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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/10/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6346 2024 e promossa da nata in [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENDRAMINI BALSAMO
ST che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ORRICO ALBERTO che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
conclusioni per l'attore: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verona, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1034/2024, resa inter partes dal Giudice
1 di Pace di Verona, pubblicata il 16.08.24, notificata il 16.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
– in via principale e nel merito, disattendere conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: In via istruttoria si produce la seguente documentazione:
1. Attestazione della Cancelleria Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Verona del
14.02.23, estratto del fascicolo telematico e attestazione dell'appuntamento presso la
Cancelleria per la Sig.ra Parte_1
2. Copia autentica uso appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona;
3. Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
4. Copia autentica uso appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona;
5. Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
6. Ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio avanti il Giudice di Pace e istanza per il riconoscimento in grado di appello avanti il Tribunale di Verona
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento n. 973/22 avanti il Giudice di Pace di Verona:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. conclusioni per il convenuto:- in via preliminare, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà in quanto non suffragata da alcun elemento né in relazione al fumus né al periculum in mora;
- nel merito, rigettarsi tutte le domande avversarie volte alla riforma della sentenza appellata per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, confermandosi la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese legali e compenso del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione tempestivamente notificato la sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1034/24 che l'ha condannata al pagamento della somma di €
700 a titolo di risarcimento del danno provocate dalle sua condotte, illecite e antigiuridiche, tenute nei confronti del sig. . Controparte_1
L'attrice ha censurato la sentenza di primo grado:
- nella parte in cui ha relegato la colonia felina ad una realtà fenomenica priva di concetti giudici definiti dimostrando così di non conoscere la normativa in materia che sancisce il diritto dei gatti di una colonia felina ad essere alimentati e a non essere allontanati senza che possano distinguersi zone pubbliche o private;
- nella parte in cui non ha dichiarato la controparte decaduta dalle formulazione delle prove allegando a tal fine che in data 14.10.2023 (data di scadenza delle memorie ex art. 320 c.p.c.) non risulta alcun appuntamento dell'avv. Orrico presso la cancelleria del giudice di pace e la sig.ra , presente durante la mattina del 14.10.2023 in cancelleria, non Parte_1 avrebbe visto l'avv. Orrico;
- nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità delle prove formulate con la memoria ex art. 320 c.p.c. anziché nell'atto introduttivo o alla pima udienza;
- nella parte in cui ha fondato la decisione sulla deposizione della teste che Tes_1 avrebbe reso deposizioni non veritiere e contraddittorie nonché sulla deposizione della teste anch'essa inattendibile. Tes_2
Tanto premesso l'attrice ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado con rigetto delle domande del sig. e accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_1 rimozione delle rete e dei pali realizzati dall'appellato con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Il sig. si è costituito in giudizio ribadendo di non aver mai avuto Controparte_1 documentazione comprovante l'effettiva esistenza di una colonia felina nell'area di pertinenza;
ha quindi contestato i singoli motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Con decreto del 22.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e previo deposito di note conclusive.
* * * * *
3 Con sentenza n. 1034 del 2024 il Giudice di Pace di Verona ha ritenuto che l'istruttoria svolta e, segnatamente, la deposizione della teste abbia dato positivo riscontro ai Tes_1 fatti allegati dall'attore, ha quindi riconosciuto carattere antigiuridico e molesto alle condotte poste in essere dalla sig.ra e ritenuto leso il diritto dell'odierno appellato ad una Pt_1 serena esistenza e ad un pacifico possesso del fondo di proprietà; su tali premesse ha quantificato in via equitativa il danno in € 700. Quanto alla domanda riconvenzionale ha ritenuto invece che la facoltà prevista dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunche momento il proprio fondo non può essere limitato dall'esistenza di una colonia felina.
a) eccezione di decadenza dalla possibilità di formulare mezzi istruttori
L'eccezione di tardività del deposito della memoria effettuato il 17.4.2023 anziché entro il termine ultimo del 14.4.2023 è palesemente infondata.
La memoria ex art. 320 c.p.c. dimessa in atti reca timbro e data del 14.4.2022 unitamente alla firma del Cancelleria e com'è noto l'attestazione con la quale il cancelliere dà atto del deposito di un atto costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso.
Del tutto fuori luogo, quindi, sono le allegazioni, a sostegno dell'eccezione, secondo cui per il 14.4.2022 non risulterebbero appuntamenti presso la cancelleria presi dall'avvocato di controparte e tantomeno che la sig.ra non avrebbe visto l'avv. Orrico in Parte_1
Cancelleria il 14.4.22. Peraltro, interpellata al riguardo, il Direttore della cancelleria del giudice di Pace aveva già ribadito che la memoria era stata depositata il 14.4.2022, che in data 17.4.2022 vi era stato il caricamento sull'applicativo SIGP, inoltre aveva precisato, laddove ce ne fosse bisogno per gli operatori del diritto, che tra le 11,30 e le 12,00 è possibile il deposito di atti urgenti senza necessità di appuntamento e che il deposito non deve essere effettuato personalmente dall'avvocato titolare.
Grave è la reiterazione di circostanze irrilevanti o confutabili solo con querela di falso.
b) eccezione di inammissibilità di tutte le prove testimoniale di parte attrice
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova non formulati negli atti introduttivi o alla prima udienza.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione l'art. 318 cod. proc. civ., vigente ratione temporis diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), “non prescrive che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace contenga l'indicazione specifica dei mezzi di prova, ma
4 unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (la sola carenza dei quali determina, dunque, la nullità dell'atto; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2005, n. 9025, Rv.
581238-01); - che, pertanto, non risulta affatto precluso che le richieste di prova, lungi dall'essere raccolte nel verbale di udienza, possano essere oggetto – come avvenuto nel caso di specie – didi una memoria, purché depositata sempre in prima udienza” (cfr. Cass. n.
16610 del 2023). E' evidente che, quando la Cassazione parla di prima udienza, si riferisce alla nuova prima udienza fissata a seguito di richiesta di prova secondo l'art. 320 c.p.c. all'epoca vigente.
Peraltro, nel caso in esame, alla richiesta di memorie ex art. 320 c.p.c. avanzata in prima udienza dal procuratore della parte si era associato lo stesso procuratore della parte CP_1 che, poi nella sua memoria ex art. 320 c.p.c., aveva anch'egli formulata Persona_1 capitoli di prova in precedenza non formulati.
c) domanda risarcitoria
Preliminarmente si osserva l'irrilevanza della contestazione circa il “misconoscimento della normativa in materia di tutela delle colonie feline”.
Le argomentazione del giudice di prime cure sulla mancanza di una definizione giuridica della “colonia” felina, sulla sua natura meramente fenomenologica e sulle abitudini dei gatti,
a prescindere dalla loro correttezza, sono state sollevate per rigettare la domanda riconvenzionale della sig,ra di eliminare la recinzione apposta dal sig. alla sua Pt_1 CP_1 proprietà e non già per accogliere la domanda risarcitoria dello stesso.
Sempre in via preliminare occorre poi evidenziare che talune affermazione del sig. CP_1 sono smentite dalla documentazione in atti.
Il Comune di Verona ha inviato alla parte appellata delle comunicazioni nelle quali conferma espressamente la presenza di una colonia felina all'angolo tra via Lenotti e via
D'Azeglio nei pressi del civico n. 2/a allegando Verbale 9 pervenuto in data 30.7.2020 Pt_2
e Verbale sig.ra referente “Associazione Lega per la difesa del Cane” e sig.ra Persona_2
coordinatrice gattofila P.G. n. 224702 del 30.7.2020 (cfr. pec del 1.7.2020 e Persona_3 successiva del 11.8.2020 di risposta alla richiesta di chiarimento del sig. del 26.6.2020) CP_1 nonché richiesta inviata al sig. di disponibilità per procedere alla sterilizzazione di gatti CP_1 della colonia allo stesso inviata in data 14.4.2021 (pec. Del 14.4.20221). La produzione di
5 suddetti documenti è ammissibile posto che l'appellante ne è venuta in possesso solo dopo il
4.04.25 a seguito di accesso agli atti presso il Comune cui la parte appellata si era opposta.
Peraltro la teste , sentita in primo grado, ha confermato l'esistenza della Testimone_3 colonia felina all'altezza del civico 2/a con la precisazione che il punto cibo sia stato posizionato all'esterno delle proprietà all'incrocio tra via Lenotti e via D'Azeglio.
Diversamente da quanto allegato dal sig. non è contestabile che il Comune di Verona CP_1 avesse dato avviso dell'esistenza della colonia felina. In questa sede poco rileva se dal punto di vista prettamente amministrativo vi siano tutti gli atti necessari per la costituzione della colonia felina e le contestazioni sull'assenza di una delibera formale;
ciò che rileva, nel giudizio avverso la sig.ra è se la stessa nella veste riconosciuta dal Comune di Pt_1 responsabile della colonia abbia compiuto atti antigiuridici.
Per i medesimi fatti di causa, con ordinanza ex art. 409 c.p.p. il GIP del tribunale di Verona ha disposto l'archiviazione nel procedimento si è instaurato a seguito dell'opposizione al decreto di archiviazione del PM con la motivazione che dalla documentazione in atto emerge come effettivamente in via Lenotti altezza civico 2/A esiste una colonia felina e che il rinvenimento di alcune CI dentro la proprietà del sig. non integra né il reato di CP_1 molestie o disturbo di cui all'art. 660 c.c. nè altro reato.
E' certamente vero che, secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n.
30496), sia in quella costituzionale (cfr. Corte Cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte Cost. 12 luglio 2022, n. 173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San
Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.
In tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria - sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, nei casi in cui opera una deroga alla regola dell'accessorietà di cui all'art. 538 c.p.c., comma 1; sia
6 esso il giudice civile non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art. 185 c.p.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.).
In particolare, con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.
Ciò nondimeno deve in questa sede affermarsi che, per come emerso dall'istruttoria espletata e valutato il contesto complessivo in cui si sono verificati i fatti, le condotte ascritte all'odierna appellante, oltre a non costituire la fattispecie di reato di cui all'art. 660 c.c. come ritenuto in sede penale, non costituiscono nemmeno fatto illecito civile e non giustificano la pretesa risarcitoria avanzata.
Premesso che l'attrice ha agito nella legittima consapevolezza di essere responsabile della colonia felina (perché così riconosciuta dal Comune di Verona come si evince dal verbale del
2.12.2020 e che dal novembre 2021 è anche titolare di patentino cfr. doc.
5.5. e 5.19), non vi sono elementi istruttori sufficienti per ritenere che le richieste di entrare nella proprietà privata dell'appellato per verificare le condizioni di salute dei gatti siano state avanzate con modi e intensità tali da assumere caratteri antigiuridici.
Agli atti sono stati dimessi solo due messaggi whatsapp che non hanno un tenore aggressivo né particolarmente insistente e la deposizione della teste al riguardo è, in parte, Tes_1 generica e, in parte, de relato actoris. La teste ha in effetti confermato di essere stata presente al fatto riportato nel capitolo 10 e che le CI erano ovunque sia fuori che dentro quantomeno sino a quando non è stata collocata la rete metallica.
Ciò posto non è chiaro dalle dichiarazioni rese però se la testimone sia stata presente solo la volta in cui la teste e il marito non sono potuti entrare perché davanti al cancello c'era una fila
7 di CI e la stessa non accennava a spostarsi. Non si dubita della presenza delle Pt_1 CI (che risultano anche dalle fotografie) ma è del tutto evidente che i contenitori, ancorché apposti davanti al cancello, e la presenza dell'odierna attrice non possono ragionevolmente aver impedito l'accesso alla proprietà.
Sicuramente più grave è l'episodio di cui al capitolo 19; al riguardo la teste ha confermato che il giorno 1 aprile 2021 la sig.ra si è recata presso lo studio della teste e, dopo aver Pt_1 suonato il campanello, ha parlato con la teste riferendo di aver un gatto morto in un sacchetto di plastica e minacciando di lasciarlo lì se non l'avessero fatta entrare. La deposizione della testimone trova conferma nella produzione di tre fotogrammi nei quali si vede un soggetto femminile con in mano un sacchetto. A tal riguardo si osserva che la sig.ra non ha Pt_1 mai negato di essere lei ma si è limitata a contestare che non si tratta di un video ma solo di fotogrammi.
