della revoca.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del P_
provvedimento monitorio.
Rilevava che contestualmente alla stipulazione dei contratti di factoring e di conto corrente era stata stipulata tra le parti una convenzione denominata “Maturity” (cfr. doc. 15 primo grado appellata) in applicazione della quale la banca avrebbe potuto concedere al debitore ceduto una dilazione ulteriore rispetto ai termini di pagamento previsti nella fattura fino a sessanta giorni a condizione lo stesso riconoscesse il credito ceduto, con oneri di dilazione a carico del debitore stesso, prevedendo, in caso di mancato pagamento entro il termine differito il riaddebito del corrispondente importo a carico del cedente.
Era stata inoltre rilasciata al cedente la chiave di accesso al servizio di Home Banking denominato
“IFIS Online”, ossia un codice alfanumerico mediante il cui uso l'odierna appellante avrebbe potuto verificare l'andamento del rapporto e la situazione dei pagamenti del debitore ceduto (cfr. doc. 16
primo appellata).
quindi, aveva ceduto in massa alla banca tutti i crediti presenti e futuri relativi alle forniture CP
eseguite e da eseguirsi nei confronti di nel biennio successivo (cfr. doc. 17, primo Controparte_3
grado appellata), ossia fatture per il complessivo importo di € 62.546,71 (cfr. docc. 18-26 primo grado appellata), ricevendone anticipazioni per € 35.400,00.
La debitrice ceduta, dopo aver pagato la minor somma di € 17.050,77, aveva presentato in data
17.10.2017 domandata prenotativa di concordato, ossia il c.d. “concordato in bianco” ex art. 161 VI
comma L.F., ed era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria
del 30.04.2019.
, in data 04.10.2017, aveva comunicato, ai sensi dell'art. 2 della convenzione “Maturity”, il P_
proprio recesso da quell'accordo e, con altra comunicazione in pari data, ai sensi dell'art. 14.1 del contratto di factoring, la revoca del plafond pro soluto (cfr. docc. 27 e 28 primo grado appellata).
L'odierna appellante aveva riscontrato la comunicazione di revoca del plafond pro soluto con lettera del proprio legale, facendo rilevare l'anteriorità, rispetto alla revoca, dell'emissione delle fatture nn.
218, 233, 274 del complessivo importo di € 26.115,07, chiedendone l'immediato pagamento.
La banca sosteneva che tale richiesta fosse in contrasto con la previsione dell'art. 16 del contratto di factoring e che dall'esame del libro giornale di (cfr. doc. 29 primo grado appellata) era CP
emerso che la stessa non aveva provveduto alla presentazione della fattura n. 300 del 31.10.2017,
così violando il disposto dell'art. 14 n. 4 del contratto di factoring, specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., per cui il 29.03.2019 le era stata comunicata la decadenza della garanzia (cfr. doc. 30 primo grado appellata).
Successivamente la cliente era stata dichiarata fallita e la banca aveva presentato Controparte_3
domanda di ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 Cod. Civ. e aveva proposto opposizione ex art. 98 L.F. (cfr. doc. 31 primo grado appellata) al rigetto della domanda e all'ammissione in chirografo per la minor somma di € 40.226,35, che non era stata accolta (cfr. doc.
32 primo grado appellata).
La banca aveva, quindi, agito in via monitoria nei confronti della cedente, intimandole la restituzione delle anticipazioni erogate e di quant'altro dovuto.
Concessa l'esecuzione provvisoria al decreto opposto, disposto, senza esito, il tentativo di mediazione e respinte le istanze di prova orale formulate dagli opponenti, con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava l'eccezione dell'opponente di improcedibilità della causa per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione, ritenendo che dalla documentazione acquisita potesse ricavarsi he le parti in tale sede erano state regolarmente rappresentate.
Respingeva le contestazioni sull'inidoneità ai fini probatori del credito degli estratti conto prodotti dalla in sede monitoria, sulla non veridicità e sul mancato invio degli stessi, ritenendole inammissibili P_
e generiche in base al principio di veridicità delle scritturazioni in conto elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
In ordine alla dedotta impossibilità per l'opponente di avere esatta conoscenza delle vicende relative ai crediti ceduti e all'eventuale esaurimento del plafond pro soluto, rilevava che la stessa CP
aveva dichiarato di avere avuto accesso alla piattaforma Ifis on line, che le consentiva di acquisire tutte le suddette informazioni.
Riguardo al preteso controcredito di per la somma di € 12.441,85, pari alla differenza RT
tra il plafond pro soluto riconosciuto contrattualmente di € 25.000,00 e l'importo concretamente utilizzato dall'opponente di € 12.558,15 al momento in cui la stessa richiedeva - prima della revoca del plafond, l'anticipo per le fatture n. 218 del 31.7.17, n. 233 del 31.8.17 e n. 274 del 29.9.17, per complessivi € 26.115,07, per le quali pure la banca risultava aver presentato istanza di ammissione al passivo della ceduta - il Tribunale, con riferimento alla pretesa della necessaria corrispondenza tra le somme insinuate al passivo del debitore ceduto e quelle accreditate al cedente, rilevava che la cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso delle parti cedente e cessionaria e che già
da tale momento la cessionaria è titolare del credito nei confronti della ceduta, indipendentemente dall'accredito alla cedente delle somme portate dalle fatture scontate.
La cedente, invece, come previsto dall'art. 16 contratto di factoring, ha diritto di ricevere l'importo del credito ceduto solo dopo il decorso di 210 giorni dalla scadenza indicata in fattura o prorogata per accordo tra cessionaria e ceduta. L'eventuale recupero di somme nei confronti della ceduta rappresenta sempre un vantaggio per la cedente, la quale vede corrispondentemente diminuita la propria esposizione debitoria solidale.
Riguardo al plafond pro soluto il Tribunale evidenziava la revoca di tale beneficio, ai sensi dell'art. 14
del contratto, comporta il venir meno dell'assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, sicché, a prescindere dalla posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per l'anticipo, tale fatto preclude al cedente di conseguire anticipi per la parte non utilizzata del plafond, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'allora opponente.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errato rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta da per il mancato esperimento del procedimento Controparte_2
di mediazione obbligatoria.
Rileva che all'incontro del 16.06.2021 avanti al mediatore dell'Organismo di Conciliazione Bancaria
era presente l'Avv. Chiara Gedda in sostituzione dell'Avv. Leopoldo Conti, rappresentante sostanziale della parte e per era presente la Dott. per delega della Dott. P_ Persona_3 Per_4
[...]
Ai fini probatori della legittimazione della Dott. era stata depositata procura notarile che Per_4 conferiva alla stessa poteri di rappresentanza della banca presso gli organismi di mediazione ed il potere di conciliare e transigere, con facoltà di subdelega.
La Dott. che l'aveva sostituita in tale sede aveva depositato un documento sottoscritto dalla Per_3
Dott. con il quale la delegava "a partecipare all'incontro fissato per il 16.06.2021 relativo al Per_4
procedimento di mediazione...”.
Sostengono che non avrebbe potuto ritenersi validamente conferita alla sub delegata la rappresentanza di sia per difetto del conferimento del potere di conciliare e Controparte_2
transigere, essendo la delega limitata alla "partecipazione all'incontro", sia per difetto della formalità
dell'autentica della relativa procura, che avrebbe dovuto essere conferita per atto pubblico anche alla sub rappresentante.
Sostengono inoltre che i soci illimitatamente responsabili , e RT CP
sarebbero stati invitati alla mediazione tardivamente rispetto al termine di quindici giorni CP
assegnato dal giudice e sarebbero stati presenti soltanto al secondo incontro di mediazione.
Deve osservarsi che la censura ripropone l'eccezione di improcedibilità già svolta e respinta in primo grado.
Il Tribunale ha rilevato che, con riferimento alla partecipazione della Dott. al primo incontro, Per_3
la delega conferita a quest'ultima dalla Dott. doveva ritenersi ragionevolmente comprensiva di Per_4
ogni potere relativo al procedimento di mediazione, ossia anche di quello di conciliare e transigere, e che nessuna norma prevede che la sub delega rispetto ad una delega conferita con atto notarile debba essere necessariamente autenticata da un Notaio o da altro pubblico ufficiale.
Tale motivazione è condivisibile.
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 8473/2019, ha stabilito che la partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è un atto personalissimo e che non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo. A ciò deve aggiungersi che nella mediazione bancaria la sub delega non richiede una forma specifica,
né il rilascio per atto pubblico, essendo sufficiente che sia conferita in forma scritta, che contenga gli estremi del documento di identità del delegante, che conferisca i poteri necessari per la mediazione e che sia espressa e chiara (cfr. da ultimo Cass. Sent, 02.07.2024 n. 2829).
Con riferimento alla posizione dei soci illimitatamente responsabili, il Tribunale ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la condizione di procedibilità non dipende dall'avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice ma dalla mancata comparizione delle parti avanti al mediatore o dalla mancata attivazione del procedimento entro il termine massimo fissato per la durata della mediazione.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza n. 40035, pubblicata il 14.12.2021,
specificando che per la sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28/2010 nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis il termine per l'utile esperimento della procedura di mediazione deve intendersi riferito al primo incontro delle parti avanti al mediatore conclusosi senza l'accordo e non già al termine di quindici giorni assegnato con l'ordinanza che dispone la mediazione.
La doglianza va, quindi, respinta.
Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza di primo grado per aver ritenuto che gli estratti conto prodotti da potessero costituire la prova richiesta dall'art. 50 T.U.B per Controparte_2
la pronuncia del decreto ingiuntivo opposto che, quindi, sarebbe nullo. Il primo giudice sarebbe inoltre caduto in contraddizione ritenendo da un lato priva di pregio l'eccezione relativa alla carenza di valore probatorio, in sede di merito, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, e, dall'altro, confermando il decreto opposto.
Sostiene che, trattandosi nella specie di un rapporto di factoring, la documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria avrebbe dovuto comunque ritenersi insufficiente, in quanto la banca avrebbe potuto duplicare le azioni, l'una per il rapporto di factoring, l'altra per quello di conto corrente.
Anche questa doglianza è infondata. La sentenza impugnata ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si discute della fondatezza della pretesa creditoria e che è onere del cliente della banca “…come specificato
dalla giurisprudenza, formulare specifiche doglianze una volta avuta comunque conoscenza
dell'estratto conto, applicandosi in difetto la presunzione di veridicità delle scritturazioni in conto”.
La motivazione del Tribunale va condivisa.
Nel procedimento monitorio la banca ha prodotto un estratto comprensivo di tutte le operazioni di dare e avere svolte nel corso del rapporto in ordine cronologico, con indicazione della data dell'operazione,
della relativa valuta e della causale (cfr. doc. 9 primo grado appellata), integrandola nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con la produzione di tutti gli estratti del conto corrente (cfr. docc. 33-
47 primo grado appellata), così provando documentalmente, in adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante in tale sede, tutte le partite contabili derivanti dal rapporto di factoring.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 27.06.2023 n. 18352, ha ribadito che: “In tema di contratti
bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione
anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità
indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della
pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere
respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non
accompagnato da specifiche contestazioni”.
Il Tribunale ha esattamente rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “…è onere del
cliente, come specificato dalla giurisprudenza, formulare specifiche doglianze una volta avuta
comunque conoscenza dell'estratto conto, applicandosi in difetto la presunzione di veridicità delle
scritturazioni in conto” e che “…è lo stesso cliente a riconoscere di aver avuto accesso alla
piattaforma Ifis On Line che, come precisato dalla e non tempestivamente contestato dagli P_
opponenti, consente di acquisire tutte le suddette informazioni”. Gli appellanti non hanno svolto specifiche contestazioni in merito alla loro impossibilità di acquisizione delle suddette informazioni, per cui le doglianze riferite all'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca e alla contraddittorietà della pronuncia del Tribunale devono essere disattese.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'errata valutazione da parte del Tribunale della fondatezza nel merito dell'azione svolta da . P_
sostiene di essere stata da epoca anteriore al 2017 fornitrice abituale della società CP [...]
poi denominata la quale negli ultimi tempi ritardava il pagamento delle Controparte_3 CP_4
fatture.
