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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/08/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4359/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4359/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1
alla Via Rigopiano n. 65 presso lo studio dell'Avv. BERGHELLA ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157 presso lo studio dell'Avv.ti DI NIOLA GENNARO e
OTTUSO MARIA che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge alle condizioni indicate in ricorso, e che Controparte_1
successivamente fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 9 luglio
2021 in MA (atto n. 13 parte II, serie A, anno 2021).
2. Si costituiva la sig.ra con comparsa di risposta in data 08.04.25. CP_1
3. Con sentenza definitiva n. 25/2024 pubblicata in data 22.07.2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, facendo proprio l'accordo raggiunto dalle parti e rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione sulla domanda di divorzio.
4. All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MA il
09/07/2021 tra i sigg.ri e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di MA (Anno 2021, n. 13 parte II serie A) alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti in data 02.07.2025.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 946/ 2024 del 22.07.2024.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo nei sensi che seguono:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
MA (PE) in data 9.7.2021 (atto n. 13 parte 2 serie A anno 2021) con sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (PE) le annotazioni di rito;
pagina 2 di 5 2) la collocazione della minore sarà mantenuta in Napoli, in via degli Astronauti 4 presso l'abitazione della signora in cui vive anche la madre . Il padre potrà vedere la piccola CP_1 Persona_1
dal venerdì alle 17 alle 20 della domenica a settimane alterne, salvo esigenze di servizio. Nel periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, la minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. La minore sarà prelevata alle ore 10 del primo giorno di vacanza e ricondotta al domicilio materno alle 20 dell'ultimo giorno;
Le festività natalizie, saranno festeggiate ad anni alterni dalla fine della recita scolastica alle 20 del 27 dicembre (quest'anno 2025 questo periodo verrà trascorso con il padre) oppure dalle 10 del 29 dicembre alle 20 del 2 gennaio;
Le feste pasquali, saranno trascorse ad anni alterni tra i genitori a partire dalle 10 del venerdì Santo fino al martedì mattina o comunque riaccompagnata a scuola al riprendere delle lezioni. Altre festività: il primo novembre, l'8 dicembre,
25 aprile, primo maggio e il 2 giugno saranno trascorsi alternativamente tra i due genitori, salvo esigenze di servizio;
La festa della mamma e del papà e i compleanni dei genitori e verranno trascorsi con il festeggiato se possibile;
I compleanni della bambina verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori, salvo esigenze di servizio;
Il prelievo della minore presso il domicilio, quando non diversamente specificato, avverrà a partire dalle ore 10:00 del giorno precedente al giorno di festa per essere ricondotta al domicilio alle ore 20:00 del giorno di festa. Data la distanza geografica tra i genitori, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia anche le volte in cui, per ragioni di lavoro, si troverà a Napoli, previo avviso alla madre, da farsi pervenire almeno 48 ore prima dell'incontro.
Tenuto conto della distanza geografica e del conseguente disagio del padre nel raggiungere la figlia a
Napoli, a partire dal sesto anno di età di , la madre, tenuto conto della volontà della minore, si Per_2
renderà disponibile affinché il padre possa esercitare ulteriori diritti di visita/pernotto o sensibili modifiche al calendario di visita, da concordarsi preventivamente tra i genitori tenendo conto, in via prioritaria, delle esigenze della minore. Ferie estive 2025: si conferma che per il 2025 i tempi di permanenza estivi della minore presso il padre siano organizzati in conformità al calendario ferie già concordato con il Comando dell'Arma dei Carabinieri di appartenenza del medesimo, tenuto conto delle esigenze di servizio ad esso connesse, e già depositato in atti nel corso del procedimento. Le parti dovranno sempre consentire una chiamata prima dell'ora di cena.
3) Il signor verserà alla signora entro il 5 di ogni mese un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la minore di euro 550 con Istat a decorrere dal luglio 2025; Per_2
4) L'Assegno Unico sarà al 50% tra le parti come per legge;
pagina 3 di 5 5) Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pescara, saranno al 50% previo accordo.
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto a partire dal mese di luglio 2025 viene revocato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e non sarà previsto un assegno di CP_1
divorzio in favore della stessa.
