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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n 64/2025
N. R.G. 1080/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1096/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 11.04.2024, promossa da:
con l'avv. ALBERTO DE PACE presso il cui studio Parte_1
elegge domicilio in Milano, via Baracchini n.7 contro
, con l'avv. AVVOCATURA STATO di MILANO, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Milano via Freguglia
n.1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito
In via principale
Pagina 1 Per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per
l'effetto, accogliere tutte le domande svolte nel corso del primo grado di giudizio e qui di seguito riproposte:
“Nel merito
- ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'8 ottobre 2020, con il quale il
non ricostituiva il rapporto di lavoro con il dott. per i Controparte_1 Parte_1
motivi esposti in narrativa;
- accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Controparte_1
nei confronti del dott. per i motivi esposti in narrativa;
[...] Parte_1
- per l'effetto, condannare il al risarcimento, in favore del dott. Controparte_1
, dei danni dallo stesso patiti e quantificabili in Euro 9.626,54, o Parte_1
nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi.”;
In via istruttoria
Si chiede che, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre di ogni ulteriore mezzo istruttorio necessario alla definizione della controversia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si deposita fascicolo di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1096/2024, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per la presunta perdita di chance derivante dal mancato ripristino del rapporto di lavoro
(illegittimamente negato dal ) dall'esclusione dal concorso per il Controparte_1
profilo di Direttore, indetto nel 2020 e ha compensato le spese processuali fra le parti.
Pagina 2 Con il ricorso di I grado, il sig. ha esposto di essere stato dipendente del Parte_1 [...]
dal 1988 fino al 2013, quando si era dimesso volontariamente;
di aver chiesto Controparte_1
nel 2014 la riammissione in servizio, ma che tale richiesta era stata respinta con provvedimento dichiarato poi illegittimo con sentenza passata in giudicato.
In particolare, con nota dell'8 ottobre 2020 del , aveva respinto la Controparte_1 domanda di ripristino del rapporto con la seguente motivazione: “in relazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro in oggetto, si comunica che con P.D.G. 7 ottobre 2020 prot.12047 la S.V. è stata esclusa dalla riammissione in servizio con la qualifica di funzionario giudiziario area II F2, con assegnazione al Tribunale di Milano, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati da questo ufficio volti alla verifica del possesso dei requisiti, previsti dalla legge per accesso al pubblico impiego , risulta la presenza di fattispecie che escludono in capo alla S.V. il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 del D.P.R.
9.5.1994 n.487 e 35 comma 6 del D.lgs. 30.3.2001 n.165. Tale requisito è richiesto per le assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni come il Ministero della Giustizia, che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia” (doc. 7).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 209/22 dell'8 marzo 2022, divenuta definitiva, ha così deciso: “in riforma della sentenza n. 1165/2022 del Tribunale di Milano, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro fra il IS appellato e Parte_1
nella figura professionale di funzionario giudiziario area III F2 e condanna
[...]
l'appellato a pagare all'appellante la somma pari alle retribuzioni maturate dal 2.12.2020 all'effettiva ricostituzione del rapporto;…”
La Corte d'Appello statuiva la ricostituzione del rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione maturata decorrente dal 2 dicembre 2020, in quanto – in tale data – vi è stata la
“messa in mora con offerta della prestazione”
Nelle more del processo è stato pubblicato il Bando di concorso 17 novembre 2021
“Concorso pubblico per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore” che prevedeva l'invio della domanda di ammissione “entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando (..)”, ossia entro il 17 dicembre
2021.
Pagina 3 Tutto ciò esposto ha domandato di accertare l'illegittimità del diniego del alla CP_1
ricostituzione del rapporto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 9.626,54 euro, per la perdita della possibilità di partecipare e vincere il concorso pubblico indetto nel 2020.
Quanto all'illegittimità del diniego, il ricorrente ha sostenuto che la mancata ricostituzione del rapporto di lavoro da parte del aveva violato i suoi diritti, impedendogli di CP_1
partecipare al successivo concorso.
Con riferimento alla dedotta perdita di chance, ha rappresentato di avere avuto i titoli per partecipare al concorso, con elevata probabilità di vincerlo, poiché possedeva i titoli massimi attribuibili (40 punti su 40), aveva maturato esperienza trentennale nelle materie oggetto dell'esame orale, e gli sarebbe stato sufficiente ottenere 56 punti all'orale per essere tra i vincitori.
Ha quindi quantificato il danno patrimoniale, rilevando che la perdita economica era data dalla differenza tra la retribuzione prevista per il ruolo di Direttore e quella attualmente percepita, moltiplicata per gli anni di servizio residui fino alla pensione.
