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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. SA Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20728 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4032/17 del 03.05.17
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA , sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), ( C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
( C.F. ), tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce
[...] C.F._3 all'atto di opposizione dall'Avv.to Paolo Parlato e con questi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via Montevergine n. 39
OPPONENTI
E
società con Unico Socio, appartenente al Gruppo Bancario Controparte_1 CP_2
soggetta a direzione e coordinamento di iscritta al n. 32447 dell'Albo degli
[...] CP_2
Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. con capitale sociale Euro 20.000.000,00, interamente versato ed attuale sede Legale in Roma alla Via Mario Carucci n. 131, codice fiscale ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. di Roma n.30794, partita IVA P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del dott. a tanto abilitato giusta poteri conferiti con procura in Persona_1 autentica del DO. , notaio in Roma, per atto del 07.09.2017 Rep. 49396 e Rogito 15010 Per_2 nella sua qualità di mandataria di (già Parte_5 Controparte_3
) con sede in via Università n. 1, capitale sociale € 876.761.620,00 i.v. iscrizione
[...] CP_3 al registro delle Imprese di C.f. e P. Iva aderente al fondo interbancario tutela CP_3 P.IVA_4
1 dei depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
in virtù di procura notarile conferita con atto in data 19.04.2012 a rogito Notaio Controparte_4
DO.SA di n. 40412 di rep. e n. 12824 di racc., rapp.tata e difesa dal'avv. Persona_3 CP_3
Francesca Strazzera ( email , Posta C.F._4 Email_1 elettronica certificata: del foro di Napoli presso il Email_2 cui studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6 elegge domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
OPPOSTA
E
, una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Controparte_5 legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale
Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 LA cap 20122, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di LA – Monza – Brianza - Lodi n. , capitale sociale interamente versato P.IVA_5 pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la “Mandante”), e per eSA- in virtù di procura per atto Notaio di Sesto San Giovanni - iscritto al Collegio NOile di LA - n. 691 di rep. e n. Persona_4
414 di racc. con firma autenticata in data 17 dicembre 2021 quale mandataria, che, CP_6 per effetto di scissione, con atto per NO di LA (Rep. 6818 - Racc. 3703) del Persona_5
24 dicembre 2018 è subentrata ad nelle attività di gestione dei crediti in titolarità Controparte_1 delle mandanti del gruppo, compresa la gestione delle attività giudiziali agli stessi afferenti), società di diritto italiano, con sede legale in ON, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro
41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di ON e codice fiscale
, p.IVA rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti P.IVA_6 P.IVA_7 conferita con atto per NO di ON del 18.01.2017 (Rep. 73466 – Racc. 22398) Persona_6 dall'Avv. Francesca Strazzera ( ) tutti elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.25, le parti a verbale, fallita la conciliazione proposta dal Giudice, a verbale insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU, all'esito, assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c dimezzati di giorni 30 +10 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato nell'aprile 2017 la rappresentata in giudizio Parte_6 da deduceva che : Controparte_1
C
1. in data 24.02.2011 la soc. P.IVA con sede in Napoli al Corso Parte_1 P.IVA_1
Arnaldo Lucci 102, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante sig.
, aveva stipulato con la Filiale di Napoli ag. 5 della Parte_2 Controparte_3
il contratto di conto corrente di corrispondenza identificato con il n. 466- 355035-
[...]
84 denominato “ ; in detto contratto, ed allegato Parte_7 documento di sintesi erano espreSAmente previste ed accettate dal cliente tutte le condizioni economiche e giuridiche applicate al rapporto tra le quali il tasso debitore variabile pari al tasso Euribor 365 a 3 mesi media aumentato di 9 punti, la commissione trimestrale di sconfinamento pari all' 1,1 per mille, il tasso annuo di interessi di mora del 12,45%, la pari periodicità trimestrale di liquidazione interessi debitori/creditori , la competenza del foro;
2. in data 25.02.2011 veniva conceSA un'apertura di credito in conto corrente 466- 355035- 84 di € 10.000 a revoca nonché un'apertura di credito di € 70.000 a revoca utilizzabile per sconto/incasso s.b.f. di effetti e documenti;
3. in data 25 febbraio 2011 la soc.tà Kart s.r.l., inoltre, aveva stipulato con la Filiale di Napoli ag. 5 della il contratto di mutuo chirografario Controparte_3
identificato con il N. 00466-007536460000; Parte_8 in detto contratto, ed allegato documento di sintesi sono espreSAmente previste ed accettate dal cliente tutte le condizioni economiche e giuridiche applicate al rapporto tra le quali il tasso indicizzato variabile pari all'EURIBOR 360 a 3 mesi maggiorato di 1,75 punti pari alla data della stipula al 2,761% (tasso annuo effettivo globale TAEG del 3,010%) somma finanziata pari ad € 110.000,00 con durata a 60 mesi;
4. sempre nella medesima data del 25.02.2011 i Sigg. nato a [...] il [...], Parte_3
( ), ivi residente a[...], CodiceFiscale_5 Pt_4 nato a [...] il [...] ( ) ed ivi residente a[...]
Strettoia S. Anna alle Paludi n 35 sc. C e nato a [...] il [...] ( Parte_2 [...]
) ivi residente a[...] Sc. A, avevano rilasciato alla C.F._7 [...] fideiussioni specifiche a garanzia finanziamento a Controparte_3 titolo di prestito Artigiani convenzionati di cui al punto 3 per l'importo di € 110.000,00;
5. in pari data i medesimi Sigg. , e come sopra generalizzati Parte_3 Pt_2 Parte_2 avevano rilasciato alla fideiussioni generiche Controparte_3 sino all'importo di € 105.000,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Pt_1
[...
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura;
3 6. a carico della società risultavano protesti cambiari nel periodo ottobre 2015/ gennaio 2016 nonché la trascrizione di un pignoramento immobiliare a carico di Parte_1
7. inoltre uno dei fideiussori aveva subito esecuzione immobiliare (con decreto Parte_4 di trasferimento) del bene di sua proprietà in Santa Maria Capua Vetere;
8. in data 6 aprile 2016 a causa dell'andamento anomalo dei rapporti bancari caratterizzato dal mancato pagamento alle scadenze di numerose rate del finanziamento nonostante i diversi solleciti (e dal mancato incasso delle cessioni alle rispettive scadenze,), la crisi aziendale comprovata dai protesti cambiari, la con Controparte_3 raccomandata A.R. comunicava alla società il recesso dal contratto di finanziamento invitando nel contempo al pagamento delle proprie ragioni creditorie pari ad € 91.576,03 per esposizione di conto corrente ed € 70.335,80 per debito globale a valere sul contratto di finanziamento, oltre interessi. Detta raccomandata non risulta consegnata per” trasferimento” mai comunicato alla né riportato nella visura camerale e inoltrata anche ai fideiussori. CP_8
Ciò premesso, in qualità di creditrice della Società alla data del 17.05.2016 della somma Parte_1 di € 163.868,35 (di cui € 93.254,60 per esposizione debitoria del c/c 466-355935-84 ed €. 70.613,75 per esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 00466-007536460000 di cui € 51.381,43 per n. 29 rate scadute e non pagate ed €. 29.232,32 per capitale da incaSAre e rateo interessi), oltre interessi dal 18.05.2016, al soddisfo, la banca chiedeva ed otteneva d.i. n. 4032/17 (RG 10447/2017), pubblicato in data 3.5.2017 per la somma richiesta in danno agli indicati resistenti.
Notificato il ricorso e decreto emesso in forma esecutiva alla debitrice principale ed ai fideiussori, con atto di citazione in opposizione notificato in data 05.07.17, questi formulavano le seguenti censure al provvedimento monitorio :
1. Insussistenza dello stato di insolvenza sia per la società che per vista la non corretta interpretazione della documentazione a sostegno della Parte_4 richiesta di provvisoria esecuzione, con conseguente istanza cautelare di sospensione ex art. 649
c.p.c.; 2. Usurarietà del contratto di finanziamento chirografario n. 00466-007536460000 per inclusione del TEG della commissione di estinzione anticipata e in via subordinata, indeterminatezza degli interessi applicati con conseguente rideterminazione del credito ex art. 1815 c.c. e/o in subordine ex art. 117 D.lgs. 385/93; 3. Usurarietà anche sopravvenuta del contratto di conto corrente n. 466-
355035 e n. 466-355035-84; 4. Applicazione di commissioni e costi indebiti e non previamente concordati;
5. Nullità delle fideiussioni prestate dai germani per assenza di oggetto e Pt_2 mancanza di determinabilità oltre che per esistenza di clausole veSAtorie non debitamente sottoscritte ex art. 1341 e 1342 c.c.; 6. Nullità delle fideiussione prestate per contrarietà alla normativa antitrust
( I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.).
4 Chiedevano, pertanto, per le ragioni esposte revocarsi il decreto ed in via subordinata rideterminare il debito all'esito della richiesta CT ad eseguirsi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la nella qualità, escludendo la fondatezza delle censure mosse dagli Controparte_1 opponenti sia per insussistenza dei presupposti delle affermazioni rese in tema di usurarietà e violazione dell'art. 117 Tub, sia in riferimento alla presunta nullità delle fideiussioni, da qualificarsi quali contratti autonomi di garanzia e come tali esulanti dalla disciplina sulla fideiussione.
Chiedeva, la conferma del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza emeSA all'esito dell'udienza di comparizione, il GU rigettava l'istanza di sospensione ex art.649 c.p.c. e ammetteva le parti su loro istanza al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c.
Il GU all'esito ammetteva la CT relativamente alle censure sul conto corrente e conti collegati richiesta da parte opponente, affidando l'incarico prima alla DO.SA e di seguito – Persona_7 stante la rinuncia di questa – alla DO.SA la quale, prestato giuramento, Persona_8 depositava la relazione peritale entro la tempistica indicata nell'ordinanza di nomina.
All'udienza del 24.01.23, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 08.05.23 il GU ammetteva un'integrazione peritale in ordine alle censure si usurarietà sia del conto corrente che del contratto di finanziamento a cura della
DO.SA , essendo sopravvenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sulla Persona_8 conoscibilità dei DM del Tesoro da parte del Tribunale indipendentemente dalla produzione di parte.
Depositata la perizia integrativa, la causa veniva nuovamente assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 25.06.24 ( udienza cartolare del 21.06.24).
Con ordinanza del 04.11.24 il GU disponeva nuovamente la rimessione della causa sul ruolo dopo aver rilevato d'ufficio la possibile nullità per contrarietà alla disciplina consumeristica dei contratti di fideiussione ( in particolare con riferimento alla deroga dell'art. 1957 c.c.) con riferimento al fideiussore che non risultava assumere, dalla documentazione in atti, la qualifica di Parte_4 imprenditore e concedeva alle parti termini ex art. 101 c.p.c. al fine di discutere della rilevata nullità.
Contestualmente al fine di comprimere i tempi processuali, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.
RimeSA la causa sul ruolo, si costituiva quale interventrice volontaria la rappresentata Controparte_5 in giudizio dalla che chiedeva di subentrare nella posizione della cedente CP_6 [...] con la conferma del decreto opposto e accettava la proposta del Giudice ai Parte_6 sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
5 Differente posizione veniva assunta dalle parti opponenti – tra le quali e Parte_4 Pt_3
dichiaravano di volersi avvalere delle nullità sollevate d'ufficio dal Giudice – tanto che
[...] insistevano per la decisione del giudizio.
All'udienza del 04.04.25 il GU, constatato il fallimento del tentativo ex art. 185 bis c.p.c., invitate le parti a concludere, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. dimezzati di giorni
30+10 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione spiegata dagli odierni opponenti per essere stato rispettato il termine di 40 giorni tra la notifica a ciascuno di essi del ricorso e del decreto e dell'atto di opposizione, nonché della sua procedibilità stante il rispetto tra quest'ultima e l'iscrizione a ruolo della controversia.
Ancora in rito, va dato atto che con atto di costituzione per intervento del30.01.25 la Controparte_5
– come rappresentata in atti - dichiarando di essere subentrata nel credito vantato dalla Parte_6 con contratto di cessione concluso in data 03 dicembre 2021, ai sensi degli articoli
[...]
1, 4 e 7.1 della Legge sulla cartolarizzazione, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. n. 149 del 16/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB12974 - chiedeva di succedere nella posizione processuale della e beneficiare degli effetti Controparte_9 della decisione.
Orbene, intanto va chiarito che la parte interventrice ha dato prova della propria legittimazione attiva a mezzo del deposito dell'estratto di Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di intervento) da cui è consentito verificare che il credito ceduto risponde ai requisiti descritti nell'atto di cessione ivi sinteticamente richiamati.
Invero va rammentato infatti che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. È neceSArio che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali” (ex multis cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/04/2021,
n.6502).
Tra l'altro, come da giurisprudenza prevalente risulta utile al fine in parola il deposito della dichiarazione di cessione della cedente, allegata alla nota del 01.04.25: invero, (Cfr. Cass. n.
10200/2021; ex multis Trib. Foggia, Sez. III, 15 ottobre 2024, n. 2389), per cui “tale dichiarazione rappresenta una prova liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo a cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
6 La detta dichiarazione riscontra, tra l'altro, con esattezza l'avvenuta cessione della posizione debitoria con i due numeri identificativi che trova precisa e puntuale rispondenza numerica nel rapporto di mutuo indicato con lo stesso numero nella lettera di diffida.
In ogni caso, sul punto va dichiarata infondata, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (CaSAzione civile sez. I, 22/10/2009,
n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( Tribunale Mantova sez. II,
16/02/2021, n.174; ma vedi anche Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti ed in particolare delle parti opponenti che si sono fermamente opposte alla verifica positiva della legittimazione attiva dell'interventrice ( e compresa la steSA cedente che non ha partecipato affatto al giudizio non comparendo dopo la costituzione dell'interventrice) all'estromissione della – come Parte_6 rappresentata in atti - dal giudizio, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Infine, va dato atto della procedibilità del giudizio sotto il profilo dell'intervenuta mediazione, svolta ma avente esito negativo
Ciò premesso in rito, onde correttamente impostare la decisione in merito a tale voce di credito valga rammentare che nel caso in cui sia la banca ad agire (anche in via monitoria ) per ottenere il pagamento di una somma di danaro derivante da rapporti di conto corrente, come ormai diffusamente concordato in giurisprudenza, ed in linea generale “eSA non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220 c.c. e 119 TUB: tale obbligo non può sollevarla dall'onere
7 della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. Pertanto, spettando all'attore dar prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero;
nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili. Nel caso in cui sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente” (Tribunale Bari, sez. IV,
11/02/2015, n. 591).
Proprio da ultimo l'assunto ha ricevuto il placet della Suprema Corte di CaSAzione ( sentenza n.
11543/19) laddove ha ribadito che “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.
D'altronde, sul punto anche di recente la Suprema Corte di CaSAzione ( pronuncia n. 14640/18) ha chiarito che l'art. 50 del TULB prevede: "1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
8 d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca intereSAta, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua steSA rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio.
L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto.
E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n.
15339 del 1 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommarla (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n. 5071 del 3 marzo
2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
In sintesi, come da ultimo rammentato dalla Suprema Corte di CaSAzione (cfr. CaSAzione civile sez.
I, 14/03/2022, n.8131 ), “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa”.
Nello specifico, solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire - attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso
9 di interesse - alla corretta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto;
né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.
Gli estratti conto scalari sono tecnicamente sufficienti per conteggiare gli interessi anatocistici applicati, ma non per l'accertamento relativo agli importi prescritti o la verifica dei criteri di imputazione ex art. 1194 c.c.; gli estratti conto scalari rendono infatti impossibile accertare l'eventuale prescrizione essendo in base ad essi impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non esistendo nessuna evidenza dei dati neceSAri alla loro qualificazione
(App. Torino 7.10.2015; App. LA 7.10.2015; Trib. LA 23.3.2017; App. LA 1.3.2018, secondo cui gli attori sono tenuti produrre gli estratti conto analitici, ossia i documenti contabili idonei a certificare in dettaglio le movimentazioni in dare ed in avere, essendo invece insufficienti i meri riassunti scalari trimestrali).
Dunque, l'onere probatorio della banca può dirsi soddisfatto solo mediante la produzione, oltre che dei contratti di conto corrente (qualora stipulati in forma scritta), anche e soprattutto degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale di riferimento.
Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio, va precisato che sia in ordine al rapporto di conto corrente n. 466- 355035- 84 che in ordine al mutuo chirografario n. 00466-007536460000, la documentazione contrattuale e contabile offerta in produzione dalla banca risulta completa.
Invero, come confermato dal CT DO.SA , sin dalla prima stesura della relazione Persona_8 peritale, relativamente al rapporto di c/c n. 466.35503584: risultano disponibili in atti gli elaborati – prodotti dalla su base trimestrale – relativi al periodo dal 25.2.2011 (attivazione del rapporto) CP_8 al 17.5.2016 (chiusura del conto con voltura a sofferenza dell'esposizione), comprensivi di: estratto conto, dove è riportata la registrazione cronologica delle operazioni;
riassunto scalare, dove sono documentati, i dati concernenti il raggruppamento delle operazioni per valuta;
i numeri sulla base dei quali sono stati calcolati gli interessi;
l'entità del fido operativo;
l'importo degli anticipi s.b.f. in corso di maturazione per valuta;
gli elementi per il conteggio delle competenze, con il dettaglio di interessi, commissioni e spese;
le condizioni economiche applicate nel periodo considerato, oltre che il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 466-355035.84, acceso in data
24.2.2011 (descritto alle pagg. 7/8 della relazione peritale), utilizzato dalla società correntista per la gestione della liquidità aziendale, unitamente ai contratti di facilitazione ( 1. linea di credito di €
70.000,utilizzabile mediante apertura di credito in c/c pari al controvalore dell'importo globale delle
10 presentazioni effettuate per la negoziazione s.b.f. di effetti cambiari e documenti con facoltà di utilizzo fino alla maturazione della valuta ponderata delle presentazioni stesse. Accompagnamento, di fatto, operativo dal marzo 2011 al maggio 2014; 2. apertura di credito di € 10.000, per elasticità di caSA).
Quanto, invece, al finanziamento (prestito artigiano) n. 466-753646 sotto forma di sovvenzione dell'importo di € 110.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili da € 1.964,89 scadenti dal 25.3.2011 al 25.2.2016 è stato depositato il contratto di accensione sin dalla fase monitoria, mentre contabilmente ad esso si riferisce l'estratto conto ex art. 50 TUB di cui all'allegato alla nota del
22.11.17.
Poiché le rate del finanziamento erano addebitate sul conto corrente oggetto di giudizio, poi, è stato agevole ricostruire da parte del CT le rate insolute, il capitale a scadere e gli interessi anche di mora applicati ( cfr. pag. 12 seconda relazione peritale).
• Posizione della – conto corrente 466-355035.84 e facilitazioni creditizie Parte_1
Tutto ciò premesso, vanno analizzate le singole doglianze mosse dall'opponente debitrice principale puntualizzando singolarmente le questioni esposte in citazione e nei successivi atti.
1. Verifica convenzione e applicazione degli interessi convenzionali e violazione art. 118
TUB.
In linea di principio, deve osservarsi che “Se il correntista deduce la mancata pattuizione in forma scritta del contratto di conto corrente, l'onere di produzione del contratto grava sulla banca che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.
117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti
l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Il ricalcolo del rapporto deve essere operato senza alcuna capitalizzazione, utilizzando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS” (Tribunale Roma sez. XVI,
17/03/2022).
Dunque, “Nei rapporti bancari, affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod.civ., che
è norma imperativa. Le parti di un rapporto bancario, infatti, possono per legge pattuire interessi, corrispettivi, superiori a quelli legali;
ma, per quanto qui rileva, nei limiti dell'art. 1284, comma 3,
11 cod.civ. che stabilisce la necessità che detti interessi ultra legali siano pattuiti in forma scritta e che in mancanza si applica l'interesse nella misura legale, trattandosi di una forma ad substantiam
(ovvero prevista a pena di nullità)”( ex multis Corte appello Torino sez. I, 19/11/2018, n.1980).
Nei contratti bancari, poi, in mancanza della prova dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'istituto di credito, ai sensi dell'art. 118 TUB, della comunicazione delle modifiche contrattuali, le eventuali condizioni più sfavorevoli applicate dalla banca dovranno ritenersi illegittime;
viceversa, le condizioni più favorevoli, pur non comunicate, non possono essere ritenute illegittime, atteso che la disposizione richiamata nulla dice a riguardo.
Il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, posto che si tratta di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario, per cui non può riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente.
Applicando tali principi al rapporto in oggetto il CT in entrambe le consulenze ha constatato che in fase contrattuale le parti hanno convenuto: il 24.2.2011, all'apertura del rapporto di c/c ,
l'applicazione di un tasso a credito pari all'EURIBOR 365 a 3/m, diminuito di 3,5 punti (con un minimo di 0,010); il 25.2.2011, in relazione alla concessione di un fido di € 70.000, collegato alla cessione s.b.f. di documenti rappresentativi di crediti, l'applicazione di un tasso a debito del 6,25% nei limiti del fido e del 12,45% oltre tale limite;
€ 10.000, per A/C in c/c, un tasso a debito ancorato al parametro EURIBOR M.M.P.360 (comportante la revisione mensile del valore di riferimento) + spread di 4 punti per gli utilizzi nei limiti del fido ed una maggiorazione di altri 4 punti in caso di sconfino.
Senonchè – a parte quanto si dirà in sede di esame della censura di usura: cfr. infra – il CT ha constatato che in corso di rapporto la banca ha apportato diverse variazioni in senso sfavorevole alla correntista senza adeguata comunicazione (l'elenco delle numerose variazioni in parola è riportato nel prospetto allegato n. 6 alla CT), tanto che in sede di ricalcolo del saldo del conto ella ha tenuto conto dei tassi convenuti tra le parti – così come innanzi descritto – applicando peraltro, nel corso del tempo, solo le variazioni apportate dalla nella misura più favorevole per la cliente, facendo CP_8 riferimento alle diverse tipologie di utilizzo, quindi con riguardo dapprima all'ammontare degli anticipi in corso, di seguito al fido di caSA usufruito ed infine agli eventuali debordi sull'accordato ed eliminando le variazioni sfavorevoli.
2. Anatocismo ed indebita capitalizzazione trimestrale
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche
12 stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il neceSArio requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera,
l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la steSA periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espreSA pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata Delibera CICR
e proseguiti successivamente, la CaSAzione da ultimo ha specificato che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è neceSAria una espreSA pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (CaSAzione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140).
13 Va, infatti, tenuto conto che una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era neceSArio addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera.
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma 629, della L.
n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la steSA periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non poSAno produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr.
Tribunale di LA, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad eSA sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti – cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da Banca d'Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR. Quanto al secondo profilo, il
Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla
Banca d'Italia, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa exart. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione
14 dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben poSAno escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio
2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_10
Da ultimo, la Suprema Corte di CaSAzione ha confermato tale assunto con la pronuncia n. n.21344 del 30.07.24 per cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del
2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Applicando tali previsioni al rapporto oggetto di giudizio, sebbene in sede di apertura del conto corrente in data 24.02.11 è stata prevista la medesima periodicità della capitalizzazione unitamente alla sottoscrizione separata della pattuizione, deve osservarsi – integrando in questo la relazione – che in sede di pattuizione del TAN e TAE creditore, il contratto reca la medesima cifra.
Ciò, però, non accade nel pressocchè coevo ( 25.02.11) contratto di concessione del fido di euro
70.000,00 laddove entrambe le voci di TAN e TAE risultano differenziate per effetto della capitalizzazione trimestrale, tanto che possono essere utilizzati i ricalcoli eseguiti dal CT che non operano alcuna epurazione del conto dalla capitalizzazione trimestrale.
3. Commissione di massimo scoperto e successive modifiche
PaSAndo, invece, alla censura relativa alla illegittima pattuizione della cms nella prassi dei rapporti bancari, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero
"extrafido".
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa
(cfr. Trib. LA n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo
18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005,
Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. LA 4/4/2003, Trib. LA 4/7/2002).
15 Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola steSA, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n.
309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010
n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006,
Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (Tribunale Brescia, 03/11/2017, n. 3161; ed ancora Tribunale
Lucca, 14/12/2016, n. 2628 per cui “In tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo”), confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata
16 in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fiSAto al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 22/06/2016,
n. 12965).
Viceversa ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che intereSA ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la meSA a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di meSA a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito,
"quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma meSA a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma meSA a disposizione del cliente".
17 Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d'Italia più volte menzionate è stata definitivamente superata.
Applicando tali principi al caso di specie ( che non vede per ragioni temporali l'applicazione della c.m.s.) come osserva il CT, con i contratti del 25.2.2011 è stata formalizzata l'intesa in ordine all'applicazione trimestrale: per il fido di € 70.000, connesso allo smobilizzo dei crediti, di una - commissione trimestrale istruttoria fidi nella misura dell'1,1 per mille sul monte fidi;
per l'A/C in c/c di € 10.000, della comm.ne disponibilità fondi, dello 0,50% sul fido medio ponderato e una commissione gestione sconfini, in misura rapportata all'entità dei numeri debitori (oltre il limite del fido), con relativi addebiti come riportati alla pag. 6 della ( seconda) relazione peritale e nella tabella riassuntiva a pag. 28.
Sono stati presi in carico dal CT nei ricalcoli solo gli addebiti relativi agli oneri che risultano convenuti tra le parti, ossia: la CDF rapportata all'A/C in c/c di € 10.000,00; la gestione sconfini, prevista per i debordi relativi all'A/C in c/c; la commissione istruttoria fidi, definita per l'affidamento di € 70.000.
Per carenza contrattuale sono stati espunti gli addebiti riferiti alle causali “comm.ne istruttoria veloce”
(€ 1.815,00) e “CDF altri affidamenti” (€ 3.048,68).
4. Spese e valute
Quanto alle spese e/o commissioni (sia trimestrali che infra-trimestrali), la disciplina delle spese risulta correttamente regolamentata solo in parte.
In particolare, sulla base di quanto previsto nel contratto del 24.2.2011 di apertura del conto corrente, la – nel corso dell'intero periodo considerato – ha addebitato un canone mensile (incluso il CP_8 costo di n. 400 operazioni) inizialmente corrispondente all'importo convenuto (€ 24,00) e di seguito, per un importo aumentato progressivamente sino ad € 26,63 (dal dic 2004 al maggio 2016).
Inoltre, nell'ambito delle competenze trim.li, sono stati aggiunti costi per compless. € 19,74.
Tenuto conto del perimetro d'intervento previsto dai quesiti sottoposti, nella ricostruzione della movimentazione del rapporto il CT ha incluso solo gli addebiti sussistenti.
Quanto alla disciplina delle valute che il CT non ha effettuato alcuna rideterminazione del saldo con riferimento a tali addebiti, in considerazione della presenza della pattuizione concernente la postergazione e antergazione in atti e del suo rispetto.
5. Usura
Sul punto, merita di essere premesso quanto segue in ordine alla verifica della steSA, in particolar modo sulla scorta dei recenti arresti giurisprudenziali della CaSAzione afferenti la problematica della cd. usura sopravvenuta.
18 Come è noto, infatti, con riguardo ai contratti di mutuo la Suprema Corte di CaSAzione a Sezioni
Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha di recente chiarito che, qualora il tasso degli interessi fiSAto contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla
Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge steSA o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ponendosi la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta, non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.
Questo principio espresso in materia di mutui, va adattato ai conti correnti – soprattutto se assistiti da affidamenti - che esplicano le loro funzioni secondo meccanismi diversi ( cfr. Trib. Tribunale Firenze sez. III, 21/04/2022, n.1160)
Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, poSA comunque verificarsi un superamento.
Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbaSAto il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi.
In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di CaSAzione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, 'non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (SS.UU. n. 24675/2017).
La seconda ipotesi, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale.
19 Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione.
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espreSAmente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
Nel caso di specie, il CT ha innanzitutto individuato correttamente le classi di comparazione riportate a pag. 19 della relazione definitiva ovvero: Apertura di credito in conto corrente - Classe
d'importo - fino ad € 5.000 (dal 24.2.2011) - oltre € 5.000 (dal 25.2.2011); Anticipi e sconti - Classe
d'importo. da € 5.000 a 100.000; Altri finanziamenti a famiglie e imprese - Intera distribuzione, così procedendo a fiSAre il TSU.
Ne conseguita la seguente verifica :
• Per il contratto del 24.2.2011 - Periodo di applicazione: 1° gennaio/31 marzo 2011
Verifica Tasso Tasso Tasso DR Differenza Esito
TEG effettivo soglia convenuto verifica globale (in assenza medio di fido)
11,13% 16,695% 10,011% -6,684% Negativo
• Per il contratto del 25.2.2011 - Periodo di applicazione: 1° gennaio/31 marzo 2011
Verifica Tasso Tasso Tasso DR Differenza Esito TEG effettivo soglia ed altri verifica globale oneri medio convenuti
9,02% 13,53% Tasso DR:
- 6 , 4 1 N e g a t i v o 5,12 CDA annua 2,00
Totale 7,12
Tasso DR oltre il limite del fido
9,02% 13,53% 12,45% -1,08 Negativo
20 • Per il contratto del 25.2.2011 - Periodo di applicazione: 1° gennaio/31 marzo 2011 A/C €
70.000 colleg. - Categoria: anticipi e sconti - Classe d'importo: da € 5.000 a 100.000 a negoz. di portaf.
TEG Tasso Tasso Tasso DR Differenza Esito effettivo soglia ed altri verifica globale oneri medio convenuti
6,03% 9,045% Tasso DR:
-2,695 Negativo 6,25 Comm. istrutt. fidi (annua) 0,10
Totale 6,35
Tasso DR oltre il limite del fido
6,03% 9,045% 12,45% +3,00% Superamento tasso soglia
Come verificato dal CT dalla verifica eseguita sulla base dei dati innanzi evidenziati, è emerso il superamento del tasso soglia in sede contrattuale limitatamente all'entità del tasso debitore applicabile per gli utilizzi oltre il limite del fido (€ 70.000,00) in occasione della meSA a disposizione
- sotto forma di apertura di credito collegata alle negoziazioni di portafoglio - da parte della banca, laddove peraltro è stato constatato che dall'esame dei riassunti scalari in atti è scaturito che la convenuta - per tutto il periodo in cui è stata resa operativa la linea di credito (29.3.2011/12.5.2014)
- ha gestito l'utilizzo della facilitazione rigorosamente nei limiti del fido. Conseguentemente, per tutto il periodo considerato, con riferimento alle negoziazioni di portafoglio, non si sono verificati utilizzi debordanti rispetto al limite del fido contrattualizzato.
Correttamente, dunque, ha escluso la sanzione dell'art. 1815 c.c.- non procedendo ad alcun ricalcolo
– sulla scorta del condiviso assunto per cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto”( Trib. Roma, Sez. XVII, 28 gennaio 2022, n. 1393; Cass. Civ., Sez. I,
15.09.2017, n. 21470). 21 • – Mutuo chirografario n. 466-753646 CP_11 Parte_1
In riferimento alle censure mosse dalla mutuataria alla condotta della banca in riferimento al rapporto di finanziamento, in via di metodo, è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.
108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone neceSAriamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi
22 soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi neceSAriamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in eSA attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale
Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di LA 3/6/2014 n. 7234; Tribunale
Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77).
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale LA sez. VI, 08/06/2017,
n.6505).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e
TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
23 Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015;
Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014;
Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di ON 27/4/2014;
Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6,
Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia;
in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di
CaSAzione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n.
19597).
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal
D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato:
24 tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre
2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per
i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul
TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espreSA così: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( TEGM + 1,9%) + ½.
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di
25 interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella steSA misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.
L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto;
diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica neceSAriamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fiSAta al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che poSA farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dalla e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario. Parte_1
Invero, la domanda è sostenuta da premesse di metodo non pienamente condivisibili.
26 A tal proposito, va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla
Banca d'Italia, che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. L'utilizzo di metodi e formule diverse si pone contra legem e determina l'infondatezza delle censure avanzate.
Il primo dato da evidenziare è che non corretta è stata la prospettazione sin dall'atto di citazione relativa all'inclusione nel TEG della clausola di estinzione anticipata.
Invero, ormai pacificamente affermato dalla Suprema Corte di CaSAzione ( cfr. sentenza del 7 marzo
2022, n. 7352) la commissione di estinzione anticipata costituisce configura una multa penitenziale, la cui funzione «non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra
i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello», bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
In altre parole, «non si è di fronte (…) a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Su queste premesse, la Corte conclude che «la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà».
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996.
Ciò premesso, tenuto conto del TSU calcolato nel 17,97% (TEGM, ossia del tasso effettivo globale medio - rilevato in base all'acquisito, Decreto Ministeriale relativo al periodo di applicazione 1° gennaio/ 31 marzo 2011 per la categoria “altri finanziamenti a famiglie ed imprese”- corrispondente all' 11,98%) il TEG del contratto calcolato nel 3.306% ( cfr. pag. 21 della seconda relazione peritale), risulta pacificamente inferiore.
Quanto, poi, agli interessi di mora nella misura nominale, con il contratto del 25.2.2011 è stata convenuta l'applicazione del tasso di mora nella misura di 3 punti in più di quello corrispettivo;
corrispondente quindi al 5,761 % ( 2,761%+3%).
Per l'individuazione del tasso soglia usura - da porre a raffronto con il cennato tasso di mora nominale
– il CT ha fatto correttamente ricorso alla formula prevista dalla sentenza della Suprema Corte di
27 CaSAzione SS.UU. n. 19597 del 18.9.2020 con riferimento ai contratti conclusi dal 1°.
4.2003 al
30.6.2011: “(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”.
E' stato così determinato un tasso soglia pari al 21,12% (11,98 + 2,1) maggiorato dello 0,50 % per il trimestre nel corso del quale è stato stipulato il contratto di finanziamento.
Ne è scaturita l'individuazione di un tasso di mora nominale pattuito inferiore del 15,359% (21,12 -
5,761) rispetto al tasso soglia di periodo.
Infine, quanto all'applicazione concreta del tasso di mora, infine, il CT ha evidenziato che nel periodo di ammortamento fino al 25.11.13 non risultano applicati interessi di mora, mentre ( cfr. pag.
24 relazione peritale), dalla certificazione ex art. 50 TUB, prodotta da alla Controparte_12 data del 17.5.2016, risulta l'addebito di “interessi di mora semplici” per € 2.478,77 relativi all'importo
€ 48.902,66 (46.769,36 + 2.133,29) delle “rate scadute e non pagate” di cui al debito residuo per un globale di € 65.982,08 risultante dal piano di rimborso sviluppato dalla mutuante sulla base di 72 rate sull'importo di € 48.902,66 - relativo alle “rate scadute/non pagate” - sono stati conteggiati dalla mutuante “interessi di mora” per € 2.478,77.
Dall'eseguita verifica peritale in ordine a tali importi è scaturito che per il calcolo degli “interessi di mora” - determinati in € 2.478,77 su un capitale di € 48.902,66 - da ritenere, in assenza di specifica segnalazione da parte della relativi al periodo dal 26.8.2015 al 17.5.2016 (266 giorni), -è stato CP_8 applicato un tasso pari al 6,9553%, quindi inferiore del 14,16% rispetto al tasso soglia di mora
(21,12%) del periodo considerato.
In definitiva, può essere confermato il saldo negativo richiesto dalla banca per il mutuo oggetto di giudizio pari alla complessiva somma di euro 70.613,75, di cui euro 65.982,08 quale “debito residuo” in linea capitale al 25.3.2013, € 2.151,20, per interessi corrispettivi, 2.478,77, sull'importo complessivo di € 48.902.66 relativo alle rate scadute non pagate ed euro 1,70, per spese.
• Conclusioni posizione debitoria .r.l. Pt_1
In definitiva, applicando i principi indicati supra al conto corrente n. 466-355035.84 e collegate facilitazioni creditizie, il saldo negativo del predetto va ricalcolato in euro 75.473,97, in luogo di euro
93254,60 ( cfr. 31 seconda relazione peritale) ed euro € 70.613,75 quale saldo del contratto di finanziamento, per complessivi euro 146.087,72, oltre interessi legali dalla domanda sulle singole sorti capitali.
Ne segue la revoca del d.i. n. 4032/17 del 03.05.17 nei confronti di e la sua condanna al Parte_1 pagamento in favore della parte opposta come rappresentata in atti della minor somma di euro
146.087,72, oltre interessi legali dalla domanda sulle singole sorti capitali.
• Posizione dei garanti e Parte_3 Parte_2
28 Quanto alla posizione dei garanti e ( cfr. docc. nn. 11 e 12 allegati alla Parte_2 Parte_3 comparsa di risposta), va innanzitutto esclusa per essi la qualifica di consumatori, trattandosi di soci rispettivamente al 60% e al 40% della oltre ad esserne il primo legale rappresentante. Parte_1
Deve, infatti, rammentarsi che come puntualizzato da ultimo dalle Sezioni Unite Civili della Corte
Suprema di CaSAzione (decisione del 27.02.2023, n. 5868) che : «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando
l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Rilevato, allora che nel caso di specie è il legale rappresentante della società ( oltre che Parte_2 socio al 60%) e è titolare di una partecipazione non trascurabile, tanto che deve farsi Parte_3 discendere da tali circostanze di fatto il collegamento funzionale con la società debitrice principale che esclude la qualifica di consumatore per i due odierni opponenti.
PaSAndo, poi, alla natura dei contratti sottoscritti ( fideiussione omnibus e fideiussione specifica) la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle
Imprese (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione.
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il
Garantievertrag, quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento
29 della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore.
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid.attiva), mentre quella autonoma vede la steSA banca nel ruolo di garante
(fid.passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere neceSAriamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per eSA alcuna onerosità
(su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022).
Ciò chiarito, uno dei contratti de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 3 produzione monitoria).
D'altronde, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 8 “Il fideiussore, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale interessi spese e tasse ed ogni altro accessorio” ) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è neceSArio che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
Nel caso di specie, anche l'espressione contenuta nell'art. “anche in caso di opposizione del debitore” va letta nel contesto complessivo del contratto, laddove ad esempio all'art.1, definisce l'oggetto del contratto come “tutto quanto dovuto dal debitore della banca per capitale, interessi ( anche se
30 moratori) ed ogni altro onere e/o accessorio ( incluse spese)” che accosta la pattuizione ad una fideiussione codicistica, più che ad un contratto totalmente svincolato da eSA.
Dunque, sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” poSA, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è neceSArio esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; Trib. Firenze, n. 1722/2020; Corte
Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione;
infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
D'altro canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Alla luce di quanto esposto, entrambi i contratti sottoscritto dagli odierni opponenti in data 25.02.11 fino a 110.000,00 in via specifica e fino a 105.000,00 in via generica ed all'esame del Tribunale concretano indubbiamente la fattispecie giuridica della fideiussione.
31 Quanto, poi, alla censura di presunta violazione della normativa antitrust, deve ritenersi che, alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Nel caso di specie, le parti opponenti hanno sostenuto che i contratti di fideiussione stipulati in data
25.02.11 fossero nulli perché contenenti le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dagli opponenti quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di sei anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di LA, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di CaSAzione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca
32 d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben sei anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitati a menzionare la decisione della Banca d'Italia del
2005 ( da ritenersi acquisita quale fatto notorio) senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo ( poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2011 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella steSA clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ) nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e Pt_9 prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale
Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. LA, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di LA, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.
131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno
2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib.
Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità della garanzia ed estensione della facoltà ai predetti fideiussori di proporre le medesime eccezioni che potevano essere mosse dal debitore principale.
33 Ne consegue che anche nei confronti di e va revocato il d.i. n. 4032/17 Parte_2 Parte_3 del 03.05.17 e i medesimi vanno condannati in solido con la al pagamento della complessiva Parte_1 somma di euro 146.087,72, oltre interessi legali dalla domanda sulle singole sorti capitali.
• Posizione di Parte_10
è a dirsi per la posizione dell'opponente fideiussore che, come anticipato in
[...] Parte_4 sede di ordinanza di remissione della causa sul ruolo, va qualificato come consumatore, non avendo con la società debitrice principale alcun collegamento funzionale e non risultando che avesse alcun interesse economico connesso all'esercizio dell'impresa all'atto del rilascio della garanzia.
Né, pervero, la sua qualifica come imprenditore per altre attività può incidere in ordine alla sua qualificazione – come sostiene la banca opposta – se solo si rammenta – come fatto supra – che “per determinare se una persona che ha stipulato un contratto poSA essere considerata “consumatore“, occorre considerare le finalità attuali o future perseguite attraverso tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell'attività svolta da tale persona”( ex multis CGUE 9 marzo 2023, nel caso C-177/22).
Insomma, in definitiva, lo stato soggettivo di “consumatore” ( cfr. SSUU n. 25954/24 ) dipende pur sempre dalla natura e dalla finalità del contratto da verificare al momento della sua conclusione.
Ciò premesso, dunque, va come già anticipato rilevare che la clausola di deroga al termine dell'art. 1957 c.c. è da considerarsi per pacifica giurisprudenza, veSAtoria : invero, “È veSAtoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (CaSAzione civile sez. III, 28/09/2023, n.27558; ma sul punto si veda anche Tribunale
Firenze sez. III, 04/10/2023, n.2807, per cui “Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve neceSAriamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal codice del consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate veSAtorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.”; cfr, anche Tribunale Bologna sez. IV,
31/07/2024, n.2244 che rinviene la ratio della veSAtorietà nella limitazione della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata).
Ciò premesso, essendo nel potere/dovere del Giudice nazionale il rilievo anche d'ufficio e al di là delle preclusioni processuali ( salvo il giudicato solo ove oggetto di discussione : CGUE 11 marzo
2020, C 511/17, EU:C:2020:188, punto 26) e per tutte Cass. SSUU n. 9479/23 ) della Pt_11
34 veSAtorietà delle clausole sottoscritte dal consumatore in assenza di trattativa privata, avendo Pt_4
( in uno agli altri fideiussori) fin dall'atto di opposizione sollevato eccezioni sulla validità
[...] delle fideiussioni prestate ( diverse sono state le contestazioni di nullità anche riguardanti la violazione dell'art. 1957 c.c.), va rilevato che risulta, dalla risoluzione dei contratti stipulati dalla
[...]
( cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione monitoria, aprile 2016 ) al 30.03.17 ( data di Pt_1 introduzione del procedimento monitorio e dell'iniziativa giudiziaria verso il debitore principale ) decorso ampiamente il semestre previsto dall'art. 1957 c.c., norma che si sostituisce alla declaratoria di veSAtorietà della clausola nulla ( ex multis Tribunale di Firenze 14 giugno 2025).
La banca opposta, va pertanto dichiarata decaduta dalla facoltà di azionare la sua pretesa verso Pt_4 nei cui confronti il decreto ingiuntivo n. 4032/17 va revocato.
[...]
• Spese di lite e CT
Stante l'accoglimento solo per una parte delle ragioni degli opponenti e Parte_1 Parte_2
, le spese tra questi e la società opposta vanno compensate per 1/5 e poste, secondo il Parte_3 valore della lite e la complessità della steSA, per la restante parte in capo alle parti opponenti, nei confronti delle quali una parte del debito è stata confermata (Cass. CaSAzione civile sez. I,
26/02/2024, n.4982 per cui “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”).
Le spese di CT, poi, per le medesime ragioni sono poste, come liquidate da separato decreto in atti per 1/5 in capo a come rappresentata e per la rimanente parte in capo Parte_6 agli opponenti e in solido. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Viceversa stante la revoca totale del decreto nei confronti di le spese di lite da questi Parte_4 sostenute e liquidate secondo i medesimi parametri supra indicati e liquidate come in dispositivo sono poste a carico dell'opposta.
Le spese tra gli opponenti e l'interventrice stante solo il motivo in rito della decisione quanto alla posizione di quest'ultima meritano di essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promoSA come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
35 1. Rigetta la domanda di come rappresentata in atti di subentro nella posizione Controparte_5 processuale della parte opposta Parte_6
2. Accoglie solo parzialmente l'opposizione e revoca il d.i. n. 4032/17 del 03.05.17 e per l'effetto condanna la ed in solido e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
come rappresentata in atti e in persona del legale Parte_6 rappresentante p.t., della somma di euro 146.087,72 oltre interessi legali sulle singole sorti capitali dalla domanda monitoria ex art. 1284 co IV c.p.c. al saldo;
3. Revoca il d.i. n. 4032/17 del 03.05.17 nei confronti di Parte_4
1. Compensa per 1/5 le spese del presente giudizio tra ed in solido e Parte_1 Parte_3
, da un lato, e come rappresentata in atti e in Parte_2 Parte_6 persona del legale rappresentante p.t. e pone la restante parte che si liquida in euro 17.965,00 compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% a carico dei primi in solido ed a favore della parte opposta;
2. Condanna come rappresentata in atti e in persona del legale Parte_6 rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_4 liquidano in euro 110,00 per spese vive ed euro 11.229,00 per compensi professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to Paolo Parlato dichiaratosene antistatario;
3. Pone le spese di CT come liquidate come da separato decreto in atti per 1/5 in capo a.
[...]
come rappresentata in atti e in persona del legale rappresentante Parte_6
p.t. e per la restante parte di 4/5 in capo in solido a in persona del legale Parte_1 rappresentante ed in solido e;
Parte_3 Parte_2
4. Compensa integralmente le spese tra gli opponenti e come rappresentata in atti. Controparte_5
Napoli, 03.07.25 Il GU DO.SA Maria Carolina De Falco
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