Per tali motivi Italia aveva proposto a di stipulare un rapporto di Controparte_3 RT
factoring con per risolvere i problemi di liquidità. Controparte_2
Veniva così costituito il rapporto relativo alla fattorizzazione delle fatture che si sostanziava in un contratto quadro di factoring sottoscritto dalle parti in data 09.03.2017 con allegato A (Anticipazione
del corrispettivo – doc. 1 primo grado appellata), in un contratto di “attribuzione plafond pro soluto” per
€ 25.000 sottoscritto in data 16.03.2017 (doc. 2 primo grado appellata) e nel contratto di conto corrente n. 2200052 2017/001, sul quale transitavano le operazioni (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Il plafond doveva essere applicato alle fatture a credito di verso RT Controparte_3
ed era stata specificamente prevista la commissione “garanzia pro soluto” dello 0,3% a
[...]
remunerazione del rischio di insolvenza del debitore ceduto.
L'art. 13 del contratto, al punto 2 prevedeva: “Fatto salvo diverso accordo, il plafond di credito sul
debitore ha carattere di rotatività, cosicchè, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni
pagamento da parte del debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per
pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non
rientranti nel plafond rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della
fattura a partire dalla data più vecchia”.
Il rapporto tra e si svolgeva on line con il sistema “Home Banking” e CP P_ CP comunicava a con una specifica procedura l'emissione di fattura a
[...] P_ [...]
di un modulo di riepilogo di , Controparte_5 P_
cui seguiva l'accredito sul conto corrente da parte della banca dell'importo della fattura, al netto delle spese (cfr. doc. 4 primo grado appellata).
Gli appellanti sostengono che, nonostante la clausola contrattuale, non metteva in P_ CP
condizione di verificare se avesse onorato le fatture oggetto di factoring, Controparte_3
omettendo di inviare le comunicazioni relative a mancati pagamenti da parte della cliente e di esaurimento del plafond pro soluto, che sarebbero state apprese soltanto attraverso il ricorso per l'ammissione al passivo del Fallimento Impia s.r.l. presentato dalla banca il 03.07.2019 (cfr. doc. 5
primo grado appellanti).
Le fatture oggetto di factoring dichiarate non pagate vengono suddivise dagli appellanti in quattro gruppi.
Riguardo alle fatture del terzo gruppo, sostiene di averne chiesto l'anticipo a , la CP P_
quale però non le aveva accreditato per esse alcuna somma, mentre dal rendiconto del 30.06.2019
(cfr. doc. 7 primo grado appellanti) le stesse risultavano essere state prese in carico dalla la P_
fattura 218 il 07.08.2017, la fattura 233 il 12.09.2017 e la fattura 274 il 05.10.2017.
La comunicazione di revoca del plafond pro soluto era stata inviata dalla banca con raccomandata anticipata via pec il 04.10.2017, pervenuta il 13.10.2017 (cfr. doc. 8 primo grado appellanti).
Riguardo alle fatture del c.d. quarto gruppo, evidenzia che la fattura n. 300 del 31.10.2017 di €
1.351,25 era emessa dopo la revoca del plafond e successivamente al deposito da parte di CP_4
della domanda di concordato preventivo del 16.10.2017, per cui non era stato chiesto l'anticipo e nulla aveva accreditato a tale titolo, mentre nell'elenco delle fatture per le quali la Controparte_2
banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento figurava anche il preteso credito per factoring relativo a questa fattura.
