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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3085/2025 V.G. posta in decisione il
12/09/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Piera Calandrini)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Massa DA (RA,) Via V. Baravelli n.25 (avv. Virginia Lusa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 15.06.2008 in
Massa DA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, serie A, anno 2008; preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa DA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
2) disporre che i giorni di permanenza dei figli con i genitori siano organizzati di settimana in settimana in base ai turni lavorativi della Sig.ra che s'impegna a comunicare Parte_1 prontamente e, comunque entro la settimana antecedente, al Sig. Le festività Parte_2 natalizie e pasquali, salvo diverso accordo delle parti, saranno ripartite a metà tra i genitori con alternanza annuale delle maggiori festività. Nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanze con i figli. Gli stessi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e soggiorno dove porteranno i minori, nonché le date di partenza e ritorno, in tempo consono per l'organizzazione.
Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure,
l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle abitudini degli stessi. I genitori si impegnano altresì a mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori;
3) disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento in via diretta dei figli, nei giorni di loro spettanza;
4) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori - come individuate dal Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna1 e con esplicita estensione a quelle per vestiario, centro ricreativo estivo e mensa scolastica- vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovute sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
5) disporre che le detrazioni fiscali relative la prole siano suddivise al 50% tra i genitori ad eccezione delle spese integralmente sostenute da un solo genitore senza il consenso né il rimborso da parte dell'altro, che verranno detratte integralmente dal genitore che le avrà sostenute;
6) dare atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre;
7) le parti si impegnano ed obbligano, sin d'ora, a prestare reciprocamente l'autorizzazione/assenso al rilascio ed al rinnovo del Passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio, anche per i minori e Persona_3 Persona_4
8) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dotati di adeguati mezzi economici propri;
9) dare atto che i coniugi hanno inteso definire anche ogni questione di ordine economico/patrimoniale connessa al loro rapporto di coniugio, quale elemento funzionale ed
1 1 Protocollo spese straordinarie prole in uso al Tribunale di Ravenna.
“A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come segue:
a) la Sig.ra promette di cedere al Sig. che promette di Parte_1 Parte_2 acquistare, con contestuale accollo da parte di quest'ultimo del relativo e residuo mutuo ipotecario numero 8874590 contratto dai coniugi presso Unicredit Banca, la propria quota/parte del 50% dell'immobile cointestato sito in Massa DA (RA) Via V. Baravelli
n.23-25 (ex casa coniugale), costituito da un appartamento al piano terra con corte pertinenziale esclusiva il tutto distinto al Catasto Fabbricati Foglio 37, Particella 163 sub.1, piano T, Cat. A/7, Classe 1 vani 7 superficie catastale totale mq 131, escluse aree scoperte mq
125, rendita €. 903,80.
L'area di terreno rappresentante il sedime del predetto fabbricato e l'annessa corte pertinenziale è distinta al Catasto terreni del Comune di Massa DA nel Foglio 37
Particella 163, quale ente urbano di mq 500. Confina il tutto in unico corpo con: la predetta via e le particelle 22, 189 e 3652 del medesimo foglio 37.
E' altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comune per legge e per destinazione. La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile. La quota dell'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nell'atto di provenienza.
La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio Dr. di cui alla Persona_5 premessa e all'accollo che segue.
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito davanti al Notaio
Dr. con studio in Via Quarto n.4 Imola, da sottoscriversi entro e non oltre Persona_5
60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
rendite ed oneri saranno rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, cosi come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio
1999 n.154, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2012 n.27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19
L.n.74/1987.
b) A titolo di corrispettivo della cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, il Sig.
si impegna ed obbliga, nei confronti della Sig.ra Parte_2 Parte_1
• ad accollarsi il residuo mutuo ipotecario n. 8874590, contratto dai coniugi con la banca di Massa DA per l'acquisto dell'immobile sito in Massa CP_1
DA (RA) via Baravelli n. 25; l'accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra. Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso e, per l'effetto, la Sig.ra risulterà liberata da qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei Parte_1 confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti del Sig. il quale, Parte_2 nelle more, si impegna ed obbliga a tenere manlevata la moglie da qualsivoglia richiesta di pagamento a tal titolo da parte del mutuante. Saranno integralmente a carico del Sig. tutti i costi, nessuno escluso, relativi sia al trasferimento della Parte_2 quota di immobile, sia all'accollo del mutuo;
• a riconoscere alla Sig.ra la somma di € 7.800,00 da corrispondere al Parte_1 momento della sottoscrizione del presente ricorso;
• a riconoscere integralmente in favore della sig.ra i benefici delle Parte_1 detrazioni fiscali e i rimborsi relativi al “bonus 110” e al “bonus 50% ” per la riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile comune (ex casa coniugale) - maturati a partire dall'anno fiscale 2024 e sino all'anno fiscale 2033, per un importo complessivo di € 23.000,00 - che verranno accreditati annualmente in sede di denuncia dei redditi al sig. da l corrente anno 2025 e fino alla dichiarazione redditi Parte_2 che dovrà presentare nell'anno 2034 . Il sig. pertanto, si impegna ed Parte_2 obbliga, senza ritardo e contestualmente al percepimento della tranche prevista per ogni anno, a versare la somma corrispondente alla signora con bonifico sul Parte_1 conto corrente che la stessa indicherà; c) La sig.ra dal canto suo, si impegna ed obbliga nei confronti del Sig Parte_1 Parte_2
• a rilasciare l'immobile (ex casa coniugale) entro 40 giorni dalla concessione di un mutuo personale che la stessa richiederà, non appena verrà liberata dal mutuo ex casa coniugale, per far fronte alle proprie esigenze abitative future. Ella porterà via con sè
i propri beni personali e parte dei mobili e degli arredi presenti nella casa acquistati con denaro comune dai coniugi, come da separato elenco sottoscritto dalle parti. A far data dal rilascio del citato immobile (ex casa coniugale), la sig.ra sarà Parte_1 esonerata dal pagamento della propria quota di rata del mutuo gravante detto bene;
• a riconoscere in favore del sig. i benefici delle detrazioni fiscali e rimborsi Parte_2 relativi all'ultimo SAL da erogarsi da parte della Banca mutuante per la pratica Bonus
110 ex casa coniugale. Il sig. assumerà tutti i costi ed oneri, nessuno escluso, Parte_2 relativi alla citata pratica;
• a saldare le due fatture n. 1071 /2024 di € 291,82 e n. 1060 /2024 di € 164,94 relative alle competenze del commercialista per la pratica Bonus 110.
Con il puntuale adempimento di quanto previsto al punto 9 (a; b;
c), le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3085/2025 V.G. posta in decisione il
12/09/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Piera Calandrini)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Massa DA (RA,) Via V. Baravelli n.25 (avv. Virginia Lusa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 15.06.2008 in
Massa DA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, serie A, anno 2008; preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa DA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
2) disporre che i giorni di permanenza dei figli con i genitori siano organizzati di settimana in settimana in base ai turni lavorativi della Sig.ra che s'impegna a comunicare Parte_1 prontamente e, comunque entro la settimana antecedente, al Sig. Le festività Parte_2 natalizie e pasquali, salvo diverso accordo delle parti, saranno ripartite a metà tra i genitori con alternanza annuale delle maggiori festività. Nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanze con i figli. Gli stessi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e soggiorno dove porteranno i minori, nonché le date di partenza e ritorno, in tempo consono per l'organizzazione.
Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure,
l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle abitudini degli stessi. I genitori si impegnano altresì a mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori;
3) disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento in via diretta dei figli, nei giorni di loro spettanza;
4) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori - come individuate dal Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna1 e con esplicita estensione a quelle per vestiario, centro ricreativo estivo e mensa scolastica- vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovute sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
5) disporre che le detrazioni fiscali relative la prole siano suddivise al 50% tra i genitori ad eccezione delle spese integralmente sostenute da un solo genitore senza il consenso né il rimborso da parte dell'altro, che verranno detratte integralmente dal genitore che le avrà sostenute;
6) dare atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre;
7) le parti si impegnano ed obbligano, sin d'ora, a prestare reciprocamente l'autorizzazione/assenso al rilascio ed al rinnovo del Passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio, anche per i minori e Persona_3 Persona_4
8) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dotati di adeguati mezzi economici propri;
9) dare atto che i coniugi hanno inteso definire anche ogni questione di ordine economico/patrimoniale connessa al loro rapporto di coniugio, quale elemento funzionale ed
1 1 Protocollo spese straordinarie prole in uso al Tribunale di Ravenna.
