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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/08/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 225 /2025 tra
SI.ra (C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 04.04.1970, residente in [...], rappresentata e difesa DAAvv. Antonella Alfani (C.F. ), la quale dichiara di voler ricevere gli C.F._2 avvisi di Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
– presso il cui studio sito in Monza, Via Vittorio Emanuele Email_1
II n. 15 elegge domicilio, il tutto giusta procura in atti
-attrice-
SInor (C.F. ), nato ad [...], il [...], in Controparte_1 C.F._3 proprio ed in qualità di Titolare dell'impresa individuale IT di OV CC (P. IVA
), corrente in Alassio (SV), Via Leon Pancaldo n. 7, ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Genova, Via Martin Piaggio, n. 17/1 A-E, presso lo studio degli Avvocati Mauro Vallerga (C.F.
) del Foro di Genova e Filippo Scorcucchi (C.F. del C.F._4 C.F._5
Foro di Savona, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
- convenuto Oggetto: appalto – contratto d'opera – vizi e difetti.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità della per la Controparte_2 mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione del pavimento, e per l'effetto respingere l'eccezione di decadenza DAazione di garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. tenuto conto della mancata consegna e accettazione dell'opera e tenuto conto che la denunzia è stata eseguita nei termini decorrenti dalla effettiva e sopravvenienza di fatti oggettivi tali da rendere manifesta al committente l'esistenza dei vizi e difetti come meglio precisati in atti;
Ancora per l'effetto respingere l'eccezione di prescrizione per decorso del termine biennale dalla consegna dell'opera tenuto conto della mancata consegna e accettazione dell'opera stessa;
Accertare e dichiarare che a causa del predetto inesatto adempimento l'odierna attrice ha subito un danno patrimoniale quantificato in € 18.340,00 e danno non patrimoniale, da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento;
Per l'effetto condannare la ditta IT di OV CC, (P. IVA ) con P.IVA_1 sede in Alessio (SV), via Leon Pancaldo Moglio n. 7, in persona del titolare e legale rappresentante
1 a corrispondere ex art 1668 c.c. alla SI.ra il risarcimento del danno Controparte_1 Pt_1 patrimoniale quantificato in € 18.340,00 e danno non patrimoniale, da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento. In via subordinata, nel merito:
Nella malaugurata ipotesi in cui si dovesse ascrivere l'obbligazione assunta dalla
[...]
al contratto d'opera ex art. 2222 si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità della CP_2
per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di Controparte_2 ristrutturazione del pavimento e per l'effetto respingere l'eccezione di decadenza DAazione di garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. tenuto conto della mancata consegna e accettazione e tenuto conto che la denunzia è stata eseguita nei termini decorrenti dalla effettiva e sopravvenienza di fatti oggettivi tali da rendere manifesta al committente l'esistenza dei vizi e difetti come meglio precisati in atti;
Ancora per l'effetto respingere l'eccezione di prescrizione per decorso del termine di un anno dalla consegna dell'opera tenuto conto della mancata consegna e accettazione dell'opera stessa;
Accertare e dichiarare che a causa del predetto inesatto adempimento l'odierna attrice ha subito un danno patrimoniale quantificato in € 18.340,00 e danno non patrimoniale, da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento;
Per l'effetto condannare la ditta IT di OV CC, (P. IVA ) con P.IVA_1 sede in Alessio (SV), via Leon Pancaldo Moglio n. 7, in persona del titolare e legale rappresentante a corrispondere ex art 1668 c.c., art 1218 cod. civ. alla SI.ra il Controparte_1 Pt_1 risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 18.340,00 e danno non patrimoniale, da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento
CONVENUTO in via preliminare, i respingere, ogni domanda della SI.ra promossa nei confronti Parte_1
SI. in qualità di Titolare Firmatario dell'impresa individuale IT di Controparte_1
OV CC, in quanto l'odierna attrice è decaduta DAazione di garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per omessa denuncia degli asseriti vizi/difetti entro il termine di giorni 8 dalla loro scoperta, con ogni conseguenziale pronuncia;
ii respingere, ogni domanda della SI.ra promossa nei confronti Parte_1
SI. in qualità di Titolare Firmatario dell'impresa individuale IT di Controparte_1
in quanto l'azione di garanzia di cui all'art. 2226 c.c. è prescritta per decorso Controparte_1 del termine di un anno dalla consegna dell'opera, con ogni conseguenziale pronuncia;
in subordine, sempre in via preliminare, i respingere, ogni domanda della SI.ra promossa nei confronti Parte_1
SI. in qualità di Titolare Firmatario dell'impresa individuale IT di Controparte_1
in quanto l'odierna attrice è decaduta DAazione di garanzia di cui all'art. Controparte_1
1667 c.c. per omessa denuncia degli asseriti vizi/difetti entro il termine di giorni 60 dalla loro scoperta, con ogni conseguenziale pronuncia;
ii respingere, ogni domanda della SI.ra promossa nei confronti Parte_1
SI. in qualità di Titolare Firmatario dell'impresa individuale IT di Controparte_1
in quanto l'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. è prescritta per decorso Controparte_1 del termine biennale dalla consegna dell'opera, con ogni conseguenziale pronuncia;
nel merito, i respingere, ogni domanda della SI.ra promossa nei confronti Parte_1
SI. in qualità di Titolare Firmatario dell'impresa individuale IT di Controparte_1
2 in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova alcuna, Controparte_1 con ogni consequenziale pronuncia;
in ogni caso, i con vittoria di spese e compensi di lite anche del procedimento di mediazione
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice riferisce che nel maggio del 2021 conferiva incarico alla ditta individuale IT di per realizzare presso il proprio appartamento sito in Alassio (SV), viale Controparte_1
Hanbury n. 152, una pavimentazione in resina. A tal fine essa metteva l'immobile a disposizione dell'impresa libero da persone o cose e tutto il materiale necessario per la realizzazione dell'opera.
I lavori, tuttavia, non venivano realizzati a regola d'arte ma presentano gravi vizi e difetti strutturali. In particolare, la posa della resina si sollevava e si crepava in diverse zone dell'appartamento rendendo impossibile l'utilizzo e la locazione dello stesso per la stagione estiva 2023 e 2024.
In data 19 maggio 2023 l'attrice inviava al SI. una lettera raccomandata, Controparte_1 recapitata in data 25 maggio 2023, con la quale lo invitava ad addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda. Faceva seguito, in data 23 giugno 2023, una PEC del difensore del che CP_1 contestava l'attribuzione di alcuna responsabilità in capo al medesimo per i danni riscontrati dalla SI.ra Reagiva la parte esponente inviando alla controparte in data 23 dicembre 2023 una Pt_1
PEC con intimazione al rifacimento dei lavori su tutta la superficie dell'appartamento di proprietà della SI.ra e richiesta di un risarcimento pari a € 14.552,00 determinato sulla base di Pt_1 specifica perizia redatta DATE . Persona_1
Non ottenendo riscontro la committente introduceva il presente giudizio, nel quale il convenuto si costituiva eccependo:
- di essere un piccolo imprenditore iscritti all'albo presso la CCIAA in qualità di artigiano. Conformemente a tale qualità egli veniva incaricato dalla committente di eseguire meri lavori di tinteggiatura e stuccatura, di realizzazione di una parete in cartongesso, nonché di parziale resinatura di alcune limitate porzioni del pavimento del predetto appartamento, con formitura del materiale resineo a cura della stessa committente, la q quale contestualmente affidava ad altri artigiani (SInori tecnico del clima;
Persona_2
elettricista; , falegname;
idraulico), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
l'esecuzione di altri lavori edili ed impiantistici di varia natura.
- il contratto in parola va qualificato quale prestazione d'opera e soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2222 e ss cc.
- I lavori venivano ultimati, peraltro a perfetta regola d'arte, a fine marzo 2021, tanto che “in data 17.05.2021, alla presenza del tecnico del clima SInor la SInora Persona_2
e il SInor si incontravano presso l'appartamento, in occasione Pt_1 CP_1 dell'avvio delle operazioni di installazione dei mobili (a cura della ditta AT Arredamenti S.n.c. di FE AT & C.): in quel frangente, alla presenza del SInor il Persona_2
SInor riconsegnava alla SInora le chiavi dell'alloggio (mentre CP_1 Pt_1 contestualmente il SInor consegnava alla odierna attrice il telecomando del Persona_2 climatizzatore)” (cfr. comparsa di risposta).
- Solo in data n data 25.05.2023, “ovvero dopo più di due anni DAultimazione dei lavori e dalla riconsegna dell'alloggio (intervenuta come detto in data 17/05/2021), il SInor
riceveva una raccomandata dalla (cfr. doc. n. 2 avv.) nella CP_1 Parte_2
3 quale venivano per la prima volta sollevate nei confronti dell'odierno convenuto alcune generiche, tardive, infondate e indimostrate contestazioni” (cfr. comparsa di risposta).
- Ne consegue l'intervenuta prescrizione della pretesa, peraltro infondata, oggi azionata ex art. 2226 comma 2 cc.
L'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc nega che in data 17.5.2021 ci sia stata la riconsegna dell'immobile, tant'è vero che ancora in data 21.5.2021 il le inviava un messaggio in cui CP_1 chiedeva un incontro proprio in vista della non ancora avvenuta riconsegna delle chiavi (“dal documento n. 7 prodotto dalla stessa parte convenuta, si evince che in data 21.05.2021 il SI.
inviava un messaggio del seguente tenore “Buona sera, mi faccia sapere quando CP_1 possiamo vederci. Grazie”, con riferimento al precedente scambio di messaggi attinente alla, secondo parte convenuta, riconsegna delle chiavi”).