Ritiene tuttavia questo giudice che anche tale comportamento va inserito in un contesto di tensione tra le parti e di mancato riconoscimento da parte dell'appellato dell'esistenza delle colonia felina e delle richieste della sig.ra di accedere alla proprietà per verificare lo Pt_1 stato di salute di alcuni gatti. Secondo la sig.ra come si desume anche dal Pt_1 messaggio whatsapp inviato in quei giorni, il mancato accesso a prestare cure all'animale ne aveva provocato la morte.
Ora non si dubita della contrarietà e anche del disagio che la sig.ra – che però Tes_1 non è parte danneggiata del giudizio - può aver provato di fronte al sig.ra che Pt_1 dichiara di avere in cadavere di un gatto e di volerlo lasciare lì ma è evidente, dalla stessa narrativa, che si è trattato comunque di una “sfuriata” senza ulteriori conseguenze e di breve durata. A distanza di pochi giorni dal fatto il procuratore del sig. ha ancora una volta CP_1 ribadito che, in mancanza di un formale idoneo provvedimento autorizzativo, il proprio rappresentato non avrebbe consentito l'accesso nella propria proprietà per verificare la presenza di un gatto presumibilmente malato.
Non tutti i comportamenti sgradevoli (come quello di portare un cadavere di animale per sostenere le proprie ragioni) trascendono di per sé in fattispecie penalmente o anche civilmente rilevanti.
8 In ogni caso non è stato provato, nemmeno in via presuntiva, il danno patito dal sig. CP_1 richiesto, in via patrimoniale, per le spese di installazione della rete e le pulizie, e in via non patrimoniale per “l'insistenza e la petulanza “ che avrebbero afflitto il sig. CP_1
Trattandosi comunque di fatti di entità minore, era onere dell'attore allegare e fornire qualche elemento anche presuntivo a conforto. La mera allegazione di antigiuridicità delle condotte avversarie non comporta automaticamente, senza ulteriori precisazioni, una compromissione risarcibile dei diritti del sig. come allegato nell'atto introduttivo CP_1 senza ulteriori deduzione nella successiva memoria ex art- 320 c.p.c.
La sentenza di primo grado deve dunque riformata nella parte in cui ha condannato la sig.ra al risarcimento del danno a favore del sig. . Parte_1 Controparte_1
d) domanda riconvenzionale di rimozione della rete e delle barre laterali
Nell'atto di appello a pag. 2 ha chiesto l'accoglimento di tutte le proprie conclusioni e espressamente anche la domanda riconvenzionale di primo grado con la quale ha chiesto di ingiungere all'odierno appellato di rimuovere la rete metallica e delle barre laterali che impediscono ai gatti della colonia di accedere al punto cibo.
Ebbene, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l'art. 841 c.c. consente al proprietario di chiudere, in qualunque tempo, il fondo di proprietà per proteggerlo dall'ingerenza di terzi e certamente consente anche di porre una rete a protezione del proprio fondo mentre non risulta affatto che l'apposizione di tale rete abbia in qualche modo interferito in maniera illecita con la colonia felina.
Indipendentemente dunque da ogni valutazioni sul bilanciamento dei diritti agitati dalle parti, manca del tutto la prova che la rete in sé impedisca il transito dei gatti dal fondo privato all'esterno e di accedere al punto cibo magari da altri punti della proprietà privata.
