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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/08/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 155/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliere
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TONETTO GIANCARLO appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. DE CP_1 C.F._2
LAZZARI ENRICA appellata e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._3
COLAGIORGIO MARIA Controparte_3 appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis in riforma della sentenza n. 2102/22 del Tribunale di Venezia
Nel merito: previo accertamento dell'intervenuta conclusione del contratto di compravendita dell'autoveicolo Porsche tg BF118JT tra l'attore e la convenuta ed accertato l'inadempimento di quest'ultima, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti, in via gradata anche, ex art. 1337 c.c. quantificati in € 11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo
è stato poi rivenduto, ovvero nella diversa Somma che risulterà di Giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
In via gradata: condannare la convenuta a corrispondere all'attore il doppio della caparra ex art.1385 c.c. atteso il suo illegittimo recesso dal contratto;
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: si chiede, per scrupolo difensivo, prova per interrogatorio dell'avv.
e per testi sulle seguenti circostanze. CP_1
a) “Vero che l'avv. , consegnando all'attore la copia della procura 4.12.19 CP_1
(cfr. ns. doc. 4) che le era stata rilasciata dalla IG.ra comproprietaria Per_1 dell'autoveicolo per cui è causa, dopo aver consentito all'attore di ispezionare l'autovettura Porsche accettava di vendergliela per il prezzo di € 25.000,00 come risulta dal documento 30.1.2019 (cfr. ns doc. 1), che si rammostra all'interrogando ed al teste, impegnandosi a procurare anche il consenso dell'altra comproprietaria dell'autoveicolo, IG.ra per consentire la volturazione della proprietà del mezzo”. CP_2
b) “Vero che successivamente, l'attore preso atto che la IG.ra non CP_2 intendeva cedere la sua quota dell'autoveicolo, invitava l'avv. a CP_1 trasferirgli almeno la comproprietà dell'autoveicolo in forza della procura che aveva ricevuto dalla IG.ra . Per_1
c) “Vero che vane le richieste di parte attrice quest'ultima convocava l'avv.
[...]
presso l'Autoscuola Gobbo srl di Treviso per procedere nel passaggio di CP_1 proprietà dell'autoveicolo per cui è causa per il giorno 15.2.2019 alle ore 15.30, come da lettera 5.12.19 (cfr. doc. 4 di parte attrice) che si rammostra all'interrogando ed al teste”.
d) “Vero che l'Agenzia Gobbo di Treviso era stata incaricata dall'attore di istruire la pratica per il trasferimento della proprietà dell'autovettura Porsche per cui è causa a proprio favore e vero che il giorno 15.2.2019 alle ore 15.30 l'attore era presente presso l'Agenzia Autoscuola Gobbo srl in Treviso con gli assegni per saldare il corrispettivo convenuto sia per acquistare l'intera proprietà dell'autoveicolo ovvero la metà del medesimo promessa dall'avv. ed ha atteso inutilmente fino alle ore 16.30 CP_1
l'arrivo dell'avv. e della IG.ra che non si sono presentate”. CP_1 CP_2
pag. 2/11 Si indicano a testi: residente in Treviso, Vicolo S. Agostino n. 2 ed il IG. Testimone_1 presso Agenzia Autoscuola Gobbo srl in Treviso, Via della Repubblica Testimone_2
137.
In via istruttoria ulteriore: disporsi CTU per stimare il valore di mercato dell'autoveicolo Porsche 996 GT3 targata BF118JT al momento della conclusione dell'accordo 30.6.2019 (cfr. doc. 1 di parte attrice) e ciò al fine di procedere nella quantificazione dei danni subiti dall'attore per l'inadempimento della convenuta.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale ed in ogni caso escludendo qualsiasi onere di refusione delle spese a carico dell'appellante e nei confronti della terza chiamata in causa SY BO per le ragioni nell'atto di citazione d'Appello”.
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia,
Nel merito: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 2102/2022 qui impugnata, pubblicata il 01.12.2022 dal Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, nel proc. rg n. 6427/2019 (Repert. N. 5825/2022 del 16.12.2022).
Compensi di lite di primo e di secondo grado interamente rifusi”.
Per parte appellata : CP_2
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
nei confronti di ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le Parte_1 CP_2 motivazioni addotte in premessa di questo atto;
ovvero, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 per le ragioni indicate in premessa di questo atto, e per l'effetto CP_2 confermare la sentenza impugnata n.2102/2022;
NEL MERITO: in principalità, rigettare in quanto inammissibili, ed infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di appello proposti da confermando la Parte_1 sentenza n.2102/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 01.12.2022, pag. 3/11 notificata in data 16.12.2022 dalla convenuta avv. e in data 20.12.2022 CP_1 dalla IGnora , impugnata nel presente procedimento da , CP_2 Parte_1 con le statuizioni in essa contenute, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate nel merito e in via gradata, nonché in via istruttoria, da parte appellante perché infondate in fatto e diritto comunque per le motivazioni meglio esposte in premessa della presente comparsa di costituzione, In subordine , nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello, in accoglimento dell'appello, dovesse ravvisare qualche profilo di responsabilità in capo alla IG.ra e/o in caso CP_2 di eventuale condanna della convenuta avv. e/o della rappresentata CP_1 IGnora condannare le predette a tenere indenne e manlevare integralmente Per_1 la IG.ra per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire e/o CP_2 restituire in favore di parte appellante.