Si è costituito in giudizio il , eccependo che il ricorrente avrebbe Controparte_1
potuto partecipare al concorso indipendentemente dal ripristino del rapporto di lavoro, in quanto i requisiti richiesti comprendevano anche la possibilità di accesso dall'esterno, purché il candidato avesse prestato servizio nella qualifica di funzionario giudiziario per almeno cinque anni, requisito che possedeva. Parte_1
A tal riguardo, precisava che non sussisteva alcun danno da risarcire, non essendo provato che il mancato ripristino del rapporto di lavoro avesse influito sulla possibilità di partecipare al concorso, né che il ricorrente sarebbe risultato sicuramente vincitore.
Alla luce di tutto ciò, il Giudice di prime cure ha rilevato che la perdita di chance era risarcibile solo se dimostrata come danno certo, anche se non nel suo ammontare, e se vi era un'elevata probabilità di conseguire il risultato finale vantaggioso;
a tal riguardo, riteneva che il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare che la mancata partecipazione al concorso fosse direttamente imputabile al e che avrebbe con alta probabilità CP_1
vinto il concorso. In particolare, il Giudice ha evidenziato che, sebbene il ricorrente avesse i titoli massimi (40 punti su 40), non era stato dimostrato che avrebbe raggiunto il punteggio necessario nella prova orale (minimo 56 punti).
Inoltre, il Giudice ha sottolineato che dall'analisi del bando di concorso emergeva che avrebbe potuto partecipare anche senza il ripristino del rapporto di lavoro, e che Parte_1
conseguentemente non era stato provato che il diniego avesse impedito la presentazione della
Pagina 4 domanda. Il Giudice di prime cure ha, infine, ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi concreti per supportare la sua capacità di ottenere un punteggio adeguato all'orale, in quanto la sola esperienza lavorativa non era sufficiente a dimostrare con certezza il risultato favorevole, e che altrettanto non provato era il nesso causale tra il mancato ripristino del rapporto e il danno costituito dalla mancata partecipazione al concorso.
Con atto del 10/10/2024, il sig. propone ricorso in appello. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante eccepisce che erroneamente il tribunale aveva escluso il nesso causale tra l'illegittimo diniego di ricostituzione del rapporto e la possibilità di di partecipare al concorso, ritenendo tardiva la deduzione di parte ricorrente circa Parte_1 la preclusione derivante dall'assenza dei requisiti di condotta e delle qualità morali ex art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'appellante sostiene di aver invece dedotto già nel ricorso ex art 4141 cpc l'impossibilità di partecipare al concorso a causa del provvedimento illegittimo dell'amministrazione che non gli riconosceva i requisiti di condotta e moralità di cui all'ar5t 35 comma 6 del D lgs
165/2001.
Sempre nel primo motivo, eccepisce la contraddittorietà della valutazione del comportamento dell'appellante: il Tribunale aveva sostenuto che avrebbe potuto dichiarare il Parte_1
possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dal bando, ma l'appellante evidenzia che, secondo il , egli non li possedeva e una dichiarazione contraria avrebbe potuto CP_1
esporlo a conseguenze penali per dichiarazioni false.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce che il Giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare con certezza o con alta probabilità che avrebbe vinto il concorso. Parte_1
Richiama la giurisprudenza consolidata che definisce la perdita di chance come un danno attuale e autonomo, consistente nella perdita della possibilità concreta di ottenere un vantaggio e sottolinea che non è richiesta la prova della certezza del risultato favorevole, ma solo di una probabilità significativa.
A tal riguardo, deduce di aver fornito elementi oggettivi per dimostrare la probabilità di successo nel concorso: rappresenta di aver ottenuto 40 punti su 40 per i titoli, che su 61 candidati ammessi alla prova orale, l'ultimo vincitore aveva ottenuto 96 punti complessivi.
Pertanto, sarebbero stati sufficienti 56 punti all'orale per risultare vincitore, e di aver maturato oltre 30 anni di esperienza lavorativa nelle materie oggetto del concorso. Sostiene, pertanto,
Pagina 5 che tali elementi dimostrino con un alto grado di probabilità che il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo richiesto.
In merito al danno patrimoniale e alla sua quantificazione, l'appellante rileva che il danno era stato quantificato nella somma di 9.626,54 euro, calcolati sulla base della differenza tra la retribuzione annua del profilo di Direttore (27.488,11 euro) e quella attualmente percepita
(26.112,89 euro), moltiplicata per i 7 anni rimanenti fino alla pensione;
richiede altresì la valutazione del danno pensionistico, da liquidarsi in via equitativa.
Insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva del 13/01/2024, il chiede il rigetto Controparte_1 dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla asserita impossibilità di partecipare al concorso pubblico dedotta da , Parte_1
l'Amministrazione sostiene che l'appellante avrebbe potuto partecipare al concorso pubblico per Direttore del 2020, indipendentemente dalla mancata ricostituzione del rapporto di lavoro;
ciò a fronte del fatto che il bando di concorso prevedeva la possibilità di partecipazione anche per candidati non in servizio, purché soddisfacessero i requisiti previsti, tra cui il possesso di almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, requisito di cui l'appellante era in possesso avendo maturato 25 anni di servizio come funzionario giudiziario (dal
20.12.1988 al 31.08.2013).
Con riferimento al profilo dei requisiti morali e di condotta, l'appellato precisa che la valutazione negativa dei detti requisiti, indicata nel diniego ministeriale del 2020, non rappresentava un ostacolo immediato alla partecipazione al concorso, ma solo un elemento verificabile successivamente, in caso di superamento delle prove e di assunzione in servizio.
Ne consegue che avrebbe potuto dichiarare il possesso dei requisiti morali e, in Parte_1
caso di contestazioni, fornire le prove necessarie in una fase successiva.
Inoltre, eccepisce che la mancata partecipazione al concorso era stata una libera determinazione del che ha scelto di non presentare domanda pur avendo tutti i Parte_1
requisiti per farlo;
dunque, che non vi era alcun nesso causale tra il diniego ministeriale e la mancata partecipazione al concorso.
Con riferimento al secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta insussistenza del danno da perdita di chance, l'appellato eccepisce l'infondatezza della pretesa, rilevando la mancata soddisfazione dell'onere della prova.
Deduce che la perdita di chance debba essere concreta ed effettiva, e non una mera aspettativa;
a sostegno di ciò, cita la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 25910/2023), che
Pagina 6 stabilisce che il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando esista una probabilità significativa di conseguire il risultato vantaggioso, e quando tale probabilità è supportata da prove concrete, anche attraverso presunzioni. Dunque, rileva che parte appellante non abbia dimostrato con elementi probatori sufficienti che la mancata partecipazione al concorso abbia compromesso una concreta possibilità di successo.
A tal riguardo, il sottolinea l'aleatorietà e variabilità del risultato concorsuale: CP_1
sebbene avesse ottenuto il punteggio massimo per i titoli (40 punti su 40), non vi Parte_1 sarebbe stata alcuna garanzia in merito all'ottenimento dei 56 punti necessari nella prova orale per risultare vincitore, poiché la prova orale costituisce una fase variabile, il cui esito dipende dalla preparazione del candidato e dalle valutazioni della commissione esaminatrice.
L'appellato deduce che non sia possibile dedurre automaticamente il successo del ricorrente basandosi sui titoli o sull'esperienza lavorativa.
A sostegno delle argomentazioni addotte, il richiama i consolidati orientamenti CP_1
della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa. L'Amministrazione appellata ribadisce la mancanza di prova del nesso causale (come specificato anche da Sezioni Unite 15.11.2022,
n. 33645), e rileva che era stata neppure offerta alcuna che la condotta dell'Amministrazione
(il diniego del 2020) sia stata la causa immediata e diretta del danno lamentato, e che anche in caso di partecipazione al concorso, l'appellante non avrebbe potuto garantire il successo e l'ottenimento della posizione.
Contesta inoltre la quantificazione del danno, sostenendo che il metodo di calcolo utilizzato sia “arbitrario e privo di una base probatoria solida”; precisa altresì che eventuali somme risarcitorie avrebbero dovuto essere ridotte applicando il principio dell'aliunde perceptum, sottraendo le retribuzioni già percepite nel periodo considerato.
Alla luce di tutto ciò, il domandava la reiezione del ricorso in Controparte_1
appello, la conferma integrale della pronuncia del Giudice di prime cure, e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali per entrambi i gradi.
All'udienza del 29 gennaio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con il Tribunale nel ritenere l'insussistenza del nesso causale tra la mancata ricostituzione del rapporto di lavoro di con decorrenza dal 2 dicembre 2020 (come da richiamata sentenza definitiva della Parte_1 corte d'Appello di Milano) e la possibilità dell'appellante di partecipare al concorso “per il
Pagina 7 reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di
Direttore” di cui al bando pubblicato sulla GU n.90 del 17-11-2020.
Deve in primo luogo essere evidenziato che pur senza avere ripreso servizio, Parte_1
avrebbe potuto partecipare al concorso di cui sopra in quanto per la presentazione della domanda l'art 2 prevedeva alla lett. d) il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
“i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, per almeno cinque anni, senza demerito”.
