Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 24132/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. Parte_1
], con l'avv. CODEGONI FABIO, P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI.
Parte attrice:
“accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo, da parte del SI , Controparte_1
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente a [...] Pt_1
S. Teresa n. 8, C.A.P. 20142, dell'unità immobiliare di proprietà di , sita nel Parte_1
Comune di , Piazzale Ferdinando Martini n. 11, piano 4°, scala A1, interno 16, Pt_1
composto da n. 1 vani, per una superficie di mq 21,20, censito al N.C.E.U. del Comune di
al Foglio 484, Particella 118, Subalterno 95, Categoria A/3; Pt_1 per effetto di quanto precede, condannare il SI , all'immediato rilascio Controparte_1 dell'unità immobiliare di proprietà di , sita nel Comune di , Piazzale Parte_1 Pt_1
Pagina nr. 1
Sentenza
Ferdinando Martini n. 11, piano 4°, scala A1, interno 16, composto da n. 1 vani, per una superficie di mq 21,20, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 484, Particella Pt_1
118, Subalterno 95, Categoria A/3; condannare, altresì, il SI , al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 24.997,88, a titolo di indennità di occupazione maturata sino al 30/04/2024, oltre alle ulteriori somme a titolo di indennità che matureranno sino alla data del rilascio, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA solo occorrendo, e senza che ciò comporti inversione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., ci si riserva di chiedere l'ammissione di interrogatorio formale del SI , sulle Controparte_1
circostanze dedotte in narrativa, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e precedute dal “Vero che”, con riserva di articolare i capitoli di prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c.p.c. ed indicare specificamente i testi nelle memorie ex art. 171-ter, c.p.c., ed in ogni caso sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che ha occupato l'immobile sito nel Comune di , Piazzale Ferdinando Martini n. Pt_1
11, piano 4°, scala A1, interno 16, composto da n. 1 vani, per una superficie di mq 21,20, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 484, Particella 118, Subalterno 95, Pt_1
Categoria A/3, a partire dal giorno 18.09.2015”;
“Vero che la suddetta occupazione è avvenuta senza alcuna autorizzazione da parte di
[...]
, proprietaria del suddetto immobile, né da parte di Fondazione ATM”; Pt_1
“Vero che ad oggi lei non ha ancora rilasciato spontaneamente la suddetta unità immobiliare, nonostante il contratto di locazione sia ampiamente scaduto”.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere prova contraria, anche in riferimento alle difese avversarie.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali di lite, di spese vive ed anticipazioni borsuali, delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo: che in virtù di convenzione sottoscritta con ATM in data 21/10/2011, stipulava in data
18/03/2014 con il dipendente di ATM IN SE un contratto di locazione ad uso temporaneo ex art. 1 c.3 l. 431/1998 per 18 mesi rinnovabili per analogo periodo, immobile avente ad oggetto l'immobile sito in , , Piazzale Ferdinando Martini n. Pt_1 Pt_1
11 al canone annuo di € 3.600,00;
che il contratto de quo prevedeva che - cessata la decorrenza ivi prevista – la locazione sarebbe cessata senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo;
che l'art. 9 del contratto prevedeva la risoluzione ipso iure del contratto alla scadenza nonché in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, protrattosi per oltre 20 giorni dalla scadenza;
che entrambi detti presupposti fattuali si erano concretizzati;
che nonostante i solleciti l'immobile non veniva restituito né veniva saldata la morosità accumulata.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva , che pertanto veniva Controparte_2
dichiarato contumace.
Esaurita la trattazione della controversia le parti costituite venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La parte ricorrente ha provato documentalmente l'esistenza del contratto di locazione, venuto a scadenza in data 17/09/2015.
La parte ricorrente ha altresì allegato sia la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza, sia il mancato pagamento da parte ricorrente sia dei canoni dovuti in costanza di contratto, sia delle indennità ex art. 1591 c.c. successivamente maturate.
Il resistente, scegliendo di restare contumace, ha omesso di fornire la prova contraria a dette allegazioni, ovvero di dimostrare l'esistenza di un titolo legittimante l'attuale occupazione e l'avvenuto pagamento del dovuto.
Per l'effetto, deve preliminarmente dichiararsi che il contratto per cui è causa ha cessato i propri effetti in data 17/09/2015.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Non essendovi alcun titolo che legittimi l'attuale occupazione, deve altresì dichiararsi che dalla scadenza occupa abusivamente l'immobile per cui è causa. Controparte_2
Per l'effetto, deve ordinarsi a l'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_2
, p.le Martini 11, piano 4°, scala A1, interno 16censito al N.C.E.U. del Comune di Pt_1
al Foglio 484, Particella 118, Subalterno 95, e ciò in ragione dell'ormai lunghissima Pt_1
condizione di abusività.
Quanto al profilo economico, deve rilevarsi che ha prodotto in atti l'estratto ex art. 635 Pt_1
c.p.c. relativo alla posizione debitoria di , da cui emerge che al 30/04/2024 il Controparte_2 credito vantato dall'ente ammontava ad € 24.997,88.
Per l'effetto, deve essere condannato al pagamento in favore di del Controparte_2 Pt_1
detto importo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Non è, invece, accoglibile la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il pagamento delle indennità di occupazione future.
Infatti, è vero che l'art. 664 c.p.c., consente al giudice di emettere decreto ingiuntivo anche in relazione ai canoni di locazione a scadere, ma tale norma, introducendo una ipotesi eccezionale di condanna futura, non può essere interpretata in via analogica (e, dunque, essere applicata anche con riferimento alle indennità di occupazione), ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (come dichiarato) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della bassa difficoltà delle attività processuali ivi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 [...]
dell'immobile sito in , p.le Martini 11, piano Parte_1 Pt_1
4°, scala A1, interno 16 censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 484, Particella Pt_1
118, Subalterno 95;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
dell'importo di € € 24.997,88, oltre interessi dal Parte_1
dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in € 292,72 per spese Parte_1 esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 5