Articolo 60 del Codice del Terzo settore
Articolo 59Articolo 61
Versione
3 agosto 2017
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Versione
11 settembre 2018
Art. 60. Attribuzioni 1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore ((nonche' sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;)) ;
d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
e) e' coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 .
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
Entrata in vigore il 11 settembre 2018
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