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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente
FF IU, Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_2 86039 Termoli CB
Difeso da
Difensore_3 C/o Sede Amministrativa Rti Ica ET - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13823 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2025 depositato il
24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Campobasso e condanna del Comune di Termoli al rimborso delle somme versate a titolo di IMU per gli anni 2016-2020, oltre interessi maturati e maturandi. Vittoria di spese di primo e secondo grado di giudizio.
Resistente/Appellato: Dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla Ricorrente_1
e, conseguentemente, confermare la sentenza della CGT di 1° grado di Campobasso
n. 426/2/2023 e il diniego di rimborso IMU 2016/2020 emesso dal Comune di Termoli con il provvedimento n. 13823/2022;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 marzo 2022, il Comune di Termoli notificava a mezzo pec il provvedimento di diniego del rimborso numero Prot. n.13823/2022 del 3/3/2022 che successivamente veniva impugnato alla C.T.P. di
Campobasso., che a seguito di discussione in camera di consiglio in data 25/5/2023 pronunciava la sentenza nr.426/2/2023, dep. il 31/7/2023 con cui respingeva la eccezione formulata dalla ricorrente associazione.
Avverso la sentenza di rigetto l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale AN e ON propone appello per la riforma della sentenza perchè errata l'applicazione nel caso dell'art. 7, comma 1 lett.
i), del D.M. n.200/12 in relazione all'obbligo di presentazione di dichiarazione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Termoli con atto di controdeduzioni eccessivamente lungo, ripetitivo ed esorbitante nel ripetere per ben 22 pagine le stesse considerazioni e chiede che sia rigettato l'appello proposto dalla ricorrente associazione, perché infondato in fatto e in diritto.
Per il Comune appellato, non costituito in primo grado, quello che hanno stabilito i Giudici con la sentenza appellata è il corretto accertamento dell'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili dell'Ricorrente_1 oggetto del diniego di rimborso opposto, stante la mancata presentazione della relativa dichiarazione nei modi e termini di legge.
Contrariamente a quanto asserito dall'EL , la normativa di riferimento prevedeva per il riconoscimento dell'esenzione la presentazione della apposita dichiarazione da rendere sul modello approvato con apposito Decreto Ministeriale ( DM 200/2012, DM 26/06/2014) in cui andavano indicati i requisiti dei fabbricati per i quali veniva richiesta l'esenzione, eventualmente anche in misura proporzionale al tipo di utilizzazione.
Adduce la parte appellata che, con riferimento ai requisiti è del tutto pacifico che l'esenzione prevista dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ed inoltre sotto il profilo dichiarativo, è altresì pacifico, come specificato nel decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze, che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni.
Perciò resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione, facendo riferimento a Cass. 4923/2023 e altra l'Ordinanza n. 4946 16/02/2023.
Deduce il Comune di Termoli che, alla stregua della normativa vigente, come interpretata dall'orientamento di legittimità (Cass. Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578 e Cass., Sez. 5, 7 novembre 2022, n. 3274), con decorrenza dall'anno 2013, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU sono le seguenti:
1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e d religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali, quindi: "La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, poi differito al 30 novembre 2014".
L'obbligo dichiarativo assume una rilevanza ancora più pregnante a dire dell'ente appellato, nel caso in considerazione, in quanto l'attività “non commerciale” all'interno dell'immobile non risulta svolta direttamente dal soggetto proprietario del bene, ma da terzi la cui utilizzazione ha titolo in un contratto di comodato. E sul punto viene fatto riferimento a Cass. civ. Sez. V, Ord., 05-04-2023, n. 9444 e molte altre pronunce di legittimità conformi (con riferimento ad una struttura destinata all'erogazione di servizi sociali-convitto), e altro orientamento consolidato della SC con numerose decisioni al riguardo Cass., Sez. 5, Sentenza n.
18838 del 30/08/2006; Cass., Sez. 5, 4 Sentenza n. 8496 del 09/04/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10483 del
20/05/2016; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 6 Ordinanza n. 19773 del
23/07/2019, laddove si afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perchè a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili""; "l'esenzione "esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse (relativamente allo stesso art. 7, comma 1, lett. a)""; - "La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione.
L'ente comunale appellato menziona ancora altre decisioni della Corte di legittimità che affermano: "In tema di ICI, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè
l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (...) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del
20/07/2016, cit.)"; Ed ancora: - "Quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, è stato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, "la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti" (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 3112 del 01/02/2019, Cass., Sez. T, 16 \2\23, n. 4935 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 14\3\23, n.
8073 e nr 7352)
Si assume poi che il legislatore si è fatto carico di disciplinare specificamente la fattispecie di destinazione mista dell'immobile e di sua proporzionale imponibilità con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, e che al riguardo la Sc "si è espressa (Cass. n. 32742 e n. 36926/22) dicendo : ".. ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, commi 2 e 3, convertito in L. n. 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; solo qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Come specificato nel Decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2 ,nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento;
La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni (...). In definitiva, a dire del Comune di Termoli, pur dovendo precisarsi che la esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, può applicarsi, in caso di uso misto dell'immobile proporzionalmente, a quella porzione dell'immobile destinata all'attività esente, anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell'unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione come ribadito da Cass., Sez. T. del febbraio 2023, n. 3826n. 4923)
Viene poi ribadito che, non risultando nemmeno richiamata la presentazione di tale dichiarazione, resta preclusa l'operatività dell'invocata esenzione anche sotto quest'ultimo profilo.
Come dalla SC. con sent. nr 6501/2024 e altre precedenti chiarito che : "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" ( per cui in particolare in una fattispecie di utilizzazione indiretta del bene – concesso in comodato a terzi (seppure per attività non commerciali), il riconoscimento dell'esenzione non avrebbe potuto prescindere dalla presentazione, nel termine di legge, dell'apposita dichiarazione ex DM del 26/06/2014, onere dichiarativo e probatorio non assolto dall'Ricorrente_1 nella controversia in esame ed, anzi, ancora a tutt'oggi la presunta finalità non commerciale svolta dai terzi comodatari dell'immobile, si evincerebbe solamente dalle affermazioni rese nel ricorso introduttivo, ma non risulta dichiarata, né comprovata da compiuta documentazione in mancanza di deposito dei contratti di comodato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul diritto al rimborso dell'imposta IMU erroneamente versata ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.504/1992
e dell'articolo 1 comma 164 della L. n.296/2006 la sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente analizzare la presenza o meno dell'indicazione del diritto all'esenzione nella dichiarazione IMU ai fini del riconoscimento dell'esenzione.
Pertanto, ogni altra indagine circa la presenza o meno dell'attività di religione e di culto di cui all'art. 7 comma
1, lett. i) è rimasta implicitamente assorbita e l'EL ripropone la questione, per come indicata nell'atto introduttivo del primo grado, tanto da apparire prima facie atto meramente replicativo del ricorso in primo grado.
La decisione impugnata non merita censure e va confermata, risultando l'appello infondato e la decisione, per quanto estremamente succinta sul punto focale della questione, presa conformemente alla giurisprudenza di legittimità costantemente orientata a stabilire che, pur ritenendosi applicabile la esenzione
IMU in questione a porzioni di immobili destinate non catastalmente identificate ad attività beneficiarie, resta necessaria specifica indicazione da parte del contribuente nella apposita dichiarazione:(Cass. Nr. 4923/2023 e Ordinanza nr. 4946 del 16/02/2023 e da ultimo ordinanza Cass. nr. 6501 del 12\3\24).
Val la pena sinteticamente ricostruire il contesto normativo di riferimento, come riportato dall'appellato ente pubblico, in quanto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8, ha richiamato, a fini IMU, le esenzioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 e che, successivamente, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 11, art. 91 bis, comma 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha precisato che il beneficio riguarda le attività tutelate svolte "con modalità non commerciali". Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6, conv., con modificazioni, in L. 14 marzo 2012, n. 23, ha aggiunto un ulteriore periodo al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, prevedendo che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovevano essere stabiliti anche "i requisiti, generali e di settore;
per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali"
Va detto che la questione del diritto al rimborso di versamenti IMU pari ad € 9.902\00 erroneamente fatti si ritiene fondata su un presunto diritto alla esenzione per immobili destinati a fini non commerciali presenti nel territorio del Comune di Termoli in Catasto: x in Indirizzo_1, Foglio 22, Mapp. 1295, sub. 35 e 38 Cat. A/2, sub. 52 Cat. C/6 e nel caso vantato da una associazione che si afferma titolare della proprietà in quanto facente parte dell'ente Ecclesiastico Ente_Religioso_1 eretto canonicamente nel 1981, che non ha presentato apposita dichiarazione con la indicazione degli immobili da considerare esenti dalla imposta comunale. Tale omissione, come ritenuto dai giudici della sentenza appellata, non può ritenersi mera dichiarazione di scienza ai fini di autoaccertamento, ma assume valore determinante per consentire al
Comune di considerare gli immobili indicati come non commerciali esenti dal tributo locale.
Pertanto il disconoscimento del rimborso ritenuto legittimo dai primi giudici appare congruamente fondato sulla omessa presentazione della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria per vedersi attribuire la dispensa dalla obbligazione tributaria, a nulla opponendo le argomentazioni della parte privata che peraltro assegna alla motivazione espressioni non riportate circa requisiti previsti per il diritto alla esenzione e dovendosi ritenere il riferimento alla delibera comunale che fissa il regolamento comunale del 2015 laddove cita una normativa che non prevede alcun riferimento ad immobili destinati a ricerca scientifica, di mera esemplificazione, non quindi da considerarsi normativa tributaria di stretta interpretazione, atteso che il disposto normativo contiene una elencazione che alla lettera i) comprende il tipo di immobili in discussione, come assume l'EL, che poi si diffonde sul tema della decadenza e diritto alla prova non confacenti al caso, riportandosi allo statuto dell'ente e alla attività di culto scolta dall'EL .
Si è dunque in presenza di attività e tipologie immobiliari previste dalla novellata normativa del D.Lgs.
30\12\1992, n. 504, art. 7 co 1 lett i) che, come da orientamento di legittimità illustrato dall'appellato Comune
e da ultimo espresso nella Ordinanza n. 6501 del 12-03-2024, che ha ribadito che le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992, vanno dichiarate nell'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale”, devono essere preventivamente indicate nella dichiarazione IMU annuale per vedersi riconoscere il diritto alla esenzione .
Facendo proprio detto orientamento della SC appare dunque chiaro che la sentenza di primo grado in esame sia pienamente legittima, conforme ai dettami normativi e agli indirizzi giurisprudenziali consolidati della
Suprema Corte di Cassazione e, conseguentemente, del tutto infondato e non dovuto il rimborso IMU per gli anni dal 2016 al 2020 all'Ricorrente_1.
Ne discende la conferma della sentenza della Corte Tributaria di primo di grado di Campobasso nr 426\23
e il rigetto dell'appello, con condanna dell'associazione EL alle spese nella misura di cui al dispositivo per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado e condanna l'EL alla rifusione delle spese di questo grado che quantifica in complessivi € 250,00, oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente
FF IU, Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_2 86039 Termoli CB
Difeso da
Difensore_3 C/o Sede Amministrativa Rti Ica ET - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13823 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2025 depositato il
24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Campobasso e condanna del Comune di Termoli al rimborso delle somme versate a titolo di IMU per gli anni 2016-2020, oltre interessi maturati e maturandi. Vittoria di spese di primo e secondo grado di giudizio.
Resistente/Appellato: Dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla Ricorrente_1
e, conseguentemente, confermare la sentenza della CGT di 1° grado di Campobasso
n. 426/2/2023 e il diniego di rimborso IMU 2016/2020 emesso dal Comune di Termoli con il provvedimento n. 13823/2022;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 marzo 2022, il Comune di Termoli notificava a mezzo pec il provvedimento di diniego del rimborso numero Prot. n.13823/2022 del 3/3/2022 che successivamente veniva impugnato alla C.T.P. di
Campobasso., che a seguito di discussione in camera di consiglio in data 25/5/2023 pronunciava la sentenza nr.426/2/2023, dep. il 31/7/2023 con cui respingeva la eccezione formulata dalla ricorrente associazione.
Avverso la sentenza di rigetto l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale AN e ON propone appello per la riforma della sentenza perchè errata l'applicazione nel caso dell'art. 7, comma 1 lett.
i), del D.M. n.200/12 in relazione all'obbligo di presentazione di dichiarazione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Termoli con atto di controdeduzioni eccessivamente lungo, ripetitivo ed esorbitante nel ripetere per ben 22 pagine le stesse considerazioni e chiede che sia rigettato l'appello proposto dalla ricorrente associazione, perché infondato in fatto e in diritto.
Per il Comune appellato, non costituito in primo grado, quello che hanno stabilito i Giudici con la sentenza appellata è il corretto accertamento dell'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili dell'Ricorrente_1 oggetto del diniego di rimborso opposto, stante la mancata presentazione della relativa dichiarazione nei modi e termini di legge.
Contrariamente a quanto asserito dall'EL , la normativa di riferimento prevedeva per il riconoscimento dell'esenzione la presentazione della apposita dichiarazione da rendere sul modello approvato con apposito Decreto Ministeriale ( DM 200/2012, DM 26/06/2014) in cui andavano indicati i requisiti dei fabbricati per i quali veniva richiesta l'esenzione, eventualmente anche in misura proporzionale al tipo di utilizzazione.
Adduce la parte appellata che, con riferimento ai requisiti è del tutto pacifico che l'esenzione prevista dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ed inoltre sotto il profilo dichiarativo, è altresì pacifico, come specificato nel decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze, che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni.
Perciò resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione, facendo riferimento a Cass. 4923/2023 e altra l'Ordinanza n. 4946 16/02/2023.
Deduce il Comune di Termoli che, alla stregua della normativa vigente, come interpretata dall'orientamento di legittimità (Cass. Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578 e Cass., Sez. 5, 7 novembre 2022, n. 3274), con decorrenza dall'anno 2013, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU sono le seguenti:
1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e d religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali, quindi: "La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, poi differito al 30 novembre 2014".
L'obbligo dichiarativo assume una rilevanza ancora più pregnante a dire dell'ente appellato, nel caso in considerazione, in quanto l'attività “non commerciale” all'interno dell'immobile non risulta svolta direttamente dal soggetto proprietario del bene, ma da terzi la cui utilizzazione ha titolo in un contratto di comodato. E sul punto viene fatto riferimento a Cass. civ. Sez. V, Ord., 05-04-2023, n. 9444 e molte altre pronunce di legittimità conformi (con riferimento ad una struttura destinata all'erogazione di servizi sociali-convitto), e altro orientamento consolidato della SC con numerose decisioni al riguardo Cass., Sez. 5, Sentenza n.
18838 del 30/08/2006; Cass., Sez. 5, 4 Sentenza n. 8496 del 09/04/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10483 del
20/05/2016; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 6 Ordinanza n. 19773 del
23/07/2019, laddove si afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perchè a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili""; "l'esenzione "esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse (relativamente allo stesso art. 7, comma 1, lett. a)""; - "La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione.
L'ente comunale appellato menziona ancora altre decisioni della Corte di legittimità che affermano: "In tema di ICI, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè
l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (...) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del
20/07/2016, cit.)"; Ed ancora: - "Quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, è stato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, "la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti" (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 3112 del 01/02/2019, Cass., Sez. T, 16 \2\23, n. 4935 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 14\3\23, n.
8073 e nr 7352)
Si assume poi che il legislatore si è fatto carico di disciplinare specificamente la fattispecie di destinazione mista dell'immobile e di sua proporzionale imponibilità con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, e che al riguardo la Sc "si è espressa (Cass. n. 32742 e n. 36926/22) dicendo : ".. ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, commi 2 e 3, convertito in L. n. 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; solo qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Come specificato nel Decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2 ,nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento;
La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni (...). In definitiva, a dire del Comune di Termoli, pur dovendo precisarsi che la esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, può applicarsi, in caso di uso misto dell'immobile proporzionalmente, a quella porzione dell'immobile destinata all'attività esente, anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell'unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione come ribadito da Cass., Sez. T. del febbraio 2023, n. 3826n. 4923)
Viene poi ribadito che, non risultando nemmeno richiamata la presentazione di tale dichiarazione, resta preclusa l'operatività dell'invocata esenzione anche sotto quest'ultimo profilo.
Come dalla SC. con sent. nr 6501/2024 e altre precedenti chiarito che : "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" ( per cui in particolare in una fattispecie di utilizzazione indiretta del bene – concesso in comodato a terzi (seppure per attività non commerciali), il riconoscimento dell'esenzione non avrebbe potuto prescindere dalla presentazione, nel termine di legge, dell'apposita dichiarazione ex DM del 26/06/2014, onere dichiarativo e probatorio non assolto dall'Ricorrente_1 nella controversia in esame ed, anzi, ancora a tutt'oggi la presunta finalità non commerciale svolta dai terzi comodatari dell'immobile, si evincerebbe solamente dalle affermazioni rese nel ricorso introduttivo, ma non risulta dichiarata, né comprovata da compiuta documentazione in mancanza di deposito dei contratti di comodato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul diritto al rimborso dell'imposta IMU erroneamente versata ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.504/1992
e dell'articolo 1 comma 164 della L. n.296/2006 la sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente analizzare la presenza o meno dell'indicazione del diritto all'esenzione nella dichiarazione IMU ai fini del riconoscimento dell'esenzione.
Pertanto, ogni altra indagine circa la presenza o meno dell'attività di religione e di culto di cui all'art. 7 comma
1, lett. i) è rimasta implicitamente assorbita e l'EL ripropone la questione, per come indicata nell'atto introduttivo del primo grado, tanto da apparire prima facie atto meramente replicativo del ricorso in primo grado.
La decisione impugnata non merita censure e va confermata, risultando l'appello infondato e la decisione, per quanto estremamente succinta sul punto focale della questione, presa conformemente alla giurisprudenza di legittimità costantemente orientata a stabilire che, pur ritenendosi applicabile la esenzione
IMU in questione a porzioni di immobili destinate non catastalmente identificate ad attività beneficiarie, resta necessaria specifica indicazione da parte del contribuente nella apposita dichiarazione:(Cass. Nr. 4923/2023 e Ordinanza nr. 4946 del 16/02/2023 e da ultimo ordinanza Cass. nr. 6501 del 12\3\24).
Val la pena sinteticamente ricostruire il contesto normativo di riferimento, come riportato dall'appellato ente pubblico, in quanto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8, ha richiamato, a fini IMU, le esenzioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 e che, successivamente, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 11, art. 91 bis, comma 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha precisato che il beneficio riguarda le attività tutelate svolte "con modalità non commerciali". Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6, conv., con modificazioni, in L. 14 marzo 2012, n. 23, ha aggiunto un ulteriore periodo al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, prevedendo che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovevano essere stabiliti anche "i requisiti, generali e di settore;
per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali"
Va detto che la questione del diritto al rimborso di versamenti IMU pari ad € 9.902\00 erroneamente fatti si ritiene fondata su un presunto diritto alla esenzione per immobili destinati a fini non commerciali presenti nel territorio del Comune di Termoli in Catasto: x in Indirizzo_1, Foglio 22, Mapp. 1295, sub. 35 e 38 Cat. A/2, sub. 52 Cat. C/6 e nel caso vantato da una associazione che si afferma titolare della proprietà in quanto facente parte dell'ente Ecclesiastico Ente_Religioso_1 eretto canonicamente nel 1981, che non ha presentato apposita dichiarazione con la indicazione degli immobili da considerare esenti dalla imposta comunale. Tale omissione, come ritenuto dai giudici della sentenza appellata, non può ritenersi mera dichiarazione di scienza ai fini di autoaccertamento, ma assume valore determinante per consentire al
Comune di considerare gli immobili indicati come non commerciali esenti dal tributo locale.
Pertanto il disconoscimento del rimborso ritenuto legittimo dai primi giudici appare congruamente fondato sulla omessa presentazione della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria per vedersi attribuire la dispensa dalla obbligazione tributaria, a nulla opponendo le argomentazioni della parte privata che peraltro assegna alla motivazione espressioni non riportate circa requisiti previsti per il diritto alla esenzione e dovendosi ritenere il riferimento alla delibera comunale che fissa il regolamento comunale del 2015 laddove cita una normativa che non prevede alcun riferimento ad immobili destinati a ricerca scientifica, di mera esemplificazione, non quindi da considerarsi normativa tributaria di stretta interpretazione, atteso che il disposto normativo contiene una elencazione che alla lettera i) comprende il tipo di immobili in discussione, come assume l'EL, che poi si diffonde sul tema della decadenza e diritto alla prova non confacenti al caso, riportandosi allo statuto dell'ente e alla attività di culto scolta dall'EL .
Si è dunque in presenza di attività e tipologie immobiliari previste dalla novellata normativa del D.Lgs.
30\12\1992, n. 504, art. 7 co 1 lett i) che, come da orientamento di legittimità illustrato dall'appellato Comune
e da ultimo espresso nella Ordinanza n. 6501 del 12-03-2024, che ha ribadito che le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992, vanno dichiarate nell'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale”, devono essere preventivamente indicate nella dichiarazione IMU annuale per vedersi riconoscere il diritto alla esenzione .
Facendo proprio detto orientamento della SC appare dunque chiaro che la sentenza di primo grado in esame sia pienamente legittima, conforme ai dettami normativi e agli indirizzi giurisprudenziali consolidati della
Suprema Corte di Cassazione e, conseguentemente, del tutto infondato e non dovuto il rimborso IMU per gli anni dal 2016 al 2020 all'Ricorrente_1.
Ne discende la conferma della sentenza della Corte Tributaria di primo di grado di Campobasso nr 426\23
e il rigetto dell'appello, con condanna dell'associazione EL alle spese nella misura di cui al dispositivo per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado e condanna l'EL alla rifusione delle spese di questo grado che quantifica in complessivi € 250,00, oltre accessori, se dovuti.