Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POPOL A 6.1 LA CORTE SUPREMA ASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE восадіоне Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17884/98 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 11274 Consigliere Dott. Roberto PREDEN 1867 Rep. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 10 APR 2001 GIUSEPPE, ALVARO e NILA CARAVITA DI SIRIGNANO, IL CANCELLIERE EMILIO 7, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO presso lo studio dell'avvocato LODOLI PIETRO, che li €0.77 L. difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
EO OV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 72, F CESI presso lo studio dell'avvocato LEVATO BIAGIO, che la difende, giusta delega in FRANCESCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Rilasciata copia legale 2000 controricorrente обон al Sig. 1947 avverso la sentenza n. 2738/97 della Corte d'Appello di per diritti L. 2 000 the *-12 GIU 2001.. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA Sez. IV Civile emessa il 9/5/1997, depositata il Richiesta copia studio dal Sig. VENTOLA per diritti ✓ 3000 17/09/97; RG.3824/1995, 11 21 GIU 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
DIRITTI DU udito l'Avvocato PIETRO LODOLI;
udito l'Avvocato FRANCESCO BIAGIO LEVATO;
ER udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso il rigetto del 0407832 II motivo e l'assorbimento del III motivo. 0407831 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 0407857 Con citazione notificata in data 26.10.1984 AN 0407856 0407852 RA IT conveniva dinanzi il tribunale di Ro- 0407851 ma PA GI per sentirla condannare al pagamen- to di altre somme in aggiunta ai canoni versati e che trovavano fondamento nella sentenza del Pretore 8079/80, passata in cosa giudicata. In particolare, ac- certato che l'immobile di via del Babuino 79 costituiva una seconda casa venivano richiesti i canoni contrat- tuali, nonché quanto dovuto dalla locataria per 每 l'abusiva occupazione dal gennaio 79 al marzo 85. Resi- 0407826 steva la PA che, tra l'altro, eccepiva la prescri- 0407802 zione circa gli aumenti anteriori al quinquennio. Nel 0407801 0407777 merito assumeva che la disponibilità di altro alloggio 0407776 aveva trovato smentita nella seconda sentenza (1517/82 IRITTI 2 0407807 del Pretore, passata in giudicato il 20.7.1983). All'esito della istruttoria, il Tribunale con sen- tenza del 31.3.95 dichiarava prescritte le pretese an- teriori al quinquennio condannando la PA al paga- mento di lire 13.170.345, oltre rivalutazione, quale differenza tra canoni ottenibili e quelli versati nei sei anni. Avverso tale decisione proponevano impugnazione la PA, nonché gli eredi di AN RA, in via in- cidentale, contestando il verificarsi della prescrizio- ne del credito per gli aumenti di canone anteriori al 31.1.79. Con sentenza del 17.9.97 la Corte di Appello di Ro- ma accoglieva in parte l'appello della PA e riget- tava quello incidentale dei IT condannando gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che andava accolto il motivo con il quale la PA aveva contestato che alla locatrice spettassero somme oltre il canone di legge. Infatti, nel regime vincolistico, il giudice per determinare il maggior danno ex art. 1591 c.c. deve ap- plicare le leggi vincolistiche in quanto un maggior ca- none sarebbe privo di tutela per l'eccedenza, onde po- trebbe in seguito non essere più versato dal nuovo con- duttore. Né la presunzione della locabilità 3 dell'immobile per uso diverso può ritenersi fondata, quanto meno per difetto della liceità del mutamento di uso. Quanto ai pretesi aumenti del canone, la Corte di Appello rilevava chea a percentuale di tali aumenti non era stata indicata nel contratto. Da ultimo, veniva di- satteso il gravame incidentale, con il quale si chiede- per tar- vano gli aumenti ISTAT per il periodo 1976-79, dività della relativa richiesta. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SE, AR e IL IT affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la PA. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa la eccezione di inam- ri- missibilità del ricorso proposta dalla PA non omissione degli articoli di levando, in concreto, la legge che si intendono violati potendosi identificare il contenuto della impugnazione attraverso le ragioni addotte dalla parte ricorrente (cfr. Cass. 302/96). Con il primo mezzo di annullamento i IT cen- Surano la sentenza impugnata per avere questa erronea- mente affermato che trattandosi, nella specie, di con- tratto di locazione sottoposto al regime vincolistico, un eventuale maggior canone non avrebbe potuto essere richiesto ad altro conduttore non essendovi tutela giu- 4 diziaria per la eccedenza con la conseguenza che tale maggior importo non avrebbe potuto ove mai promesso od ottenuto essere versato nel prosieguo del rapporto con- trattuale. Censurano, altresì, la sentenza della Corte di Appello ove la stessa ritiene non consentito un mu- tamento di uso di destinazione. Tanto premesso, deduco- no, ancora, i ricorrenti è erronea la decisione dei se- condi giudici di non accordare il maggior danno come previsto dall'art. 1591 C.C. nei casi del protrarsi della occupazione dell'immobile. La doglianza è fondata. L'obbligo di risarcire il maggior danno imposto dall'art. 1591 C.C. dal conduttore in mora nella resti- tuzione della cosa locata trova applicazione anche nell'ambito delle locazioni soggette al regime vincoli- stico e sussiste anche nel caso in cui la ritardata re- stituzione sia dipesa dal protrarsi della controversia о da vicende dilatorie nella fase di esecuzione (Cass. 4298/80). Nella motivazione della sentenza impugnata i giudi- ci di seconde cure hanno rilevato che essendo il con- tratto di locazione con la PA sottoposto al regime vincolistico, un maggior canone non avrebbe trovato tu- tela giudiziaria per l'eccedenza mentre un uso dell'immobile diverso da quello per abitazione era da 5 considerarsi non lecito. In tale modo argomentando, la Corte del merito non operato corretta applicazione della giurisprudenza ha di legittimità. In effetti la RA ben poteva loca- re l'appartamento in regime di libero mercato ed all'uopo il giudice del rinvio dovrà valutare se vi è stata sussistenza di concrete occasioni di locare il quartino in oggetto per uso diverso dalla abitazione primaria durante il periodo di protrarsi della occupa- zione dell'immobile da parte della PA. Con il secondo mezzo di impugnazione i IT s:si dolgono del mancato accoglimento da parte della Corte di Appello del loro gravame incidentale avente ad og- getto il riconoscimento alla RA delle differenze di canone maturate dal gennaio 1975 al gennaio 1979. La doglianza non ha fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che i giudici di seconde cure, in adesione a quanto ritenuto dal Tribunale, hanno ritenu- to essere stata tardiva la richiesta degli aggiornamen- ti ISTAT in quanto per la prima volta fatta con l'atto di citazione. La decisione della Corte del merito poggia su un accertamento di fatto dal quale sono state tratte cor- rette conseguenze giuridiche e tale valutazione di me- 6 rito non è viziata sul piano della logica o del dirit- to. Resta, da ultimo, assorbito il terzo mezzo di an- nullamento avente ad oggetto il regime delle spese di causa imponendo la cassazione della sentenza un nuovo ( esame sul punto da parte del giudice del rinvio. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, ri- getta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, а diversa sezione della Corte di VIRATE Appello di Roma. Così deciso in Roma il 30.11.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Yys Javaza фирл " CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li = 9 APR. 2001 hoooo IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 290000 L 7