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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 824/2022
Il giudice, lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 17.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 824 /22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da nato a [...] il [...] , , elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1
Corso Calatafimi n. 589 presso lo studio dell'Avv. Pietro Martorana , che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione
attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale,
convenuto contumace
Oggetto: responsabilità ex art.2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il , chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti Controparte_1
in conseguenza della caduta occorsa a Palermo il 31.12.2019.
In particolare, l'attore esponeva che:
2 - in data 31.12.2019 , alle ore 18,00 circa, mentre stava percorrendo a piedi la via Tommaso
Averna, giunto all'altezza dei civici nn. 80-78, era inciampato su una buca presente sul marciapiede,
non visibile e non segnalata, rovinando a terra;
- veniva, quindi, trasportato a mezzo 118 presso il presidio ospedaliero Ingrassia, ove gli veniva diagnosticata “la frattura epifisi prossimale tibia e distale perone dx;
- in data 8.1..2020 si era sottoposto a un intervento chirurgico, a seguito del quale erano residuati postumi invalidanti permanenti;
- infatti, a causa della caduta, egli aveva patito un danno biologico, oltre a inabilità
temporanea assoluta e relativa.
Parte attrice, sulla base di tali premesse, deducendo la responsabilità del convenuto, CP_1
proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti,
quantificati in complessivi euro 35.408,50 , ovvero nella maggiore o minore somma accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
con vittoria di spese e distrazione.
Con comparsa del 11.3.22 si costituiva il eccependo in via preliminare la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto.
Sempre, in via preliminare, l'ente convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dall'omessa
Contr manutenzione della sete stradale era giusta del contratto di servizio del 6 agosto 2014.
Nel merito, deduceva, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 c.c..
La causa, istruita a mezzo prove orali e CTU medico legale, all'udienza del 17.4.25 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata .
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione posto che l'atto introduttivo
è sufficientemente determinato sia sotto il profilo della descrizione del fatto generatore del danno che della causa petendi – appunto risarcitoria - fondata sull'omessa custodia del bene pubblico.
Cont Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del tesa a indicare in CP_1
l'unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia e la pedissequa istanza di estromissione.
3 L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
4 Cont Ne consegue che la stipula del contratto di servizio tra il e la non fa Controparte_1
comunque venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne Controparte_1
è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva CP_1 CP_1
dei danni subiti da Pt_1
Il Contratto di servizio potrebbe invece essere utilmente invocato al fine della manleva;
tuttavia,
l'ente comunale pur formulando detta domanda , sebbene in via subordinata, non ha chiesto
Cont ritualmente di chiamare in causa a sicché la domanda di manleva è inammissibile.
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno,
costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c
Invero, come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
5 Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità, sebbene parente dell'attore, non vi è ragione di dubitare, essendo il suo racconto preciso dettagliata e lineare.
in particolare , testimone oculare della caduta , escusso in corso di causa , ha Tes_1
confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dall'attore dichiarando che: “ Premetto che io mi trovavo il giorno e l' ora del sinistro insieme a mio zio, e lo stavo accompagnando a casa.
Ero dietro di l lui;
ed ho visto che mentre camminava inciampava in una buca, dove infilava il
piede sinistro e finiva in terra , trattavasi in realtà di marciapiede mancante e un po' rotto, più che
una buca . Mi ricordo che la anomalia era di circa 20 cm, e non vi erano transenne o segnaletica.
Non vi era neppure illuminazione pubblica ed era buio. Mio zio abita dal luogo dell' occorso
vicino, a qualche traversa dopo. Mio zio dopo la caduta si è fratturato la gamba del piede destro.
Dopo un po' è arrivata l 'ambulanza. Mi ricordo che il marciapiede lasciava un po' a desiderare
ed io riconosco le foto mostratemi.
La presenza del dissesto sul marciapiede , inoltre, può evincersi chiaramente anche dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr doc 1in allegato all'atto di citazione),
che ritrae il marciapiedi dissestato per la presenza di buche e lineatura sul manto.
La versione dei fatti fornita da parte attrice è, per altro, compatibile con quanto emerge dal verbale di PS, ove si legge “accede al PS per caduta accidentale ( cfr allegato 2 produzione . Pt_1
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può
essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Nel caso di specie risulta certamente provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata né delimitata;
è provata altresì la non visibilità e/o prevedibilità dell'insidia.
6 Parte attrice, dunque, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, ha provato innanzitutto il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa ed, inoltre, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate, da ritenersi senz'altro sussistente (secondo la teoria del “più probabile che non”), come peraltro accertato dal CTU dott. (cfr pag. 5 consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 Per_1
.4.2024 “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (caduta a causa di irregolarità del terreno) e le lesioni riportate).