“A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come segue:
a) la Sig.ra promette di cedere al Sig. che promette di Parte_1 Parte_2 acquistare, con contestuale accollo da parte di quest'ultimo del relativo e residuo mutuo ipotecario numero 8874590 contratto dai coniugi presso Unicredit Banca, la propria quota/parte del 50% dell'immobile cointestato sito in Massa DA (RA) Via V. Baravelli
n.23-25 (ex casa coniugale), costituito da un appartamento al piano terra con corte pertinenziale esclusiva il tutto distinto al Catasto Fabbricati Foglio 37, Particella 163 sub.1, piano T, Cat. A/7, Classe 1 vani 7 superficie catastale totale mq 131, escluse aree scoperte mq
125, rendita €. 903,80.
L'area di terreno rappresentante il sedime del predetto fabbricato e l'annessa corte pertinenziale è distinta al Catasto terreni del Comune di Massa DA nel Foglio 37
Particella 163, quale ente urbano di mq 500. Confina il tutto in unico corpo con: la predetta via e le particelle 22, 189 e 3652 del medesimo foglio 37.
E' altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comune per legge e per destinazione. La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile. La quota dell'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nell'atto di provenienza.
La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio Dr. di cui alla Persona_5 premessa e all'accollo che segue.
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito davanti al Notaio
Dr. con studio in Via Quarto n.4 Imola, da sottoscriversi entro e non oltre Persona_5
60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
rendite ed oneri saranno rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, cosi come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio
1999 n.154, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2012 n.27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19
L.n.74/1987.
b) A titolo di corrispettivo della cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, il Sig.
si impegna ed obbliga, nei confronti della Sig.ra Parte_2 Parte_1
• ad accollarsi il residuo mutuo ipotecario n. 8874590, contratto dai coniugi con la banca di Massa DA per l'acquisto dell'immobile sito in Massa CP_1
DA (RA) via Baravelli n. 25; l'accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra. Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso e, per l'effetto, la Sig.ra risulterà liberata da qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei Parte_1 confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti del Sig. il quale, Parte_2 nelle more, si impegna ed obbliga a tenere manlevata la moglie da qualsivoglia richiesta di pagamento a tal titolo da parte del mutuante. Saranno integralmente a carico del Sig. tutti i costi, nessuno escluso, relativi sia al trasferimento della Parte_2 quota di immobile, sia all'accollo del mutuo;
• a riconoscere alla Sig.ra la somma di € 7.800,00 da corrispondere al Parte_1 momento della sottoscrizione del presente ricorso;
• a riconoscere integralmente in favore della sig.ra i benefici delle Parte_1 detrazioni fiscali e i rimborsi relativi al “bonus 110” e al “bonus 50% ” per la riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile comune (ex casa coniugale) - maturati a partire dall'anno fiscale 2024 e sino all'anno fiscale 2033, per un importo complessivo di € 23.000,00 - che verranno accreditati annualmente in sede di denuncia dei redditi al sig. da l corrente anno 2025 e fino alla dichiarazione redditi Parte_2 che dovrà presentare nell'anno 2034 . Il sig. pertanto, si impegna ed Parte_2 obbliga, senza ritardo e contestualmente al percepimento della tranche prevista per ogni anno, a versare la somma corrispondente alla signora con bonifico sul Parte_1 conto corrente che la stessa indicherà; c) La sig.ra dal canto suo, si impegna ed obbliga nei confronti del Sig Parte_1 Parte_2
• a rilasciare l'immobile (ex casa coniugale) entro 40 giorni dalla concessione di un mutuo personale che la stessa richiederà, non appena verrà liberata dal mutuo ex casa coniugale, per far fronte alle proprie esigenze abitative future. Ella porterà via con sè
i propri beni personali e parte dei mobili e degli arredi presenti nella casa acquistati con denaro comune dai coniugi, come da separato elenco sottoscritto dalle parti. A far data dal rilascio del citato immobile (ex casa coniugale), la sig.ra sarà Parte_1 esonerata dal pagamento della propria quota di rata del mutuo gravante detto bene;
• a riconoscere in favore del sig. i benefici delle detrazioni fiscali e rimborsi Parte_2 relativi all'ultimo SAL da erogarsi da parte della Banca mutuante per la pratica Bonus
110 ex casa coniugale. Il sig. assumerà tutti i costi ed oneri, nessuno escluso, Parte_2 relativi alla citata pratica;
• a saldare le due fatture n. 1071 /2024 di € 291,82 e n. 1060 /2024 di € 164,94 relative alle competenze del commercialista per la pratica Bonus 110.
Con il puntuale adempimento di quanto previsto al punto 9 (a; b;
c), le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè