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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
R.G. 1064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELL O DI TORI N O
SEZIONE II CI VILE
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia MA Presidente – relatore
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1064/2022 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Carlo Parvis, PEC
AB Abrate, PEC Email_1
del foro di Torino, e Guido Baravaglio, PEC Email_2
del foro di Ivrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi Email_3 due difensori, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Ugo Bertello, PEC
e Luigi Marzi, PEC Email_4
entrambi del foro di Pinerolo, elettivamente Email_5 domiciliati presso il loro studio, in Torino, via Donati n. 5
- APPELLATI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 27.7.2022, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1546/2018, emessa in data 23 giugno 2022 dal Tribunale di
Vercelli, in composizione collegiale, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-rigetta la querela di falso avanzata dalla parte convenuta;
- dichiara ed titolari del diritto di nuda proprietà sui beni CP_1 CP_2 immobili di seguito indicati, oggetto della scrittura privata stipulata tra gli attori ed il convenuto
il 21.02.2017: Controparte_3
In Postua (VC), Via Roma n. 30/38 - Catasto di Vercelli
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da un fabbricato bifamiliare a 2 p.f.t. di n.2 alloggi e n.2 box auto, un complesso di n.4 villette a schiera a 2 p.f.t. di n.4 alloggi e n.4 box auto e aree di pertinenza
- Fabbricato bifamiliare
Al nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 830 1 A/3 U 7 vani € 397,67 € 86.000
14 830 2 C/6 U 18 mq € 48,34 € 10.000
14 830 3 A/3 U 7 vani € 397,67 € 86.000
14 830 4 C/6 U 18 mq € 48,34 € 10.000
Al Catasto Terreni:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 448 Prato 170 mq € 0,70 € 2.000
- Villette a schiera
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 828 1 A/3 U 5 vani € 284,05 € 113.000
14 828 2 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 3 A/3 U 5 vani € 284,05 € 110.000
14 828 4 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 5 A/3 U 5 vani € 284,05 € 110.000 2 14 828 6 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 7 A/3 U 5 vani € 284,05 € 113.000
14 828 8 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
Coerenze del compendio: Foglio 14, Mappali 446, 851, 361, 856, 797 (terreni);
Via Roma.
- In Postua (VC), Via Bornello n.
9 - Catasto di Vercelli
Piena proprietà di fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. costituito da n.2 alloggi
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
19 64 1 A/3 U 3 vani € 170,43 € 48.000
19 64 2 A/3 U 3 vani € 170,43 € 52.000 Coerenze: Via Bornello;
Foglio 19, Mappale 73 (terreno); Foglio 19, Mappale 73 (fabbricato).
- In Ailoche (BI), Frazione Giunchio - Catasto di Biella
Piena proprietà di fabbricato di civile abitazione a 4 p.f.t. costituito da n.3 alloggi
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
506 124 1 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 65.000
506 124 2 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 65.000
506 124 3 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 60.000
Coerenze: Foglio 8, Mappale 136 (fabbricato); via pubblica;
Foglio 8, Mappale 238 (terreno).
- In Ailoche (BI), Frazione Giunchio - Catasto di Biella
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. oltre piano seminterrato, fabbricato a 2 p.f.t. oltre piano interrato, basso fabbricato con box auto, tettoia e magazzino ed aree urbane di pertinenza
Al Nuovo Catasto Urbano Edilizio:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
506 127 A/3 U 6 vani € 244,80 € 135.000
506 138 A/4 2 7,5 vani € 228,53 € 80.000
506 139 1 C/2 U 17 mq € 20,19 € 8.000
506 139 2 C/6 2 19 mq € 36,31 € 8.000
506 139 3 C/7 U 19 mq € 7,65 € 8.000
506 262 Area urbana 35 mq € 1.000
3 506 263 Area urbana 85 mq € 1.000
Coerenze: Foglio 8, Mappale 322 (terreno); via pubblica;
Foglio 8, Mappali 249,
277 e 143 (terreni); Foglio 8, Mappale 128 (fabbricato).
- In Garachico, calle Simón Gonzáles Herrera n.11/13
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato a 2 p.f.t. composto da n.2 alloggi e cortile pertinenziale. Da accatastare: n.3 unità esistenti nel terreno di pertinenza
Referencia catastral Sup.suolo Sup.fabbr. Valore suolo V.Costruzione V.catastale Prezzo
7095304CS2379N0001BL 339 mq 230 mq € 38.051,62 € 114.458,12 €152.509,74 €160.000
7095305CS2379N0000TK 718 mq 0 mq € 50.439,50 € 0 € 50.439,50 € 55.000
38015°004000440000JE 1.992mq 21 mq € 74.877,55 € 3.395,70 € 78.273,25 €125.000
Da accatastar: n.3 modeste costruzioni a 1 p.f.t. uso magazzino/abitazione Coerenze: a nord: in parte con terreno di proprietà della Comunità Autonoma delle Canarie, in parte con IN de Los Reyes ed in parte con parcela urbana di proprietà ; a est: con Persona_1
IN de Los Reyes e in parte con Calle El Lance;
a sud: in parte con terreno di proprietà di
[...]
e in parte con terreno di;
a ovest: in parte Persona_2 Per_1 Persona_3 con Calle Simón Gonzáles Herrera, in parte con parcela 35 del poligono 4 proprietà di
[...]
in parte con parcela 37 del poligono 4 proprietà di Persona_4 Persona_5
in parte con parcela 38 del poligono 4 proprietà in parte con
[...] Persona_6 terreno 641 senza identificazione del certificato catastale ed in parte con parcela 39 del poligono 4 proprietà di Persona_4
- In Garachico, Calle Perez Zamora-Avenida Repubblica Venezuela - Parte_2
proprietà di n.1 alloggio facente parte di un fabbricato condominiale a 3 p.f.t.
[...]
Referencia catastral, Scala/Piano, Pta n. Sup.To, Unità n. Valore suolo, V. catastale, Prezzo, come segue:
6896401CS2369N0003LJ, 1,01,03 57,14 mq, 103, € 13.512,90, € 39.264,36, €45.000.
Coerenze: alloggio n.2 e passaggio comune;
vuoto su Calle Santa Cruz de la Palma;
vuoto su Calle Repubblica de Venezuela;
alloggio n.4.
- In Puerto de la Cruz, Calle Francia n.
2 - Edificio Tamaimo
Piena proprietà di compendio immobiliare composto da n. 6 alloggi al piano 5° facenti parte di un fabbricato condominiale
Referencia catastral, Scala/Piano, Pta n. Sup.To, N., Unità n., Valore suolo, V.catastale, Prezzo, rispettivamente indicati come segue:
8735401CS4483N0075RE, 1 05, 01 27,16 mq, 82, 501, € 12.353,03, €22.211,33, €33.000
8735401CS4483N0090DS, 1 05, 16 26,46 mq, 87, 516, € 14.455,67, €25.991,99 €44.000
8735401CS4483N0091FD, 1 05, 17 36,84 mq, 86, 517, € 15.244,16, €27.409,73 €46.000 8735401CS4483N0092GF, 1 05, 18 38,65 mq, 85, 518, € 15.244,16, €27.409,73 €46.000
4 8735401CS4483N0093HG, 1 05, 19 36,10 mq, 84, 519, € 12.353,03, €22.211,33 €35.000
8735401CS4483N0094JH, 1 05, 20 29,16 mq, 83, 520, € 12.353,03, €22.211,33 €35.000
Coerenze del complesso: a nord: se Calle Francia dove vi è l'entrata, scala e corridoio comune di accesso agli alloggi dal n.502 al n.515 (cioè dal n.81 al n.68/69), terrazzo comune, vuoto su terreno comune;
a est: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 12, 13 e 14; a sud: vuoto su giardino dell'alloggio sottostante 12, vuoto su terreno comune;
a ovest: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 11, 10; appartamento n. 81 (506);
-dichiara la nullità della predetta scrittura privata in relazione ai rimanenti immobili realizzati in data antecedente al 1 settembre 1967;
-dispone la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente;
-dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza ex art. 226 c.p.c., sull'originale degli atti oggetto di querela di falso, ordinando la restituzione degli stessi;
-condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 20,00;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano in complessivi € 35.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 3.415,00 per anticipazioni nonché in euro 13.971,00 a titolo di compenso per il procedimento per accertamento tecnico in corso di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu nel procedimento per accertamento tecnico in corso di causa.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c.
Gli Appellati e hanno presentato appello incidentale. CP_1 CP_2
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda e conclusione.
Eccepita l'inammissibilità della nuova documentazione depositata da parte appellata nel presente giudizio anche ai sensi art 345 c.p.c e delle domande nuove su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le difese, istanze, anche istruttorie, ed eccezioni esposte dalla sig.ra in primo grado, e previi tutti gli accertamenti del caso;
Pt_1
In accoglimento dei motivi d'appello proposti e in parziale riforma della sentenza n. 314/2022 pronunciata dal Tribunale di Vercelli, Sezione civile, nel giudizio R.G. 1546/2018, pubblicata in data
5 24.6.2022 e notificata in data 27.6.2022
In via istruttoria: disporre la rinnovazione delle indagini peritali da espletarsi nelle forme ritenute più opportune ed idonee in ragione del quadro descritto nel presente atto d'appello oltreché negli atti di cui al giudizio di primo grado;
Nel merito: accertata la nullità della scrittura privata del 21 febbraio 2017 prodotta in primo grado sub doc. 1 di parte attrice e dei riconoscimenti di debito datati 13.9.2014, 77 13.9.2014, 28.3.2016, 9.11.2016, 9.11.2016 e 9.12.2016 di cui ai documenti 11, 12, 29, 33, 34, e 35 prodotti in primo grado da parte attrice e comunque accertata la nullità dei predetti atti per inesistenza dei rapporti fondamentali (causa) posti alla base dei documenti, oltre che per mancanza di oggetto e volontà dell'apparente dichiarante CP_3
;
[...]
accertata la nullità della scrittura privata del 21 febbraio 2017 per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985, 46 d.P.R. 380/2001, nonché la nullità della stessa per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 c. 1 bis L. 52/1985; respingere tutte le domande proposte dai signori ed con il favore dei CP_2 CP_1 diritti, dei compensi professionali e delle spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per parte Appellata:
“In via istruttoria:
= Previa, ove ritenuto strettamente necessario ai fini della decisione, ammissione dei capi di prova per testimoni dedotti nella memoria attorea ex art.183, VI comma, n. 2, C.p.c. datata 15.03.2019.
= Previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio al fine di attestare la regolarità urbanistico- edilizia di tutti i beni immobili oggetto della domanda, nonchè di tutte le altre condizioni richieste dalla legge al fine della trascrivibilità dell'atto di trasferimento della proprietà.
= Ordinare, ove ritenuto necessario, al Comune di Postua di depositare in causa la documentazione detenuta presso l'archivio comunale, corrispondente ai documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta 08.11.2022 dal n. 5 al n.14.
Nel merito:
= Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vercelli n. 314/2022 del 23.06.2022, pubblicata il 24.06.2022, da confermarsi nelle parti impugnate.
In via di appello incidentale:
= Dato atto che, in particolare con la dichiarazione di cui al doc. n.15 prodotto con il presente atto (dichiarazione di atto notorio 28.10.2022), sussistono tutte le condizioni ritenute erroneamente mancanti dal Tribunale per il trasferimento degli immobili oggetto della domanda originaria, la cui data di inizio della costruzione è antecedente al 1°.09.1967.
= Riformare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 314/2022 nella parte in cui ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
• = In Postua (VC), Via Roma n.1 – Catasto di Vercelli Piena proprietà di fabbricato ad 1 p.f.t.
6 • In Postua (VC), Via Roma n.5 – Catasto di Vercelli Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. composto da n.2 alloggi, n.1 box auto, cortile pertinenziale. Da accatastare: terrazzo con sottostante CP_ alloggio, magazzini e terreno pertinenziale. e (acquirenti), ha realizzato il CP_2 trasferimento del diritto di nuda proprietà anche dei beni immobili sopra indicati, parte dell'originaria domanda attorea.
= Dato atto che il prezzo di acquisto del diritto di nuda proprietà, come determinato dalle parti in contratto 21.02.2017, è stato pagato a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito esistente in capo agli acquirenti nei confronti del venditore e da questo riconosciuto.
CP_
= Dichiarare che gli appellati / appellanti incidentali ed sono titolari del CP_2 diritto di nuda proprietà anche dei beni immobili sopra descritti.
= Ordinare alle Agenzie del territorio competenti la trascrizione della emananda sentenza.
= Con riferimento ai beni immobilli siti in Spagna e già oggetto di riconoscimento di proprietà in CP_ capo ai sigg.ri ed al fine di consentire la corretta trascrizione del titolo, gli CP_2 stessi chiedono che la Corte di Appello voglia integrare i dati catastali indicati nella Sentenza di primo grado che, a seguito di modifiche apportate nei Pubblici Registri di Tenerife, risultano ora così individuati, come da cerificati che si allegano:
In Tenerife (Spagna):
In Garachico, calle Simón Gonzáles Herrera n.11/13 Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato a 2 p.f.t. composto da n.2 alloggi e cortile pertinenziale. Da accatastare: n.3 unità esistenti nel terreno di pertinenza.
n. 6657 (= All.to a) Parte_3
n. 6658 (= All.to b) Parte_3
n. 6659 (= All.to c) Parte_3
n. 6660 (= All.to d) Parte_3
n. 6661 (= All.to e) Parte_3
n. 6662 (= All.to f) Parte_3
n. 6663 (= All.to g) Parte_3
Coerenze: a nord: in parte con terreno di proprietà della Comunità Autonoma delle Canarie, in parte con IN de Los Reyes ed in parte con parcela urbana di proprietà Persona_1
; a est: con IN de Los Reyes e in parte con Calle El Lance;
a sud: in parte con
[...] terreno di proprietà di e in parte con terreno di Persona_2 Per_1 Persona_3
; a ovest: in parte con Calle Simón Gonzáles Herrera, in parte con parcela 35 del poligono
[...]
4 proprietà di in parte con parcela 37 del poligono 4 proprietà di Persona_4
in parte con parcela 38 del poligono 4 proprietà Persona_5 Persona_6
in parte con terreno 641 senza identificazione del certificato catastale ed in parte con
[...] parcela 39 del poligono 4 proprietà di Persona_4
Unità così idividuate nel Registro della Proprietà Immobiliare di “Icod de Los Vinos”, a seguito di accorpazione e successiva segregazione delle particelle mediante scrittura privata prodotta con atto di citazione di primo grado sub. doc. 8b) :” - In Garachico, Calle Perez Zamora-Avenida Repubblica Venezuela - Parte_2
proprietà di n.1 alloggio facente parte di un fabbricato condominiale a 3 p.f.t.
[...]
7 Coerenze: alloggio n.2 e passaggio comune;
vuoto su Calle Santa Cruz de la Palma;
vuoto su Calle Repubblica de Venezuela;
alloggio n.4.
Unità così idividuata nel Registro della Proprietà Immobiliare di “Icod de Los Vinos”:
n. 4743 (= All.to h) Parte_3
- In Puerto de la Cruz, Calle Francia n.
2 - Edificio Tamaimo
Piena proprietà di compendio immobiliare composto da n. 6 alloggi al piano 5° facenti parte di un fabbricato condominiale
Coerenze del complesso: a nord: Calle Francia dove vi è l'entrata, scala e corridoio comune di accesso agli alloggi dal n.502 al n.515 (cioè dal n.81 al n.68/69), terrazzo comune, vuoto su terreno comune;
a est: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 12, 13 e 14; a sud: vuoto su giardino dell'alloggio sottostante 12, vuoto su terreno comune;
a ovest: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 11, 10; appartamento n. 81 (506).
Unità così individuate nel Registro della Proprietà Imobiliare di “Puerto de La Cruz”:
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7100, unità n. 82 (= All.to i)
Finca de Puerto de La Cruz n. 7105, unità n. 87 (= All.to j)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7104, unità n. 86 (= All.to k)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7103, unità n. 85 (= All.to l)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7102, unità n. 84 (= All.to m)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7098 (erroneamente indicata in precedenza con il n. 7101), unità n. 56 (in precedenza erroneamente indicata sub. n. 83) (= All.to n, che sostituisce il precedente allegato “n”, riferito a soggetto estraneo al giudizio).
= Col favore delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., e successive occorrende”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno CP_1 CP_2
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Vercelli, domandando Controparte_3
accertarsi l'autenticità delle firme da lui apposte su una scrittura privata datata 21 febbraio 2017 - con
8 la quale il avrebbe trasferito agli attori la nuda proprietà di diversi immobili, siti in Italia e CP_3
Spagna, per un valore complessivo di € 2.767.500,00 – nonché accertarsi l'intervenuto pagamento del prezzo pattuito in favore del convenuto a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito vantato dagli attori, pari a € 6.980.000,00, formalizzato in sei riconoscimenti di debito, con ordine alle Agenzie competenti di trascrizione della pronuncia.
A sostegno delle domande, allegavano quanto segue:
- di essere congiunti del convenuto e di aver, per anni, prestato in suo favore attività personali e gestionali in forza di un rapporto di fiducia, maturando per tali prestazioni un ingente credito;
- di non aver chiesto il pagamento immediato di quanto loro dovuto per lo svolgimento di tali attività in ragione del rapporto familiare e di fiducia che legava le parti;
- che , privo di eredi diretti, aveva espresso l'intenzione di nominare gli attori eredi CP_3
universali, salvo poi, in un secondo momento, interrompere ogni contatto con loro e contrarre matrimonio con la propria badante, Parte_1
- di aver, in data 21 febbraio 2017, stipulato con il convenuto un contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di numerosi immobili situati in Italia e in Spagna, per un prezzo complessivo di € 2.767.500,00, compensato parzialmente con il maggior credito vantato dagli attori nei confronti di per € CP_3
6.980.000,00, come da riconoscimenti di debito depositati presso lo studio del notaio Per_7
e indicati nella stessa scrittura.
[...]
, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione, ha contestato la Controparte_3
fondatezza delle domande attoree, allegando e sostenendo:
- di non aver mai sottoscritto il contratto prodotto dagli attori, che, diversamente, era stato redatto su fogli firmati in bianco precedentemente rilasciati agli attori in un contesto di fiducia,
per l'espletamento di eventuali future attività;
- di non contestare l'autenticità della sottoscrizione - trattandosi di un riempimento di fogli in bianco sine pactis – ma la riconducibilità del contenuto alla sua volontà negoziale;
9 - il contratto era altresì nullo per difetto delle menzioni urbanistiche richieste dagli artt. 40 L.
47/1985, 46 dpr 380/2001 e per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 29
L. 52/1985;
- quanto ai riconoscimenti di debito richiamati dalla scrittura, che questi erano privi del rapporto fondamentale sottostante.
Sempre in sede di comparsa di costituzione, ha proposto formale querela di falso, CP_3
prospettando la falsità materiale sia della scrittura privata che dei riconoscimenti di debito.
All'udienza del 13 novembre 2019 gli attori hanno prodotto in originale i documenti oggetto della querela di falso e il Tribunale ne ha autorizzato la proposizione ai sensi dell'art. 223 c.p.c., redigendo apposito verbale di deposito degli originali.
Parte convenuta ha proposto, nelle more del giudizio, ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. al fine di accertare che le sottoscrizioni apposte al contratto e ai riconoscimenti fossero coeve al testo.
A seguito dell'intervenuto decesso di in data 14 novembre 2021, il processo Controparte_3
veniva interrotto e successivamente riassunto dagli attori nei confronti dell'erede, Parte_1
, la quale, costituitasi in giudizio, ha insistito sul rigetto delle domande attoree.
[...]
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, previo rigetto della querela di falso avanzata da parte convenuta, in accoglimento della domanda, ha dichiarato gli attori titolari del diritto di nuda proprietà degli immobili come , in epigrafe indicati, oggetto della scrittura privata stipulata tra le parti in data 21 febbraio 2017; ha, poi, dichiarato la nullità della scrittura in relazione agli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, disponendo la trascrizione della pronuncia presso i competenti registri, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite e di
C.T.U., nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 20,00 in virtù del rigetto della querela di falso proposta.
In particolare, il Tribunale, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che esige come presupposto per la proposizione della querela di falso che la stessa abbia ad oggetto un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, ha rigettato la querela proposta dal convenuto, non
10 essendovi stato nella specie il riconoscimento, ritenendo assorbita ogni questione relativa anche ai riconoscimenti di debito.
Ad ogni modo, rigettate le prove testimoniali articolate dal convenuto nella memoria istruttoria sull'abusivo riempimento e sulla asserita sottoscrizione di fogli firmati in bianco in quanto generiche e inammissibili, ha ritenuto assente la prova non solo della consegna dei fogli in bianco ma anche dell'abusivo riempimento, sottolineando come non fosse sufficiente in tal senso la mera prospettazione del carattere non coevo delle sottoscrizioni rispetto al testo a stampa, occorrendo un quid pluris costituito dal carattere abusivo del riempimento.
Di talché, parimenti infondate ha ritenuto le doglianze relative all'inesistenza dei rapporti fondamentali posti alla base della scrittura privata, essendo le stesse richiamate espressamente dal contratto di vendita. In proposito, il Tribunale ha sottolineato che il convenuto avrebbe dovuto provare, come espressamente richiesto dall'art. 1988 c.c., la per ogni singolo affare la mancata effettuazione delle prestazioni o l'esistenza di una specifica causa di nullità, apparendo invece l'attività delegata frutto di un rapporto di mandato alla gestione di determinati affari.
Ha, poi, rigettato poiché infondate le eccezioni di nullità della scrittura privata sollevate dal convenuto per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985 e 46 dpr 380/2021, avendo gli attori depositato dichiarazioni integrative (sub docc. 44,45, 46) redatte nella stessa forma del contratto e con sottoscrizione autenticata, richiamando, a sostegno, il principio enunciato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite sent. n. 8230/2019, che riconduce la nullità comminata dall'art. 46 del dpr n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 al comma 3 dell'art. 1418 c.c., costituendone una specifica declinazione e stabilisce che in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, fatta eccezione per gli immobili costituiti in data antecedente al 1 settembre 1967, per i quali, ha evidenziato il Giudice, è necessaria l'allegazione anche della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr 445/2000, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore, come richiesto dall'art. 40 c.3 l. 46/1985 e 46 c.4 Dpr 380/2001. Di conseguenza, ha statuito che per tali ultimi immobili il trasferimento immobiliare doveva ritenersi nullo ed inefficace.
11 Infine, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato parte convenuta alla refusione delle spese in favore degli attori, liquidate in € 35.000 per compenso professionale, € 3.415 per anticipazioni, € 13.971 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA, nonché al pagamento di una pena pecuniaria pari a € 20,00 stante il rigetto della querela di falso.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello articolando sei motivi Parte_1
d'impugnazione così rubricati:
- “I. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata ed i Riconoscimenti di Debito, sebbene disconosciuti nel giudizio di primo grado da parte del sig. , avrebbero Controparte_3
potuto essere utilizzati nel giudizio, in quanto il disconoscimento sarebbe stato superato dalla proposizione della querela di falso, avendo necessariamente quest'ultima come “presupposto logico” il riconoscimento del documento;
erroneità e contraddittorietà della statuizione secondo cui ogni questione relativa al disconoscimento dei Riconoscimenti di Debito doveva ritenersi assorbita e superata dalla proposizione della querela di falso, atteso che la querela di falso avrebbe superato
l'avvenuto disconoscimento”;
- “II. Erroneità della statuizione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova univoca della falsità della Scrittura Privata e dei Riconoscimenti di Debito con conseguente rigetto della querela di falso. Richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali”;
- “III. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata e i Riconoscimenti di Debito non sarebbero nulli per inesistenza dei rapporti fondamentali, oltreché per mancanza di causa e volontà, poiché (a) la Scrittura Privata farebbe espresso richiamo ai Riconoscimenti di Debito e questi ultimi, a loro volta, farebbero riferimento “a specifici incarichi collocandoli anche temporalmente non sarebbe stato dimostrato per ogni singolo affare menzionato nei Riconoscimenti di Debito una “specifica causa di nullità”, apparendo l'attività delegata “frutto di un rapporto di mandato alla gestione di determinati affari”, nonostante gli “specifici incarichi” avessero ad oggetto attività riservate o, in ogni caso, attività rese gratuitamente”;
12 - “IV. Erroneità delle statuizioni secondo cui: i) in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile il contratto è valido
a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato;
ii) la nullità della Scrittura Privata per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985 e 46 del Dpr 380/2001, è stata sanata dalle dichiarazioni unilaterali, rese sotto forma di scrittura privata, prodotte dai signori sub docc. 44, 45 e 46. Erroneità CP_2
dell'affermazione secondo cui la disciplina dei titoli urbanistici rileverebbe solo in riferimento agli immobili ubicati in Italia con conseguente esclusione della nullità della Scrittura Privata in relazione agli immobili siti in Spagna”;
- “V. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata non sarebbe nulla per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 c. 1 bis L. 52/1985, nonostante nella
Scrittura Privata non vi sia alcuna “specifica dichiarazione” di conformità catastale riguardante gli immobili di cui è causa ed anzi proprio nel predetto documento, da un lato, si affermi espressamente la non conformità catastale di alcuni immobili e, dall'altro lato, si dichiari indistintamente e genericamente la conformità catastale di tutti gli immobili oggetto di Scrittura Privata”;
- “VI. Erroneità della statuizione che ha posto le spese di lite a carico dell'odierna parte appellante facendo riferimento al principio della soccombenza, nonostante la Scrittura Privata sia stata dichiarata parzialmente nulla, con accoglimento delle relative domande ed eccezioni sollevate dalla signora . Pt_1
Gli Appellati, dal canto loro, hanno proposto appello incidentale, dolendosi della gravata pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà degli immobili la cui data di inizio costruzione è antecedente al 1° settembre 1967.
2. MOTIVI DI APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
interponendo appello, si duole della sentenza di prime cure sotto plurimi Parte_1
profili, lamentando, in particolare, un'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina in tema di formazione della prova documentale e di interpretazione riguardanti la falsità materiale di una scrittura privata.
13
2.1 Querela di falso e disconoscimento – prova della falsità dei documenti – rinnovazione
istruttoria
Con il primo motivo d'impugnazione, l'Appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui il Tribunale, richiamato il principio secondo il quale la querela di falso può essere proposta solo avverso un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, ha rigettato la stessa poiché avente ad oggetto scritture disconosciute, in virtù dell'incompatibilità logica che intercorre tra il disconoscimento e la querela di falso.
Ad avviso dell'Appellante, invece, i due mezzi non si porrebbero in un rapporto di alternatività
con effetti preclusivi, avendo contenuto ed effetti differenti, e ciò troverebbe conferma in diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali “alla parte, nei cui confronti venga
prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, così
facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere
probatorio), anche la possibilità alternativa, senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la
scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento,
atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento
per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè
della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi
della controparte (cfr. Cass. sez. Un. 3734/1986; Cass. 3833/1994; 19727/2003; 15823/2020)”
(Cass. civ., 28.2.2022 n. 6464).
Evidenzia, peraltro, che la stessa pronuncia richiamata dal Tribunale (Cass. 31243/2021) in realtà
risulterebbe essere frutto di un errore di lettura della pronuncia della Cassazione n. 18323 del 2007,
atteso che, come precisato in un secondo momento dalla stessa Suprema Corte “la lettura completa
di tale sentenza, consentirebbe di rilevare che il principio ivi espresso subordina la proponibilità
della querela di falso all'esistenza di una scrittura privata, ossia di un testo munito di sottoscrizione,
indipendentemente dalla circostanza che il medesimo abbia formato oggetto di riconoscimento”.
Lamenta, peraltro, che il Tribunale avrebbe ritenuto il disconoscimento “superato dalla proposizione della querela di falso” nonostante gli attori avessero proposto istanza di verificazione solo all'udienza del 13 novembre 2019, dunque dopo la scadenza dei termini previsti per le deduzioni
14 istruttorie ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c..
Contraddittoria, secondo l'Appellante, risultano le argomentazioni del Tribunale, laddove, da un canto, ha ritenuto sussistente una correlazione tra querela di falso e riconoscimento e, dall'altro, ha affermato che la proposizione di una querela implica una sorte di “conversione” del disconoscimento in riconoscimento della scrittura.
Afferma l'Appellante che, nel caso di specie, gli attori non hanno mai proposto istanza di verificazione e, peraltro, hanno proposto istanza di verificazione solo all'udienza del 13 novembre
2019, dunque dopo la scadenza dei termini previsti per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Eppure, prosegue l'Appellante, la gravata sentenza ha ritenuto provata l'autenticità delle sottoscrizioni, affermando che – in presenza di una querela di falso proposta nel corso del giudizio –
la questione della verificazione si ponesse in termini “assorbiti”, sostenendo, in altri termini, che la proposizione della querela di falso da parte del avesse implicato il riconoscimento implicito CP_3
della firma.
Con un secondo motivo di gravame, che merita di essere trattato unitariamente al primo, parte
Appellante si duole che il Tribunale avrebbe accolto acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nonostante le evidenti lacune e contraddizioni emerse in sede di C.T.U., per addivenire a ritenere non fornita la prova univoca della falsità della scrittura privata e dei riconoscimenti di debito.
L'Appellante ne ha, a sostegno, evidenziato alcune anomalie, come, ad esempio il fatto che nel riconoscimento di debito datato 23 marzo 2016 la firma di è risultata apposta prima della CP_3
stampa del testo, circostanza che, a suo avviso, dimostrerebbe l'utilizzo di un foglio firmato in bianco e il successivo riempimento abusivo.
Lamenta, infine, che il CTU non avrebbe spiegato diversi aspetti rilevanti, quali la morfologia difettosa e identica dei caratteri a stampa nei vari riconoscimenti, le differenze di impaginazione tra le pagine firmate e quelle non firmate, nonché la presenza di particelle di toner sull'inchiostro delle firme che indicherebbe una stampa successiva alla sottoscrizione, chiedendo, per tali ragioni, la rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una nuova CTU.
2.2. Nullità della scrittura privata e dei riconoscimenti di debito per inesistenza dei rapporti
15 fondamentali sottostanti
Con un terzo motivo di appello, l'Appellante si duole della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto pienamente validi ed efficaci, sotto il profilo causale, sia i riconoscimenti di debito che la scrittura privata del 21 febbraio 2017, laddove invece i riconoscimenti di debito risulterebbero inesistenti, nulli o comunque privi di causa e che la scrittura privata, richiamando gli stessi, ne condivideva la nullità per difetto di causa.
Ha evidenziato, in proposito, due profili di nullità: per un verso, nullità per illiceità della causa dei rapporti sottostanti i riconoscimenti di debito per contrarietà a norme imperative, avendo ad oggetto attività professionali riservate, il cui esercizio richiedeva il possesso di specifiche abilitazioni professionali e l'iscrizione all'albo, requisiti non posseduti dagli appellati;
e, per altro verso, per illiceità ovvero indeterminatezza dell'oggetto dei rapporti sottostanti i riconoscimenti di debito, essendo stata l'attività svolta in favore del motivata da vincoli di affetto e riconoscenza e, CP_3
come tale, svolta a titolo gratuito.
2.3. Nullità della scrittura privata per mancanza delle menzioni urbanistiche e inidoneità
delle dichiarazioni integrative
Con il quarto motivo di gravame, parte Appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni integrative depositate in corso di causa dai convenuti fossero idonee a sanare l'eccepita nullità per mancanza delle menzioni urbanistiche previste dagli artt. 40
della legge n. 47/1985 e 46 del dPR n. 380/2001.
Parte Appellante ne contesta l'idoneità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, evidenziando che, anzitutto, la scrittura privata, al momento della sottoscrizione, era priva di una dichiarazione dell'alienante relativa agli estremi dei titoli abilitativi edilizi, nonché di alcuna allegazione documentale conforme alle previsioni normative.
In tale prospettiva, espone che le dichiarazioni integrative prodotte successivamente dagli attori
(sub docc. 44,45 e 46) non sarebbero idonee a sanare tale nullità, in quanto prive di riferimenti a titoli edilizi reali e riferibili agli immobili oggetto di trasferimenti, limitandosi a richiamare atti amministrativi generici, in parte non rinvenibili nei fascicoli comunali e in parte relativi a interventi di manutenzione o modifiche marginali, non idonei a comprovare la regolarità urbanistica degli
16 immobili.
2.4. Nullità della scrittura privata per mancanza della dichiarazione di conformità catastale
ex art. 29, comma 1 bis, l.52/1985
Con un quinto motivo di gravame, parte Appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto che la scrittura privata contenesse la dichiarazione di conformità catastale nonostante nella stessa non vi sia alcuna “specifica dichiarazione” di conformità catastale riguardante gli immobili di cui è causa ed anzi proprio nel predetto documento, da un lato, si affermi espressamente la non conformità catastale di alcuni immobili e, dall'altro lato, si dichiari indistintamente e genericamente la conformità catastale di tutti gli immobili oggetto di Scrittura Privata.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene corretta la censura mossa da parte appellante alla sentenza di primo grado nella parte in cui (sia pure contraddittoriamente rispetto al rigetto nel merito della querela di falso) ritiene che “la querela di falso presuppone necessariamente un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta”, motivando ciò con il riferimento alla pronuncia della Cassazione n. 31243 del 2021.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 15823 del 23 luglio 2020, ha ritenuto ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture private non riconosciute dalla parte cui si riferiscono (precisamente distinte bancarie di versamento e prelevamento), qualora il documento venga utilizzato in giudizio e si intenda rimuovere l'efficacia probatoria dello stesso con effetti erga omnes.
In particolare, la Cassazione ha statuito che “in ogni caso, alla parte nei cui confronti sia stata prodotta una scrittura privata, si reputa consentita la facoltà alternativa di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione, oppure – senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima – di proporre querela di falso, in modo da contestare la genuinità del documento mediante utilizzo di uno strumento più gravoso per il proponente, per quanto produttivo di risultati processuali più ampi e definitivi” (Cass. Civ., sez. VI,
n. 15823/2020 fonte ). Email_6
17 CP La sentenza in senso contrario indicata dalla , ossia la Cassazione n. 31243/2021, non può essere presa in considerazione in quanto basata sul riferimento ad un precedente , la n. 18323/07, avente ad oggetto tratte e fatture, che sostiene al contrario che “la querela di falso postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (Cass. 24 gennaio 2007 n. 1572) o, almeno, di una scrittura privata prodotta nei confronti di una parte che voglia contestare la genuinità del documento (Cass. 29 gennaio 2007 n.
1789, Cass. 23 dicembre 2003 n. 19727).”
La sentenza del 2007 si colloca in realtà in un contesto giurisprudenziale che da tempo riconosceva l'ammissibilità della querela di falso contro la scrittura privata non riconosciuta.
Ex multis, la Cassazione con provvedimento n. 9013 del 1992 ha affermato che “La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale).
E ancora la Cassazione con provvedimento n. 3833 del 1994 ha sostenuto che “Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere ne' espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
La ragione di questa posizione giurisprudenziale deve rinvenirsi nella normativa, che non prevede alcun limite di questo tipo alla proposizione della querela di falso.
Infatti nel codice civile è previsto che l'efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. è vincibile soltanto con la querela di falso per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l'atto falso
18 viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico;
queste norme non forniscono presupposti di ammissibilità della querela di falso, ma si limitano a dire che l'efficacia probatoria ivi prevista per la scrittura privata riconosciuta può essere rimossa esclusivamente con il predetto strumento.
La norma che invece è deputata a indicare i limiti di ammissibilità della querela di falso, ossia l'art. 221 c.p.c., non opera alcuna distinzione tra scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta, ponendosi come norma a contenuto generale.
Risulta altresì corretta l'affermazione di parte appellante laddove contesta l'assunto della sentenza secondo cui la proposizione della querela di falso ha implicato il riconoscimento dell'autenticità delle firme da parte del signor e che in ogni caso consente di superare ogni questione relativa al CP_3
disconoscimento.
Preliminarmente va ricordato che la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata costituiscono strumenti processuali distinti, caratterizzati da una disomogeneità tanto strutturale quanto funzionale.
Difatti, mentre il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è un mezzo di contestazione riservato alla parte contro cui è prodotta una scrittura privata non autenticata, e mira a negare l'autenticità della sottoscrizione, comportando l'onere per la controparte di promuovere la verificazione della scrittura,
la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., rappresenta un rimedio più incisivo, volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di un documento, con effetti erga omnes.
Pertanto, mentre il disconoscimento è uno strumento difensivo circoscritto alla fase istruttoria, la querela di falso assume natura di azione autonoma, con finalità demolitorie del documento contestato.
Afferma infatti la Cassazione con ordinanza n. 15823 del 2020 (fonte Italgiureweb) che “alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata .. è sempre consentito non solo disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche e proprio di proporre direttamente e alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento;
in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più
gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (v. la lontana ma sempre condivisibile
Cass. Sez. U n. 3734-86, e poi Cass. n. 2699-92, Cass. n. 3833-94, Cass. n. 19727-03, Cass. n. 1789-
19 07 e altre)”.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (fonte Italgiureweb) sostiene che “Alla
parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà
di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere ne'
espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità
del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
Nel caso di specie, correttamente l'odierna appellante ha proposto anche la querela di falso,
scegliendo di utilizzare lo strumento certamente più gravoso, ma generale e definitivo.
Sulla scorta di tali osservazioni, questa Corte ritiene ammissibile la querela di falso proposta.
Deve invece essere confermata la sentenza laddove rigetta la querela di falso nel merito.
Occorre partire dal fatto che il signor , nella comparsa di costituzione del 10 novembre 2018, CP_3
ha espressamente riconosciuto l'autenticità delle firme sul contratto del 21 febbraio 2017; in esso infatti si afferma che “….in merito al “contratto di compravendita di beni immobili” prodotto in causa dagli attori, che per esso sono stati usati alcuni dei fogli già firmati in bianco sopra indicati e che si trovavano in esclusivo possesso degli attori.”
Dato atto di detta riconosciuta autenticità, si ritiene che parte appellante non abbia fornito la prova né della consegna dei fogli in bianco né dell'abusivo riempimento del contratto di compravendita del 21 febbraio 2017.
Con riferimento alle istanze istruttorie proposte dalla parte , nella sentenza di prime cure si CP_3
sostiene che “le prove testimoniali articolate dal convenuto nella memoria istruttoria sull'abusivo riempimento e sulla asserita sottoscrizione di fogli firmati in bianco sono del tutte generiche ed inammissibili non contenendo circostanze specifiche sui fatti accaduti (ad esempio: vero che il sig.
appose in date diverse su richiesta degli attori più firme su alcuni fogli in bianco?); il CP_3
convenuto non deduce e prova neppure per quali specifiche esigenze sarebbero stati rilasciati tali
20 asseriti fogli firmati in bianco.”; le relative istanze istruttorie non sono peraltro riproposte nella fase di appello.
Né si può ritenere che, anche qualora si dovesse accertare che le firme apposte sui riconoscimenti di debiti non fossero autentiche, ciò proverebbe che il signor ha dato agli appellati un foglio in Pt_4
bianco relativo alla vendita e che essi lo hanno riempito;
trattasi infatti di diversi fatti storici, ciascuno da provare autonomamente.
Neppure può ritenersi che il preliminare sia invalido per inesistenza dei rapporti fondamentali posti a base della scrittura privata oltre che per mancanza di causa e volontà, non avendo parte appellante provato l'asserita inesistenza/invalidità dei rapporti sottostanti.
Essa infatti indica come prova di tale illegittimità il contenuto degli atti di riconoscimento di debito, di cui disconosce l'autenticità della firma;
in presenza di tale disconoscimento parte appellante non può avvalersi del contenuto di tali atti, i quali peraltro fanno riferimento ad attività di consulenza/assistenza che possono anche essere svolte da soggetti abilitati all'esercizio di attività professionali riservate.
Con riferimento al motivo di appello riguardante il trasferimento degli immobili siti in Spagna, ritiene il Collegio di non condividere l'assunto di parte appellante secondo cui sarebbe necessario che, allorché una vendita immobiliare effettuata in Italia sia relativa ad immobili siti all'estero, essa debba avere i requisiti di regolarità urbanistica e catastale richiesti dalla legge italiana.
Ciò in ragione del principio, peraltro pacifico in causa, dell'applicazione della lex rei sitae.
Non trova infatti applicazione in questo caso l'art. 17 della l. 218 del 1995 in quanto la normativa urbanistica e catastale costituisce una normativa ad applicazione necessaria esclusivamente per quanto riguarda gli immobili siti in Italia.
Lo stato italiano infatti non ha interesse alla regolarità urbanistica e catastale degli immobili siti in stati Esteri;
sarà onere di tali Stati verificare, anche ai fini della trascrizione degli atti, la compatibilità del trasferimento immobiliare con la propria normativa.
21 Si pronuncia pertanto sentenza parziale di conferma della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la querela di falso e trasferisce gli immobili siti all'estero.
Con riferimento al IV motivo di appello, relativo alla tematica delle menzioni urbanistiche di cui agli art. 40 l. 47/1985 e 46 del dpr 380/2021, va preliminarmente evidenziato che, secondo il pacifico orientamento della Cassazione (SU 8685 del 1999, n. 1362 del 2017, n. 16068 del 2019), la produzione di documentazione integrativa avente tale oggetto è ammissibile anche nel giudizio di appello.
Del tutto legittima risulta dunque la produzione da parte dell'appellata della documentazione integrativa.
Per quanto riguarda gli immobili di Postua, via Roma 30/38 e via Bornello 9, Alioche, frazione
Giunchio, in relazione ai quali parte appellante ha eccepito che la documentazione prodotta non era idonea a provare la conformità urbanistica richiesta dalla legge, appare opportuno rimettere in istruttoria la causa con separata ordinanza, disponendo consulenza tecnica volta a demandare al ctu di verificare se, anche grazie alla documentazione prodotta in atti da parte appellata, detti requisiti
(come interpretati dalla sentenza delle SU 8230/2019) sono presenti.
Per quanto riguarda la regolarità catastale, occorre accertare, a fronte delle osservazioni di parte appellante, la relativa situazione ai fini di verificare la trasferibilità dei beni in ragione delle statuizioni della più recente giurisprudenza.
Si rimette pertanto la causa in istruttoria per il conferimento di ctu anche su questo punto come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pronunciando sentenza parziale;
conferma la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la querela di falso e trasferisce gli immobili siti all'estero;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
22 Torino, 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Cecilia MA
23
R.G. 1064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELL O DI TORI N O
SEZIONE II CI VILE
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia MA Presidente – relatore
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1064/2022 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Carlo Parvis, PEC
AB Abrate, PEC Email_1
del foro di Torino, e Guido Baravaglio, PEC Email_2
del foro di Ivrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi Email_3 due difensori, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Ugo Bertello, PEC
e Luigi Marzi, PEC Email_4
entrambi del foro di Pinerolo, elettivamente Email_5 domiciliati presso il loro studio, in Torino, via Donati n. 5
- APPELLATI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 27.7.2022, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1546/2018, emessa in data 23 giugno 2022 dal Tribunale di
Vercelli, in composizione collegiale, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-rigetta la querela di falso avanzata dalla parte convenuta;
- dichiara ed titolari del diritto di nuda proprietà sui beni CP_1 CP_2 immobili di seguito indicati, oggetto della scrittura privata stipulata tra gli attori ed il convenuto
il 21.02.2017: Controparte_3
In Postua (VC), Via Roma n. 30/38 - Catasto di Vercelli
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da un fabbricato bifamiliare a 2 p.f.t. di n.2 alloggi e n.2 box auto, un complesso di n.4 villette a schiera a 2 p.f.t. di n.4 alloggi e n.4 box auto e aree di pertinenza
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Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 830 1 A/3 U 7 vani € 397,67 € 86.000
14 830 2 C/6 U 18 mq € 48,34 € 10.000
14 830 3 A/3 U 7 vani € 397,67 € 86.000
14 830 4 C/6 U 18 mq € 48,34 € 10.000
Al Catasto Terreni:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 448 Prato 170 mq € 0,70 € 2.000
- Villette a schiera
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
14 828 1 A/3 U 5 vani € 284,05 € 113.000
14 828 2 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 3 A/3 U 5 vani € 284,05 € 110.000
14 828 4 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 5 A/3 U 5 vani € 284,05 € 110.000 2 14 828 6 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
14 828 7 A/3 U 5 vani € 284,05 € 113.000
14 828 8 C/6 U 18 mq € 48,34 € 12.000
Coerenze del compendio: Foglio 14, Mappali 446, 851, 361, 856, 797 (terreni);
Via Roma.
- In Postua (VC), Via Bornello n.
9 - Catasto di Vercelli
Piena proprietà di fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. costituito da n.2 alloggi
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
19 64 1 A/3 U 3 vani € 170,43 € 48.000
19 64 2 A/3 U 3 vani € 170,43 € 52.000 Coerenze: Via Bornello;
Foglio 19, Mappale 73 (terreno); Foglio 19, Mappale 73 (fabbricato).
- In Ailoche (BI), Frazione Giunchio - Catasto di Biella
Piena proprietà di fabbricato di civile abitazione a 4 p.f.t. costituito da n.3 alloggi
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
506 124 1 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 65.000
506 124 2 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 65.000
506 124 3 A/3 U 4,5 vani € 183,60 € 60.000
Coerenze: Foglio 8, Mappale 136 (fabbricato); via pubblica;
Foglio 8, Mappale 238 (terreno).
- In Ailoche (BI), Frazione Giunchio - Catasto di Biella
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. oltre piano seminterrato, fabbricato a 2 p.f.t. oltre piano interrato, basso fabbricato con box auto, tettoia e magazzino ed aree urbane di pertinenza
Al Nuovo Catasto Urbano Edilizio:
Foglio Mappale Sub. Categ. Classe Consist. Rendita Prezzo
506 127 A/3 U 6 vani € 244,80 € 135.000
506 138 A/4 2 7,5 vani € 228,53 € 80.000
506 139 1 C/2 U 17 mq € 20,19 € 8.000
506 139 2 C/6 2 19 mq € 36,31 € 8.000
506 139 3 C/7 U 19 mq € 7,65 € 8.000
506 262 Area urbana 35 mq € 1.000
3 506 263 Area urbana 85 mq € 1.000
Coerenze: Foglio 8, Mappale 322 (terreno); via pubblica;
Foglio 8, Mappali 249,
277 e 143 (terreni); Foglio 8, Mappale 128 (fabbricato).
- In Garachico, calle Simón Gonzáles Herrera n.11/13
Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato a 2 p.f.t. composto da n.2 alloggi e cortile pertinenziale. Da accatastare: n.3 unità esistenti nel terreno di pertinenza
Referencia catastral Sup.suolo Sup.fabbr. Valore suolo V.Costruzione V.catastale Prezzo
7095304CS2379N0001BL 339 mq 230 mq € 38.051,62 € 114.458,12 €152.509,74 €160.000
7095305CS2379N0000TK 718 mq 0 mq € 50.439,50 € 0 € 50.439,50 € 55.000
38015°004000440000JE 1.992mq 21 mq € 74.877,55 € 3.395,70 € 78.273,25 €125.000
Da accatastar: n.3 modeste costruzioni a 1 p.f.t. uso magazzino/abitazione Coerenze: a nord: in parte con terreno di proprietà della Comunità Autonoma delle Canarie, in parte con IN de Los Reyes ed in parte con parcela urbana di proprietà ; a est: con Persona_1
IN de Los Reyes e in parte con Calle El Lance;
a sud: in parte con terreno di proprietà di
[...]
e in parte con terreno di;
a ovest: in parte Persona_2 Per_1 Persona_3 con Calle Simón Gonzáles Herrera, in parte con parcela 35 del poligono 4 proprietà di
[...]
in parte con parcela 37 del poligono 4 proprietà di Persona_4 Persona_5
in parte con parcela 38 del poligono 4 proprietà in parte con
[...] Persona_6 terreno 641 senza identificazione del certificato catastale ed in parte con parcela 39 del poligono 4 proprietà di Persona_4
- In Garachico, Calle Perez Zamora-Avenida Repubblica Venezuela - Parte_2
proprietà di n.1 alloggio facente parte di un fabbricato condominiale a 3 p.f.t.
[...]
Referencia catastral, Scala/Piano, Pta n. Sup.To, Unità n. Valore suolo, V. catastale, Prezzo, come segue:
6896401CS2369N0003LJ, 1,01,03 57,14 mq, 103, € 13.512,90, € 39.264,36, €45.000.
Coerenze: alloggio n.2 e passaggio comune;
vuoto su Calle Santa Cruz de la Palma;
vuoto su Calle Repubblica de Venezuela;
alloggio n.4.
- In Puerto de la Cruz, Calle Francia n.
2 - Edificio Tamaimo
Piena proprietà di compendio immobiliare composto da n. 6 alloggi al piano 5° facenti parte di un fabbricato condominiale
Referencia catastral, Scala/Piano, Pta n. Sup.To, N., Unità n., Valore suolo, V.catastale, Prezzo, rispettivamente indicati come segue:
8735401CS4483N0075RE, 1 05, 01 27,16 mq, 82, 501, € 12.353,03, €22.211,33, €33.000
8735401CS4483N0090DS, 1 05, 16 26,46 mq, 87, 516, € 14.455,67, €25.991,99 €44.000
8735401CS4483N0091FD, 1 05, 17 36,84 mq, 86, 517, € 15.244,16, €27.409,73 €46.000 8735401CS4483N0092GF, 1 05, 18 38,65 mq, 85, 518, € 15.244,16, €27.409,73 €46.000
4 8735401CS4483N0093HG, 1 05, 19 36,10 mq, 84, 519, € 12.353,03, €22.211,33 €35.000
8735401CS4483N0094JH, 1 05, 20 29,16 mq, 83, 520, € 12.353,03, €22.211,33 €35.000
Coerenze del complesso: a nord: se Calle Francia dove vi è l'entrata, scala e corridoio comune di accesso agli alloggi dal n.502 al n.515 (cioè dal n.81 al n.68/69), terrazzo comune, vuoto su terreno comune;
a est: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 12, 13 e 14; a sud: vuoto su giardino dell'alloggio sottostante 12, vuoto su terreno comune;
a ovest: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 11, 10; appartamento n. 81 (506);
-dichiara la nullità della predetta scrittura privata in relazione ai rimanenti immobili realizzati in data antecedente al 1 settembre 1967;
-dispone la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente;
-dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza ex art. 226 c.p.c., sull'originale degli atti oggetto di querela di falso, ordinando la restituzione degli stessi;
-condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 20,00;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano in complessivi € 35.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 3.415,00 per anticipazioni nonché in euro 13.971,00 a titolo di compenso per il procedimento per accertamento tecnico in corso di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu nel procedimento per accertamento tecnico in corso di causa.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c.
Gli Appellati e hanno presentato appello incidentale. CP_1 CP_2
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda e conclusione.
Eccepita l'inammissibilità della nuova documentazione depositata da parte appellata nel presente giudizio anche ai sensi art 345 c.p.c e delle domande nuove su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le difese, istanze, anche istruttorie, ed eccezioni esposte dalla sig.ra in primo grado, e previi tutti gli accertamenti del caso;
Pt_1
In accoglimento dei motivi d'appello proposti e in parziale riforma della sentenza n. 314/2022 pronunciata dal Tribunale di Vercelli, Sezione civile, nel giudizio R.G. 1546/2018, pubblicata in data
5 24.6.2022 e notificata in data 27.6.2022
In via istruttoria: disporre la rinnovazione delle indagini peritali da espletarsi nelle forme ritenute più opportune ed idonee in ragione del quadro descritto nel presente atto d'appello oltreché negli atti di cui al giudizio di primo grado;
Nel merito: accertata la nullità della scrittura privata del 21 febbraio 2017 prodotta in primo grado sub doc. 1 di parte attrice e dei riconoscimenti di debito datati 13.9.2014, 77 13.9.2014, 28.3.2016, 9.11.2016, 9.11.2016 e 9.12.2016 di cui ai documenti 11, 12, 29, 33, 34, e 35 prodotti in primo grado da parte attrice e comunque accertata la nullità dei predetti atti per inesistenza dei rapporti fondamentali (causa) posti alla base dei documenti, oltre che per mancanza di oggetto e volontà dell'apparente dichiarante CP_3
;
[...]
accertata la nullità della scrittura privata del 21 febbraio 2017 per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985, 46 d.P.R. 380/2001, nonché la nullità della stessa per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 c. 1 bis L. 52/1985; respingere tutte le domande proposte dai signori ed con il favore dei CP_2 CP_1 diritti, dei compensi professionali e delle spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per parte Appellata:
“In via istruttoria:
= Previa, ove ritenuto strettamente necessario ai fini della decisione, ammissione dei capi di prova per testimoni dedotti nella memoria attorea ex art.183, VI comma, n. 2, C.p.c. datata 15.03.2019.
= Previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio al fine di attestare la regolarità urbanistico- edilizia di tutti i beni immobili oggetto della domanda, nonchè di tutte le altre condizioni richieste dalla legge al fine della trascrivibilità dell'atto di trasferimento della proprietà.
= Ordinare, ove ritenuto necessario, al Comune di Postua di depositare in causa la documentazione detenuta presso l'archivio comunale, corrispondente ai documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta 08.11.2022 dal n. 5 al n.14.
