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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 9:40 all'udienza tenuta dal G.O.T., avv. Giuseppe Maria Orlando, viene chiamata la causa iscritta al N. 1397/2021 R.G. promossa proposta da
Parte_1
, (P. IVA ) e di
[...] P.IVA_1 Parte_2
” (C.F. ), in persona del Curatore
[...] C.F._1
Avv. Giuseppina Barillà, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Argine Dx Calopinace n.4, rappresentata e difesa dall'avvocato
Maurizio Occhiuto per mandato in atti
- Attrice contro
, Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n.
12/b, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Giulio Morabito, giusta procura in atti,
- Convenuta
, Codice Controparte_2
Fiscale titolare dell'impresa C.F._3 [...]
, P. IVA Controparte_3
, P.IVA_2
- Convenuta contumace
1 sono comparsi l'avv. Maurizio Occhiuto, nell'interesse di parte attrice e l'avv. Antonio Morabito nell'interesse della convenuta CP_1
, i quali precisano le proprie conclusioni, riportandosi agli atti
[...]
precedenti ed ai verbali di causa e chiedono l'integrale accoglimento delle rispettive domande, anche di carattere istruttorio così come formulate negli stessi.
Il G.O.T. visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa, richiamando integralmente i propri scritti difensivi;
concludono per l'integrale accoglimento delle proprie domande, anche di carattere istruttorio e delle eccezioni ivi formulate, con rigetto delle domande avverse e con vittoria di spese e compensi di lite.
Il G.O.T. si ritira in camera di conIGlio.
All'esito della camera di conIGlio, dato atto che alle ore 14:20 non sono più presenti i procuratori delle parti, emette la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando la contestuale motivazione
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante,
Cassazione Civile, sentenze nn. 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la LA attrice evocava in giudizio la IG.ra , nonché la Controparte_1 Pt_1
del , titolare dell'impresa individuale Controparte_4
“ ”, deducendo: Controparte_3
- che, con sentenza n. 15 del 3 maggio 2018, la sezione Fallimentare
del Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato il fallimento della
“ (P. IVA Parte_1
) e di ” (C.F. ); P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
- che, dall'analisi della documentazione, era risultato che l'unico attivo riferibile al fallimento era una carta prepagata di cui la IG.ra
, amministratore unico della società fallita (e Parte_2
dichiarata fallita ella stessa), era la sola intestataria;
- che, dall'analisi dell'estratto conto, era emerso che la IG.ra Pt_2
aveva effettuato due bonifici bancari in favore di Controparte_1
3 con indicazione della causale “acconto su maggiore somma transazione e “II acconto su transazione CP_2 [...]
, per complessivi euro 4.250,00. CP_2
La curatela attrice ha formulato, quindi, le seguenti domande: “- accertare e dichiarare che i pagamenti (meglio indicati in premessa)
effettuati dalla IG.ra in vece della GL , Pt_2 CP_2
tramite la Carta prepagata nr. 5342070200360310, nr. Rapporto
05153/5103/4698493, in favore di sono a tti a Controparte_1
titolo gratuito, per assenza del corrispettivo e/o concreto vantaggio economico del disponente;
- accertare e dichiarare che detti pagamenti sono stati eseguiti nel biennio antecedente alla sentenza di dichiarazione del fallimento, - e per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F. degli atti di cui sopra con
l'acquisizione al patrimonio della LA e della massa dei creditori della somma complessiva di euro 4.250,00 pari al valore
totale degli atti a titolo gratuito posti in essere dalla disponente poi fallita, IG.ra ; - Condannare i convenuti al Parte_2
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”.
La IG.ra si è costituita in giudizio con comparsa Controparte_1
depositata telematicamente in data 24 settembre 2021, contestando la ricostruzione in fatto e diritto dell'attrice, affermando che i due pagamenti erano stati fatti per estinguere un debito proprio della
FÒ e non della GL e chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande.
La LA del Fallimento non si è costituita in CP_2
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento reso in esito all'udienza del 7 luglio 2022.
Sono stati concessi i termini di cui al c. VI dell'art. 183 cpc e la causa
è stata istruita a mezzo della sola produzione documentale delle parti.
4 II. Non sembra superfluo osservare, innanzitutto, come non vi sia contestazione in ordine al versamento (peraltro comprovato dagli estratti conto) della somma complessiva pari € 4.250,00 da parte della IG.ra in favore della convenuta . Parte_2 CP_1
Non è in contestazione neppure la collocazione temporale dei due bonifici (luglio e settembre 2017), rientrante nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento (maggio 2018).
A mente dell'art. 64 della L.F. (R.D. n. 267/1942), “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
Al fine di dirimere la controversia insorta tra le parti, dunque, occorre appurare soltanto se i pagamenti in questione siano o meno qualificabili come atti a titolo gratuito, atteso che la convenuta si è difesa affermando che la IGnora avrebbe agito per adempiere Pt_2
ad un'obbligazione nei confronti di una sua ex dipendente (in quanto l'impresa individuale “ ” sarebbe stata da lei gestita Controparte_3
direttamente), con l'intento di ottenere il vantaggio economico di evitare il fallimento di tale azienda, solo formalmente gestita dalla GL . CP_2
Le causali dei due bonifici di che trattasi, in effetti, recano la dicitura causale “acconto su maggiore somma transazione ” e CP_2
“II acconto su transazione ” e la convenuta ha CP_2
prodotto (unitamente ai verbali delle testimonianze assunte in giudizio) la sentenza n. 810/2015, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in funzione di Giudice del Lavoro.
III. Non può revocarsi in dubbio che, secondo quanto disposto
5 dall'art. 2909 c.c., i limiti soggettivi di una sentenza passata in giudicato riguardino esclusivamente le parti (quindi, in ispecie, la e la , quale titolare dell'impresa individuale “ CP_1 CP_2 [...]
”) ed i loro eredi o aventi causa. CP_3
Secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza (ad esempio, Cassazione civile, 17/06/2021 n. 17387) il giudicato sarebbe anche “dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce
conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione”.
Ma, a prescindere da questa efficacia “riflessa”, è stato affermato anche che una sentenza inter alios acta mantiene l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale e, come tale, non si sottrae al potere del giudice della libera valutazione della prova, nel contesto degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa
(Cassazione civile, 06/12/2019 n. 31969, Corte d'appello Milano,
16/09/2022 n. 2915, Corte d'appello Palermo, 23/07/2021 n. 1249).
IV. La tesi della convenuta è suggestiva, ma non convince del tutto.
Dalla lettura delle motivazioni della sentenza del Giudice del lavoro emerge indubitabilmente che nella gestione della Casa Famiglia
intervenisse in qualche maniera anche la IG.ra Controparte_3
, madre della titolare e, tuttavia, da Parte_2 CP_2
una attenta analisi delle prove testimoniali (in particolare da quella della IG.ra , anch'essa dipendente, come la Testimone_1
, della Casa Famiglia) non è possibile desumere con assoluta CP_1
certezza che si trattasse di effettiva titolarità a fronte di una titolarità
fittizia in capo alla GL, piuttosto che di una mera collaborazione
6 (per quanto “autorevole” agli occhi dei dipendenti, visto il rapporto di parentela), come quella dell'altro soggetto che dava le proprie direttive, ovvero la IG.ra . Parte_3
D'altro canto, la domanda della era stata formulata nei CP_1
confronti della sola ditta individuale ed è stata accolta anche per la mancata presentazione del legale rappresentante della stessa (che era
) all'udienza fissata per la prova per interpello, CP_2
circostanza che è stata valutata, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., come ammissione delle circostanze dedotte nell'interrogatorio formale.
E rimane il fatto, soprattutto, che la sentenza è stata emessa nei soli confronti dell'impresa individuale di . CP_2
Solo quest'ultima, quindi, era la debitrice della convenuta
, la quale non avrebbe potuto neppure portare ad Controparte_1
esecuzione il titolo nei confronti di altri se non della debitrice effettiva e, difatti, a seguito della sua istanza è stata dichiarata fallita proprio la IG.ra (C.F. , CP_2 C.F._3
titolare dell'impresa individuale Controparte_3
(P. IVA ). P.IVA_2
D'altro canto, è detto espressamente a pag. 3 della stessa comparsa di risposta della convenuta che la sentenza “accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il 21.5.2010 ed il 13.2.2012 tra quest'ultima e la IGnora e condannava parte CP_2
resistente al pagamento della somma complessiva di € 31.855,93 a titolo di differenze retributive e TFR”.
Nella medesima pagina dell'atto di costituzione è spiegato anche che
- in forza dello stesso provvedimento e dopo aver tentato invano di portarlo ad esecuzione coattiva - la convenuta ha depositato istanza di fallimento, a seguito della quale “la IGnora si impegnava CP_2
a dare esecuzione alla sentenza e provvedeva a corrispondere alla IGnora la somma di € 4.250,00, mediante due diversi bonifici CP_1
7 eseguiti in tempi di versi con la carta prepagata intestata alla madre
”. Parte_2
V. Chiarito che si tratta del pagamento di un debito altrui e non di un debito proprio, dunque, secondo l'orientamento assolutamente granitico della Giurisprudenza di legittimità, “mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il
terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 legge fall., incombe al
creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile” (Cassazione civile
Sez. Unite, 18/03/2010 n. 6538, Cassazione civile, 21/10/2019 n.
26856, ma si veda anche la recente Cassazione civile, 26/07/2024 n.
20886 che ha affermato che la prova detta può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale).
L'esistenza di un collegamento tra il solvens e il debitore non è sufficiente a escludere il depauperamento del primo e quindi la gratuità dell'atto dispositivo, in mancanza di ulteriori elementi (nella specie non dimostrati) che consentano di individuare un concreto e diretto vantaggio economicamente apprezzabile per la . Pt_2
VI. Conclusivamente, la domanda della LA attrice può trovare
8 accoglimento nel senso della declaratoria (a) di inefficacia rispetto alla massa dei creditori dei due pagamenti, ammontanti complessivamente a € 4.250,00 ed effettuati - tramite la Carta prepagata nr. 5342070200360310, nr. Rapporto
05153/5103/4698493 - dalla IG.ra in favore della Parte_2
convenuta in data 11 luglio 2017 (€ 3.000,00) ed Controparte_1
in data 25 settembre 2017 (€ 1.250,00) e (b) del consequenziale obbligo di restituzione della somma, da acquisire al patrimonio della
LA e della massa dei creditori del
[...]
, (P. Iva ) e di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
” (C.F. ).
[...] C.F._1
VII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
1397/2021, disattesa ogni contraria istanza:
1) In accoglimento delle domande dell'attrice, dichiara l'inefficacia dei due pagamenti ammontanti complessivamente a € 4.250,00 ed effettuati dalla IG.ra in favore della convenuta Parte_2
- tramite la Carta prepagata nr. Controparte_1
5342070200360310, nr. Rapporto 05153/5103/4698493 - in data 11
luglio 2017 (€ 3.000,00) ed in data 25 settembre 2017 (€ 1.250,00) ed il consequenziale obbligo da parte della IG.ra di CP_1
restituzione della somma, da acquisire al patrimonio della LA
e della massa dei creditori del Fallimento “ Controparte_5
[..
[...] , (P. Iva ) e di ”
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ); C.F._1
2) Condanna la IG.ra al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio in favore della LA attrice, che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori (spese generali 15%, CPA ed IVA, se dovuta).
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 20 febbraio 2025
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)
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