Spese e compensi professionali rifusi di entrambe i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il IG. allegando di operare nel settore della compravendita di Parte_1 auto nuove ed usate, conveniva in giudizio l'avv. deducendo di aver CP_1 proposto l'acquisto dell'autovettura Porsche, tg BF118JT, in data 30.1.2019, con consegna ai promittenti venditori di un assegno di €2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
1.1. Tale proposta sarebbe stata rivolta all'avv. parte convenuta, CP_1 procuratrice dei proprietari del mezzo, e sarebbe stata dalla stessa accettata.
1.2. Rappresentava l'attore che i promittenti venditori non si erano presentati all'incontro per formalizzare il c.d. passaggio di proprietà presso l'Agenzia Autoscuola
Gobbo S.r.l. ed era venuto a sapere che nelle more, in data 6.2.2019, l'autovettura era stata venduta a terzi per l'importo di €36.000,00. Pertanto, aveva agito per conseguire il risarcimento del danno per €11.000,00, pari alla differenza tra il prezzo asseritamente promesso (€25.000,00) e quello praticato in ultimo a soggetti terzi acquirenti
(€36.000,00).
pag. 4/11 1.3. Si costituiva l'avv. riferendo di aver agito su procura speciale soltanto di CP_1 una delle due comproprietarie dell'auto, la IG.ra e non anche dell'altra Per_1 comproprietaria, IG. e che di tale circostanza il IG. era al CP_2 Pt_1 corrente, avendogli consegnato anche una copia della procura.
1.4. Rappresentava la convenuta di aver accettato di ricevere l'assegno dal IGnor
e di aver sottoscritto per ricevuta del predetto assegno la proposta di acquisto, Pt_1 con riserva, quindi, di sottoporla anche all'altra comproprietaria del bene, IG.ra
. CP_2
1.5. Esponeva che la proposta di €25.000,00 non veniva ritenuta soddisfacente e l'attore veniva invitato, senza riscontro, a ricevere in restituzione l'assegno consegnato.
1.6. Deduceva la nullità dell'azione avversaria per genericità e indeterminatezza.
1.7. Inoltre, chiamava in causa le comproprietarie dell'auto, IG.re . Per_1 CP_2
1.8. La IG.ra imaneva contumace per tutto il processo. Per_1
1.9. La IG.ra , costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto l'avv. avrebbe agito su procura soltanto della IG. comunque CP_1 Per_1 rappresentando come alcuna dichiarazione di assenso fosse stata prestata in ordine alla vendita e come alcun assegno le fosse mai stato consegnato.
1.10. Anch'essa si doleva dell'indeterminatezza della domanda attorea.
1.11. Con la sentenza n. 2102/2022, il Tribunale di Venezia rigettava le domande attoree, condannava parte attrice a rimborsare le spese di lite a e a CP_1
liquidate complessivamente, per ciascuna di esse, in €5.077, oltre il 15% CP_2 per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore e dichiarava assorbita ogni questione non espressamente decisa.
1.12. Esponeva il Giudice come risultasse convincente l'argomentazione di parte convenuta per cui il foglio era stato sottoscritto solo per segnalare il ricevimento dell'assegno. Assegno che, peraltro, l'avv. aveva chiesto all'attore come CP_1 restituire una volta venuta a conoscenza della non accettazione della proposta da parte delle comproprietarie.
1.13. Pertanto, riteneva il Giudice che la proposta non fosse mai stata accettata, con ogni conseguenza in termini di responsabilità contrattuale.
pag. 5/11 1.14. Non riteneva configurabile nemmeno la responsabilità ex art. 1337 c.c. in tema di legittimo affidamento rammentando inoltre che parte attrice si era qualificata come professionista del settore delle compravendite di autovetture.
1.15. Avverso la sentenza proponeva appello il IG. Pt_1
I motivi di appello.
2. Deduce con il primo motivo che l'avv. con la sottoscrizione della scrittura CP_1 del 30.01.2019 avrebbe accettato la proposta in nome e per conto della IG.ra Per_1
2.1. Con secondo motivo deduce che l'avv. , con la sottoscrizione della CP_1 scrittura del 30.01.2019, si sarebbe anche impegnata a procurare il consenso alla vendita da parte dell'altra comproprietaria, IG.ra . CP_2
2.2. La IG.ra che, costituendosi ha negato di aver assicurato il proprio CP_2 adempimento, è ragione in più per ritenere la convenuta responsabile per non aver procurato tale assenso.