A dire dell'attrice, inoltre, “nulla rileva che la SInora abbia saldato, senza contestazioni Pt_1
o riserve, quanto fatturato dalla . Nel dettaglio, la SInora ha scoperto CP_2 Pt_1
l'esistenza dei vizi, di cui alle immagini depositate, nel mese di maggio 2023 tant'è che alla data del 19.05 (data della lettera raccomandata) si parla di “scoperta di recente in occasione della riapertura dell'immobile per prepararlo alla stagione estiva”. Senza tacere che dalla scoperta l'effettiva e apprezzabile conoscenza oggettiva della gravità dei difetti è avvenuta tra il mese di novembre e dicembre 2023, a seguito della redazione della prima perizia dell'arch. , Per_1 successivamente aggiornata e depositata, ed a seguito dell'ulteriore raccomandata inviata all'odierna convenuta, tramite pec, volta ad una risoluzione bonaria ma, altresì, rimasta senza riscontro alcuno (doc. 6 Atto di citazione)”. Ricorda a tal proposito che “il termine di prescrizione per la denunzia di vizi occulti decorre dal momento della scoperta degli stessi e non dal momento della consegna dell'opera”.
*****
La domanda dell'attrice va respinta in quanto decaduta e prescritta.
Occorre premettere che la qualificazione del rapporto per cui è causa alla stregua di un contratto d'opera, piuttosto che di appalto, è ininfluente ai fini della decisione posto che – trattandosi di difetti inerenti ad un immobile destinato per sua natura a lunga durata - opera in ogni caso la disciplina dell'art. 1669 cc, ove si prevede la responsabilità dell'appaltatore purché ne sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, ritenuta applicabile anche al contratto del piccolo artigiano (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985: “L'Azione di responsabilità prevista DAart. 1669 cod. civ. - che configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per finalità d'interesse generale - è esperibile contro ogni costruttore, per tale intendendosi chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d'opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata”; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7992 del 25/08/1997: “Quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330
4 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto”).
Vale altresì ricordare che “In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. civ. n. 22093/2019; conforme Cass. civ. n. 20184/2019: “In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667 c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.)).
Il richiamo alla disciplina di maggior favore per il committente non implica, tuttavia, l'accoglimento della domanda attorea, essendo comunque imprescindibile la prova da parte di quest'ultimo di avere denunciato il vizio nel termine di legge (Css. Sez. 3, Sentenza n. 3670 del 16/12/1971: “Spetta al committente l'Onere di provare di avere fatto all'appaltatore la denunzia dei vizi entro l'anno dalla scoperta, ai fini della tempestività dell'Azione prevista DAart 1669 cod civ”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 29/11/1996: “Nell'azione di responsabilità nei confronti del costruttore prevista DAart. 1669 cod. civ. spetta al committente l'onere di provare di avere denunciato all'appaltatore i vizi entro il termine di un anno dalla scoperta, fissato dalla norma medesima”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8187 del 16/06/2000: “In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore- venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza DAazione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta”), il che implica di necessità che venga anche fornita la prova del momento in cui il vizio è stato scoperto.
Nel caso in esame l'esponente nulla riferisce circa il momento della scoperta e, comunque, non produce sul punto prove documentali né costituende che possano in qualche modo suffragare la sua prossimità rispetto alla denuncia dei vizi inviata con lettera del 19 maggio 2023; a tal fine, del resto, non è certo sufficiente l'utilizzo dell'aggettivo “recente” riferito alla scoperta del vizio, nessuno potendo fare prova per sé stesso.
D'altro canto, per quel che si può vedere dal corredo fotografico allegato, la natura del vizio appare facilmente riconoscibile anche all'occhio profano (il pavimento risulta sollevato in più punti), onde non necessitavano indagini tecniche di particolare difficoltà per interpellare immediatamente, quanto meno a chiarimenti, il posatore dello stesso. Cfr. ad esempio la riproduzione seguente:
5 Lo scambio di messaggi WhatsApp prodotto dal convenuto (doc. 7), del resto, sembra confermare che l'opera è stata effettivamente consegna nel 2021: in un messaggio del 12.5.2021, in particolare, si legge “l'alloggio è terminato”; ed a conferma in un messaggio del successivo 21 maggio 2021 si parla della consegna dei mobili da parte di una nota azienda del settore, ciò che presuppone l'ultimazione della pavimentazione. Nella stata data del 21.5.2021 si parla anche del pagamento:
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 225/2025 così decide:
1. Respinge le domande dell'attrice.
2. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in €
3.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge. Savona, 8.8.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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