Non risultavano inoltre accreditati a gli importi delle fatture del terzo e del quarto RT gruppo, richiesti invece da con la domanda di ammissione al passivo (cfr. doc. 5 primo P_
grado appellanti).
Essendo il plafond riconosciuto in favore di pro soluto, la banca non avrebbe potuto RT
riaddebitare al cedente l'importo relativo al credito ceduto ove lo stesso non fosse stato onorato dal debitore.
La pretesa restitutoria deriverebbe dal fatto che la banca risultava aver presentato istanza di ammissione al passivo della ceduta anche per tali ultime fatture e il rapporto fra le parti avrebbe dovuto essere ricostruito in base all'istanza di ammissione al passivo del fallimento già CP_4
depositata da , ossia di un documento che non era stato Controparte_3 P_
disconosciuto dalla banca e che avrebbe dovuto essere valutato come una confessione giudiziale, o comunque stragiudiziale.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto prescindere dal considerare i rapporti fra le parti così così
come evidenziati nel documento, ritenendoli perciò provati.
Deve osservarsi che in merito a tali questioni la sentenza impugnata ha specificato che “la cessione
del credito si perfeziona con il semplice consenso delle parti, cosicché già da quel momento,
indipendentemente dall'accredito alla cedente delle somme portate dalle fatture scontate, la
cessionaria è titolare del credito nei confronti della ceduta”.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente rilevato che , quale titolare del credito cedutole da P_
aveva il diritto di insinuarsi nel passivo del fallimento della debitrice ceduta (cfr. Cass. Sent. CP
n. 2217/2022) non rilevando in senso impeditivo le caratteristiche della cessione pro soluto stipulata con la cedente e che, quindi, la banca era legittimata, in base al di contratto, ad agire nei confronti della cedente per il recupero delle anticipazioni e nei confronti del debitore ceduto per il recupero del credito oggetto di cessione.
Deve condividersi la tesi del Tribunale secondo la quale la cedente, ai sensi dell'art. 16 contratto di factoring, aveva diritto di ricevere l'importo del credito ceduto solo decorsi 210 giorni dalla scadenza indicata in fattura o prorogata e quindi “…l'eventuale recupero di somme nei confronti della ceduta
rappresenta poi un vantaggio per la cedente, la quale vede corrispondentemente diminuita la propria
esposizione debitoria solidale. Quanto al plafond pro soluto, la revoca di tale beneficio (di cui
l'opponente non contesta i presupposti) comporta, come previsto dall'art. 14 del contratto, il venir
meno dell'assunzione, da parte del factor, del rischio di insolvenza del debitore ceduto, cosicché, al di
là della posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per l'anticipo, tale fatto
preclude al cedente (come preteso, invece, con la svolta riconvenzionale) di conseguire anticipi per la
parte non utilizzata del plafond”.
La banca aveva accertato che non aveva provveduto alla segnalazione di una fattura, CP
emessa a carico del debitore ceduto, nonostante l'obbligo da essa contrattualmente assunto relativamente alla cessione dell'intero fatturato realizzato sul cliente per il quale era stata concessa la garanzia pro soluto, per cui era decaduta dalla garanzia stessa (cfr. doc. 30 primo grado appellata).
Con riferimento al valore probatorio in questa sede dell'istanza di ammissione al passivo nel fallimento depositata dalla banca e della documentazione allegata, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
11197 depositata il 09.05.2018, ha precisato che la detta istanza non ha valore confessorio per il creditore, ma soltanto in relazione al curatore fallimentare, ossia che la presentazione dell'istanza non costituisce un'ammissione di debiti da parte del creditore verso il fallito, ma semplicemente una richiesta di ammissione al passivo.