2.3. Con terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene che non sussistesse alcun legittimo affidamento ai sensi dell'art. 1337 c.c. Infatti, deduce che non vi è stata applicazione delle norme di buona fede e correttezza da parte dell'avv.
che aveva ingenerato nel compratore il legittimo affidamento di un consistente CP_1 ritorno economico dato il potenziale valore dell'automobile.
2.4. Per tale motivo chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di €11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo è stato poi rivenduto.
2.5. Con quarto motivo, si duole della condanna alle spese di lite della IG.ra CP_2 in quanto non era stata da lui citata in giudizio, bensì dall'avv. . CP_1
2.6. Con quinto motivo deduce che la convenuta avrebbe dovuto essere condannata al pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., atteso il rifiuto di presenziare all'incontro fissato in Agenzia per firmare il passaggio di proprietà dell'autovettura.
2.7. Si costituiva l'avv. instando per il rigetto delle avverse domande. CP_1
2.8. Quanto al primo motivo, allega l'appellata di non aver mai riconosciuto di apposto la sua firma per accettazione della proposta di acquisto, bensì solamente per accettazione dell'assegno che veniva contestualmente consegnato. Infatti, non sarebbe pag. 6/11 stato possibile altrimenti, avendo l'avv. la procura di solo una delle due comproprietarie.
2.9. La deduzione avversa per cui il avrebbe acquistato almeno la quota indivisa Pt_1 del veicolo è tardiva in quanto avanzata per la prima volta in appello;
peraltro, la proposta di acquisto stessa ha ad oggetto l'autovettura e non una quota della stessa.
2.10. Deduce inoltre che la richiesta di risoluzione del contratto è tardiva in quanto non
è mai stata avanzata in prime cure, ed è stata anzi espressamente esclusa (verbale ud.
14.10.2020).
2.11. Rispetto alla quantificazione del danno, osserva l'appellata “l'enorme confusione espositiva che il IGnor fa sia in primo grado sia in questo grado di giudizio”, Pt_1 deducendo come più volte in corso di causa la domanda sia stata presentata diversamente e che ora, trovandosi in grado d'appello non possa trovare ingresso.
2.12. Quanto al terzo motivo, ribadisce di aver firmato la proposta solo per accettazione dell'assegno e che nessuna mala fede possa essere attribuita all'avv. , che aveva CP_1 messo al corrente, attraverso la consegna di copia della procura, di essere procuratrice di una soltanto delle comproprietarie.
2.13. Si costituiva inoltre la IG.ra instando per il rigetto delle avverse CP_2 pretese.
2.14. Deduceva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c., non contenendo l'atto di appello gli elementi richiesti dal citato articolo.
2.15. Nel merito, eccepisce la carenza di legittimazione passiva non avendo mai conferito alcun mandato all'avv. e non avendo comunque mai dato il consenso CP_1 alla vendita del bene mobile al IG. Pt_1
2.16. Allega inoltre come non vengano offerti elementi chiarificatori di quale sia il danno subito dall'attore e la conseguente domanda risarcitoria formulata.
DIRITTO
1. L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo le censure sufficientemente delineate nel libello introduttivo, ma infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
pag. 7/11 1.1. Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente motivato in ordine alla natura del documento dimesso sub doc. 1 dall'attore in primo grado e alla relativa sottoscrizione da parte dell'avv. . CP_1
1.2. Va rilevato come la ricostruzione fattuale di parte appellante in primo grado sia stata contraddittoria e difforme dalla realtà documentale.
1.3. Infatti, avendo parte attrice ricevuto la procura dimessa sub doc. 4 da parte convenuta in primo grado, era ben conscio del fatto che l'avv. non potesse CP_1 accettare la proposta anche in nome e per conto della IGnora . CP_2
1.4. Risulta corretto il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure secondo cui, dato il tenore letterale della scrittura sub doc. 1, la proposta è stata sottoscritta solo per segnalare il ricevimento dell'assegno. Un tanto si evince dalla mera lettura del documento.
1.5. L'avv. ha documentato, e parte attrice non ha contestato, come avesse CP_1 chiesto la restituzione del detto assegno non appena venuta a conoscenza del fatto che le comproprietarie non avessero aderito alla proposta.
1.6. La proposta non è mai stata inequivocamente accettata dalle comproprietarie e l'assegno risulta essere stato consegnato semplicemente a conferma della serietà della proposta, fatto che si evince anche dalla dicitura “assegno che verrà tenuto fermo e non incassato” (penultimo rigo della scrittura). Pertanto, nessun contratto di compravendita si è perfezionato.
