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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4128 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...], a [...]/RS, CPF: Parte_1 C.F._1
[...
, residente in [...]do Rio Branco, n° 771/301, Porto Alegre/RS, CAP: 90220-230;
nata il [...], a [...]/RS, CPF: Controparte_1
, residente in [...], n° 168, São Paulo/SP, CAP: 04503-070; C.F._2
nata il [...], a [...]/RS, CPF: , Controparte_2 C.F._3 residente in [...]do Rio Branco, n° 771/301, Porto Alegre/RS, CAP: , in proprio C.F._4
e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale (assieme al marito , Persona_1 nato il [...] a [...]/RS, CPF: ) sulla minore , C.F._5 Persona_2 nata il [...] a [...]/RS, CPF: , residente in [...]do Rio C.F._6
Branco, n° 771/301, Porto Alegre/RS, CAP: , rappresentati e difesi congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente dall' C.F. , Parte_2 C.F._7
Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall'avv. Mariantonietta Madeo, Cod. Fisc.
, con studio in Roma, alla Via Magna Grecia 39, ed ivi elettivamente C.F._8 domiciliati in virtù di procura speciale alle liti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
1 Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. C.F._9
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadini italiani in quanto discendente in linea retta dalla cittadina italiana Per_3
, nata il [...] nasceva a EZ AL (CS), figlia di e di
[...] Persona_4 Per_5
. NA LE –in atti o oppure
[...] Persona_3 Per_3 CP_5 Persona_6
in data 29.10.1908 a Corumbá/MS (Brasile) contraeva matrimonio con ,
[...] Persona_7 il 28.08.1960 a Porto Alegre/RS (Brasile), decedeva . Persona_3
Dall'unione coniugale tra (in atti ) e , in Persona_3 Persona_8 Persona_7 data 19.08.1909 nasceva a Corumbá/MS (Brasile), , il 24.01.1933 a Porto Parte_3
Alegre/RS (Brasile), (in atti , da coniugata ) Parte_3 Parte_4 Parte_5 contraeva matrimonio con il 28.07.1996 a Porto Alegre/RS (Brasile), decedeva Persona_9 Pt_5
, dall'unione coniugale tra e (in atti ), in
[...] Persona_9 Parte_5 Parte_6 data 15.12.1933 nasceva a Porto Alegre/RS (Brasile), la , il 21.03.1956 a Parte_7
Porto Alegre/RS (Brasile), (da coniugata Parte_7 Parte_8
contraeva matrimonio con il 31.05.1989 a Porto
[...] Persona_10
Alegre/RS (Brasile), decedeva dall'unione coniugale tra Parte_8 [...]
e in data25.04.1957 nasceva a Porto Parte_8 Persona_10
Alegre/RS (Brasile), In data 09.04.1981 a Porto Parte_9
Alegre/RS (Brasile), (da coniugata Parte_9 Parte_1
contraeva matrimonio con , dall'unione coniugale tra
[...] Parte_10 [...]
e in data30.08.1983 nasceva a Porto Parte_1 Parte_10
Alegre/RS (Brasile), In data 30.08.2012 a São Paulo/SP(Brasile), Controparte_1 la Sig.ra da coniugata Controparte_1 Controparte_1
contraeva matrimonio con dall'unione coniugale tra la
[...] Persona_11 sig.ra e , in data31.10.1986 nasceva a Parte_1 Parte_10
Porto Alegre/RS (Brasile), in data30.06.2022 a Porto Alegre/RS Controparte_2
(Brasile), la (da coniugata ) Controparte_2 Parte_11 contraeva matrimonio con ,dall'unione tra Persona_1 Parte_12
2
[...] e , in data 02.09.2021 nasceva a Porto Alegre/RS (Brasile), Persona_1 Persona_2
.
[...]
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 1° dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di EZ AL (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
3 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana dell'ava italiana, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'ava italiana emigrata in Brasile.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere
4 immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio
e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzioni riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze
d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
5 B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 1° dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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