Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2150 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a GALLIATE (NO) il 02/09/1974. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BORSANI LUCA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 08/10/1967 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Trecate il 21.02.2004 ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza;
• contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1 autosufficiente, versando l'importo di € 272,00 (con decorrenza dalla data della domanda), oltre a rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
concorso alle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
assegno unico integralmente alla madre;
• spese di lite compensate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Trecate, in data 21.02.2004, CP_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 3 parte 2 serie A, anno 2004. Dal matrimonio nasceva a Magenta il 20.10.2006, il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. I coniugi si separavano 21.04.2022 mediante accordo consensuale di separazione intervenuto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge 10.11.14 n. 162. Gli accordi di separazione veniva autorizzati dalla Procura presso il Tribunale di Novara in data 10.05.2022 Chiedeva, quindi, la dichiarazione cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili patrimoniali. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici. All'udienza del 3.4.2025 a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono in data 21.04.2022 mediante accordo consensuale di separazione intervenuto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge 10.11.14 n. 162, autorizzati dalla Procura presso il Tribunale di Novara in data 10.05.2022 Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le condizioni economiche sulle quali le parti si sono accordate sono equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio maggiorenne. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Trecate il 21.02.2004, trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 3 parte 2 serie A, anno 2004.
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando l'importo di € 272,00 (con decorrenza dalla data della domanda), oltre a rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
concorso alle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di
Torino; assegno unico integralmente alla madre;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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