MA, come precisato dal Ministero appellato, “è stato inquadrato nel profilo di collaboratore di cancelleria, posizione economica VII, dal 20.12.1988 al 06.04.2000; come cancelliere C1 nel periodo dal 06.04.2000 al 30.07.2010 ed infine come funzionario giudiziario dal 30.07.2010 al 31.08.2013. Al riguardo, il CCNI 5/04/2000, con riferimento alla figura professionale del cancelliere, area funzionale C, posizione economica C1, individuava espressamente il collaboratore di cancelleria tra i profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984
n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato;
l'allegato A al CCNI 29.7.2010, disponeva invece, con riferimento alla figura del funzionario giudiziario che 'Confluisce nel profilo la figura professionale del Cancelliere, ex posizioni economiche C1 e C1S'. Pertanto, il collaboratore di cancelleria è stato ridenominato con il CCNI 2000 cancelliere C1 e, successivamente, funzionario giudiziario con il CCNI
2010. Ne consegue che il dott. avrebbe potuto indicare nell'eventuale domanda di Parte_1
partecipazione alla procedura concorsuale integralmente il periodo dal 20.12.1988 al
31.08.2013, essendo stato funzionario giudiziario, già cancelliere C1, già collaboratore di cancelleria”.
Per quanto riguarda invece il punteggio, il bando prevede l'assegnazione di “ punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito”. MA avrebbe quindi potuto avere il riconoscimento del punteggio massimo.
Nell'appello lamenta che il primo giudice aveva erroneamente reputato tardiva la Parte_1
deduzione circa l'impossibilità di presentare la domanda per mancanza dei requisiti morali, richiesti dal bando.
Anche tale censura è infondata. Non vi è dubbio, infatti, che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia contenuto alcun cenno a tale asserita preclusione.
Pagina 8 Nel ricorso 414 si limita a rappresentare di non avere potuto partecipare al bando Parte_1 di concorso perché l'amministrazione non aveva ricostituito il rapporto alla data della messa in mora di cui alla sentenza della CDA di Milano e cioè al 1.12.2020.
Il ricorrente ha , nello specifico, dedotto:
“Se, a seguito della richiesta formale di ricostituzione del rapporto di lavoro, il Ministero della
Giustizia avesse ricostituito il rapporto di lavoro e riammesso in servizio il ricorrente, il dott. avrebbe potuto partecipare al concorso di cui si discute.” Parte_1
Non è, infatti, superfluo evidenziare che la domanda di partecipazione doveva essere presentata “entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione (n.d.r.: 17 novembre 2020)”, ossia entro il 17 dicembre 2020.
Il ricorrente sarebbe stato, dunque, in termini per presentare la domanda”
Ribadisce poi:
- il provvedimento di diniego alla ricostituzione del rapporto di lavoro è stato dichiarato illegittimo, con sentenza passata in giudicato;
- se il avesse ricostituito il rapporto di lavoro, il dott. avrebbe CP_1 Parte_1
partecipato al concorso de quo;
- se il dott. avesse partecipato al concorso, lo avrebbe – con buona probabilità – Parte_1
vinto, poiché
(i) in possesso di 41,5 punti su 40 attribuibili in ragione dei titoli;
(ii) su n. 61 candidati ammessi alla prova orale, l'ultimo dei candidati vincitori è stato il n. 55 con il punteggio di 96;
(iii) il dott. è stato assunto nel 1988 e, pertanto, ha maturato un'esperienza Parte_1
ultratrentennale anche nelle materie oggetto della prova orale.
Solo in prima udienza, e quindi incorrendo nella preclusione prevista dal rito, a seguito delle eccezioni sollevate dal ministero nella memoria di costituzione, la difesa del ricorrente ha dedotto: “…in replica alla memoria di parte ricorrente rileva che l'art. 2 lett. f del bando chiedeva un requisito che il ricorrente non aveva in ragione del provvedimento illegittimo adottato dell'amministrazione nel resto si riporta al ricorso.” La novità della deduzione è stata tempestivamente eccepita dall'Avvocatura, si legge infatti nel verbale di udienza “ La dott.ssa Lo presti rileva la novità e l'inammissibilità della doglianza di controparte.”
Alla luce di quanto esposto deve concordarsi con il primo giudice sulla rilevata tardività della deduzione relativa all'essere stato impossibilitato a presentare la domanda avendo Parte_1
il ministero dichiarato la mancanza dei richiesti requisiti di condotta.
Pagina 9 In ogni caso, si osserva che l'odierno appellante ben avrebbe potuto presentare la domanda dichiarando di essere in possesso dei richiesti requisiti morali ed, eventualmente, in caso di superamento del concorso, contestare l'affermazione del contenuta nella nota di cui CP_1
sopra.
Il mancato invio della domanda di partecipazione al concorso, pur essendo in Parte_1
possesso dei previsti requisiti, esclude quindi il nesso di causalità tra il mancato ripristino del rapporto di lavoro e il lamentato danno da perdita di chance.
Il secondo motivo di gravame, con cui deduce la sussistenza del danno da perdita Parte_1
di chance, è assorbito dal rigetto del primo motivo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione dell'appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per dichiararlo tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR n.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.1096/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%
Milano, 29/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
N. R.G. 1080/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1096/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 11.04.2024, promossa da:
con l'avv. ALBERTO DE PACE presso il cui studio Parte_1
elegge domicilio in Milano, via Baracchini n.7 contro
, con l'avv. AVVOCATURA STATO di MILANO, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Milano via Freguglia
n.1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito
In via principale
Pagina 1 Per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per
l'effetto, accogliere tutte le domande svolte nel corso del primo grado di giudizio e qui di seguito riproposte:
“Nel merito
- ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'8 ottobre 2020, con il quale il
non ricostituiva il rapporto di lavoro con il dott. per i Controparte_1 Parte_1
motivi esposti in narrativa;
- accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Controparte_1
nei confronti del dott. per i motivi esposti in narrativa;
[...] Parte_1
- per l'effetto, condannare il al risarcimento, in favore del dott. Controparte_1
, dei danni dallo stesso patiti e quantificabili in Euro 9.626,54, o Parte_1
nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi.”;
In via istruttoria
Si chiede che, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre di ogni ulteriore mezzo istruttorio necessario alla definizione della controversia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si deposita fascicolo di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1096/2024, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per la presunta perdita di chance derivante dal mancato ripristino del rapporto di lavoro
(illegittimamente negato dal ) dall'esclusione dal concorso per il Controparte_1
profilo di Direttore, indetto nel 2020 e ha compensato le spese processuali fra le parti.
Pagina 2 Con il ricorso di I grado, il sig. ha esposto di essere stato dipendente del Parte_1 [...]
dal 1988 fino al 2013, quando si era dimesso volontariamente;
di aver chiesto Controparte_1
nel 2014 la riammissione in servizio, ma che tale richiesta era stata respinta con provvedimento dichiarato poi illegittimo con sentenza passata in giudicato.
In particolare, con nota dell'8 ottobre 2020 del , aveva respinto la Controparte_1 domanda di ripristino del rapporto con la seguente motivazione: “in relazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro in oggetto, si comunica che con P.D.G. 7 ottobre 2020 prot.12047 la S.V. è stata esclusa dalla riammissione in servizio con la qualifica di funzionario giudiziario area II F2, con assegnazione al Tribunale di Milano, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati da questo ufficio volti alla verifica del possesso dei requisiti, previsti dalla legge per accesso al pubblico impiego , risulta la presenza di fattispecie che escludono in capo alla S.V. il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt.2 del D.P.R.
9.5.1994 n.487 e 35 comma 6 del D.lgs. 30.3.2001 n.165. Tale requisito è richiesto per le assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni come il Ministero della Giustizia, che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia” (doc. 7).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 209/22 dell'8 marzo 2022, divenuta definitiva, ha così deciso: “in riforma della sentenza n. 1165/2022 del Tribunale di Milano, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro fra il IS appellato e Parte_1
nella figura professionale di funzionario giudiziario area III F2 e condanna
[...]
l'appellato a pagare all'appellante la somma pari alle retribuzioni maturate dal 2.12.2020 all'effettiva ricostituzione del rapporto;…”
La Corte d'Appello statuiva la ricostituzione del rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione maturata decorrente dal 2 dicembre 2020, in quanto – in tale data – vi è stata la
“messa in mora con offerta della prestazione”
Nelle more del processo è stato pubblicato il Bando di concorso 17 novembre 2021
“Concorso pubblico per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore” che prevedeva l'invio della domanda di ammissione “entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando (..)”, ossia entro il 17 dicembre
2021.
Pagina 3 Tutto ciò esposto ha domandato di accertare l'illegittimità del diniego del alla CP_1
ricostituzione del rapporto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 9.626,54 euro, per la perdita della possibilità di partecipare e vincere il concorso pubblico indetto nel 2020.
Quanto all'illegittimità del diniego, il ricorrente ha sostenuto che la mancata ricostituzione del rapporto di lavoro da parte del aveva violato i suoi diritti, impedendogli di CP_1
partecipare al successivo concorso.
Con riferimento alla dedotta perdita di chance, ha rappresentato di avere avuto i titoli per partecipare al concorso, con elevata probabilità di vincerlo, poiché possedeva i titoli massimi attribuibili (40 punti su 40), aveva maturato esperienza trentennale nelle materie oggetto dell'esame orale, e gli sarebbe stato sufficiente ottenere 56 punti all'orale per essere tra i vincitori.
Ha quindi quantificato il danno patrimoniale, rilevando che la perdita economica era data dalla differenza tra la retribuzione prevista per il ruolo di Direttore e quella attualmente percepita, moltiplicata per gli anni di servizio residui fino alla pensione.