Nel merito:
= Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vercelli n. 314/2022 del 23.06.2022, pubblicata il 24.06.2022, da confermarsi nelle parti impugnate.
In via di appello incidentale:
= Dato atto che, in particolare con la dichiarazione di cui al doc. n.15 prodotto con il presente atto (dichiarazione di atto notorio 28.10.2022), sussistono tutte le condizioni ritenute erroneamente mancanti dal Tribunale per il trasferimento degli immobili oggetto della domanda originaria, la cui data di inizio della costruzione è antecedente al 1°.09.1967.
= Riformare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 314/2022 nella parte in cui ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
• = In Postua (VC), Via Roma n.1 – Catasto di Vercelli Piena proprietà di fabbricato ad 1 p.f.t.
6 • In Postua (VC), Via Roma n.5 – Catasto di Vercelli Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato di civile abitazione a 3 p.f.t. composto da n.2 alloggi, n.1 box auto, cortile pertinenziale. Da accatastare: terrazzo con sottostante CP_ alloggio, magazzini e terreno pertinenziale. e (acquirenti), ha realizzato il CP_2 trasferimento del diritto di nuda proprietà anche dei beni immobili sopra indicati, parte dell'originaria domanda attorea.
= Dato atto che il prezzo di acquisto del diritto di nuda proprietà, come determinato dalle parti in contratto 21.02.2017, è stato pagato a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito esistente in capo agli acquirenti nei confronti del venditore e da questo riconosciuto.
CP_
= Dichiarare che gli appellati / appellanti incidentali ed sono titolari del CP_2 diritto di nuda proprietà anche dei beni immobili sopra descritti.
= Ordinare alle Agenzie del territorio competenti la trascrizione della emananda sentenza.
= Con riferimento ai beni immobilli siti in Spagna e già oggetto di riconoscimento di proprietà in CP_ capo ai sigg.ri ed al fine di consentire la corretta trascrizione del titolo, gli CP_2 stessi chiedono che la Corte di Appello voglia integrare i dati catastali indicati nella Sentenza di primo grado che, a seguito di modifiche apportate nei Pubblici Registri di Tenerife, risultano ora così individuati, come da cerificati che si allegano:
In Tenerife (Spagna):
In Garachico, calle Simón Gonzáles Herrera n.11/13 Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da fabbricato a 2 p.f.t. composto da n.2 alloggi e cortile pertinenziale. Da accatastare: n.3 unità esistenti nel terreno di pertinenza.
n. 6657 (= All.to a) Parte_3
n. 6658 (= All.to b) Parte_3
n. 6659 (= All.to c) Parte_3
n. 6660 (= All.to d) Parte_3
n. 6661 (= All.to e) Parte_3
n. 6662 (= All.to f) Parte_3
n. 6663 (= All.to g) Parte_3
Coerenze: a nord: in parte con terreno di proprietà della Comunità Autonoma delle Canarie, in parte con IN de Los Reyes ed in parte con parcela urbana di proprietà Persona_1
; a est: con IN de Los Reyes e in parte con Calle El Lance;
a sud: in parte con
[...] terreno di proprietà di e in parte con terreno di Persona_2 Per_1 Persona_3
; a ovest: in parte con Calle Simón Gonzáles Herrera, in parte con parcela 35 del poligono
[...]
4 proprietà di in parte con parcela 37 del poligono 4 proprietà di Persona_4
in parte con parcela 38 del poligono 4 proprietà Persona_5 Persona_6
in parte con terreno 641 senza identificazione del certificato catastale ed in parte con
[...] parcela 39 del poligono 4 proprietà di Persona_4
Unità così idividuate nel Registro della Proprietà Immobiliare di “Icod de Los Vinos”, a seguito di accorpazione e successiva segregazione delle particelle mediante scrittura privata prodotta con atto di citazione di primo grado sub. doc. 8b) :” - In Garachico, Calle Perez Zamora-Avenida Repubblica Venezuela - Parte_2
proprietà di n.1 alloggio facente parte di un fabbricato condominiale a 3 p.f.t.
[...]
7 Coerenze: alloggio n.2 e passaggio comune;
vuoto su Calle Santa Cruz de la Palma;
vuoto su Calle Repubblica de Venezuela;
alloggio n.4.
Unità così idividuata nel Registro della Proprietà Immobiliare di “Icod de Los Vinos”:
n. 4743 (= All.to h) Parte_3
- In Puerto de la Cruz, Calle Francia n.
2 - Edificio Tamaimo
Piena proprietà di compendio immobiliare composto da n. 6 alloggi al piano 5° facenti parte di un fabbricato condominiale
Coerenze del complesso: a nord: Calle Francia dove vi è l'entrata, scala e corridoio comune di accesso agli alloggi dal n.502 al n.515 (cioè dal n.81 al n.68/69), terrazzo comune, vuoto su terreno comune;
a est: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 12, 13 e 14; a sud: vuoto su giardino dell'alloggio sottostante 12, vuoto su terreno comune;
a ovest: vuoto su giardino degli alloggi sottostanti 11, 10; appartamento n. 81 (506).
Unità così individuate nel Registro della Proprietà Imobiliare di “Puerto de La Cruz”:
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7100, unità n. 82 (= All.to i)
Finca de Puerto de La Cruz n. 7105, unità n. 87 (= All.to j)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7104, unità n. 86 (= All.to k)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7103, unità n. 85 (= All.to l)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7102, unità n. 84 (= All.to m)
➢ Finca de Puerto de La Cruz n. 7098 (erroneamente indicata in precedenza con il n. 7101), unità n. 56 (in precedenza erroneamente indicata sub. n. 83) (= All.to n, che sostituisce il precedente allegato “n”, riferito a soggetto estraneo al giudizio).
= Col favore delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., e successive occorrende”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno CP_1 CP_2
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Vercelli, domandando Controparte_3
accertarsi l'autenticità delle firme da lui apposte su una scrittura privata datata 21 febbraio 2017 - con
8 la quale il avrebbe trasferito agli attori la nuda proprietà di diversi immobili, siti in Italia e CP_3
Spagna, per un valore complessivo di € 2.767.500,00 – nonché accertarsi l'intervenuto pagamento del prezzo pattuito in favore del convenuto a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito vantato dagli attori, pari a € 6.980.000,00, formalizzato in sei riconoscimenti di debito, con ordine alle Agenzie competenti di trascrizione della pronuncia.
A sostegno delle domande, allegavano quanto segue:
- di essere congiunti del convenuto e di aver, per anni, prestato in suo favore attività personali e gestionali in forza di un rapporto di fiducia, maturando per tali prestazioni un ingente credito;
- di non aver chiesto il pagamento immediato di quanto loro dovuto per lo svolgimento di tali attività in ragione del rapporto familiare e di fiducia che legava le parti;
- che , privo di eredi diretti, aveva espresso l'intenzione di nominare gli attori eredi CP_3
universali, salvo poi, in un secondo momento, interrompere ogni contatto con loro e contrarre matrimonio con la propria badante, Parte_1
- di aver, in data 21 febbraio 2017, stipulato con il convenuto un contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di numerosi immobili situati in Italia e in Spagna, per un prezzo complessivo di € 2.767.500,00, compensato parzialmente con il maggior credito vantato dagli attori nei confronti di per € CP_3
6.980.000,00, come da riconoscimenti di debito depositati presso lo studio del notaio Per_7
e indicati nella stessa scrittura.
[...]
, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione, ha contestato la Controparte_3
fondatezza delle domande attoree, allegando e sostenendo:
- di non aver mai sottoscritto il contratto prodotto dagli attori, che, diversamente, era stato redatto su fogli firmati in bianco precedentemente rilasciati agli attori in un contesto di fiducia,
per l'espletamento di eventuali future attività;
- di non contestare l'autenticità della sottoscrizione - trattandosi di un riempimento di fogli in bianco sine pactis – ma la riconducibilità del contenuto alla sua volontà negoziale;
9 - il contratto era altresì nullo per difetto delle menzioni urbanistiche richieste dagli artt. 40 L.
47/1985, 46 dpr 380/2001 e per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 29
L. 52/1985;
- quanto ai riconoscimenti di debito richiamati dalla scrittura, che questi erano privi del rapporto fondamentale sottostante.
Sempre in sede di comparsa di costituzione, ha proposto formale querela di falso, CP_3
prospettando la falsità materiale sia della scrittura privata che dei riconoscimenti di debito.
All'udienza del 13 novembre 2019 gli attori hanno prodotto in originale i documenti oggetto della querela di falso e il Tribunale ne ha autorizzato la proposizione ai sensi dell'art. 223 c.p.c., redigendo apposito verbale di deposito degli originali.
Parte convenuta ha proposto, nelle more del giudizio, ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c. al fine di accertare che le sottoscrizioni apposte al contratto e ai riconoscimenti fossero coeve al testo.
A seguito dell'intervenuto decesso di in data 14 novembre 2021, il processo Controparte_3
veniva interrotto e successivamente riassunto dagli attori nei confronti dell'erede, Parte_1
, la quale, costituitasi in giudizio, ha insistito sul rigetto delle domande attoree.
[...]
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, previo rigetto della querela di falso avanzata da parte convenuta, in accoglimento della domanda, ha dichiarato gli attori titolari del diritto di nuda proprietà degli immobili come , in epigrafe indicati, oggetto della scrittura privata stipulata tra le parti in data 21 febbraio 2017; ha, poi, dichiarato la nullità della scrittura in relazione agli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, disponendo la trascrizione della pronuncia presso i competenti registri, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite e di
C.T.U., nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 20,00 in virtù del rigetto della querela di falso proposta.
In particolare, il Tribunale, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che esige come presupposto per la proposizione della querela di falso che la stessa abbia ad oggetto un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, ha rigettato la querela proposta dal convenuto, non
10 essendovi stato nella specie il riconoscimento, ritenendo assorbita ogni questione relativa anche ai riconoscimenti di debito.
Ad ogni modo, rigettate le prove testimoniali articolate dal convenuto nella memoria istruttoria sull'abusivo riempimento e sulla asserita sottoscrizione di fogli firmati in bianco in quanto generiche e inammissibili, ha ritenuto assente la prova non solo della consegna dei fogli in bianco ma anche dell'abusivo riempimento, sottolineando come non fosse sufficiente in tal senso la mera prospettazione del carattere non coevo delle sottoscrizioni rispetto al testo a stampa, occorrendo un quid pluris costituito dal carattere abusivo del riempimento.
Di talché, parimenti infondate ha ritenuto le doglianze relative all'inesistenza dei rapporti fondamentali posti alla base della scrittura privata, essendo le stesse richiamate espressamente dal contratto di vendita. In proposito, il Tribunale ha sottolineato che il convenuto avrebbe dovuto provare, come espressamente richiesto dall'art. 1988 c.c., la per ogni singolo affare la mancata effettuazione delle prestazioni o l'esistenza di una specifica causa di nullità, apparendo invece l'attività delegata frutto di un rapporto di mandato alla gestione di determinati affari.
