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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: Altri rapporti condominiali.
Promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1
Con l'Avv. Fabrizio di Laurea
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro.tempore
Con l'Avv. Michele Gallaro
CONVENUTO
Controparte_2 nata a [...] il [...]
Codice Fiscale_2
CP_3 nata a [...] il [...]
C. F. C.F. 3
CONVENUTE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Non ha depositate note conclusionali
[...]
In via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea, siccome infondata sotto qualsivoglia profilo, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, attesa l'evidente fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto fatto valere e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra i danni lamentati ed i beni condominiali;
IN SUBORDINE, rigettare la domanda spiegata dall'attrice, siccome infondata in fatto e diritto, trattandosi di evento lesivo che, ove ritenuto provato, è da ascriversi in via esclusiva a responsabilità dei suindicati terzi - Sigg.ri Parte_2 , i quali vanno condannati a pagare le spese processuali in favore del CP_1 ; in via di ulteriore subordine, qualora venga ritenuta acquisita la rigorosa prova avente ad oggetto la responsabilità concorsuale dei suddetti terzi e del CP_1 convenuto, voglia il decidente liquidare soltanto le somme che verranno ritenute dovute, sulla base dell'incidenza causale e della condotta colposa dell'attrice (che NON ha fatto nulla per evitare il danno e l'eliminazione dello stesso), nella cui individuazione appare ragionevole tenero conto della condotta di cooperazione del
CP_1 meglio specificata nell'atto introduttivo;
in via ancora più subordinata, nella ipotesi di responsabilità concorsuale del CP_1 e dei detti terzi e di mancata prova dell'incidenza causale testè citate, voglia il decidente liquidare soltanto le somme che riterrà dovute, ponendole a carico dell'odierno condominio e dei suindicati terzi in ragione di un mezzo per ciascuno di essi (un mezzo a carico del
CP_1 ed un mezzo a carico dei terzi). In via riconvenzionale, dichiarare l'obbligo della Sig.ra Pt_1
[...], attrice, di pagare, in favore del CP_1 convenuto, l'importo di euro 9.750,06, dovuto dalla stessa a titolo di contributi condominiali scaduti e non pagati, meglio specificati nel piano di ripartizione della spesa straordinaria approvato con delibera consacrata nel verbale assembleare datato 14.10.2018 (si vedano docc. 5 - 6 prodotto in atti), e, per l'effetto, condannare la suddetta Sig.ra Parte_1 a pagare il suddetto importo di euro 9.750,06, in favore del suddetto Controparte_1 sito in Siracusa, Via Torino
, n. 77, c.f. n. P.IVA_1 in persona del suo amministratore pro tempore e legale rappresentante, oltre '
interessi legali dal dì delle singole scadenze di ciascuna delle rate scadute e non pagate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A.
BREVE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_1In data 27.6.2019, l'attrice notificava al convenuto atto di citazione al fine di ottenere sentenza di condanna dello stesso al pagamento in suo favore dell'importo di euro 11.277,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento, sito al quinto. piano dello stabile condominiale e imputabili ad una cattiva impermeabilizzazione di parti comuni dell'edificio". Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1 chiedeva: il rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1 siccome infondate sotto qualsivoglia profilo;
l'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, fondata sul mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti dall'attrice, quale condomina;
l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2
CP_3 quali comproprietari dell'appartamento con e annessa terrazza di pertinenza soprastante a quello dell'attrice, ubicato al piano attico dell'edificio condominiale, in ragione del fatto che al suo dannisi era verificato un allagamento а cui imputare interno richiesti.
Autorizzata la chiamata in giudizio di Controparte_2 e CP_3 le stesse restavano contumaci sebbene regolarmente citate. Il procedimento di natura essenzialmente documentale non ha avuto
è stato specifica istruttoria e pertanto all'udienza dell'11.02.2025 trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni rese da parte convenuta scaduti i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso I1 presente contenzioso trova la sua ragion d'essere nei danni da attribuiti al cattivoinfiltrazione subìti dalla attrice ed stato di manutenzione dell'immobile CP_5
Preliminarmente alla eccepita prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, essa risulta essere infondata atteso che il CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP promosso nel 2017 da parte attrice, rese le proprie conclusioni il 26.01.2018: il presente giudizio è stato iscritto in data 8.07.2019.
Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto condominio nei confronti di Parte_1
Si Osserva
La domanda riconvenzionale è una figura giuridica che si inserisce nel processo civile, consentendo al convenuto di ampliare la controversia e di proporre una domanda propria in risposta a quella dell'attore. In altre parole, non si limita a contestare le pretese dell'attore, ma chiede al giudice di pronunciare un provvedimento che realizzi i propri interessi.
La domanda riconvenzionale deve rispettare tuttavia alcuni requisiti, tra cui deve essere collegata alla domanda principale: La domanda riconvenzionale cioè, deve avere un rapporto di dipendenza con la domanda proposta dall'attore, sia in termini di titolo, sia in termini di oggetto della controversia. ilOra, nel caso specifico la domanda principale è volta ad ottenere risarcimento del danno da infiltrazioni, mentre la spiegata domanda riconvenzionale mira ad ottenere l'adempimento degli oneri condominiali pregressi e mai pagati dall' attrice.
È chiaro, dunque, che la domanda principale trova titolo nei danni subìti condomina e cristallizzati nelle risultanze della ATP e che sebbene comunque potuto richiedere;
mentre morosa, Parte_1 ha la riconvenzionale sollevata, trova titolo nella morosità della attrice che rappresenta altro titolo rispetto a quello della domanda principale.
Dunque, tale domanda riconvenzionale va rigetta.
Nel merito della domanda risarcitoria soccorre la CTU a firma dell'ing.
Per_1 che all'epoca ebbe a concludere rilevando che:" al momento del sopralluogo avvenuto il 25.10.2017, gli interni dell'appartamento Pt_1 condizioni rilevate dal proprio CTP, mentre la erano nelle medesime
CP_3 e la copertura condominiale sono stati veranda di proprietà oggetto di lavori che hanno modificato lo stato dei luoghi rispetto a quando rilevato dal CTP di parte Pt_1 Inoltre, la collocazione di una nuova grondaia metallica esterna, ancora prova di pluviali, ha modificato i punti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche rispetto a quella originaria.
La presente relazione è quindi basata sull'esito del sopralluogo e su una ricostruzione derivante da immagini ed episodi chiaramente collocabili nel tempo, comunque insufficienti ad accertare e supportare la tesi della ricorrente".
Dunque, alla luce di quanto accertato e riferito dal CTU, nessuna prova certa e rigorosa è stato possibile raggiungere circa la causa delle infiltrazioni lamentate.
Pertanto, la domanda va rigettata perché non sufficientemente provata.
Va rigettata conseguentemente anche la domanda trasversale avanzata dal nei confronti di CP_3 convenuto CP_1 Controparte_2 nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal condominio nei confronti di Parte_1
In ordine alle spese di lite si ritiene compensarle, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
FugalloIl Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia
Reictis adversis
Dichiara la contumacia di Controparte_2 e CP_3
Rigetta la domanda principale
Va rigettata conseguentemente anche la domanda trasversale avanzata dal
CP_3 convenuto CP_1 nei confronti di Controparte_2 e ' nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal condominio nei confronti di Parte_1
Compensa le spese
Così deciso
Siracusa 12.06.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo