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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 199/2024 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Di Pietro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore P.IVA_1
speciale di rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Vetri;
Controparte_2
Appellato
OGGETTO: spese processuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 812 del 9 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29320239000562218000, dichiarava prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 29320120016546804000 (relativo a contributi IVS per l'anno 2008) e, «tenuto conto della sussistenza di responsabilità in capo esclusivamente all'agente di riscossione», compensava per intero le spese processuali.
Avverso la sentenza, con ricorso del 30 marzo 2024, ha proposto appello
. Parte_1
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto che il gravame venga rigettato. CP_1
Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa
è stata decisa all'udienza del 6 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la compensazione delle spese, lamentando il vizio di omessa motivazione e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.
In sintesi, sottolineando come l'opposizione proposta in primo grado sia stata integralmente accolta, deduce che il Tribunale – in applicazione dei principi generali in materia di spese, nonché in considerazione dell'assoluta irrilevanza, in tale ambito, dell'attribuibilità all'agente della riscossione della responsabilità per l'annullamento dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 7371/2017) – avrebbe dovuto disporre il rimborso delle spese di lite in suo favore.
Chiede, pertanto, che le spese di entrambi i gradi di giudizio vengano poste a carico dell'ente appellato, in misura non inferiore ai minimi e con maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014.
2. L'appello è fondato.
L'art. 91 c.p.c. dispone che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente.
In deroga a tale norma, il successivo art. 92 – come modificato dal D.L. 132/2014
e risultante dalla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale – prevede che la compensazione delle spese processuali può essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, solo per assoluta novità della questione trattata, mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti o «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Interpretando l'intervento additivo del Giudice delle Leggi, la Suprema Corte ha chiarito che la compensazione delle spese è ammissibile solo in ipotesi di assoluta incertezza che presentino la stessa (o maggiore) gravità e eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. VI-5, n. 3977/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che non ricorre alcuna delle ipotesi appena richiamate: l'argomentazione sul punto fornita dal Tribunale, che ha compensato le spese in ragione della «sussistenza di responsabilità in capo esclusivamente all'agente di riscossione», non può, infatti, essere condivisa.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali nei quali non siano dedotti vizi della procedura esecutiva, l'unico soggetto legittimato passivo è l'ente impositore (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022): ne consegue che, in caso di soccombenza, esso è tenuto a sopportare integralmente le spese di lite.
D'altronde, quanto osservato dal primo giudice in ordine alla responsabilità per la prescrizione del credito attiene esclusivamente ai rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione ed è, quindi, irrilevante ai fini della regolazione delle spese: se così non fosse, si giungerebbe all'esito paradossale per cui, ogniqualvolta il credito risulti prescritto, il debitore – pur vittorioso nel giudizio che è stato costretto ad instaurare – non potrebbe mai ottenere la rifusione delle spese.
Pertanto, posto che l'opposizione proposta in primo grado dal è stata Parte_1
integralmente accolta, egli ha senz'altro diritto alla rifusione delle spese di lite.
L'appello, conseguentemente, deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto va confermata, le spese del primo grado vanno poste a carico dell' appellato, nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa (scaglione da €1.101,00 a €5.200,00).
Spetta al , tenuto conto che il ricorso di primo grado è stato redatto con Parte_1
modalità informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, l'aumento fino al 30 per cento previsto dall'art.4, comma 1 bis, del DM n.55/2014, come modificato dal DM n.38/2018.
Le spese così liquidate vanno distratte in favore del procuratore antistatario. 3. Anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato secondo la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €1.101,00 a €5.200,00) determinato dal valore delle spese (Cass. civ. n.602/2019), anche applicando l'aumento di cui al citato art.4, comma 1 bis, del DM n.55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese processuali del primo grado, che CP_1
liquida in € 1.705,60, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marco Di Pietro;
condanna l' alla rifusione delle spese processuali del presente grado, che CP_1
liquida in € 1.895,40, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marco Di Pietro.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.