1.7. Di conseguenza, alcun inadempimento può essere imputato all'appellata . CP_1
1.8. Inoltre, parte appellante riferisce poi che si sarebbe potuta configurare una vendita della quota della IG.ra a dalla scrittura questa volontà non appare. Per_1
1.9. Oltre ad essere operazione anomala in riferimento ad un'autovettura, la non accettazione da parte di una delle proprietarie osta ad una compravendita pro quota, che le parti non avrebbero comunque voluto.
1.10. La doglianza secondo cui l'avv. sarebbe gravemente inadempiente per CP_1 essersi rifiutata di presentarsi all'incontro del 15.2.2019 fissato presso l'Agenzia
Autoscuola Gobbo S.r.l. non coglie nel segno.
1.11. Infatti, con comunicazione recante data 07.02.2019, quindi antecedente all'incontro del 15.02.2019, l'avv. precisava che l'accettazione non era CP_1
pag. 8/11 intervenuta e che l'assegno era a disposizione del IG. per il ritiro. La ricezione e Pt_1 il contenuto di tale comunicazione non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
1.12. Per quanto riguarda l'inciso relativo alla risoluzione del contratto, in prime cure parte attrice ne parla nelle note conclusive ma mai in corso di giudizio, avendo espressamente chiesto solo i danni.
1.13. All'udienza del 14 ottobre 2020 su specifica richiesta di chiarimenti da parte del
Giudice, il procuratore di parte attrice ha precisato che “le domande tutte proposte in atto di citazione sono domande meramente risarcitorie e non si chiede la risoluzione o comunque la caducazione del titolo dedotto”.
1.14. In ogni caso, alcuna domanda viene spiegata sul punto da parte appellante.
1.15. Relativamente alla quantificazione dei danni, non è chiaro a quale titolo vengano chiesti.
1.16. All'udienza del 14 ottobre 2020, chiedeva il Giudice al difensore di parte attrice se la domanda di €11.000,00 si riferisse ad un mancato guadagno ovvero ad una perdita subita e l'avv. rispondeva che “le conclusioni formulate nell'atto di citazione sia inequivoche per determinare a che titolo l'attore agisce in questa sede”, non chiarendo di fatto alcunché.
1.17. Nelle conclusioni di cui all'atto di citazione datato 28.05.2019 parte attrice quantificava il risarcimento del danno “in €11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo è stato poi rivenduto”.
1.18. In conclusione, non essendosi il contratto concluso e non essendo l'avv. CP_1 responsabile della mancata conclusione della vendita, non sarà la stessa tenuta a risarcire le somme richieste.
2. Quanto alla doglianza relativa alla responsabilità ex art. 1337 c.c., la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato e argomentato.
2.1. L'art. 1337 c.c. prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbono comportarsi secondo buona fede.
La responsabilità precontrattuale prevista dall' art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri pag. 9/11 stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c. presuppone che le predette trattative siano arrivate ad un punto tale da ingenerare un legittimo affidamento sulla positiva conclusione di esse (cfr. Cass. n. 19202/2023).
Ciò posto, rammentato che l'appellante afferma essere professionista del settore delle compravendite di autovetture, non è rinvenibile alcun legittimo affidamento.
2.2. Come anzidetto, parte attrice non ha contestato di aver ricevuto le comunicazioni relative alla mancata accettazione e relativa richiesta di restituzione dell'assegno, condotte che non denotano alcuna scorrettezza.
2.3. Pertanto, alcuna responsabilità o mancanza di buona fede è rinvenibile nel comportamento dell'avv. . CP_1
3. Si duole l'appellante della condanna alle spese in riferimento alla IG.ra ; CP_2 tuttavia, la Corte ritiene che nell'atto di citazione l'attore ragionava di contratto concluso con i proprietari, al plurale, ricomprendendo quindi anche la IG.ra . CP_2
3.1. Il principio di causalità comporta che parte attrice debba rimborsare le spese di lite alla terza chiamata, secondo i parametri di cui sotto, anche per il presente grado di giudizio.
4. La doglianza relativa alla caparra confirmatoria non coglie nel segno in quanto il
Giudice di prime cure si esprime sul punto esponendo che “parte attrice invoca il risarcimento forfettario dovuto per la caparra, ma, si ripete, la proposta contrattuale, inclusiva della caparra confirmatoria, mai è stata accettata da alcuna delle IGnore proprietarie”.
4.1. La Corte ritiene correttamente motivato sul punto, non essendosi il contratto perfezionato, non è rinvenibile alcun inadempimento tale da far operare l'istituto della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c..
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Venezia n. 2102/2022 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2102/2022, pubblicata in data 01.12.2022 nel procedimento R.G. n. 6427/2019;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, che liquida in €3.966, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata delle spese del presente grado del CP_2 giudizio, che liquida in €3.966, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 25.3.2025.
Il ConIGliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 155/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliere
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TONETTO GIANCARLO appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. DE CP_1 C.F._2
LAZZARI ENRICA appellata e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._3
COLAGIORGIO MARIA Controparte_3 appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis in riforma della sentenza n. 2102/22 del Tribunale di Venezia
Nel merito: previo accertamento dell'intervenuta conclusione del contratto di compravendita dell'autoveicolo Porsche tg BF118JT tra l'attore e la convenuta ed accertato l'inadempimento di quest'ultima, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti, in via gradata anche, ex art. 1337 c.c. quantificati in € 11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo
è stato poi rivenduto, ovvero nella diversa Somma che risulterà di Giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
In via gradata: condannare la convenuta a corrispondere all'attore il doppio della caparra ex art.1385 c.c. atteso il suo illegittimo recesso dal contratto;
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: si chiede, per scrupolo difensivo, prova per interrogatorio dell'avv.
e per testi sulle seguenti circostanze. CP_1
a) “Vero che l'avv. , consegnando all'attore la copia della procura 4.12.19 CP_1
(cfr. ns. doc. 4) che le era stata rilasciata dalla IG.ra comproprietaria Per_1 dell'autoveicolo per cui è causa, dopo aver consentito all'attore di ispezionare l'autovettura Porsche accettava di vendergliela per il prezzo di € 25.000,00 come risulta dal documento 30.1.2019 (cfr. ns doc. 1), che si rammostra all'interrogando ed al teste, impegnandosi a procurare anche il consenso dell'altra comproprietaria dell'autoveicolo, IG.ra per consentire la volturazione della proprietà del mezzo”. CP_2
b) “Vero che successivamente, l'attore preso atto che la IG.ra non CP_2 intendeva cedere la sua quota dell'autoveicolo, invitava l'avv. a CP_1 trasferirgli almeno la comproprietà dell'autoveicolo in forza della procura che aveva ricevuto dalla IG.ra . Per_1
c) “Vero che vane le richieste di parte attrice quest'ultima convocava l'avv.
[...]
presso l'Autoscuola Gobbo srl di Treviso per procedere nel passaggio di CP_1 proprietà dell'autoveicolo per cui è causa per il giorno 15.2.2019 alle ore 15.30, come da lettera 5.12.19 (cfr. doc. 4 di parte attrice) che si rammostra all'interrogando ed al teste”.
d) “Vero che l'Agenzia Gobbo di Treviso era stata incaricata dall'attore di istruire la pratica per il trasferimento della proprietà dell'autovettura Porsche per cui è causa a proprio favore e vero che il giorno 15.2.2019 alle ore 15.30 l'attore era presente presso l'Agenzia Autoscuola Gobbo srl in Treviso con gli assegni per saldare il corrispettivo convenuto sia per acquistare l'intera proprietà dell'autoveicolo ovvero la metà del medesimo promessa dall'avv. ed ha atteso inutilmente fino alle ore 16.30 CP_1
l'arrivo dell'avv. e della IG.ra che non si sono presentate”. CP_1 CP_2
pag. 2/11 Si indicano a testi: residente in Treviso, Vicolo S. Agostino n. 2 ed il IG. Testimone_1 presso Agenzia Autoscuola Gobbo srl in Treviso, Via della Repubblica Testimone_2
137.
In via istruttoria ulteriore: disporsi CTU per stimare il valore di mercato dell'autoveicolo Porsche 996 GT3 targata BF118JT al momento della conclusione dell'accordo 30.6.2019 (cfr. doc. 1 di parte attrice) e ciò al fine di procedere nella quantificazione dei danni subiti dall'attore per l'inadempimento della convenuta.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale ed in ogni caso escludendo qualsiasi onere di refusione delle spese a carico dell'appellante e nei confronti della terza chiamata in causa SY BO per le ragioni nell'atto di citazione d'Appello”.
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia,
Nel merito: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 2102/2022 qui impugnata, pubblicata il 01.12.2022 dal Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, nel proc. rg n. 6427/2019 (Repert. N. 5825/2022 del 16.12.2022).
Compensi di lite di primo e di secondo grado interamente rifusi”.
Per parte appellata : CP_2
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
nei confronti di ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le Parte_1 CP_2 motivazioni addotte in premessa di questo atto;
ovvero, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 per le ragioni indicate in premessa di questo atto, e per l'effetto CP_2 confermare la sentenza impugnata n.2102/2022;
NEL MERITO: in principalità, rigettare in quanto inammissibili, ed infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di appello proposti da confermando la Parte_1 sentenza n.2102/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 01.12.2022, pag. 3/11 notificata in data 16.12.2022 dalla convenuta avv. e in data 20.12.2022 CP_1 dalla IGnora , impugnata nel presente procedimento da , CP_2 Parte_1 con le statuizioni in essa contenute, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate nel merito e in via gradata, nonché in via istruttoria, da parte appellante perché infondate in fatto e diritto comunque per le motivazioni meglio esposte in premessa della presente comparsa di costituzione, In subordine , nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello, in accoglimento dell'appello, dovesse ravvisare qualche profilo di responsabilità in capo alla IG.ra e/o in caso CP_2 di eventuale condanna della convenuta avv. e/o della rappresentata CP_1 IGnora condannare le predette a tenere indenne e manlevare integralmente Per_1 la IG.ra per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire e/o CP_2 restituire in favore di parte appellante.