Non è stato – di contro – provato da parte dell'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
Tuttavia, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, si debba affermare il concorso di colpa dell'attore (danneggiato), nella misura del 20 % , a dispetto della circostanza che la busca non fosse segnalata e che la caduta sua avvenuta di sera ,( ore 18 di dicembre ), in luogo non illuminato
Ed invero occorre valorizzare ai fini del concorso di colpa: o:
1) le caratteristiche del marciapiede ove si trovava la buca;
marciapiede che presentava evidenti segni di cattiva manutenzione (cfr. fotoproduzione attore), tali da imporre all'attore particolare cautela nel passare a piedi da quella zona;
2) la circostanza che la caduta è avvenuta nei pressi dell'abitazione del ( che dimora a Pt_1
due traverse di distanza) sicché egli certamente era a conoscenza del cattivo stato di manutenzione del marciapiedi e, dunque, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrerlo .
****
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 11% , oltre a inabilità temporanea assoluta di giorni 10, inabilità temporanea al 75%
7 di giorni 60, inabilità temporanea al 50% di giorni 20, e inabilità temporanea al 25% di giorni 20; ritenute congrue le spese mediche allegate dall'attore.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,
nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018;
conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
8 disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale
di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto,
risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano
consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” (
in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509
del 11/02/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso,
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano
del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
9 In applicazione dei criteri illustrati (Tabelle di Milano) , con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.050,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 61) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
€ 26.722,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € € 3.470,36 ( compreso l'aumento del 27% per il danno morale ), da moltiplicare per il grado di invalidità (11) e per il coefficiente (0.700) corrispondente all'età della persona danneggiata (61 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dal . Pt_1
Tuttavia, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 34.772,00 (€ 8.050,00 + 26.722, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Oltre a spese mediche allegate per Euro 335,12 , ( escluse quelle relative agli scontrini di farmaci non specificati di cui non può apprezzarsi la riconducibilità ai postumi ) per un totale di Euro
35.107,12
Dal predetto importo va detratta la percentuale del 20% per concorso colposo dell'attore per un totale di 28.085 (arrotondato)
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
10 Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità
coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 23.780,69) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo ( tenuto conto della non significativa durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità temporanea) e, si perviene all'importo di euro € 30.611,45 ( di cui euro
6.830,76 per Rivalutazione + Interessi) .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014 (parametri medi scaglione da 26.000 a
52.000 in ragione del decisum ) abbattuti del 20% in considerazione della assoluta semplicità delle questioni trattate).
Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
contro il : Parte_1 Controparte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 30.611,45 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
11 - condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro € 6.092,80 oltre spese Parte_1
generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso a Palermo, il 17.4.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 824/2022
Il giudice, lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 17.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 824 /22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da nato a [...] il [...] , , elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1
Corso Calatafimi n. 589 presso lo studio dell'Avv. Pietro Martorana , che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione
attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale,
convenuto contumace
Oggetto: responsabilità ex art.2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il , chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti Controparte_1
in conseguenza della caduta occorsa a Palermo il 31.12.2019.
In particolare, l'attore esponeva che:
2 - in data 31.12.2019 , alle ore 18,00 circa, mentre stava percorrendo a piedi la via Tommaso
Averna, giunto all'altezza dei civici nn. 80-78, era inciampato su una buca presente sul marciapiede,
non visibile e non segnalata, rovinando a terra;
- veniva, quindi, trasportato a mezzo 118 presso il presidio ospedaliero Ingrassia, ove gli veniva diagnosticata “la frattura epifisi prossimale tibia e distale perone dx;
- in data 8.1..2020 si era sottoposto a un intervento chirurgico, a seguito del quale erano residuati postumi invalidanti permanenti;
- infatti, a causa della caduta, egli aveva patito un danno biologico, oltre a inabilità
temporanea assoluta e relativa.
Parte attrice, sulla base di tali premesse, deducendo la responsabilità del convenuto, CP_1
proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti,
quantificati in complessivi euro 35.408,50 , ovvero nella maggiore o minore somma accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
con vittoria di spese e distrazione.
Con comparsa del 11.3.22 si costituiva il eccependo in via preliminare la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto.
Sempre, in via preliminare, l'ente convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dall'omessa
Contr manutenzione della sete stradale era giusta del contratto di servizio del 6 agosto 2014.
Nel merito, deduceva, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 c.c..
La causa, istruita a mezzo prove orali e CTU medico legale, all'udienza del 17.4.25 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata .
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione posto che l'atto introduttivo
è sufficientemente determinato sia sotto il profilo della descrizione del fatto generatore del danno che della causa petendi – appunto risarcitoria - fondata sull'omessa custodia del bene pubblico.
Cont Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del tesa a indicare in CP_1
l'unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia e la pedissequa istanza di estromissione.
3 L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
4 Cont Ne consegue che la stipula del contratto di servizio tra il e la non fa Controparte_1
comunque venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne Controparte_1
è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva CP_1 CP_1
dei danni subiti da Pt_1
Il Contratto di servizio potrebbe invece essere utilmente invocato al fine della manleva;
tuttavia,
l'ente comunale pur formulando detta domanda , sebbene in via subordinata, non ha chiesto
Cont ritualmente di chiamare in causa a sicché la domanda di manleva è inammissibile.