Ha, poi, rigettato poiché infondate le eccezioni di nullità della scrittura privata sollevate dal convenuto per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985 e 46 dpr 380/2021, avendo gli attori depositato dichiarazioni integrative (sub docc. 44,45, 46) redatte nella stessa forma del contratto e con sottoscrizione autenticata, richiamando, a sostegno, il principio enunciato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite sent. n. 8230/2019, che riconduce la nullità comminata dall'art. 46 del dpr n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 al comma 3 dell'art. 1418 c.c., costituendone una specifica declinazione e stabilisce che in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, fatta eccezione per gli immobili costituiti in data antecedente al 1 settembre 1967, per i quali, ha evidenziato il Giudice, è necessaria l'allegazione anche della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr 445/2000, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore, come richiesto dall'art. 40 c.3 l. 46/1985 e 46 c.4 Dpr 380/2001. Di conseguenza, ha statuito che per tali ultimi immobili il trasferimento immobiliare doveva ritenersi nullo ed inefficace.
11 Infine, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato parte convenuta alla refusione delle spese in favore degli attori, liquidate in € 35.000 per compenso professionale, € 3.415 per anticipazioni, € 13.971 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA, nonché al pagamento di una pena pecuniaria pari a € 20,00 stante il rigetto della querela di falso.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello articolando sei motivi Parte_1
d'impugnazione così rubricati:
- “I. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata ed i Riconoscimenti di Debito, sebbene disconosciuti nel giudizio di primo grado da parte del sig. , avrebbero Controparte_3
potuto essere utilizzati nel giudizio, in quanto il disconoscimento sarebbe stato superato dalla proposizione della querela di falso, avendo necessariamente quest'ultima come “presupposto logico” il riconoscimento del documento;
erroneità e contraddittorietà della statuizione secondo cui ogni questione relativa al disconoscimento dei Riconoscimenti di Debito doveva ritenersi assorbita e superata dalla proposizione della querela di falso, atteso che la querela di falso avrebbe superato
l'avvenuto disconoscimento”;
- “II. Erroneità della statuizione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova univoca della falsità della Scrittura Privata e dei Riconoscimenti di Debito con conseguente rigetto della querela di falso. Richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali”;
- “III. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata e i Riconoscimenti di Debito non sarebbero nulli per inesistenza dei rapporti fondamentali, oltreché per mancanza di causa e volontà, poiché (a) la Scrittura Privata farebbe espresso richiamo ai Riconoscimenti di Debito e questi ultimi, a loro volta, farebbero riferimento “a specifici incarichi collocandoli anche temporalmente non sarebbe stato dimostrato per ogni singolo affare menzionato nei Riconoscimenti di Debito una “specifica causa di nullità”, apparendo l'attività delegata “frutto di un rapporto di mandato alla gestione di determinati affari”, nonostante gli “specifici incarichi” avessero ad oggetto attività riservate o, in ogni caso, attività rese gratuitamente”;
12 - “IV. Erroneità delle statuizioni secondo cui: i) in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile il contratto è valido
a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato;
ii) la nullità della Scrittura Privata per mancanza delle menzioni urbanistiche di cui agli artt. 40 l. 47/1985 e 46 del Dpr 380/2001, è stata sanata dalle dichiarazioni unilaterali, rese sotto forma di scrittura privata, prodotte dai signori sub docc. 44, 45 e 46. Erroneità CP_2
dell'affermazione secondo cui la disciplina dei titoli urbanistici rileverebbe solo in riferimento agli immobili ubicati in Italia con conseguente esclusione della nullità della Scrittura Privata in relazione agli immobili siti in Spagna”;
- “V. Erroneità della statuizione secondo cui la Scrittura Privata non sarebbe nulla per mancanza delle dichiarazioni di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 c. 1 bis L. 52/1985, nonostante nella
Scrittura Privata non vi sia alcuna “specifica dichiarazione” di conformità catastale riguardante gli immobili di cui è causa ed anzi proprio nel predetto documento, da un lato, si affermi espressamente la non conformità catastale di alcuni immobili e, dall'altro lato, si dichiari indistintamente e genericamente la conformità catastale di tutti gli immobili oggetto di Scrittura Privata”;
- “VI. Erroneità della statuizione che ha posto le spese di lite a carico dell'odierna parte appellante facendo riferimento al principio della soccombenza, nonostante la Scrittura Privata sia stata dichiarata parzialmente nulla, con accoglimento delle relative domande ed eccezioni sollevate dalla signora . Pt_1
Gli Appellati, dal canto loro, hanno proposto appello incidentale, dolendosi della gravata pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà degli immobili la cui data di inizio costruzione è antecedente al 1° settembre 1967.
2. MOTIVI DI APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
interponendo appello, si duole della sentenza di prime cure sotto plurimi Parte_1
profili, lamentando, in particolare, un'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina in tema di formazione della prova documentale e di interpretazione riguardanti la falsità materiale di una scrittura privata.
13
2.1 Querela di falso e disconoscimento – prova della falsità dei documenti – rinnovazione
istruttoria
Con il primo motivo d'impugnazione, l'Appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui il Tribunale, richiamato il principio secondo il quale la querela di falso può essere proposta solo avverso un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, ha rigettato la stessa poiché avente ad oggetto scritture disconosciute, in virtù dell'incompatibilità logica che intercorre tra il disconoscimento e la querela di falso.
Ad avviso dell'Appellante, invece, i due mezzi non si porrebbero in un rapporto di alternatività
con effetti preclusivi, avendo contenuto ed effetti differenti, e ciò troverebbe conferma in diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali “alla parte, nei cui confronti venga
prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, così
facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere
probatorio), anche la possibilità alternativa, senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la
scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento,
atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento
per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè
della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi
della controparte (cfr. Cass. sez. Un. 3734/1986; Cass. 3833/1994; 19727/2003; 15823/2020)”
(Cass. civ., 28.2.2022 n. 6464).
Evidenzia, peraltro, che la stessa pronuncia richiamata dal Tribunale (Cass. 31243/2021) in realtà
risulterebbe essere frutto di un errore di lettura della pronuncia della Cassazione n. 18323 del 2007,
atteso che, come precisato in un secondo momento dalla stessa Suprema Corte “la lettura completa
di tale sentenza, consentirebbe di rilevare che il principio ivi espresso subordina la proponibilità
della querela di falso all'esistenza di una scrittura privata, ossia di un testo munito di sottoscrizione,
indipendentemente dalla circostanza che il medesimo abbia formato oggetto di riconoscimento”.
Lamenta, peraltro, che il Tribunale avrebbe ritenuto il disconoscimento “superato dalla proposizione della querela di falso” nonostante gli attori avessero proposto istanza di verificazione solo all'udienza del 13 novembre 2019, dunque dopo la scadenza dei termini previsti per le deduzioni
14 istruttorie ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c..
Contraddittoria, secondo l'Appellante, risultano le argomentazioni del Tribunale, laddove, da un canto, ha ritenuto sussistente una correlazione tra querela di falso e riconoscimento e, dall'altro, ha affermato che la proposizione di una querela implica una sorte di “conversione” del disconoscimento in riconoscimento della scrittura.
Afferma l'Appellante che, nel caso di specie, gli attori non hanno mai proposto istanza di verificazione e, peraltro, hanno proposto istanza di verificazione solo all'udienza del 13 novembre
2019, dunque dopo la scadenza dei termini previsti per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Eppure, prosegue l'Appellante, la gravata sentenza ha ritenuto provata l'autenticità delle sottoscrizioni, affermando che – in presenza di una querela di falso proposta nel corso del giudizio –
la questione della verificazione si ponesse in termini “assorbiti”, sostenendo, in altri termini, che la proposizione della querela di falso da parte del avesse implicato il riconoscimento implicito CP_3
della firma.
Con un secondo motivo di gravame, che merita di essere trattato unitariamente al primo, parte
Appellante si duole che il Tribunale avrebbe accolto acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nonostante le evidenti lacune e contraddizioni emerse in sede di C.T.U., per addivenire a ritenere non fornita la prova univoca della falsità della scrittura privata e dei riconoscimenti di debito.
L'Appellante ne ha, a sostegno, evidenziato alcune anomalie, come, ad esempio il fatto che nel riconoscimento di debito datato 23 marzo 2016 la firma di è risultata apposta prima della CP_3
stampa del testo, circostanza che, a suo avviso, dimostrerebbe l'utilizzo di un foglio firmato in bianco e il successivo riempimento abusivo.
Lamenta, infine, che il CTU non avrebbe spiegato diversi aspetti rilevanti, quali la morfologia difettosa e identica dei caratteri a stampa nei vari riconoscimenti, le differenze di impaginazione tra le pagine firmate e quelle non firmate, nonché la presenza di particelle di toner sull'inchiostro delle firme che indicherebbe una stampa successiva alla sottoscrizione, chiedendo, per tali ragioni, la rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una nuova CTU.
2.2. Nullità della scrittura privata e dei riconoscimenti di debito per inesistenza dei rapporti
15 fondamentali sottostanti
Con un terzo motivo di appello, l'Appellante si duole della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto pienamente validi ed efficaci, sotto il profilo causale, sia i riconoscimenti di debito che la scrittura privata del 21 febbraio 2017, laddove invece i riconoscimenti di debito risulterebbero inesistenti, nulli o comunque privi di causa e che la scrittura privata, richiamando gli stessi, ne condivideva la nullità per difetto di causa.
Ha evidenziato, in proposito, due profili di nullità: per un verso, nullità per illiceità della causa dei rapporti sottostanti i riconoscimenti di debito per contrarietà a norme imperative, avendo ad oggetto attività professionali riservate, il cui esercizio richiedeva il possesso di specifiche abilitazioni professionali e l'iscrizione all'albo, requisiti non posseduti dagli appellati;
e, per altro verso, per illiceità ovvero indeterminatezza dell'oggetto dei rapporti sottostanti i riconoscimenti di debito, essendo stata l'attività svolta in favore del motivata da vincoli di affetto e riconoscenza e, CP_3
come tale, svolta a titolo gratuito.
2.3. Nullità della scrittura privata per mancanza delle menzioni urbanistiche e inidoneità
delle dichiarazioni integrative
Con il quarto motivo di gravame, parte Appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni integrative depositate in corso di causa dai convenuti fossero idonee a sanare l'eccepita nullità per mancanza delle menzioni urbanistiche previste dagli artt. 40
della legge n. 47/1985 e 46 del dPR n. 380/2001.
Parte Appellante ne contesta l'idoneità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, evidenziando che, anzitutto, la scrittura privata, al momento della sottoscrizione, era priva di una dichiarazione dell'alienante relativa agli estremi dei titoli abilitativi edilizi, nonché di alcuna allegazione documentale conforme alle previsioni normative.
