Art. 3.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.