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno,
costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c
Invero, come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno,
può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
5 Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità, sebbene parente dell'attore, non vi è ragione di dubitare, essendo il suo racconto preciso dettagliata e lineare.
in particolare , testimone oculare della caduta , escusso in corso di causa , ha Tes_1
confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dall'attore dichiarando che: “ Premetto che io mi trovavo il giorno e l' ora del sinistro insieme a mio zio, e lo stavo accompagnando a casa.
Ero dietro di l lui;
ed ho visto che mentre camminava inciampava in una buca, dove infilava il
piede sinistro e finiva in terra , trattavasi in realtà di marciapiede mancante e un po' rotto, più che
una buca . Mi ricordo che la anomalia era di circa 20 cm, e non vi erano transenne o segnaletica.
Non vi era neppure illuminazione pubblica ed era buio. Mio zio abita dal luogo dell' occorso
vicino, a qualche traversa dopo. Mio zio dopo la caduta si è fratturato la gamba del piede destro.
Dopo un po' è arrivata l 'ambulanza. Mi ricordo che il marciapiede lasciava un po' a desiderare
ed io riconosco le foto mostratemi.
La presenza del dissesto sul marciapiede , inoltre, può evincersi chiaramente anche dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr doc 1in allegato all'atto di citazione),
che ritrae il marciapiedi dissestato per la presenza di buche e lineatura sul manto.
La versione dei fatti fornita da parte attrice è, per altro, compatibile con quanto emerge dal verbale di PS, ove si legge “accede al PS per caduta accidentale ( cfr allegato 2 produzione . Pt_1
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può
essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Nel caso di specie risulta certamente provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata né delimitata;
è provata altresì la non visibilità e/o prevedibilità dell'insidia.
6 Parte attrice, dunque, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, ha provato innanzitutto il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa ed, inoltre, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate, da ritenersi senz'altro sussistente (secondo la teoria del “più probabile che non”), come peraltro accertato dal CTU dott. (cfr pag. 5 consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 Per_1
.4.2024 “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (caduta a causa di irregolarità del terreno) e le lesioni riportate).
Non è stato – di contro – provato da parte dell'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
Tuttavia, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, si debba affermare il concorso di colpa dell'attore (danneggiato), nella misura del 20 % , a dispetto della circostanza che la busca non fosse segnalata e che la caduta sua avvenuta di sera ,( ore 18 di dicembre ), in luogo non illuminato
Ed invero occorre valorizzare ai fini del concorso di colpa: o:
1) le caratteristiche del marciapiede ove si trovava la buca;
marciapiede che presentava evidenti segni di cattiva manutenzione (cfr. fotoproduzione attore), tali da imporre all'attore particolare cautela nel passare a piedi da quella zona;
2) la circostanza che la caduta è avvenuta nei pressi dell'abitazione del ( che dimora a Pt_1
due traverse di distanza) sicché egli certamente era a conoscenza del cattivo stato di manutenzione del marciapiedi e, dunque, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrerlo .
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Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 11% , oltre a inabilità temporanea assoluta di giorni 10, inabilità temporanea al 75%
7 di giorni 60, inabilità temporanea al 50% di giorni 20, e inabilità temporanea al 25% di giorni 20; ritenute congrue le spese mediche allegate dall'attore.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,
nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018;
conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
8 disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale
di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto,
risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano
consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” (
in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509
del 11/02/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso,
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano
del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
9 In applicazione dei criteri illustrati (Tabelle di Milano) , con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.050,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 61) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
€ 26.722,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € € 3.470,36 ( compreso l'aumento del 27% per il danno morale ), da moltiplicare per il grado di invalidità (11) e per il coefficiente (0.700) corrispondente all'età della persona danneggiata (61 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dal . Pt_1
Tuttavia, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 34.772,00 (€ 8.050,00 + 26.722, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Oltre a spese mediche allegate per Euro 335,12 , ( escluse quelle relative agli scontrini di farmaci non specificati di cui non può apprezzarsi la riconducibilità ai postumi ) per un totale di Euro
35.107,12
Dal predetto importo va detratta la percentuale del 20% per concorso colposo dell'attore per un totale di 28.085 (arrotondato)
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
10 Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità
coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 23.780,69) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo ( tenuto conto della non significativa durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità temporanea) e, si perviene all'importo di euro € 30.611,45 ( di cui euro
6.830,76 per Rivalutazione + Interessi) .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014 (parametri medi scaglione da 26.000 a
52.000 in ragione del decisum ) abbattuti del 20% in considerazione della assoluta semplicità delle questioni trattate).
Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
contro il : Parte_1 Controparte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 30.611,45 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
11 - condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro € 6.092,80 oltre spese Parte_1
generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso a Palermo, il 17.4.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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