Spese e compensi professionali rifusi di entrambe i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il IG. allegando di operare nel settore della compravendita di Parte_1 auto nuove ed usate, conveniva in giudizio l'avv. deducendo di aver CP_1 proposto l'acquisto dell'autovettura Porsche, tg BF118JT, in data 30.1.2019, con consegna ai promittenti venditori di un assegno di €2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
1.1. Tale proposta sarebbe stata rivolta all'avv. parte convenuta, CP_1 procuratrice dei proprietari del mezzo, e sarebbe stata dalla stessa accettata.
1.2. Rappresentava l'attore che i promittenti venditori non si erano presentati all'incontro per formalizzare il c.d. passaggio di proprietà presso l'Agenzia Autoscuola
Gobbo S.r.l. ed era venuto a sapere che nelle more, in data 6.2.2019, l'autovettura era stata venduta a terzi per l'importo di €36.000,00. Pertanto, aveva agito per conseguire il risarcimento del danno per €11.000,00, pari alla differenza tra il prezzo asseritamente promesso (€25.000,00) e quello praticato in ultimo a soggetti terzi acquirenti
(€36.000,00).
pag. 4/11 1.3. Si costituiva l'avv. riferendo di aver agito su procura speciale soltanto di CP_1 una delle due comproprietarie dell'auto, la IG.ra e non anche dell'altra Per_1 comproprietaria, IG. e che di tale circostanza il IG. era al CP_2 Pt_1 corrente, avendogli consegnato anche una copia della procura.
1.4. Rappresentava la convenuta di aver accettato di ricevere l'assegno dal IGnor
e di aver sottoscritto per ricevuta del predetto assegno la proposta di acquisto, Pt_1 con riserva, quindi, di sottoporla anche all'altra comproprietaria del bene, IG.ra
. CP_2
1.5. Esponeva che la proposta di €25.000,00 non veniva ritenuta soddisfacente e l'attore veniva invitato, senza riscontro, a ricevere in restituzione l'assegno consegnato.
1.6. Deduceva la nullità dell'azione avversaria per genericità e indeterminatezza.
1.7. Inoltre, chiamava in causa le comproprietarie dell'auto, IG.re . Per_1 CP_2
1.8. La IG.ra imaneva contumace per tutto il processo. Per_1
1.9. La IG.ra , costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto l'avv. avrebbe agito su procura soltanto della IG. comunque CP_1 Per_1 rappresentando come alcuna dichiarazione di assenso fosse stata prestata in ordine alla vendita e come alcun assegno le fosse mai stato consegnato.
1.10. Anch'essa si doleva dell'indeterminatezza della domanda attorea.
1.11. Con la sentenza n. 2102/2022, il Tribunale di Venezia rigettava le domande attoree, condannava parte attrice a rimborsare le spese di lite a e a CP_1
liquidate complessivamente, per ciascuna di esse, in €5.077, oltre il 15% CP_2 per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore e dichiarava assorbita ogni questione non espressamente decisa.
1.12. Esponeva il Giudice come risultasse convincente l'argomentazione di parte convenuta per cui il foglio era stato sottoscritto solo per segnalare il ricevimento dell'assegno. Assegno che, peraltro, l'avv. aveva chiesto all'attore come CP_1 restituire una volta venuta a conoscenza della non accettazione della proposta da parte delle comproprietarie.
1.13. Pertanto, riteneva il Giudice che la proposta non fosse mai stata accettata, con ogni conseguenza in termini di responsabilità contrattuale.
pag. 5/11 1.14. Non riteneva configurabile nemmeno la responsabilità ex art. 1337 c.c. in tema di legittimo affidamento rammentando inoltre che parte attrice si era qualificata come professionista del settore delle compravendite di autovetture.
1.15. Avverso la sentenza proponeva appello il IG. Pt_1
I motivi di appello.
2. Deduce con il primo motivo che l'avv. con la sottoscrizione della scrittura CP_1 del 30.01.2019 avrebbe accettato la proposta in nome e per conto della IG.ra Per_1
2.1. Con secondo motivo deduce che l'avv. , con la sottoscrizione della CP_1 scrittura del 30.01.2019, si sarebbe anche impegnata a procurare il consenso alla vendita da parte dell'altra comproprietaria, IG.ra . CP_2
2.2. La IG.ra che, costituendosi ha negato di aver assicurato il proprio CP_2 adempimento, è ragione in più per ritenere la convenuta responsabile per non aver procurato tale assenso.
2.3. Con terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene che non sussistesse alcun legittimo affidamento ai sensi dell'art. 1337 c.c. Infatti, deduce che non vi è stata applicazione delle norme di buona fede e correttezza da parte dell'avv.
che aveva ingenerato nel compratore il legittimo affidamento di un consistente CP_1 ritorno economico dato il potenziale valore dell'automobile.
2.4. Per tale motivo chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di €11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo è stato poi rivenduto.
2.5. Con quarto motivo, si duole della condanna alle spese di lite della IG.ra CP_2 in quanto non era stata da lui citata in giudizio, bensì dall'avv. . CP_1
2.6. Con quinto motivo deduce che la convenuta avrebbe dovuto essere condannata al pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., atteso il rifiuto di presenziare all'incontro fissato in Agenzia per firmare il passaggio di proprietà dell'autovettura.
2.7. Si costituiva l'avv. instando per il rigetto delle avverse domande. CP_1
2.8. Quanto al primo motivo, allega l'appellata di non aver mai riconosciuto di apposto la sua firma per accettazione della proposta di acquisto, bensì solamente per accettazione dell'assegno che veniva contestualmente consegnato. Infatti, non sarebbe pag. 6/11 stato possibile altrimenti, avendo l'avv. la procura di solo una delle due comproprietarie.
2.9. La deduzione avversa per cui il avrebbe acquistato almeno la quota indivisa Pt_1 del veicolo è tardiva in quanto avanzata per la prima volta in appello;
peraltro, la proposta di acquisto stessa ha ad oggetto l'autovettura e non una quota della stessa.
2.10. Deduce inoltre che la richiesta di risoluzione del contratto è tardiva in quanto non
è mai stata avanzata in prime cure, ed è stata anzi espressamente esclusa (verbale ud.
14.10.2020).
2.11. Rispetto alla quantificazione del danno, osserva l'appellata “l'enorme confusione espositiva che il IGnor fa sia in primo grado sia in questo grado di giudizio”, Pt_1 deducendo come più volte in corso di causa la domanda sia stata presentata diversamente e che ora, trovandosi in grado d'appello non possa trovare ingresso.
2.12. Quanto al terzo motivo, ribadisce di aver firmato la proposta solo per accettazione dell'assegno e che nessuna mala fede possa essere attribuita all'avv. , che aveva CP_1 messo al corrente, attraverso la consegna di copia della procura, di essere procuratrice di una soltanto delle comproprietarie.
2.13. Si costituiva inoltre la IG.ra instando per il rigetto delle avverse CP_2 pretese.
2.14. Deduceva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c., non contenendo l'atto di appello gli elementi richiesti dal citato articolo.
2.15. Nel merito, eccepisce la carenza di legittimazione passiva non avendo mai conferito alcun mandato all'avv. e non avendo comunque mai dato il consenso CP_1 alla vendita del bene mobile al IG. Pt_1
2.16. Allega inoltre come non vengano offerti elementi chiarificatori di quale sia il danno subito dall'attore e la conseguente domanda risarcitoria formulata.
DIRITTO
1. L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo le censure sufficientemente delineate nel libello introduttivo, ma infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
pag. 7/11 1.1. Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente motivato in ordine alla natura del documento dimesso sub doc. 1 dall'attore in primo grado e alla relativa sottoscrizione da parte dell'avv. . CP_1
1.2. Va rilevato come la ricostruzione fattuale di parte appellante in primo grado sia stata contraddittoria e difforme dalla realtà documentale.
1.3. Infatti, avendo parte attrice ricevuto la procura dimessa sub doc. 4 da parte convenuta in primo grado, era ben conscio del fatto che l'avv. non potesse CP_1 accettare la proposta anche in nome e per conto della IGnora . CP_2
1.4. Risulta corretto il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure secondo cui, dato il tenore letterale della scrittura sub doc. 1, la proposta è stata sottoscritta solo per segnalare il ricevimento dell'assegno. Un tanto si evince dalla mera lettura del documento.
1.5. L'avv. ha documentato, e parte attrice non ha contestato, come avesse CP_1 chiesto la restituzione del detto assegno non appena venuta a conoscenza del fatto che le comproprietarie non avessero aderito alla proposta.
1.6. La proposta non è mai stata inequivocamente accettata dalle comproprietarie e l'assegno risulta essere stato consegnato semplicemente a conferma della serietà della proposta, fatto che si evince anche dalla dicitura “assegno che verrà tenuto fermo e non incassato” (penultimo rigo della scrittura). Pertanto, nessun contratto di compravendita si è perfezionato.