La sentenza di primo grado deve dunque essere confermata nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale della sig.ra Pt_1
e) spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado con conseguente revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento del giudizio di appello n. 6346/2024, promosso da ,
Parte_1 revoca la condanna della sig.ra al risarcimento del danno;
Parte_1 revoca la condanna della sig.ra alla rifusione delle spese di lite di primo
Parte_1 grado;
conferma la sentenza nella parte in cui ha motivato l'infondatezza della domanda riconvenzionale della sig.ra
Parte_1 compensa le spese di lite di primo e di secondo grado
Verona, 29/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6346 2024 e promossa da nata in [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENDRAMINI BALSAMO
ST che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ORRICO ALBERTO che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
conclusioni per l'attore: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verona, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1034/2024, resa inter partes dal Giudice
1 di Pace di Verona, pubblicata il 16.08.24, notificata il 16.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
– in via principale e nel merito, disattendere conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: In via istruttoria si produce la seguente documentazione:
1. Attestazione della Cancelleria Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Verona del
14.02.23, estratto del fascicolo telematico e attestazione dell'appuntamento presso la
Cancelleria per la Sig.ra Parte_1
2. Copia autentica uso appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona;
3. Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
4. Copia autentica uso appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona;
5. Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
6. Ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio avanti il Giudice di Pace e istanza per il riconoscimento in grado di appello avanti il Tribunale di Verona
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento n. 973/22 avanti il Giudice di Pace di Verona:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. conclusioni per il convenuto:- in via preliminare, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà in quanto non suffragata da alcun elemento né in relazione al fumus né al periculum in mora;
- nel merito, rigettarsi tutte le domande avversarie volte alla riforma della sentenza appellata per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, confermandosi la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese legali e compenso del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione tempestivamente notificato la sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1034/24 che l'ha condannata al pagamento della somma di €
700 a titolo di risarcimento del danno provocate dalle sua condotte, illecite e antigiuridiche, tenute nei confronti del sig. . Controparte_1
L'attrice ha censurato la sentenza di primo grado:
- nella parte in cui ha relegato la colonia felina ad una realtà fenomenica priva di concetti giudici definiti dimostrando così di non conoscere la normativa in materia che sancisce il diritto dei gatti di una colonia felina ad essere alimentati e a non essere allontanati senza che possano distinguersi zone pubbliche o private;
- nella parte in cui non ha dichiarato la controparte decaduta dalle formulazione delle prove allegando a tal fine che in data 14.10.2023 (data di scadenza delle memorie ex art. 320 c.p.c.) non risulta alcun appuntamento dell'avv. Orrico presso la cancelleria del giudice di pace e la sig.ra , presente durante la mattina del 14.10.2023 in cancelleria, non Parte_1 avrebbe visto l'avv. Orrico;
- nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità delle prove formulate con la memoria ex art. 320 c.p.c. anziché nell'atto introduttivo o alla pima udienza;
- nella parte in cui ha fondato la decisione sulla deposizione della teste che Tes_1 avrebbe reso deposizioni non veritiere e contraddittorie nonché sulla deposizione della teste anch'essa inattendibile. Tes_2
Tanto premesso l'attrice ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado con rigetto delle domande del sig. e accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_1 rimozione delle rete e dei pali realizzati dall'appellato con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Il sig. si è costituito in giudizio ribadendo di non aver mai avuto Controparte_1 documentazione comprovante l'effettiva esistenza di una colonia felina nell'area di pertinenza;
ha quindi contestato i singoli motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Con decreto del 22.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e previo deposito di note conclusive.
* * * * *
3 Con sentenza n. 1034 del 2024 il Giudice di Pace di Verona ha ritenuto che l'istruttoria svolta e, segnatamente, la deposizione della teste abbia dato positivo riscontro ai Tes_1 fatti allegati dall'attore, ha quindi riconosciuto carattere antigiuridico e molesto alle condotte poste in essere dalla sig.ra e ritenuto leso il diritto dell'odierno appellato ad una Pt_1 serena esistenza e ad un pacifico possesso del fondo di proprietà; su tali premesse ha quantificato in via equitativa il danno in € 700. Quanto alla domanda riconvenzionale ha ritenuto invece che la facoltà prevista dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunche momento il proprio fondo non può essere limitato dall'esistenza di una colonia felina.
a) eccezione di decadenza dalla possibilità di formulare mezzi istruttori
L'eccezione di tardività del deposito della memoria effettuato il 17.4.2023 anziché entro il termine ultimo del 14.4.2023 è palesemente infondata.
La memoria ex art. 320 c.p.c. dimessa in atti reca timbro e data del 14.4.2022 unitamente alla firma del Cancelleria e com'è noto l'attestazione con la quale il cancelliere dà atto del deposito di un atto costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso.
Del tutto fuori luogo, quindi, sono le allegazioni, a sostegno dell'eccezione, secondo cui per il 14.4.2022 non risulterebbero appuntamenti presso la cancelleria presi dall'avvocato di controparte e tantomeno che la sig.ra non avrebbe visto l'avv. Orrico in Parte_1
Cancelleria il 14.4.22. Peraltro, interpellata al riguardo, il Direttore della cancelleria del giudice di Pace aveva già ribadito che la memoria era stata depositata il 14.4.2022, che in data 17.4.2022 vi era stato il caricamento sull'applicativo SIGP, inoltre aveva precisato, laddove ce ne fosse bisogno per gli operatori del diritto, che tra le 11,30 e le 12,00 è possibile il deposito di atti urgenti senza necessità di appuntamento e che il deposito non deve essere effettuato personalmente dall'avvocato titolare.
Grave è la reiterazione di circostanze irrilevanti o confutabili solo con querela di falso.
b) eccezione di inammissibilità di tutte le prove testimoniale di parte attrice
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova non formulati negli atti introduttivi o alla prima udienza.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione l'art. 318 cod. proc. civ., vigente ratione temporis diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), “non prescrive che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace contenga l'indicazione specifica dei mezzi di prova, ma
4 unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (la sola carenza dei quali determina, dunque, la nullità dell'atto; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2005, n. 9025, Rv.
581238-01); - che, pertanto, non risulta affatto precluso che le richieste di prova, lungi dall'essere raccolte nel verbale di udienza, possano essere oggetto – come avvenuto nel caso di specie – didi una memoria, purché depositata sempre in prima udienza” (cfr. Cass. n.
16610 del 2023). E' evidente che, quando la Cassazione parla di prima udienza, si riferisce alla nuova prima udienza fissata a seguito di richiesta di prova secondo l'art. 320 c.p.c. all'epoca vigente.
Peraltro, nel caso in esame, alla richiesta di memorie ex art. 320 c.p.c. avanzata in prima udienza dal procuratore della parte si era associato lo stesso procuratore della parte CP_1 che, poi nella sua memoria ex art. 320 c.p.c., aveva anch'egli formulata Persona_1 capitoli di prova in precedenza non formulati.
c) domanda risarcitoria
Preliminarmente si osserva l'irrilevanza della contestazione circa il “misconoscimento della normativa in materia di tutela delle colonie feline”.
Le argomentazione del giudice di prime cure sulla mancanza di una definizione giuridica della “colonia” felina, sulla sua natura meramente fenomenologica e sulle abitudini dei gatti,
a prescindere dalla loro correttezza, sono state sollevate per rigettare la domanda riconvenzionale della sig,ra di eliminare la recinzione apposta dal sig. alla sua Pt_1 CP_1 proprietà e non già per accogliere la domanda risarcitoria dello stesso.
Sempre in via preliminare occorre poi evidenziare che talune affermazione del sig. CP_1 sono smentite dalla documentazione in atti.
Il Comune di Verona ha inviato alla parte appellata delle comunicazioni nelle quali conferma espressamente la presenza di una colonia felina all'angolo tra via Lenotti e via
D'Azeglio nei pressi del civico n. 2/a allegando Verbale 9 pervenuto in data 30.7.2020 Pt_2
e Verbale sig.ra referente “Associazione Lega per la difesa del Cane” e sig.ra Persona_2
coordinatrice gattofila P.G. n. 224702 del 30.7.2020 (cfr. pec del 1.7.2020 e Persona_3 successiva del 11.8.2020 di risposta alla richiesta di chiarimento del sig. del 26.6.2020) CP_1 nonché richiesta inviata al sig. di disponibilità per procedere alla sterilizzazione di gatti CP_1 della colonia allo stesso inviata in data 14.4.2021 (pec. Del 14.4.20221). La produzione di
5 suddetti documenti è ammissibile posto che l'appellante ne è venuta in possesso solo dopo il
4.04.25 a seguito di accesso agli atti presso il Comune cui la parte appellata si era opposta.
Peraltro la teste , sentita in primo grado, ha confermato l'esistenza della Testimone_3 colonia felina all'altezza del civico 2/a con la precisazione che il punto cibo sia stato posizionato all'esterno delle proprietà all'incrocio tra via Lenotti e via D'Azeglio.
Diversamente da quanto allegato dal sig. non è contestabile che il Comune di Verona CP_1 avesse dato avviso dell'esistenza della colonia felina. In questa sede poco rileva se dal punto di vista prettamente amministrativo vi siano tutti gli atti necessari per la costituzione della colonia felina e le contestazioni sull'assenza di una delibera formale;
ciò che rileva, nel giudizio avverso la sig.ra è se la stessa nella veste riconosciuta dal Comune di Pt_1 responsabile della colonia abbia compiuto atti antigiuridici.
Per i medesimi fatti di causa, con ordinanza ex art. 409 c.p.p. il GIP del tribunale di Verona ha disposto l'archiviazione nel procedimento si è instaurato a seguito dell'opposizione al decreto di archiviazione del PM con la motivazione che dalla documentazione in atto emerge come effettivamente in via Lenotti altezza civico 2/A esiste una colonia felina e che il rinvenimento di alcune CI dentro la proprietà del sig. non integra né il reato di CP_1 molestie o disturbo di cui all'art. 660 c.c. nè altro reato.
E' certamente vero che, secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n.
30496), sia in quella costituzionale (cfr. Corte Cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte Cost. 12 luglio 2022, n. 173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San
Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.
In tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria - sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, nei casi in cui opera una deroga alla regola dell'accessorietà di cui all'art. 538 c.p.c., comma 1; sia
6 esso il giudice civile non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art. 185 c.p.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.).
In particolare, con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.
Ciò nondimeno deve in questa sede affermarsi che, per come emerso dall'istruttoria espletata e valutato il contesto complessivo in cui si sono verificati i fatti, le condotte ascritte all'odierna appellante, oltre a non costituire la fattispecie di reato di cui all'art. 660 c.c. come ritenuto in sede penale, non costituiscono nemmeno fatto illecito civile e non giustificano la pretesa risarcitoria avanzata.
Premesso che l'attrice ha agito nella legittima consapevolezza di essere responsabile della colonia felina (perché così riconosciuta dal Comune di Verona come si evince dal verbale del
2.12.2020 e che dal novembre 2021 è anche titolare di patentino cfr. doc.
5.5. e 5.19), non vi sono elementi istruttori sufficienti per ritenere che le richieste di entrare nella proprietà privata dell'appellato per verificare le condizioni di salute dei gatti siano state avanzate con modi e intensità tali da assumere caratteri antigiuridici.
Agli atti sono stati dimessi solo due messaggi whatsapp che non hanno un tenore aggressivo né particolarmente insistente e la deposizione della teste al riguardo è, in parte, Tes_1 generica e, in parte, de relato actoris. La teste ha in effetti confermato di essere stata presente al fatto riportato nel capitolo 10 e che le CI erano ovunque sia fuori che dentro quantomeno sino a quando non è stata collocata la rete metallica.
Ciò posto non è chiaro dalle dichiarazioni rese però se la testimone sia stata presente solo la volta in cui la teste e il marito non sono potuti entrare perché davanti al cancello c'era una fila
7 di CI e la stessa non accennava a spostarsi. Non si dubita della presenza delle Pt_1 CI (che risultano anche dalle fotografie) ma è del tutto evidente che i contenitori, ancorché apposti davanti al cancello, e la presenza dell'odierna attrice non possono ragionevolmente aver impedito l'accesso alla proprietà.
Sicuramente più grave è l'episodio di cui al capitolo 19; al riguardo la teste ha confermato che il giorno 1 aprile 2021 la sig.ra si è recata presso lo studio della teste e, dopo aver Pt_1 suonato il campanello, ha parlato con la teste riferendo di aver un gatto morto in un sacchetto di plastica e minacciando di lasciarlo lì se non l'avessero fatta entrare. La deposizione della testimone trova conferma nella produzione di tre fotogrammi nei quali si vede un soggetto femminile con in mano un sacchetto. A tal riguardo si osserva che la sig.ra non ha Pt_1 mai negato di essere lei ma si è limitata a contestare che non si tratta di un video ma solo di fotogrammi.