7) Spese compensate.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28 dicembre 2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9 luglio 2021 tra e (trascritto nei registri nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di MA al n. 13 parte II, serie A1, anno 2021);
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune MA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 9 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4359/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1
alla Via Rigopiano n. 65 presso lo studio dell'Avv. BERGHELLA ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157 presso lo studio dell'Avv.ti DI NIOLA GENNARO e
OTTUSO MARIA che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge alle condizioni indicate in ricorso, e che Controparte_1
successivamente fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 9 luglio
2021 in MA (atto n. 13 parte II, serie A, anno 2021).
2. Si costituiva la sig.ra con comparsa di risposta in data 08.04.25. CP_1
3. Con sentenza definitiva n. 25/2024 pubblicata in data 22.07.2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, facendo proprio l'accordo raggiunto dalle parti e rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione sulla domanda di divorzio.
4. All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MA il
09/07/2021 tra i sigg.ri e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di MA (Anno 2021, n. 13 parte II serie A) alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti in data 02.07.2025.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 946/ 2024 del 22.07.2024.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo nei sensi che seguono:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
MA (PE) in data 9.7.2021 (atto n. 13 parte 2 serie A anno 2021) con sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (PE) le annotazioni di rito;
pagina 2 di 5 2) la collocazione della minore sarà mantenuta in Napoli, in via degli Astronauti 4 presso l'abitazione della signora in cui vive anche la madre . Il padre potrà vedere la piccola CP_1 Persona_1
dal venerdì alle 17 alle 20 della domenica a settimane alterne, salvo esigenze di servizio. Nel periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, la minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. La minore sarà prelevata alle ore 10 del primo giorno di vacanza e ricondotta al domicilio materno alle 20 dell'ultimo giorno;
Le festività natalizie, saranno festeggiate ad anni alterni dalla fine della recita scolastica alle 20 del 27 dicembre (quest'anno 2025 questo periodo verrà trascorso con il padre) oppure dalle 10 del 29 dicembre alle 20 del 2 gennaio;
Le feste pasquali, saranno trascorse ad anni alterni tra i genitori a partire dalle 10 del venerdì Santo fino al martedì mattina o comunque riaccompagnata a scuola al riprendere delle lezioni. Altre festività: il primo novembre, l'8 dicembre,
25 aprile, primo maggio e il 2 giugno saranno trascorsi alternativamente tra i due genitori, salvo esigenze di servizio;
La festa della mamma e del papà e i compleanni dei genitori e verranno trascorsi con il festeggiato se possibile;
I compleanni della bambina verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori, salvo esigenze di servizio;
Il prelievo della minore presso il domicilio, quando non diversamente specificato, avverrà a partire dalle ore 10:00 del giorno precedente al giorno di festa per essere ricondotta al domicilio alle ore 20:00 del giorno di festa. Data la distanza geografica tra i genitori, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia anche le volte in cui, per ragioni di lavoro, si troverà a Napoli, previo avviso alla madre, da farsi pervenire almeno 48 ore prima dell'incontro.
Tenuto conto della distanza geografica e del conseguente disagio del padre nel raggiungere la figlia a
Napoli, a partire dal sesto anno di età di , la madre, tenuto conto della volontà della minore, si Per_2
renderà disponibile affinché il padre possa esercitare ulteriori diritti di visita/pernotto o sensibili modifiche al calendario di visita, da concordarsi preventivamente tra i genitori tenendo conto, in via prioritaria, delle esigenze della minore. Ferie estive 2025: si conferma che per il 2025 i tempi di permanenza estivi della minore presso il padre siano organizzati in conformità al calendario ferie già concordato con il Comando dell'Arma dei Carabinieri di appartenenza del medesimo, tenuto conto delle esigenze di servizio ad esso connesse, e già depositato in atti nel corso del procedimento. Le parti dovranno sempre consentire una chiamata prima dell'ora di cena.
3) Il signor verserà alla signora entro il 5 di ogni mese un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la minore di euro 550 con Istat a decorrere dal luglio 2025; Per_2
4) L'Assegno Unico sarà al 50% tra le parti come per legge;
pagina 3 di 5 5) Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pescara, saranno al 50% previo accordo.
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto a partire dal mese di luglio 2025 viene revocato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e non sarà previsto un assegno di CP_1
divorzio in favore della stessa.
7) Spese compensate.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28 dicembre 2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9 luglio 2021 tra e (trascritto nei registri nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di MA al n. 13 parte II, serie A1, anno 2021);
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune MA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 9 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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