1.7. Di conseguenza, alcun inadempimento può essere imputato all'appellata . CP_1
1.8. Inoltre, parte appellante riferisce poi che si sarebbe potuta configurare una vendita della quota della IG.ra a dalla scrittura questa volontà non appare. Per_1
1.9. Oltre ad essere operazione anomala in riferimento ad un'autovettura, la non accettazione da parte di una delle proprietarie osta ad una compravendita pro quota, che le parti non avrebbero comunque voluto.
1.10. La doglianza secondo cui l'avv. sarebbe gravemente inadempiente per CP_1 essersi rifiutata di presentarsi all'incontro del 15.2.2019 fissato presso l'Agenzia
Autoscuola Gobbo S.r.l. non coglie nel segno.
1.11. Infatti, con comunicazione recante data 07.02.2019, quindi antecedente all'incontro del 15.02.2019, l'avv. precisava che l'accettazione non era CP_1
pag. 8/11 intervenuta e che l'assegno era a disposizione del IG. per il ritiro. La ricezione e Pt_1 il contenuto di tale comunicazione non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
1.12. Per quanto riguarda l'inciso relativo alla risoluzione del contratto, in prime cure parte attrice ne parla nelle note conclusive ma mai in corso di giudizio, avendo espressamente chiesto solo i danni.
1.13. All'udienza del 14 ottobre 2020 su specifica richiesta di chiarimenti da parte del
Giudice, il procuratore di parte attrice ha precisato che “le domande tutte proposte in atto di citazione sono domande meramente risarcitorie e non si chiede la risoluzione o comunque la caducazione del titolo dedotto”.
1.14. In ogni caso, alcuna domanda viene spiegata sul punto da parte appellante.
1.15. Relativamente alla quantificazione dei danni, non è chiaro a quale titolo vengano chiesti.
1.16. All'udienza del 14 ottobre 2020, chiedeva il Giudice al difensore di parte attrice se la domanda di €11.000,00 si riferisse ad un mancato guadagno ovvero ad una perdita subita e l'avv. rispondeva che “le conclusioni formulate nell'atto di citazione sia inequivoche per determinare a che titolo l'attore agisce in questa sede”, non chiarendo di fatto alcunché.
1.17. Nelle conclusioni di cui all'atto di citazione datato 28.05.2019 parte attrice quantificava il risarcimento del danno “in €11.000,00 pari alla differenza del prezzo che sarebbe stato pagato dall'attore ed il prezzo con cui il veicolo è stato poi rivenduto”.
1.18. In conclusione, non essendosi il contratto concluso e non essendo l'avv. CP_1 responsabile della mancata conclusione della vendita, non sarà la stessa tenuta a risarcire le somme richieste.
2. Quanto alla doglianza relativa alla responsabilità ex art. 1337 c.c., la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato e argomentato.
2.1. L'art. 1337 c.c. prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbono comportarsi secondo buona fede.
La responsabilità precontrattuale prevista dall' art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri pag. 9/11 stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c. presuppone che le predette trattative siano arrivate ad un punto tale da ingenerare un legittimo affidamento sulla positiva conclusione di esse (cfr. Cass. n. 19202/2023).
Ciò posto, rammentato che l'appellante afferma essere professionista del settore delle compravendite di autovetture, non è rinvenibile alcun legittimo affidamento.
2.2. Come anzidetto, parte attrice non ha contestato di aver ricevuto le comunicazioni relative alla mancata accettazione e relativa richiesta di restituzione dell'assegno, condotte che non denotano alcuna scorrettezza.
2.3. Pertanto, alcuna responsabilità o mancanza di buona fede è rinvenibile nel comportamento dell'avv. . CP_1
3. Si duole l'appellante della condanna alle spese in riferimento alla IG.ra ; CP_2 tuttavia, la Corte ritiene che nell'atto di citazione l'attore ragionava di contratto concluso con i proprietari, al plurale, ricomprendendo quindi anche la IG.ra . CP_2
3.1. Il principio di causalità comporta che parte attrice debba rimborsare le spese di lite alla terza chiamata, secondo i parametri di cui sotto, anche per il presente grado di giudizio.
4. La doglianza relativa alla caparra confirmatoria non coglie nel segno in quanto il
Giudice di prime cure si esprime sul punto esponendo che “parte attrice invoca il risarcimento forfettario dovuto per la caparra, ma, si ripete, la proposta contrattuale, inclusiva della caparra confirmatoria, mai è stata accettata da alcuna delle IGnore proprietarie”.
4.1. La Corte ritiene correttamente motivato sul punto, non essendosi il contratto perfezionato, non è rinvenibile alcun inadempimento tale da far operare l'istituto della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c..
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Venezia n. 2102/2022 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2102/2022, pubblicata in data 01.12.2022 nel procedimento R.G. n. 6427/2019;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, che liquida in €3.966, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata delle spese del presente grado del CP_2 giudizio, che liquida in €3.966, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 25.3.2025.
Il ConIGliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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