Si è costituito in giudizio il , eccependo che il ricorrente avrebbe Controparte_1
potuto partecipare al concorso indipendentemente dal ripristino del rapporto di lavoro, in quanto i requisiti richiesti comprendevano anche la possibilità di accesso dall'esterno, purché il candidato avesse prestato servizio nella qualifica di funzionario giudiziario per almeno cinque anni, requisito che possedeva. Parte_1
A tal riguardo, precisava che non sussisteva alcun danno da risarcire, non essendo provato che il mancato ripristino del rapporto di lavoro avesse influito sulla possibilità di partecipare al concorso, né che il ricorrente sarebbe risultato sicuramente vincitore.
Alla luce di tutto ciò, il Giudice di prime cure ha rilevato che la perdita di chance era risarcibile solo se dimostrata come danno certo, anche se non nel suo ammontare, e se vi era un'elevata probabilità di conseguire il risultato finale vantaggioso;
a tal riguardo, riteneva che il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare che la mancata partecipazione al concorso fosse direttamente imputabile al e che avrebbe con alta probabilità CP_1
vinto il concorso. In particolare, il Giudice ha evidenziato che, sebbene il ricorrente avesse i titoli massimi (40 punti su 40), non era stato dimostrato che avrebbe raggiunto il punteggio necessario nella prova orale (minimo 56 punti).
Inoltre, il Giudice ha sottolineato che dall'analisi del bando di concorso emergeva che avrebbe potuto partecipare anche senza il ripristino del rapporto di lavoro, e che Parte_1
conseguentemente non era stato provato che il diniego avesse impedito la presentazione della
Pagina 4 domanda. Il Giudice di prime cure ha, infine, ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi concreti per supportare la sua capacità di ottenere un punteggio adeguato all'orale, in quanto la sola esperienza lavorativa non era sufficiente a dimostrare con certezza il risultato favorevole, e che altrettanto non provato era il nesso causale tra il mancato ripristino del rapporto e il danno costituito dalla mancata partecipazione al concorso.
Con atto del 10/10/2024, il sig. propone ricorso in appello. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante eccepisce che erroneamente il tribunale aveva escluso il nesso causale tra l'illegittimo diniego di ricostituzione del rapporto e la possibilità di di partecipare al concorso, ritenendo tardiva la deduzione di parte ricorrente circa Parte_1 la preclusione derivante dall'assenza dei requisiti di condotta e delle qualità morali ex art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'appellante sostiene di aver invece dedotto già nel ricorso ex art 4141 cpc l'impossibilità di partecipare al concorso a causa del provvedimento illegittimo dell'amministrazione che non gli riconosceva i requisiti di condotta e moralità di cui all'ar5t 35 comma 6 del D lgs
165/2001.
Sempre nel primo motivo, eccepisce la contraddittorietà della valutazione del comportamento dell'appellante: il Tribunale aveva sostenuto che avrebbe potuto dichiarare il Parte_1
possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dal bando, ma l'appellante evidenzia che, secondo il , egli non li possedeva e una dichiarazione contraria avrebbe potuto CP_1
esporlo a conseguenze penali per dichiarazioni false.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce che il Giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare con certezza o con alta probabilità che avrebbe vinto il concorso. Parte_1
Richiama la giurisprudenza consolidata che definisce la perdita di chance come un danno attuale e autonomo, consistente nella perdita della possibilità concreta di ottenere un vantaggio e sottolinea che non è richiesta la prova della certezza del risultato favorevole, ma solo di una probabilità significativa.
A tal riguardo, deduce di aver fornito elementi oggettivi per dimostrare la probabilità di successo nel concorso: rappresenta di aver ottenuto 40 punti su 40 per i titoli, che su 61 candidati ammessi alla prova orale, l'ultimo vincitore aveva ottenuto 96 punti complessivi.
Pertanto, sarebbero stati sufficienti 56 punti all'orale per risultare vincitore, e di aver maturato oltre 30 anni di esperienza lavorativa nelle materie oggetto del concorso. Sostiene, pertanto,
Pagina 5 che tali elementi dimostrino con un alto grado di probabilità che il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo richiesto.
In merito al danno patrimoniale e alla sua quantificazione, l'appellante rileva che il danno era stato quantificato nella somma di 9.626,54 euro, calcolati sulla base della differenza tra la retribuzione annua del profilo di Direttore (27.488,11 euro) e quella attualmente percepita
(26.112,89 euro), moltiplicata per i 7 anni rimanenti fino alla pensione;
richiede altresì la valutazione del danno pensionistico, da liquidarsi in via equitativa.
Insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva del 13/01/2024, il chiede il rigetto Controparte_1 dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla asserita impossibilità di partecipare al concorso pubblico dedotta da , Parte_1
l'Amministrazione sostiene che l'appellante avrebbe potuto partecipare al concorso pubblico per Direttore del 2020, indipendentemente dalla mancata ricostituzione del rapporto di lavoro;
ciò a fronte del fatto che il bando di concorso prevedeva la possibilità di partecipazione anche per candidati non in servizio, purché soddisfacessero i requisiti previsti, tra cui il possesso di almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, requisito di cui l'appellante era in possesso avendo maturato 25 anni di servizio come funzionario giudiziario (dal
20.12.1988 al 31.08.2013).
Con riferimento al profilo dei requisiti morali e di condotta, l'appellato precisa che la valutazione negativa dei detti requisiti, indicata nel diniego ministeriale del 2020, non rappresentava un ostacolo immediato alla partecipazione al concorso, ma solo un elemento verificabile successivamente, in caso di superamento delle prove e di assunzione in servizio.
Ne consegue che avrebbe potuto dichiarare il possesso dei requisiti morali e, in Parte_1
caso di contestazioni, fornire le prove necessarie in una fase successiva.
Inoltre, eccepisce che la mancata partecipazione al concorso era stata una libera determinazione del che ha scelto di non presentare domanda pur avendo tutti i Parte_1
requisiti per farlo;
dunque, che non vi era alcun nesso causale tra il diniego ministeriale e la mancata partecipazione al concorso.
Con riferimento al secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta insussistenza del danno da perdita di chance, l'appellato eccepisce l'infondatezza della pretesa, rilevando la mancata soddisfazione dell'onere della prova.
Deduce che la perdita di chance debba essere concreta ed effettiva, e non una mera aspettativa;
a sostegno di ciò, cita la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 25910/2023), che
Pagina 6 stabilisce che il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando esista una probabilità significativa di conseguire il risultato vantaggioso, e quando tale probabilità è supportata da prove concrete, anche attraverso presunzioni. Dunque, rileva che parte appellante non abbia dimostrato con elementi probatori sufficienti che la mancata partecipazione al concorso abbia compromesso una concreta possibilità di successo.
A tal riguardo, il sottolinea l'aleatorietà e variabilità del risultato concorsuale: CP_1
sebbene avesse ottenuto il punteggio massimo per i titoli (40 punti su 40), non vi Parte_1 sarebbe stata alcuna garanzia in merito all'ottenimento dei 56 punti necessari nella prova orale per risultare vincitore, poiché la prova orale costituisce una fase variabile, il cui esito dipende dalla preparazione del candidato e dalle valutazioni della commissione esaminatrice.
L'appellato deduce che non sia possibile dedurre automaticamente il successo del ricorrente basandosi sui titoli o sull'esperienza lavorativa.
A sostegno delle argomentazioni addotte, il richiama i consolidati orientamenti CP_1
della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa. L'Amministrazione appellata ribadisce la mancanza di prova del nesso causale (come specificato anche da Sezioni Unite 15.11.2022,
n. 33645), e rileva che era stata neppure offerta alcuna che la condotta dell'Amministrazione
(il diniego del 2020) sia stata la causa immediata e diretta del danno lamentato, e che anche in caso di partecipazione al concorso, l'appellante non avrebbe potuto garantire il successo e l'ottenimento della posizione.
Contesta inoltre la quantificazione del danno, sostenendo che il metodo di calcolo utilizzato sia “arbitrario e privo di una base probatoria solida”; precisa altresì che eventuali somme risarcitorie avrebbero dovuto essere ridotte applicando il principio dell'aliunde perceptum, sottraendo le retribuzioni già percepite nel periodo considerato.
Alla luce di tutto ciò, il domandava la reiezione del ricorso in Controparte_1
appello, la conferma integrale della pronuncia del Giudice di prime cure, e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali per entrambi i gradi.
All'udienza del 29 gennaio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con il Tribunale nel ritenere l'insussistenza del nesso causale tra la mancata ricostituzione del rapporto di lavoro di con decorrenza dal 2 dicembre 2020 (come da richiamata sentenza definitiva della Parte_1 corte d'Appello di Milano) e la possibilità dell'appellante di partecipare al concorso “per il
Pagina 7 reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di
Direttore” di cui al bando pubblicato sulla GU n.90 del 17-11-2020.
Deve in primo luogo essere evidenziato che pur senza avere ripreso servizio, Parte_1
avrebbe potuto partecipare al concorso di cui sopra in quanto per la presentazione della domanda l'art 2 prevedeva alla lett. d) il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
“i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, per almeno cinque anni, senza demerito”.
