Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09693/2025REG.PROV.COLL.
N. 04124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4124 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Vellone, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il cons. AN RR e udito, per la parte appellante, l’avv. Bruno Vellone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il C.le magg. ca. dell’Esercito italiano -OMISSIS-ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del 13 luglio 2020 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
3. – Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare proposta in via incidentale con l’atto di appello.
4. – Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento di sospensione disciplinare dall’impiego, per mesi due, disposto nei confronti dell’odierno appellante perché questi, trovandosi in stato di ubriachezza, aveva opposto resistenza nei confronti di due appuntati della locale Compagnia Carabinieri che, intervenuti per sedare una lite familiare, lo avevano invitato a esibire un documento di riconoscimento, aggredendone uno e pronunciando una frase ingiuriosa.
Il procedimento disciplinare era stato avviato il 12 dicembre 2019, dopo aver acquisito, il 13 novembre 2019, copia della sentenza, divenuta irrevocabile, con cui la Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del militare in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) perché estinto per intervenuta prescrizione.
6. – Nel respingere i motivi di ricorso articolati in primo grado avverso il provvedimento sanzionatorio, il T.a.r. ha ritenuto:
a) insussistente la dedotta violazione dei termini di cui all’art. 97, co. 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per l’avvio e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, in quanto, trattandosi di reato commesso da un militare in servizio, trova applicazione l’art. 1392 cod. ord. militare, il quale stabilisce, per la contestazione degli addebiti, il termine di 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili o del provvedimento di archiviazione e, per la conclusione del procedimento, il termine di 270 giorni dalla stessa data; termini entrambi rispettati, poiché l’amministrazione ha acquisito copia della sentenza della Corte di appello, munita di visto di irrevocabilità, il 13 novembre 2019, ha avviato il procedimento disciplinare, mediante contestazione degli addebiti, il 12 dicembre 2019 e lo ha definito, con l’emanazione del provvedimento finale, il 13 luglio 2020;
b) infondata la doglianza per cui la tardiva attivazione del procedimento disciplinare avrebbe reso più gravose le modalità della difesa a causa del lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione, in quanto, per le considerazioni riassunte al punto precedente, il procedimento disciplinare è stato avviato nei termini di legge e il militare, inoltre, ha potuto difendersi producendo due memorie, le quali sono state valutate dall’amministrazione, anche se ritenute non idonee a scagionarlo dagli addebiti;
c) infondato il motivo di ricorso in base al quale, per un verso, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte, volte ad evidenziare l’insussistenza della condotta contestata, e, per altro verso, il provvedimento disciplinare sarebbe stato viziato da sproporzionalità e difetto di motivazione; ciò in quanto le censure sono smentite, da un lato, dal fatto che l’amministrazione ha ritenuto acclarata la condotta sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata in sede penale e delle dichiarazioni rese dai militari dell’Arma dei Carabinieri nella relazione di servizio e, dall’altro, nel fatto che nella motivazione del provvedimento si dà compiutamente atto dell’iter logico seguito dall’amministrazione, la quale ha tenuto conto non soltanto della condotta addebitata, giudicata particolarmente grave, ma anche del rendimento in servizio e del quadro disciplinare dell’incolpato, connotato da varie sanzioni disciplinari di corpo.
7. – Con il primo motivo di gravame, l’appellante contrasta le conclusioni della sentenza di primo grado sulla tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare e della conclusione del relativo procedimento, lamentando il superamento dei termini all’uopo previsti dall’art. 97, co. 3, del D.P.R. n. 3/1957 e, comunque, dall’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare, la cui decorrenza individua nella data del 4 luglio 2018 in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
Ne critica, altresì, la conclusione secondo cui la sanzione impugnata è stata irrogata a seguito di una adeguata valutazione dei presupposti di fatto, adducendo, in senso contrario, che la sentenza ex art. 129, co. 1, c.p.p. non fa stato in relazione ai fatti ivi accertati, sicché l’amministrazione non poteva basarsi sui contenuti della stessa per considerare acclarati i comportamenti contestati; e che l’amministrazione non aveva tenuto conto degli elementi da lui forniti nel senso dell’insussistenza della condotta addebitatagli, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo.
La violazione dei termini di legge per l’avvio e lo svolgimento del procedimento disciplinare e l’impossibilità, in assenza di un autonomo riesame dei fatti, di fondare il provvedimento sanzionatorio su un accertamento di responsabilità (contenuto nella sentenza penale di primo grado) contrastato da sentenza penale successiva (di proscioglimento) costituiscono i temi anche del secondo e del terzo motivo di appello, ivi ripresi e ampliati.
8. – I motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
9. – Le formule dichiarative dell’estinzione del reato presuppongono che non appaia evidente, dalle risultanze probatorie, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, dovendo altrimenti pronunciarsi sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta (cfr. art. 129, co. 2, c.p.p.).
Pertanto, la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non può essere assimilata alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione che, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., «ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso».
Ne consegue che, per consolidata giurisprudenza, quando il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, i fatti oggetto dell’imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un’azione disciplinare, essendo consentito all’amministrazione di utilizzare, nell’ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento, quando questi hanno assunto una loro valenza probatoria ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6680; sez. II, 23 giugno 2025, n. 5458).
10. – Nel caso ora in esame, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, dopo aver esposto le ragioni della prescrizione del reato ascritto, precisa che « [a]lla luce delle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, che questa Corte interamente condivide, non emerge, invece, quella evidenza della prova che, in presenza di una causa estintiva del reato, è richiesta dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p. per poter addivenire ad un’assoluzione nel merito ».
La circostanza è specificamente rilevata dal T.a.r., che nella motivazione della sentenza appellata dà anche conto del fatto che il convincimento dell’Amministrazione in ordine alla colpevolezza del ricorrente si basava anche su dichiarazioni munite di fede privilegiata, che è un elemento di giudizio decisivo su cui, però, l’appello tace del tutto.
Al punto 4 della motivazione della sentenza appellata, difatti, il giudice di primo grado afferma:
“ L’Amministrazione ha ritenuto acclarata la condotta addebitata al ricorrente sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata in sede penale (il giudice di prime cure ha illustrato con ampie motivazioni le ragioni per cui il -OMISSIS- è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 337 c.p., e la Corte d’Appello non ha ritenuto di poter pronunziare assoluzione nel merito) e delle dichiarazioni rese dai militari dell’Arma dei Carabinieri con la relazione di servizio del 28 febbraio 2009 che, in quanto provenienti da ufficiali di polizia giudiziaria, costituiscono atti fidefacenti e possono essere utilizzate come elementi di prova sia in sede penale che di procedimento disciplinare.
Dalla lettura della suddetta relazione di servizio emerge che il -OMISSIS-, trovandosi in stato di ubriachezza, aveva aggredito uno dei due Carabinieri intervenuti presso l’abitazione di sua proprietà, proferendo nei confronti di entrambi frasi di tono minaccioso e ingiurioso e tentando dapprima di rinchiuderli all’interno dell’abitazione stessa, e successivamente di cacciarli fuori della porta.
Si deve quindi concludere che la sanzione impugnata è stata irrogata a seguito di una adeguata valutazione dei presupposti di fatto ”.
11. – Le altre deduzioni dell’appellante non contengono alcuna critica specifica alle ragioni esposte dal T.a.r. a fondamento della reiezione dei motivi di ricorso, delle quali si è detto al punto 6 e che dimostrano anche l’assenza della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del difetto o carenza di motivazione che pure sono lamentati con il gravame.
Manca, infatti, una puntuale contestazione della correttezza delle motivazioni sull’applicabilità dell’art. 1392 c.o.m., sulla data di acquisizione della copia integrale della sentenza penale munita del visto di irrevocabilità, sul conseguente rispetto dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, malgrado l’oggetto del giudizio d’appello sia costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2025, n. 7211; sez. II, 23 luglio 2025, n. 6527; sez. V, 27 giugno 2025, n. 5606).
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
AN RR, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RR | AN NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.