Ritiene tuttavia questo giudice che anche tale comportamento va inserito in un contesto di tensione tra le parti e di mancato riconoscimento da parte dell'appellato dell'esistenza delle colonia felina e delle richieste della sig.ra di accedere alla proprietà per verificare lo Pt_1 stato di salute di alcuni gatti. Secondo la sig.ra come si desume anche dal Pt_1 messaggio whatsapp inviato in quei giorni, il mancato accesso a prestare cure all'animale ne aveva provocato la morte.
Ora non si dubita della contrarietà e anche del disagio che la sig.ra – che però Tes_1 non è parte danneggiata del giudizio - può aver provato di fronte al sig.ra che Pt_1 dichiara di avere in cadavere di un gatto e di volerlo lasciare lì ma è evidente, dalla stessa narrativa, che si è trattato comunque di una “sfuriata” senza ulteriori conseguenze e di breve durata. A distanza di pochi giorni dal fatto il procuratore del sig. ha ancora una volta CP_1 ribadito che, in mancanza di un formale idoneo provvedimento autorizzativo, il proprio rappresentato non avrebbe consentito l'accesso nella propria proprietà per verificare la presenza di un gatto presumibilmente malato.
Non tutti i comportamenti sgradevoli (come quello di portare un cadavere di animale per sostenere le proprie ragioni) trascendono di per sé in fattispecie penalmente o anche civilmente rilevanti.
8 In ogni caso non è stato provato, nemmeno in via presuntiva, il danno patito dal sig. CP_1 richiesto, in via patrimoniale, per le spese di installazione della rete e le pulizie, e in via non patrimoniale per “l'insistenza e la petulanza “ che avrebbero afflitto il sig. CP_1
Trattandosi comunque di fatti di entità minore, era onere dell'attore allegare e fornire qualche elemento anche presuntivo a conforto. La mera allegazione di antigiuridicità delle condotte avversarie non comporta automaticamente, senza ulteriori precisazioni, una compromissione risarcibile dei diritti del sig. come allegato nell'atto introduttivo CP_1 senza ulteriori deduzione nella successiva memoria ex art- 320 c.p.c.
La sentenza di primo grado deve dunque riformata nella parte in cui ha condannato la sig.ra al risarcimento del danno a favore del sig. . Parte_1 Controparte_1
d) domanda riconvenzionale di rimozione della rete e delle barre laterali
Nell'atto di appello a pag. 2 ha chiesto l'accoglimento di tutte le proprie conclusioni e espressamente anche la domanda riconvenzionale di primo grado con la quale ha chiesto di ingiungere all'odierno appellato di rimuovere la rete metallica e delle barre laterali che impediscono ai gatti della colonia di accedere al punto cibo.
Ebbene, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l'art. 841 c.c. consente al proprietario di chiudere, in qualunque tempo, il fondo di proprietà per proteggerlo dall'ingerenza di terzi e certamente consente anche di porre una rete a protezione del proprio fondo mentre non risulta affatto che l'apposizione di tale rete abbia in qualche modo interferito in maniera illecita con la colonia felina.
Indipendentemente dunque da ogni valutazioni sul bilanciamento dei diritti agitati dalle parti, manca del tutto la prova che la rete in sé impedisca il transito dei gatti dal fondo privato all'esterno e di accedere al punto cibo magari da altri punti della proprietà privata.
La sentenza di primo grado deve dunque essere confermata nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale della sig.ra Pt_1
e) spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado con conseguente revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento del giudizio di appello n. 6346/2024, promosso da ,
Parte_1 revoca la condanna della sig.ra al risarcimento del danno;
Parte_1 revoca la condanna della sig.ra alla rifusione delle spese di lite di primo
Parte_1 grado;
conferma la sentenza nella parte in cui ha motivato l'infondatezza della domanda riconvenzionale della sig.ra
Parte_1 compensa le spese di lite di primo e di secondo grado
Verona, 29/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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