MA, come precisato dal Ministero appellato, “è stato inquadrato nel profilo di collaboratore di cancelleria, posizione economica VII, dal 20.12.1988 al 06.04.2000; come cancelliere C1 nel periodo dal 06.04.2000 al 30.07.2010 ed infine come funzionario giudiziario dal 30.07.2010 al 31.08.2013. Al riguardo, il CCNI 5/04/2000, con riferimento alla figura professionale del cancelliere, area funzionale C, posizione economica C1, individuava espressamente il collaboratore di cancelleria tra i profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984
n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato;
l'allegato A al CCNI 29.7.2010, disponeva invece, con riferimento alla figura del funzionario giudiziario che 'Confluisce nel profilo la figura professionale del Cancelliere, ex posizioni economiche C1 e C1S'. Pertanto, il collaboratore di cancelleria è stato ridenominato con il CCNI 2000 cancelliere C1 e, successivamente, funzionario giudiziario con il CCNI
2010. Ne consegue che il dott. avrebbe potuto indicare nell'eventuale domanda di Parte_1
partecipazione alla procedura concorsuale integralmente il periodo dal 20.12.1988 al
31.08.2013, essendo stato funzionario giudiziario, già cancelliere C1, già collaboratore di cancelleria”.
Per quanto riguarda invece il punteggio, il bando prevede l'assegnazione di “ punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito”. MA avrebbe quindi potuto avere il riconoscimento del punteggio massimo.
Nell'appello lamenta che il primo giudice aveva erroneamente reputato tardiva la Parte_1
deduzione circa l'impossibilità di presentare la domanda per mancanza dei requisiti morali, richiesti dal bando.
Anche tale censura è infondata. Non vi è dubbio, infatti, che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia contenuto alcun cenno a tale asserita preclusione.
Pagina 8 Nel ricorso 414 si limita a rappresentare di non avere potuto partecipare al bando Parte_1 di concorso perché l'amministrazione non aveva ricostituito il rapporto alla data della messa in mora di cui alla sentenza della CDA di Milano e cioè al 1.12.2020.
Il ricorrente ha , nello specifico, dedotto:
“Se, a seguito della richiesta formale di ricostituzione del rapporto di lavoro, il Ministero della
Giustizia avesse ricostituito il rapporto di lavoro e riammesso in servizio il ricorrente, il dott. avrebbe potuto partecipare al concorso di cui si discute.” Parte_1
Non è, infatti, superfluo evidenziare che la domanda di partecipazione doveva essere presentata “entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione (n.d.r.: 17 novembre 2020)”, ossia entro il 17 dicembre 2020.
Il ricorrente sarebbe stato, dunque, in termini per presentare la domanda”
Ribadisce poi:
- il provvedimento di diniego alla ricostituzione del rapporto di lavoro è stato dichiarato illegittimo, con sentenza passata in giudicato;
- se il avesse ricostituito il rapporto di lavoro, il dott. avrebbe CP_1 Parte_1
partecipato al concorso de quo;
- se il dott. avesse partecipato al concorso, lo avrebbe – con buona probabilità – Parte_1
vinto, poiché
(i) in possesso di 41,5 punti su 40 attribuibili in ragione dei titoli;
(ii) su n. 61 candidati ammessi alla prova orale, l'ultimo dei candidati vincitori è stato il n. 55 con il punteggio di 96;
(iii) il dott. è stato assunto nel 1988 e, pertanto, ha maturato un'esperienza Parte_1
ultratrentennale anche nelle materie oggetto della prova orale.
Solo in prima udienza, e quindi incorrendo nella preclusione prevista dal rito, a seguito delle eccezioni sollevate dal ministero nella memoria di costituzione, la difesa del ricorrente ha dedotto: “…in replica alla memoria di parte ricorrente rileva che l'art. 2 lett. f del bando chiedeva un requisito che il ricorrente non aveva in ragione del provvedimento illegittimo adottato dell'amministrazione nel resto si riporta al ricorso.” La novità della deduzione è stata tempestivamente eccepita dall'Avvocatura, si legge infatti nel verbale di udienza “ La dott.ssa Lo presti rileva la novità e l'inammissibilità della doglianza di controparte.”
Alla luce di quanto esposto deve concordarsi con il primo giudice sulla rilevata tardività della deduzione relativa all'essere stato impossibilitato a presentare la domanda avendo Parte_1
il ministero dichiarato la mancanza dei richiesti requisiti di condotta.
Pagina 9 In ogni caso, si osserva che l'odierno appellante ben avrebbe potuto presentare la domanda dichiarando di essere in possesso dei richiesti requisiti morali ed, eventualmente, in caso di superamento del concorso, contestare l'affermazione del contenuta nella nota di cui CP_1
sopra.
Il mancato invio della domanda di partecipazione al concorso, pur essendo in Parte_1
possesso dei previsti requisiti, esclude quindi il nesso di causalità tra il mancato ripristino del rapporto di lavoro e il lamentato danno da perdita di chance.
Il secondo motivo di gravame, con cui deduce la sussistenza del danno da perdita Parte_1
di chance, è assorbito dal rigetto del primo motivo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione dell'appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per dichiararlo tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR n.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.1096/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%
Milano, 29/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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