In tale prospettiva, espone che le dichiarazioni integrative prodotte successivamente dagli attori
(sub docc. 44,45 e 46) non sarebbero idonee a sanare tale nullità, in quanto prive di riferimenti a titoli edilizi reali e riferibili agli immobili oggetto di trasferimenti, limitandosi a richiamare atti amministrativi generici, in parte non rinvenibili nei fascicoli comunali e in parte relativi a interventi di manutenzione o modifiche marginali, non idonei a comprovare la regolarità urbanistica degli
16 immobili.
2.4. Nullità della scrittura privata per mancanza della dichiarazione di conformità catastale
ex art. 29, comma 1 bis, l.52/1985
Con un quinto motivo di gravame, parte Appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto che la scrittura privata contenesse la dichiarazione di conformità catastale nonostante nella stessa non vi sia alcuna “specifica dichiarazione” di conformità catastale riguardante gli immobili di cui è causa ed anzi proprio nel predetto documento, da un lato, si affermi espressamente la non conformità catastale di alcuni immobili e, dall'altro lato, si dichiari indistintamente e genericamente la conformità catastale di tutti gli immobili oggetto di Scrittura Privata.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene corretta la censura mossa da parte appellante alla sentenza di primo grado nella parte in cui (sia pure contraddittoriamente rispetto al rigetto nel merito della querela di falso) ritiene che “la querela di falso presuppone necessariamente un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta”, motivando ciò con il riferimento alla pronuncia della Cassazione n. 31243 del 2021.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 15823 del 23 luglio 2020, ha ritenuto ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture private non riconosciute dalla parte cui si riferiscono (precisamente distinte bancarie di versamento e prelevamento), qualora il documento venga utilizzato in giudizio e si intenda rimuovere l'efficacia probatoria dello stesso con effetti erga omnes.
In particolare, la Cassazione ha statuito che “in ogni caso, alla parte nei cui confronti sia stata prodotta una scrittura privata, si reputa consentita la facoltà alternativa di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione, oppure – senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima – di proporre querela di falso, in modo da contestare la genuinità del documento mediante utilizzo di uno strumento più gravoso per il proponente, per quanto produttivo di risultati processuali più ampi e definitivi” (Cass. Civ., sez. VI,
n. 15823/2020 fonte ). Email_6
17 CP La sentenza in senso contrario indicata dalla , ossia la Cassazione n. 31243/2021, non può essere presa in considerazione in quanto basata sul riferimento ad un precedente , la n. 18323/07, avente ad oggetto tratte e fatture, che sostiene al contrario che “la querela di falso postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (Cass. 24 gennaio 2007 n. 1572) o, almeno, di una scrittura privata prodotta nei confronti di una parte che voglia contestare la genuinità del documento (Cass. 29 gennaio 2007 n.
1789, Cass. 23 dicembre 2003 n. 19727).”
La sentenza del 2007 si colloca in realtà in un contesto giurisprudenziale che da tempo riconosceva l'ammissibilità della querela di falso contro la scrittura privata non riconosciuta.
Ex multis, la Cassazione con provvedimento n. 9013 del 1992 ha affermato che “La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale).
E ancora la Cassazione con provvedimento n. 3833 del 1994 ha sostenuto che “Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere ne' espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
La ragione di questa posizione giurisprudenziale deve rinvenirsi nella normativa, che non prevede alcun limite di questo tipo alla proposizione della querela di falso.
Infatti nel codice civile è previsto che l'efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. è vincibile soltanto con la querela di falso per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l'atto falso
18 viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico;
queste norme non forniscono presupposti di ammissibilità della querela di falso, ma si limitano a dire che l'efficacia probatoria ivi prevista per la scrittura privata riconosciuta può essere rimossa esclusivamente con il predetto strumento.
La norma che invece è deputata a indicare i limiti di ammissibilità della querela di falso, ossia l'art. 221 c.p.c., non opera alcuna distinzione tra scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta, ponendosi come norma a contenuto generale.
Risulta altresì corretta l'affermazione di parte appellante laddove contesta l'assunto della sentenza secondo cui la proposizione della querela di falso ha implicato il riconoscimento dell'autenticità delle firme da parte del signor e che in ogni caso consente di superare ogni questione relativa al CP_3
disconoscimento.
Preliminarmente va ricordato che la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata costituiscono strumenti processuali distinti, caratterizzati da una disomogeneità tanto strutturale quanto funzionale.
Difatti, mentre il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è un mezzo di contestazione riservato alla parte contro cui è prodotta una scrittura privata non autenticata, e mira a negare l'autenticità della sottoscrizione, comportando l'onere per la controparte di promuovere la verificazione della scrittura,
la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., rappresenta un rimedio più incisivo, volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di un documento, con effetti erga omnes.
Pertanto, mentre il disconoscimento è uno strumento difensivo circoscritto alla fase istruttoria, la querela di falso assume natura di azione autonoma, con finalità demolitorie del documento contestato.
Afferma infatti la Cassazione con ordinanza n. 15823 del 2020 (fonte Italgiureweb) che “alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata .. è sempre consentito non solo disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche e proprio di proporre direttamente e alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento;
in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più
gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (v. la lontana ma sempre condivisibile
Cass. Sez. U n. 3734-86, e poi Cass. n. 2699-92, Cass. n. 3833-94, Cass. n. 19727-03, Cass. n. 1789-
19 07 e altre)”.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (fonte Italgiureweb) sostiene che “Alla
parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà
di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere ne'
espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità
del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
Nel caso di specie, correttamente l'odierna appellante ha proposto anche la querela di falso,
scegliendo di utilizzare lo strumento certamente più gravoso, ma generale e definitivo.
Sulla scorta di tali osservazioni, questa Corte ritiene ammissibile la querela di falso proposta.
Deve invece essere confermata la sentenza laddove rigetta la querela di falso nel merito.
Occorre partire dal fatto che il signor , nella comparsa di costituzione del 10 novembre 2018, CP_3
ha espressamente riconosciuto l'autenticità delle firme sul contratto del 21 febbraio 2017; in esso infatti si afferma che “….in merito al “contratto di compravendita di beni immobili” prodotto in causa dagli attori, che per esso sono stati usati alcuni dei fogli già firmati in bianco sopra indicati e che si trovavano in esclusivo possesso degli attori.”
Dato atto di detta riconosciuta autenticità, si ritiene che parte appellante non abbia fornito la prova né della consegna dei fogli in bianco né dell'abusivo riempimento del contratto di compravendita del 21 febbraio 2017.
Con riferimento alle istanze istruttorie proposte dalla parte , nella sentenza di prime cure si CP_3
sostiene che “le prove testimoniali articolate dal convenuto nella memoria istruttoria sull'abusivo riempimento e sulla asserita sottoscrizione di fogli firmati in bianco sono del tutte generiche ed inammissibili non contenendo circostanze specifiche sui fatti accaduti (ad esempio: vero che il sig.
appose in date diverse su richiesta degli attori più firme su alcuni fogli in bianco?); il CP_3
convenuto non deduce e prova neppure per quali specifiche esigenze sarebbero stati rilasciati tali
20 asseriti fogli firmati in bianco.”; le relative istanze istruttorie non sono peraltro riproposte nella fase di appello.
Né si può ritenere che, anche qualora si dovesse accertare che le firme apposte sui riconoscimenti di debiti non fossero autentiche, ciò proverebbe che il signor ha dato agli appellati un foglio in Pt_4
bianco relativo alla vendita e che essi lo hanno riempito;
trattasi infatti di diversi fatti storici, ciascuno da provare autonomamente.
Neppure può ritenersi che il preliminare sia invalido per inesistenza dei rapporti fondamentali posti a base della scrittura privata oltre che per mancanza di causa e volontà, non avendo parte appellante provato l'asserita inesistenza/invalidità dei rapporti sottostanti.
Essa infatti indica come prova di tale illegittimità il contenuto degli atti di riconoscimento di debito, di cui disconosce l'autenticità della firma;
in presenza di tale disconoscimento parte appellante non può avvalersi del contenuto di tali atti, i quali peraltro fanno riferimento ad attività di consulenza/assistenza che possono anche essere svolte da soggetti abilitati all'esercizio di attività professionali riservate.
Con riferimento al motivo di appello riguardante il trasferimento degli immobili siti in Spagna, ritiene il Collegio di non condividere l'assunto di parte appellante secondo cui sarebbe necessario che, allorché una vendita immobiliare effettuata in Italia sia relativa ad immobili siti all'estero, essa debba avere i requisiti di regolarità urbanistica e catastale richiesti dalla legge italiana.
Ciò in ragione del principio, peraltro pacifico in causa, dell'applicazione della lex rei sitae.
Non trova infatti applicazione in questo caso l'art. 17 della l. 218 del 1995 in quanto la normativa urbanistica e catastale costituisce una normativa ad applicazione necessaria esclusivamente per quanto riguarda gli immobili siti in Italia.
Lo stato italiano infatti non ha interesse alla regolarità urbanistica e catastale degli immobili siti in stati Esteri;
sarà onere di tali Stati verificare, anche ai fini della trascrizione degli atti, la compatibilità del trasferimento immobiliare con la propria normativa.
21 Si pronuncia pertanto sentenza parziale di conferma della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la querela di falso e trasferisce gli immobili siti all'estero.
Con riferimento al IV motivo di appello, relativo alla tematica delle menzioni urbanistiche di cui agli art. 40 l. 47/1985 e 46 del dpr 380/2021, va preliminarmente evidenziato che, secondo il pacifico orientamento della Cassazione (SU 8685 del 1999, n. 1362 del 2017, n. 16068 del 2019), la produzione di documentazione integrativa avente tale oggetto è ammissibile anche nel giudizio di appello.
Del tutto legittima risulta dunque la produzione da parte dell'appellata della documentazione integrativa.
Per quanto riguarda gli immobili di Postua, via Roma 30/38 e via Bornello 9, Alioche, frazione
Giunchio, in relazione ai quali parte appellante ha eccepito che la documentazione prodotta non era idonea a provare la conformità urbanistica richiesta dalla legge, appare opportuno rimettere in istruttoria la causa con separata ordinanza, disponendo consulenza tecnica volta a demandare al ctu di verificare se, anche grazie alla documentazione prodotta in atti da parte appellata, detti requisiti
(come interpretati dalla sentenza delle SU 8230/2019) sono presenti.
Per quanto riguarda la regolarità catastale, occorre accertare, a fronte delle osservazioni di parte appellante, la relativa situazione ai fini di verificare la trasferibilità dei beni in ragione delle statuizioni della più recente giurisprudenza.
Si rimette pertanto la causa in istruttoria per il conferimento di ctu anche su questo punto come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pronunciando sentenza parziale;
conferma la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la querela di falso e trasferisce gli immobili siti all'estero;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
22 Torino, 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Cecilia MA
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