In ogni caso, è risultato che la domanda di ammissione al passivo del Fallimento era stata respinta,
per cui non aveva recuperato il credito dal fallimento della ceduta. P_
La doglianza, quindi, non merita accoglimento.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errato rigetto della loro domanda riconvenzionale relativa al pagamento in loro favore da parte dell'appellata della somma di € 12.441,85, pari alla differenza tra il plafond pro soluto riconosciuto contrattualmente di € 25.000,00 e l'importo di €
12.558,15 utilizzato dall'opponente nel momento in cui la stessa aveva richiesto, precedentemente alla revoca del plafond da parte della banca, l'anticipo per le fatture n. 218 del 31.7.17, n. 233 del
31.8.17 e n. 274 del 29.9.17, per complessivi € 26.115,07.
Sostengono che le fatture del c. d. terzo gruppo, pari a complessivi € 26.115,07, erano state prese in carico dalla banca precedentemente alla revoca del plafond pro soluto inviata a il RT
04.10.2017 (cfr. doc. 8 primo grado appellanti), per cui all'epoca della richiesta dell'anticipo su queste tre fatture il plafond era stato utilizzato, in base al conteggio di cui al doc. 5 di , per soli € P_
12.558,15 relativi alle fatture nn. 108 e 181 del secondo gruppo, restando utilizzabile per € 12.441,85
mancanti per il raggiungimento di € 25.000,00.
La sentenza impugnata avrebbe errato nel non prendere in considerazione tale domanda.
La censura non merita accoglimento.
Come sopra illustrato, gli appellanti omettono di dare conto di quanto il Tribunale ha specificato con riferimento al rigetto della sua domanda riconvenzionale: “…quanto al plafond pro-soluto, la revoca di
tale beneficio (di cui l'opponente non contesta i presupposti) comporta, come previsto dall'Art.14 del
contratto, il venir meno dell'assunzione, da parte del factor, del rischio di insolvenza del debitore
ceduto, cosicché, aldilà della posteriorità della revoca rispetto alla presentazione delle fatture per
l'anticipo, tale fatto preclude al cedente (come preteso, invece, con la svolta riconvenzionale) di
conseguite anticipi per la parte non utilizzata del plafond” (cfr. sentenza, pag.7, righe 13-17).
Il Tribunale ha, quindi, correttamente valutato la domanda riconvenzionale svolta in primo grado dagli appellanti con riferimento alle pattuizioni contrattuali sottoscritte dalla stessa con la banca,
respingendola con la motivazione logica e condivisibile sopra riportata.
La doglianza oggetto del quinto motivo con la quale gli appellanti lamentano l'errore nel rigetto della domanda di restituzione delle somme pagate a seguito della provvisoria esecutività del decreto opposto è assorbita.
Con il sesto e ultimo motivo la sentenza impugnata viene censurata per l'errato rigetto delle istanze istruttorie di ammissione di prove orali, che vengono riproposte in questa sede dagli appellanti. La doglianza non merita accoglimento in quanto le valutazioni svolte dal Tribunale con riferimento all'infondatezza dell'opposizione escludono il passaggio alla fase istruttoria con riferimento alle circostanze di fatto poste a base dell'azione.
Tali circostanze, come ha correttamente evidenziato il Tribunale con l'ordinanza 28.04.2022, si basano su “capitoli di prova orale aventi ad oggetto circostanze generiche (1), valutative (2-3),
documentali (3bis-4), negative (5-6)”, che devono perciò ritenersi inammissibili anche nel presente grado.
Gli appellanti si sono limitati a reiterare le istanze istruttorie respinte in primo grado senza specificare le ragioni per le quali dall'ammissione di tali istanze avrebbe potuto derivare l'accoglimento delle loro domande.
L'appello deve, pertanto, essere respinto con carico, agli appellanti soccombenti, delle spese del presente grado, che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai valori indicati dal D. M. n.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vengono poste a carico degli appellanti in solido tra loro e in favore dell'appellata in base allo scaglione del
decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2719/2024;
CP_ 2) condanna gli appellanti , , , RT CP RT [...]
in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che CP CP Controparte_2
liquida in complessivi € 3.397,00, oltre alle spese forfettarie del 15% sugli onorari, e oltre IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono, a carico degli appellanti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n.
228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta