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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice LE D'RI,
all'udienza del 12/11/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4199/2024 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv.ti Marco Rizzo e Francesca
AN NE, domiciliatari, in virtù di procura in atti;
- attrice/opponente-
contro rappresentato e difeso dall' Avv. Ruocco AN, CP_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio;
-convenuto/opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 26/2/2024 – contratti bancari- consegna documenti contrattuali e carta Blu American
Express.
pagina 1 di 10 Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 12/11/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.4.2024,
ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale
di Bari in data 26.2.2024, con il quale, ad istanza di CP_1
le è stato ingiunta la consegna di copia del contratto di credito
revolving n. 31007 sottoscritto da quest'ultimo in data 9/9/2015 e dell'estratto conto storico, oltre alle spese e alle competenze della procedura.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere tempestivamente adempiuto all'obbligo di consegna della documentazione contrattuale e dell'estratto conto storico richiesti ai sensi dell'art. 119 t.u.b., a mezzo pec del 1°9.2023, dal per il tramite dell'associazione dei consumatori CP_1 CP_2
già in epoca antecedente rispetto al deposito dell'istanza monitoria;
in particolare, evidenziando di avere prodotto alla controparte il contratto di credito cd. revolving, il Regolamento applicabile alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta della Carta Blu
American Express (liberamente consultabile, nella formulazione vigente, anche sul sito www.americanexpress.it – nella sezione pagina 2 di 10 Termini e Condizioni) e tutti gli estratti conto relativi al rapporto in esame.
Ha, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'avversa pretesa monitoria, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha insistito per CP_1
il rigetto dell'avversa impugnativa, precisando come l'opponente non avesse consegnato il “contratto” nella completezza del regolamento negoziale, bensì solo un “modulo di richiesta”, privo delle condizioni generali applicabili al rapporto, del regolamento europeo e del documento di sintesi. Ha evidenziato, quindi, che neppure l'avvenuta consegna del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cfr. stralcio cap. IV. condizioni economiche del servizio) potesse considerarsi pienamente satisfattiva dell'istanza stragiudiziale ex art. 119 tub, al pari della circostanza che il regolamento specifico negoziale e le condizioni generali di contratto fossero consultabili liberamente sul sito online dell' attesa la sussistenza di Parte_1
un diritto sostanziale autonomo del cliente, quale situazione giuridica finale e non strumentale, a prescindere dalla concreta utilizzazione della documentazione da parte del medesimo. Ha
insistito, quindi, per il rigetto della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata in data 4/6/2024).
I.3.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 12/11/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
pagina 3 di 10 è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni.
II. - L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni seguenti.
La parte opposta assume che la opponente non abbia CP_3
integralmente adempiuto all'ordine di consegna della documentazione contrattuale relativa al cd. contratto di credito revolving del
9.9.2015, in quanto aveva trasmesso al soltanto copia delle CP_1
prime due pagine del modulo negoziale sottoscritto, non anche delle pagine successive contenenti le condizioni generali del rapporto, non potendosi ritenere sufficiente il rinvio operato dalla banca al contenuto del proprio sito, in cui il regolamento delle condizioni generali era pubblicato.
L'obbligo della di consegnare la documentazione inerente CP_3
ai rapporti bancari in essere con i propri clienti di cui all'art. 119, co. 4, TUB, consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto ad entrambe le parti del contratto dall'art. 1175 e 1375 c.c.
Dunque, il fondamento del predetto obbligo va individuato nel principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., alla luce del quale la giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato che i clienti hanno diritto a ricevere copia della documentazione contabile e contrattuale, ammettendo per quest'ultima che essa possa essere pagina 4 di 10 richiesta anche in momenti successivi alla sottoscrizione, senza alcun limite temporale, dal momento che il contratto per sua stessa natura costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti (v. Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza 20 aprile
Corte d'appello di Milano n.2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012).
Anche la Suprema Corte ha più volte chiarito che la pretesa della documentazione bancaria da parte di un cliente della banca abbia natura di diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è
estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto (v. Cass. civ., 12 maggio 2006, n.11004; Cass. civ., 27
settembre 2001, n. 12093; Cass. civ., 22 maggio 1997, n.4598), non essendo nemmeno subordinato l'esercizio di tale diritto al rispetto di formalità espressive o di determinate vesti documentali (Cass.
civ., ord. 10novembre 2020, n.25158; Cass. civ., 11 marzo 2020, n.
6795).
Nella specie, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale bancario indicato dal ricorrente. Parimenti incontestato
è l'inoltro della richiesta ex art. 119 TUB in data 1°.09.2023 per il tramite dell'associazione A. Difesa, con cui il ricorrente aveva sollecitato la consegna della documentazione contrattuale, in particolare, del contratto e dell'estratto conto storico.
Con mail del 22.9.2023, l' ha Parte_1
messo a disposizione dell'opposto sia il modulo negoziale contenente la richiesta di emissione della carta di credito Blu American
Express, debitamente sottoscritto dal , unitamente a tutti CP_1
gli estratti conto emessi dal 2015 al 2023, sia il Regolamento
Generale Carte di Credito ad Opzione Carta Platinum Credit, Carta
pagina 5 di 10 Gold Credit, Carta Explora e Blu American Express®, applicabile alla data di sottoscrizione del contratto (doc. 3 fascicolo opponente),
con l'invito ulteriore a consultare sul sito www.americanexpress.it -
nella sezione Termini e Condizioni – “il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”.
Al riguardo, si ritiene che i documenti indicati risultino esaurienti e satisfattivi della richiesta inoltrata stragiudizialmente ai sensi dell'art. 119 tub, nonché dell'ulteriore istanza giudiziale avanzata in sede monitoria, specie alla stregua della formulazione dell'ordine di consegna contenuta nel ricorso ex
art. 633 c.p.c. che fa generico riferimento al contratto e all'estratto conto storico.
Infatti, dall'esame del documento denominato “Richiesta Carta
Blu American Express” sottoscritto il 9.9.2015 (doc. sub all. 1 alla comparsa di risposta dell'opposto), emerge come, alla pagina 2, il cliente abbia dichiarato e specificamente sottoscritto di avere ricevuto e di impegnarsi a conservare i seguenti documenti:
1) Regolamento generale delle carte di credito ed opzioni Parte_1
[...]
2) Informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
3) Foglio informativo e documento di sintesi per le carte di pagamento Supplementari. Parte_1
Orbene, come innanzi precisato, il regolamento sub 1) è stato consegnato tra gli allegati della mail del 22.11.2023.
Nel corpo di tale comunicazione la banca ha aggiunto che il
Regolamento vigente all'attualità, dunque, al momento della trasmissione della documentazione, era consultabile sul proprio sito online.
pagina 6 di 10 L'opposto, di contro, non ha in alcun modo precisato eventuali difformità tra il regolamento messogli a disposizione e quello che assume integrasse il modulo negoziale della richiesta di carta revolving.
Sicché, in assenza di dimostrati elementi che portino a ritenere che, al momento della sottoscrizione del contratto, il regolamento ritenuto applicabile al rapporto dalle parti fosse diverso da quello allegato alla mail predetta, l'obbligo di consegna ai sensi dell'art. 119 tub si deve ritenere assolto già in via stragiudiziale dalla banca.
Quanto al documento sub b) è la stessa parte opposta che, in sede di comparsa di risposta, afferma di avere avuto la disponibilità
delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori contenenti tutte le spese e le commissioni applicate alla concessione ed uso della carta supplementare (si veda, nello specifico, pagina 5,
in cui il dichiara che “la documentazione trasmessa dalla CP_1
non può considerarsi esaustiva avendo la stessa, in fase di CP_3
stipula, consegnato anche il documento “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (cfr. stralcio cap. IV. condizioni economiche del servizio).
Infine, con riguardo al documento di sintesi non si apprezzano,
perché non adeguatamente allegate, circostanze di fatto che inducano a ritenere che si tratti di un documento ontologicamente e strutturalmente distinto, contenente condizioni generali di contratto diverse e aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel modulo negoziale di richiesta di rilascio della carta di credito, nel regolamento e nel foglio informativo.
pagina 7 di 10 Di conseguenza, non si è, alla stregua della valorizzazione delle risultanze di causa, in grado di apprezzare concretamente lo specifico interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. che deve sorreggere una qualsiasi azione giudiziaria, da intendersi pur sempre strumentale al soddisfacimento della pretesa soggettiva giuridicamente rilevante e non altrimenti tutelabile dall'interessato; potendosi ritenere ampiamente soddisfatto il diritto autonomo all'acquisizione della documentazione contrattuale da parte del soggetto beneficiario del finanziamento in esame.
Si aggiunge, inoltre, che successivamente rispetto alla ricezione da parte dell'associazione operante nell'interesse del CP_2
del modulo di richiesta e degli estratti conto, quest'ultimo CP_1
non ha lamentato mediante alcuna comunicazione inviata all'opposta,
la parzialità della documentazione contrattuale consegnatagli.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione merita accoglimento.
III.- In omaggio al principio della soccombenza processuale, le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza dell'opposto.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore indeterminabile della controversia;
dunque, avendo pagina 8 di 10 riguardo allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del 70% della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa, nonché in misura del 50% di quella di studio,
introduttiva e decisoria, attesa la modesta entità delle questioni giuridiche controverse e l'adozione del metodo decisorio semplificato: Scaglione: da €26.000,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] Studio 1.701,00 -50% 850,00 Introduttiva 1.204,00 -50% 602,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 542,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 3.446,00
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex
art. 96 c.p.c. attesa l'inadeguata dimostrazione dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave in capo all'opposto, anche tenuto conto dell'esistenza di precedenti orientamenti di merito favorevoli a condividere soluzioni di segno diverso.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 8/4/2024 da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t, nei confronti di , così provvede: CP_1
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale di Bari
il 26/2/2024;
b) DA l'opposto alla rifusione delle spese di lite nei confronti di liquidandole nel complessivo Parte_1
pagina 9 di 10 importo di €3.705,00 (di cui €259,00 per esborsi), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 12/11/2025
Il Giudice
LE D'RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice LE D'RI,
all'udienza del 12/11/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4199/2024 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv.ti Marco Rizzo e Francesca
AN NE, domiciliatari, in virtù di procura in atti;
- attrice/opponente-
contro rappresentato e difeso dall' Avv. Ruocco AN, CP_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio;
-convenuto/opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 26/2/2024 – contratti bancari- consegna documenti contrattuali e carta Blu American
Express.
pagina 1 di 10 Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 12/11/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.4.2024,
ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale
di Bari in data 26.2.2024, con il quale, ad istanza di CP_1
le è stato ingiunta la consegna di copia del contratto di credito
revolving n. 31007 sottoscritto da quest'ultimo in data 9/9/2015 e dell'estratto conto storico, oltre alle spese e alle competenze della procedura.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere tempestivamente adempiuto all'obbligo di consegna della documentazione contrattuale e dell'estratto conto storico richiesti ai sensi dell'art. 119 t.u.b., a mezzo pec del 1°9.2023, dal per il tramite dell'associazione dei consumatori CP_1 CP_2
già in epoca antecedente rispetto al deposito dell'istanza monitoria;
in particolare, evidenziando di avere prodotto alla controparte il contratto di credito cd. revolving, il Regolamento applicabile alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta della Carta Blu
American Express (liberamente consultabile, nella formulazione vigente, anche sul sito www.americanexpress.it – nella sezione pagina 2 di 10 Termini e Condizioni) e tutti gli estratti conto relativi al rapporto in esame.
Ha, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'avversa pretesa monitoria, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha insistito per CP_1
il rigetto dell'avversa impugnativa, precisando come l'opponente non avesse consegnato il “contratto” nella completezza del regolamento negoziale, bensì solo un “modulo di richiesta”, privo delle condizioni generali applicabili al rapporto, del regolamento europeo e del documento di sintesi. Ha evidenziato, quindi, che neppure l'avvenuta consegna del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cfr. stralcio cap. IV. condizioni economiche del servizio) potesse considerarsi pienamente satisfattiva dell'istanza stragiudiziale ex art. 119 tub, al pari della circostanza che il regolamento specifico negoziale e le condizioni generali di contratto fossero consultabili liberamente sul sito online dell' attesa la sussistenza di Parte_1
un diritto sostanziale autonomo del cliente, quale situazione giuridica finale e non strumentale, a prescindere dalla concreta utilizzazione della documentazione da parte del medesimo. Ha
insistito, quindi, per il rigetto della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata in data 4/6/2024).
I.3.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 12/11/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
pagina 3 di 10 è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni.
II. - L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni seguenti.
La parte opposta assume che la opponente non abbia CP_3
integralmente adempiuto all'ordine di consegna della documentazione contrattuale relativa al cd. contratto di credito revolving del
9.9.2015, in quanto aveva trasmesso al soltanto copia delle CP_1
prime due pagine del modulo negoziale sottoscritto, non anche delle pagine successive contenenti le condizioni generali del rapporto, non potendosi ritenere sufficiente il rinvio operato dalla banca al contenuto del proprio sito, in cui il regolamento delle condizioni generali era pubblicato.
L'obbligo della di consegnare la documentazione inerente CP_3
ai rapporti bancari in essere con i propri clienti di cui all'art. 119, co. 4, TUB, consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto ad entrambe le parti del contratto dall'art. 1175 e 1375 c.c.
Dunque, il fondamento del predetto obbligo va individuato nel principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., alla luce del quale la giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato che i clienti hanno diritto a ricevere copia della documentazione contabile e contrattuale, ammettendo per quest'ultima che essa possa essere pagina 4 di 10 richiesta anche in momenti successivi alla sottoscrizione, senza alcun limite temporale, dal momento che il contratto per sua stessa natura costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti (v. Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza 20 aprile
Corte d'appello di Milano n.2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012).
Anche la Suprema Corte ha più volte chiarito che la pretesa della documentazione bancaria da parte di un cliente della banca abbia natura di diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è
estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto (v. Cass. civ., 12 maggio 2006, n.11004; Cass. civ., 27
settembre 2001, n. 12093; Cass. civ., 22 maggio 1997, n.4598), non essendo nemmeno subordinato l'esercizio di tale diritto al rispetto di formalità espressive o di determinate vesti documentali (Cass.
civ., ord. 10novembre 2020, n.25158; Cass. civ., 11 marzo 2020, n.
6795).
Nella specie, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale bancario indicato dal ricorrente. Parimenti incontestato
è l'inoltro della richiesta ex art. 119 TUB in data 1°.09.2023 per il tramite dell'associazione A. Difesa, con cui il ricorrente aveva sollecitato la consegna della documentazione contrattuale, in particolare, del contratto e dell'estratto conto storico.
Con mail del 22.9.2023, l' ha Parte_1
messo a disposizione dell'opposto sia il modulo negoziale contenente la richiesta di emissione della carta di credito Blu American
Express, debitamente sottoscritto dal , unitamente a tutti CP_1
gli estratti conto emessi dal 2015 al 2023, sia il Regolamento
Generale Carte di Credito ad Opzione Carta Platinum Credit, Carta
pagina 5 di 10 Gold Credit, Carta Explora e Blu American Express®, applicabile alla data di sottoscrizione del contratto (doc. 3 fascicolo opponente),
con l'invito ulteriore a consultare sul sito www.americanexpress.it -
nella sezione Termini e Condizioni – “il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”.
Al riguardo, si ritiene che i documenti indicati risultino esaurienti e satisfattivi della richiesta inoltrata stragiudizialmente ai sensi dell'art. 119 tub, nonché dell'ulteriore istanza giudiziale avanzata in sede monitoria, specie alla stregua della formulazione dell'ordine di consegna contenuta nel ricorso ex
art. 633 c.p.c. che fa generico riferimento al contratto e all'estratto conto storico.
Infatti, dall'esame del documento denominato “Richiesta Carta
Blu American Express” sottoscritto il 9.9.2015 (doc. sub all. 1 alla comparsa di risposta dell'opposto), emerge come, alla pagina 2, il cliente abbia dichiarato e specificamente sottoscritto di avere ricevuto e di impegnarsi a conservare i seguenti documenti:
1) Regolamento generale delle carte di credito ed opzioni Parte_1
[...]
2) Informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
3) Foglio informativo e documento di sintesi per le carte di pagamento Supplementari. Parte_1
Orbene, come innanzi precisato, il regolamento sub 1) è stato consegnato tra gli allegati della mail del 22.11.2023.
Nel corpo di tale comunicazione la banca ha aggiunto che il
Regolamento vigente all'attualità, dunque, al momento della trasmissione della documentazione, era consultabile sul proprio sito online.
pagina 6 di 10 L'opposto, di contro, non ha in alcun modo precisato eventuali difformità tra il regolamento messogli a disposizione e quello che assume integrasse il modulo negoziale della richiesta di carta revolving.
Sicché, in assenza di dimostrati elementi che portino a ritenere che, al momento della sottoscrizione del contratto, il regolamento ritenuto applicabile al rapporto dalle parti fosse diverso da quello allegato alla mail predetta, l'obbligo di consegna ai sensi dell'art. 119 tub si deve ritenere assolto già in via stragiudiziale dalla banca.
Quanto al documento sub b) è la stessa parte opposta che, in sede di comparsa di risposta, afferma di avere avuto la disponibilità
delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori contenenti tutte le spese e le commissioni applicate alla concessione ed uso della carta supplementare (si veda, nello specifico, pagina 5,
in cui il dichiara che “la documentazione trasmessa dalla CP_1
non può considerarsi esaustiva avendo la stessa, in fase di CP_3
stipula, consegnato anche il documento “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (cfr. stralcio cap. IV. condizioni economiche del servizio).
Infine, con riguardo al documento di sintesi non si apprezzano,
perché non adeguatamente allegate, circostanze di fatto che inducano a ritenere che si tratti di un documento ontologicamente e strutturalmente distinto, contenente condizioni generali di contratto diverse e aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel modulo negoziale di richiesta di rilascio della carta di credito, nel regolamento e nel foglio informativo.
pagina 7 di 10 Di conseguenza, non si è, alla stregua della valorizzazione delle risultanze di causa, in grado di apprezzare concretamente lo specifico interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. che deve sorreggere una qualsiasi azione giudiziaria, da intendersi pur sempre strumentale al soddisfacimento della pretesa soggettiva giuridicamente rilevante e non altrimenti tutelabile dall'interessato; potendosi ritenere ampiamente soddisfatto il diritto autonomo all'acquisizione della documentazione contrattuale da parte del soggetto beneficiario del finanziamento in esame.
Si aggiunge, inoltre, che successivamente rispetto alla ricezione da parte dell'associazione operante nell'interesse del CP_2
del modulo di richiesta e degli estratti conto, quest'ultimo CP_1
non ha lamentato mediante alcuna comunicazione inviata all'opposta,
la parzialità della documentazione contrattuale consegnatagli.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione merita accoglimento.
III.- In omaggio al principio della soccombenza processuale, le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza dell'opposto.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore indeterminabile della controversia;
dunque, avendo pagina 8 di 10 riguardo allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del 70% della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa, nonché in misura del 50% di quella di studio,
introduttiva e decisoria, attesa la modesta entità delle questioni giuridiche controverse e l'adozione del metodo decisorio semplificato: Scaglione: da €26.000,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] Studio 1.701,00 -50% 850,00 Introduttiva 1.204,00 -50% 602,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 542,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 3.446,00
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex
art. 96 c.p.c. attesa l'inadeguata dimostrazione dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave in capo all'opposto, anche tenuto conto dell'esistenza di precedenti orientamenti di merito favorevoli a condividere soluzioni di segno diverso.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 8/4/2024 da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t, nei confronti di , così provvede: CP_1
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 562/2024 emesso dal Tribunale di Bari
il 26/2/2024;
b) DA l'opposto alla rifusione delle spese di lite nei confronti di liquidandole nel complessivo Parte_1
pagina 9 di 10 importo di €3.705,00 (di cui €259,00 per esborsi), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 12/11/2025
Il Giudice
LE D'RI
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