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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di NA n. 35577/22 del 17.10.2022 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_2
), Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura speciale C.F._1 CP_1 autenticata per atto Notaio in Roma del 28.04.2022, Rep.177893, Racc.11776, Persona_1 rappresentata e difesa, gin virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio De Dominicis
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in NA C.F._2 alla Via Salvator Rosa n. 256; appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso cui ope legis domicilia, C.F._4 allaVia Armando Diaz n. 11 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di NA, l Controparte_2 [...]
e la impugnando ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'estratto di ruolo Parte_1 Controparte_3 relativo alla cartella di pagamento n. 07120140115737978000 dell'importo complessivo di euro 1.967,62, emessa a carico dello stesso per presunte infrazioni al codice della strada (anno 2013). Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo e dei verbali di contravvenzione a questo sottesi, nonché la intervenuta prescrizione del credito richiesto ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_4 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 35577/22, il giudice di pace di NA accoglieva l'opposizione. Accertando che, dalla data della presunta notifica della cartella in parola, risalente al 15.11.2014 fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, non essendo successivamente intervenuti ulteriori atti interruttivi, e dichiarava estinta la pretesa creditoria azionata con il provvedimento impugnato e compensava le spese di giudizio.
Avverso il provvedimento in epigrafe proponeva appello l reiterando le Parte_3 medesime doglianze svolte in primo grado.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra l'ente impositore ed il contribuente, né della formazione del ruolo. Nel merito, lamentando l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta, il concessionario ribadiva la ritualità della notifica dell'atto impositivo del 15.11.2014, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07120189037803290000 del 12.12.2018, e contestava il decorso del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato ed insisteva per l'accoglimento del gravame con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, la aderendo Controparte_3 alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in ordine all'inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'opposizione spiegata in primo grado dal ZO, stante il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, invece, il gravame nella parte in cui l'Agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva che le censure sollevate dal contribuente attenessero alla fase esecutiva che era di esclusiva competenza del concessionario, pertanto, alcuna statuizione di condanna
(anche in relazione al regime delle spese) potesse essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore. ZO , benchè regolarmente citato in giudizio, restava contumace. CP_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa veniva riservata in decisione con provvedimento del 23.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, assumendo Controparte_2
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NA, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di NA n. 35577/22 del 17.10.2022 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_2
), Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura speciale C.F._1 CP_1 autenticata per atto Notaio in Roma del 28.04.2022, Rep.177893, Racc.11776, Persona_1 rappresentata e difesa, gin virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio De Dominicis
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in NA C.F._2 alla Via Salvator Rosa n. 256; appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso cui ope legis domicilia, C.F._4 allaVia Armando Diaz n. 11 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di NA, l Controparte_2 [...]
e la impugnando ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'estratto di ruolo Parte_1 Controparte_3 relativo alla cartella di pagamento n. 07120140115737978000 dell'importo complessivo di euro 1.967,62, emessa a carico dello stesso per presunte infrazioni al codice della strada (anno 2013). Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo e dei verbali di contravvenzione a questo sottesi, nonché la intervenuta prescrizione del credito richiesto ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_4 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 35577/22, il giudice di pace di NA accoglieva l'opposizione. Accertando che, dalla data della presunta notifica della cartella in parola, risalente al 15.11.2014 fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, non essendo successivamente intervenuti ulteriori atti interruttivi, e dichiarava estinta la pretesa creditoria azionata con il provvedimento impugnato e compensava le spese di giudizio.
Avverso il provvedimento in epigrafe proponeva appello l reiterando le Parte_3 medesime doglianze svolte in primo grado.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra l'ente impositore ed il contribuente, né della formazione del ruolo. Nel merito, lamentando l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta, il concessionario ribadiva la ritualità della notifica dell'atto impositivo del 15.11.2014, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07120189037803290000 del 12.12.2018, e contestava il decorso del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato ed insisteva per l'accoglimento del gravame con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, la aderendo Controparte_3 alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in ordine all'inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'opposizione spiegata in primo grado dal ZO, stante il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, invece, il gravame nella parte in cui l'Agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva che le censure sollevate dal contribuente attenessero alla fase esecutiva che era di esclusiva competenza del concessionario, pertanto, alcuna statuizione di condanna
(anche in relazione al regime delle spese) potesse essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore. ZO , benchè regolarmente citato in giudizio, restava contumace. CP_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa veniva riservata in decisione con provvedimento del 23.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, assumendo Controparte_2
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NA, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale