Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1213/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213/2015 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
Parte_1
(c.f.: , elett.te dom.to alla CORSO XVIII AGOSTO,
[...] P.IVA_1
46 (P.ZO UFFICI GOVERNATIVI) POTENZA presso lo studio dell'Avv. AV-VOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso OPE LEGIS C.F._1
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Cona n. 130 Controparte_1
85044 Lauria presso lo studio dell'Avv. FERRARI FRANCESCO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura agli C.F._2 atti
- APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come rassegnate a verbale all'udienza del 10.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso notificato il 28-05-2015 l'Avvocatura Di-strettuale dello Stato, nell'interesse ed in nome e per conto dell' Parte_2
proponeva appello avverso tale sentenza per via del
[...] seguente unico motivo: violazione e falsa applica-zione degli artt. 201 e 126 bis c.d.s. e dell'art. 2943 c.c. per avere il Giudice di prima istanza, a suo dire, errato:
1) nel ritenere estinta l'obbligazione sottesa al verbale di conte-stazione impugnato atteso che il termine decadenziale previsto dall'art. 201 c.d.s. doveva ritenersi sospeso fino all'esaurimento del procedi-mento giudiziario intrapreso dallo stesso opponente nei confronti del verbale presupposto;
2) nell'annullare il verbale di contestazione impugnato che, in-vece, sarebbe da ritenersi legittimo;
di conseguenza, evocava in giudizio innanzi a codesto On.le Tribunale di
Potenza per l'udienza del 13-04-2016 e chiedeva la riforma di tale sentenza ed il rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, rigettando definitivamente l'opposizione proposta dall'appellato. Spese vinte.”
Si costituiva in giudizio l'odierno appellato, insistendo per l'infondatezza dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione, considerato il criterio di previa definizione delle cause vetuste previsto dal vigente Programma di gestione.
Perveniva alla scrivente in qualità di nuovo magistrato assegnatario e quindi discussa all'udienza del 10.01.2025 con la pubblicazione del dispositivo che immediatamente precede.
Ciò premesso, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Infatti, come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione. ( cfr. Cassazione civile sez. II, 01/02/2024, n.3022; Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, n.24012).
Pertanto, nel caso in esame, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sull'illecito presupposto ( 23.04.2014), la PA ha irrogato la sanzione ex art. 126 bis CDS in data 08.07.2014, quando il termine di 60 giorni previsto per l'opponente era spirato e nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale incombente invece sulla PA opposta.
- 2 -
Pertanto, la sentenza di prime cure sul punto è errata e deve quindi essere riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta.
La circostanza che l'orientamento di legittimità si sia definitivamente consolidato, dopo difformi opzioni ermeneutiche, successivamente alla introduzione del presente giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza ap- pellata del Giudice di Pace di Potenza n. 780/2014 depositata il 12-12-2014, ri-gettando l'opposizione ivi proposta.
- Compensa le spese di lite.
Queste le ragioni di fatto e di diritto del dispositivo che precede.
Potenza, lì 14.01.2025
Il Giudice ( Dott.ssa Giulia Volpe)
- 3 -