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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/11/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5187 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024 da: 1) , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, C.F._1
e 2) nata a [...] l'[...], Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 entrambi residenti in [...], San Stino Di Livenza (VE) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALZA' BARBARA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Stino di Livenza (VE) in data 18/2/2006 (registri atti di matrimonio, anno 2006, atto n. 2 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 92/2025 pubbl. il 20/2/2025 (passata in giudicato nella stessa data, come da documenti in atti) con i seguenti figli: nato a [...]à di Piave (VE) il 12/07/2006, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente nato a [...]à di Piave (VE) il 11/01/2014; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, anche la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
1. confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in San Stino di Livenza (VE), Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, alla sig.ra , che ivi abiterà unitamente ai figli;
Parte_2
2. confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
3. confermarsi che il padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore 17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. confermarsi che il padre, sig. , verserà in favore della sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 28 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma Per_2 Per_3 complessiva di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= € 300/00 per ciascun figlio). Somma automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , come da protocollo in uso presso il Per_2 Per_3
Tribunale di Pordenone;
5. confermarsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, così come pure le relative detrazioni fiscali;
6. disporsi, in funzione della regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali nascenti dal vincolo matrimoniale regolanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti contratto, a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie, anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate concordano la liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII l. 898/70 a favore della sig.ra Parte_2 mediante obbligo alla cessione da parte del sig. , che si impegna a cedere e Parte_1 trasferire, a favore alla sig.ra , che correlativamente si impegna ad acquistare, l'intera Parte_2 proprietà dell'immobile costituente casa familiare, sito in San Stino di Livenza (VE) (VE) Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, oggi in esclusiva e piena proprietà del sig. e così Parte_1 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di San Stino di Livenza (VE), (con particelle corrispondenti al Catasto Terreni – Comune di San Stino di Livenza (VE), Foglio 4, particella n. 105): - Foglio 4, particella 105, subalterno 13 – categoria A3a, classe 2, consistenza 6,0 vani;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 15 – categoria C6c, classe 2, consistenza 6 mq;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 20 – categoria F1d, consistenza 63 mq;
il tutto meglio identificato nella visura catastale che si allega e si richiama per i dati relativi ai predetti beni immobili ( doc. 21) Le parti, con quanto sopra previsto e regolamentato, intendono tacitare ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale confermando di aver già provveduto alla divisione anche dei beni personali. La suddetta cessione immobiliare verrà formalizzata a mezzo Rogito Notarile con spese a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile per la quale le parti rilasciano contestuale dichiarazione con la sottoscrizione del presente atto di rinuncia all'impugnazione della sentenza intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione. Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 dichiarando che la cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della crisi coniugale;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, in ragione ed in adempimento di quanto convenuto e regolamentato con il presente atto non intendono avanzare altre diverse reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. spese di giudizio interamente a carico del sig. ; Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno richiesto l'accoglimento delle condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Stino di Livenza (VE) in data 18/2/2006 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2006, atto n. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024 da: 1) , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, C.F._1
e 2) nata a [...] l'[...], Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 entrambi residenti in [...], San Stino Di Livenza (VE) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALZA' BARBARA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Stino di Livenza (VE) in data 18/2/2006 (registri atti di matrimonio, anno 2006, atto n. 2 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 92/2025 pubbl. il 20/2/2025 (passata in giudicato nella stessa data, come da documenti in atti) con i seguenti figli: nato a [...]à di Piave (VE) il 12/07/2006, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente nato a [...]à di Piave (VE) il 11/01/2014; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, anche la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
1. confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in San Stino di Livenza (VE), Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, alla sig.ra , che ivi abiterà unitamente ai figli;
Parte_2
2. confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
3. confermarsi che il padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore 17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. confermarsi che il padre, sig. , verserà in favore della sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 28 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma Per_2 Per_3 complessiva di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= € 300/00 per ciascun figlio). Somma automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , come da protocollo in uso presso il Per_2 Per_3
Tribunale di Pordenone;
5. confermarsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, così come pure le relative detrazioni fiscali;
6. disporsi, in funzione della regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali nascenti dal vincolo matrimoniale regolanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti contratto, a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie, anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate concordano la liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII l. 898/70 a favore della sig.ra Parte_2 mediante obbligo alla cessione da parte del sig. , che si impegna a cedere e Parte_1 trasferire, a favore alla sig.ra , che correlativamente si impegna ad acquistare, l'intera Parte_2 proprietà dell'immobile costituente casa familiare, sito in San Stino di Livenza (VE) (VE) Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, oggi in esclusiva e piena proprietà del sig. e così Parte_1 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di San Stino di Livenza (VE), (con particelle corrispondenti al Catasto Terreni – Comune di San Stino di Livenza (VE), Foglio 4, particella n. 105): - Foglio 4, particella 105, subalterno 13 – categoria A3a, classe 2, consistenza 6,0 vani;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 15 – categoria C6c, classe 2, consistenza 6 mq;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 20 – categoria F1d, consistenza 63 mq;
il tutto meglio identificato nella visura catastale che si allega e si richiama per i dati relativi ai predetti beni immobili ( doc. 21) Le parti, con quanto sopra previsto e regolamentato, intendono tacitare ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale confermando di aver già provveduto alla divisione anche dei beni personali. La suddetta cessione immobiliare verrà formalizzata a mezzo Rogito Notarile con spese a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile per la quale le parti rilasciano contestuale dichiarazione con la sottoscrizione del presente atto di rinuncia all'impugnazione della sentenza intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione. Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 dichiarando che la cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della crisi coniugale;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, in ragione ed in adempimento di quanto convenuto e regolamentato con il presente atto non intendono avanzare altre diverse reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. spese di giudizio interamente a carico del sig. ; Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno richiesto l'accoglimento delle condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Stino di Livenza (VE) in data 18/2/2006 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2006, atto n. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini