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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2953/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
2953/2025 r.g.a.c.
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Diego Montemaggi
RICORRENTE contro
Controparte_1
RI
[...]
(C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna
e
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI
(C.F. P.IVA_2 contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale (richiamando i propri atti introduttivi), chiedendo:
- il ricorrente : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna così provvedere, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito:
1
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del CP_1 Controparte_1
, Direzione Generale Territo-
[...] CP_1 Controparte_1 riale del Nord Est, di RI del 24/06/2024, notificato il Controparte_1
29/06/2024 di diniego al conseguimento della patente di guida e per l'effetto disapplicare tale provvedimento;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. a conseguire la patente di Parte_2 guida cat. “b” sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
- con vittoria di spese e compensi di lite»; in via istruttoria la parte ha altresì effettuato pro- duzione documentale;
- il convenuto
[...]
Controparte_1 di RI:
«L'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in epigrafe e disporne CP_1
l'estromissione;
- rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite».
Il convenuto Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI è rimasto contumace e non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
ha riassunto dinnanzi al Tribunale di Bologna il processo introdotto con ricorso Parte_1 originariamente proposto al Tribunale di RI (dichiaratosi incompetente per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c.) avverso il provvedimento adottato il 24 giugno 2024 dal
[...]
Controparte_2
di RI e la Prefettura – Ufficio Territoriale
[...] del Governo di RI con cui gli è stata negata l'ammissione alla prova pratica per il conseguimen- to della patente di guida (categoria B) prevista il 29 giugno 2024. In particolare, il ricorrente ha agi- to in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del sopra menzionato provvedi- mento per carenza di motivazione e la sua disapplicazione, nonché l'accertamento del proprio dirit- to a conseguire la patente di guida richiesta, sussistendone i presupposti di legge e subordinatamen- te all'ammissione alla prova pratica di guida.
2
Nel giudizio così instaurato e poi riassunto si è costituito (anche a seguito di riassunzione din- nanzi al Giudice territorialmente competente) il
[...]
Controparte_3
di RI deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo
[...] di essere estromesso dal giudizio, nonché domandando in ogni caso il rigetto della domanda del ri- corrente.
La convenuta Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, sebbene già costituita nel processo incardinato di fronte al Tribunale di RI e ritualmente evocata in giudizio anche a se- guito di riassunzione, non si è costituita nei termini di legge, pertanto, verificata la regolarità del contraddittorio, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 3 luglio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti costituite, ha fatto precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopodiché ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c..
2.
Il Sig. era titolare di patente di guida che gli è stata revocata con provvedimento emesso Pt_1 il 31 gennaio 2008 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, dopo essere stato colto a circolare con patente di guida sospesa (v. doc.to 3 ricorrente fasc. Trib. RI). Successi- vamente, il 15 marzo 2024 il Sig. ha presentato istanza per conseguire un nuovo titolo di Pt_1 guida (di categoria B) e avrebbe dovuto sostenere la prova pratica dell'esame abilitativo il 29 giu- gno 2024. Tuttavia, lo stesso giorno fissato per lo svolgimento della prova d'esame il Ministero del- le Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Genera- le Territoriale del Nord Est – Ufficio Motorizzazione Civile di RI gli ha notificato un provve- dimento di diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida basato sulla “sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida” (v. doc.to 1 ricorrente fasc. Trib. RI). All'interno del provvedimento di diniego era contenuto un generico richiamo ad un “ostativo” riconducibile all'art. 120, comma 1, c.d.s. (ma non meglio precisato nel proprio con- tenuto) inserito dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI nell'apposito sistema informativo. Ed infatti il provvedimento ministeriale si è limitato ad indicare le seguenti circostanze
(v. doc.to 1 ricorrente fasc. Trib. RI), ossia che: i) “CONSIDERATO che la Controparte_4 ll'esito delle procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del DM relative al Sig./Sig.ra
[...] [...]
, ha inserito nel Sistema Informativo del DTN, con le modalità di cui all'articolo Parte_1
2, comma 7, dello stesso decreto, un ostativo al rilascio della patente di guida”; ii) “VISTO il com- ma 4 dell'art. 120 CdS, ai sensi del quale “Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 …
3
(omissis) … è ammesso il ricorso al il quale decide, entro sessanta giorni, di Parte_3 concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti””; iii) “La specifica motivazione della non sussistenza dei requisiti soggettivi potrà essere richiesta dall'interessato/a mediante apposita istanza di accesso agli atti rivolta alla Prefettura territorialmente competente in ragione della resi- denza”.
Pertanto, avverso il suddetto provvedimento di diniego il Sig. ha proposto ricorso ai Pt_1 sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. al Tribunale di RI affinché ne accertasse l'illegittimità e ne disponesse la disapplicazione, dichiarando altresì il diritto del ricorrente a conseguire la patente di guida, sussistendone i presupposti di legge e previa ammissione alla prova pratica dell'esame di guida. Nel giudizio così introdotto il Tribunale di RI, su eccezione sollevata dalle amministra- zioni convenute, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio indicando come giudice territo- rialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c. il Tribunale di Bologna (v. doc.to 2 comparsa di riassunzione). La parte ricorrente ha dunque tempestivamente riassunto il processo dinnanzi a que- sto Tribunale.
3.
Ciò premesso, il Sig. ha inteso dolersi della circostanza che il Pt_1 [...]
Controparte_5
di RI gli ha negato il rilascio della patente di
[...] guida sulla sola base dell'ostativo evidenziato dal sistema informatico, senza che gli sia stato con- sentito di comprendere quale delle ipotesi previste dall'art. 120 c.d.s. sia stata ritenuta sussistente, non rinvenendosi traccia nel gravato provvedimento della tipologia di ostativo comunicato dalla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI che precluderebbe al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo abilitativo alla guida. Sulla base di questi rilievi, pertanto, il ricorrente ha lamen- tato l'illegittimità del diniego al rilascio del titolo di guida per assoluta carenza di motivazione, stante l'impossibilità di individuare quale delle fattispecie contemplate dall'art. 120, comma 1,
c.d.s. sia stata in concreto applicata. Il provvedimento impugnato sarebbe, anche sotto altro profilo, in contrasto con l'art. 120, comma 1, c.d.s., sostenendosi che le condizioni ostative ivi contemplate verrebbero in rilievo solo in caso di rilascio per la prima volta della patente di guida, non anche – com'è per il Sig. Di Stato – in caso di rilascio di una nuova patente di guida.
La parte ricorrente ha dunque rappresentato, ancorché in modo non del tutto perspicuo, che avendogli la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI revocato la patente di guida in data 31 gennaio 2008 a causa dell'aver circolato con documento di guida già sospeso, ricorrerebbe l'ipotesi disciplinata dagli artt. 218 e 219 c.d.s. in base alla quale il destinatario del provvedimento di revoca, decorsi due anni, può conseguire una nuova patente di guida.
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4.
Si rende necessario esaminare in via preliminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione. Se- CP_1 condo la tesi proposta da parte convenuta, l'atto ministeriale con cui è stata negata l'ammissione del
Sig. alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida si sarebbe tradotto in una Pt_1 mera attività materiale e vincolata, il cui contenuto provvedimentale era invece interamente ricon- ducibile alle valutazioni operate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, unica autorità competente ad accertare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 120 c.d.s. che sono osta- tivi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali. Detta eccezione non è fondata e pertanto va rigettata.
Al riguardo si rende necessario una breve rassegna della disciplina delineata dall'art. 120 c.d.s.
Tale articolo prevede specifiche condizioni soggettive che precludono il rilascio della patente di guida. Tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati,
o ancora di situazioni idonee a mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone, la di- sposizione in esame individua diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità mora- le di chi aspira a conseguire o riconseguire il titolo abilitativo alla guida. Si tratta di condizioni sog- gettive derivanti da sentenze di condanna o da altri provvedimenti giudiziali che il legislatore reputa ostativi al rilascio e al mantenimento della patente.
Ebbene, nel caso in cui le cennate condizioni ostative sussistano fin da prima del rilascio della patente, spetta al quale autorità competente al rilascio Controparte_1 del titolo di guida e alla gestione del relativo procedimento amministrativo, ancorché su segnalazio- ne della Prefettura, assumere le determinazioni conseguenti all'accertamento degli ostativi e quindi negare il rilascio della patente di guida. Per contro, nel diverso caso in cui le già menzionate condi- zioni ostative sopravvengano dopo il rilascio della patente, allora ricade in capo alla Prefettura la competenza ad adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida, non venendo più in rilievo attività di competenza ministeriale.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il motivo ostativo (peraltro non chiaramente indicato) all'ottenimento del titolo di guida si inserisca nell'ambito del procedimento amministrativo avviato con istanza del 15 marzo 2024 da parte del Sig. per il rilascio della patente di guida di ca- Pt_1 tegoria B. Non è pertanto condivisibile il rilievo del convenuto in base al quale la nega- CP_1 zione della possibilità di partecipare alla prova pratica dell'esame di guida si risolverebbe in una semplice comunicazione dell'accertamento dei motivi a ciò ostativi posta in essere dalla Prefettura;
è piuttosto vero il contrario, ossia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha applicato le
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ragioni ostative al rilascio del documento di guida trasmesse dalla Prefettura per provvedere nel ca- so di specie al rigetto dell'istanza privata.
5.
Venendo ora ad esaminare il merito del ricorso, il provvedimento impugnato (diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida) è espressamente fondato sul generico richiamo alla non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1,
c.d.s.; nel medesimo atto, inoltre, viene concisamente richiamata una comunicazione telematica ef- fettuata tramite il Sistema Informativo del DTN.
Ciò chiarito, il motivo di impugnazione afferente all'assoluta carenza di motivazione del provve- dimento è fondato e pertanto è deve essere accolto.
L'art. 120, comma 1, c.d.s. nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio del titolo di guida prevede che non possono conseguire la patente di guida coloro che versino in una o più delle seguenti condizioni soggettive: i) «i delinquenti abituali, professionali o per tendenza»; ii) «coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previ- ste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge
31 maggio 1965, n. 575»; iii) «le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; iv) «i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti». La stessa disposizione ag- giunge poi che non possono di nuovo conseguire la patente di guida «le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
Orbene, conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali della giurisprudenza ammini- strativa (formatisi in epoca anteriore all'affermarsi dell'orientamento, prevalente e più recente, teso a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario in materia;
cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Mi- lano, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 1028), deve ritenersi illegittimo un diniego dell'istanza diretta a svol- gere l'esame per il rilascio della patente di guida ove il Controparte_1 si limiti a ricondurlo, in modo assai vago e generico, all'esistenza di una delle cause ostative di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s., così come emerse dal collegamento per via telematica con le informa- zioni trasmesse dalla Prefettura. Nessun ulteriore elemento è possibile desumere dalla documenta- zione in atti. Pertanto, nel provvedimento in esame non è possibile individuare quale delle fattispe- cie sopra citate l'amministrazione abbia inteso applicare.
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È dunque possibile seguire il solco già tracciato dal costante orientamento giurisprudenziale af- fermatosi dinnanzi al giudice amministrativo, secondo cui «è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare la sussi- stenza degli elementi ostativi di cui all'art. 120 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e che af- fermi che il suo contenuto è vincolato, senza indicare specificamente quali siano tali elementi osta- tivi» (cfr., tra le più recenti, in termini analoghi, Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 13 giu- CP_6 gno 2019, n. 530; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 gennaio 2019, n. 13; T.A.R. Veneto, Vene- zia, Sez. III, 11 marzo 2016, n. 273).
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, da cui ne deriva la disapplicazione al caso concreto.
Al contempo va accertato il diritto di parte ricorrente Sig. a conseguire la patente di Pt_1 guida per cui ha presentato istanza (categoria B), laddove ritenuto in possesso dei requisiti di legge e in assenza delle condizioni ostative previste dalla legge, e comunque previa ammissione alla pro- va pratica dell'esame di guida.
Il riconosciuto difetto di motivazione del provvedimento opposto permette di ritenere assorbita l'ulteriore censura relativa all'errata applicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 120, comma 1,
c.d.s. in caso di rilascio di una nuova patente di guida.
5.
Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., talché, stante l'accoglimento della domanda proposta, le amministrazioni convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità in base al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando:
- i parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri;
- i parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, in considerazione dell'esigua attività svolta e della natura documentale della controversia.
Nessuna spesa va liquidata in relazione alla fase decisionale, tenuto conto che il processo si è ar- ticolato in un'unica udienza in cui le parti si sono limitate a riportarsi ai propri atti difensivi e a ri- chiamare le conclusioni ivi formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, ogni diversa ecce- zione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
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- accerta l'illegittimità del provvedimento opposto e, per l'effetto, disapplica il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Naviga- zione – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio Motorizzazione Civile di Ri- mini del 24 giugno 2024 di diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto da;
Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di a conseguire la patente di guida categoria B Parte_1 sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione alla prova pratica dell'esame di guida;
- condanna il CP_1 [...]
Controparte_7
e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, in solido tra loro, al
[...] rimborso delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 3.808,00 Parte_1 per compensi, oltre a spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, in data 16 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
2953/2025 r.g.a.c.
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Diego Montemaggi
RICORRENTE contro
Controparte_1
RI
[...]
(C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna
e
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI
(C.F. P.IVA_2 contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale (richiamando i propri atti introduttivi), chiedendo:
- il ricorrente : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna così provvedere, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito:
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- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del CP_1 Controparte_1
, Direzione Generale Territo-
[...] CP_1 Controparte_1 riale del Nord Est, di RI del 24/06/2024, notificato il Controparte_1
29/06/2024 di diniego al conseguimento della patente di guida e per l'effetto disapplicare tale provvedimento;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. a conseguire la patente di Parte_2 guida cat. “b” sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
- con vittoria di spese e compensi di lite»; in via istruttoria la parte ha altresì effettuato pro- duzione documentale;
- il convenuto
[...]
Controparte_1 di RI:
«L'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in epigrafe e disporne CP_1
l'estromissione;
- rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite».
Il convenuto Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI è rimasto contumace e non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
ha riassunto dinnanzi al Tribunale di Bologna il processo introdotto con ricorso Parte_1 originariamente proposto al Tribunale di RI (dichiaratosi incompetente per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c.) avverso il provvedimento adottato il 24 giugno 2024 dal
[...]
Controparte_2
di RI e la Prefettura – Ufficio Territoriale
[...] del Governo di RI con cui gli è stata negata l'ammissione alla prova pratica per il conseguimen- to della patente di guida (categoria B) prevista il 29 giugno 2024. In particolare, il ricorrente ha agi- to in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del sopra menzionato provvedi- mento per carenza di motivazione e la sua disapplicazione, nonché l'accertamento del proprio dirit- to a conseguire la patente di guida richiesta, sussistendone i presupposti di legge e subordinatamen- te all'ammissione alla prova pratica di guida.
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Nel giudizio così instaurato e poi riassunto si è costituito (anche a seguito di riassunzione din- nanzi al Giudice territorialmente competente) il
[...]
Controparte_3
di RI deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo
[...] di essere estromesso dal giudizio, nonché domandando in ogni caso il rigetto della domanda del ri- corrente.
La convenuta Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, sebbene già costituita nel processo incardinato di fronte al Tribunale di RI e ritualmente evocata in giudizio anche a se- guito di riassunzione, non si è costituita nei termini di legge, pertanto, verificata la regolarità del contraddittorio, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 3 luglio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti costituite, ha fatto precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopodiché ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c..
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Il Sig. era titolare di patente di guida che gli è stata revocata con provvedimento emesso Pt_1 il 31 gennaio 2008 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, dopo essere stato colto a circolare con patente di guida sospesa (v. doc.to 3 ricorrente fasc. Trib. RI). Successi- vamente, il 15 marzo 2024 il Sig. ha presentato istanza per conseguire un nuovo titolo di Pt_1 guida (di categoria B) e avrebbe dovuto sostenere la prova pratica dell'esame abilitativo il 29 giu- gno 2024. Tuttavia, lo stesso giorno fissato per lo svolgimento della prova d'esame il Ministero del- le Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Genera- le Territoriale del Nord Est – Ufficio Motorizzazione Civile di RI gli ha notificato un provve- dimento di diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida basato sulla “sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida” (v. doc.to 1 ricorrente fasc. Trib. RI). All'interno del provvedimento di diniego era contenuto un generico richiamo ad un “ostativo” riconducibile all'art. 120, comma 1, c.d.s. (ma non meglio precisato nel proprio con- tenuto) inserito dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI nell'apposito sistema informativo. Ed infatti il provvedimento ministeriale si è limitato ad indicare le seguenti circostanze
(v. doc.to 1 ricorrente fasc. Trib. RI), ossia che: i) “CONSIDERATO che la Controparte_4 ll'esito delle procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del DM relative al Sig./Sig.ra
[...] [...]
, ha inserito nel Sistema Informativo del DTN, con le modalità di cui all'articolo Parte_1
2, comma 7, dello stesso decreto, un ostativo al rilascio della patente di guida”; ii) “VISTO il com- ma 4 dell'art. 120 CdS, ai sensi del quale “Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 …
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(omissis) … è ammesso il ricorso al il quale decide, entro sessanta giorni, di Parte_3 concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti””; iii) “La specifica motivazione della non sussistenza dei requisiti soggettivi potrà essere richiesta dall'interessato/a mediante apposita istanza di accesso agli atti rivolta alla Prefettura territorialmente competente in ragione della resi- denza”.
Pertanto, avverso il suddetto provvedimento di diniego il Sig. ha proposto ricorso ai Pt_1 sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. al Tribunale di RI affinché ne accertasse l'illegittimità e ne disponesse la disapplicazione, dichiarando altresì il diritto del ricorrente a conseguire la patente di guida, sussistendone i presupposti di legge e previa ammissione alla prova pratica dell'esame di guida. Nel giudizio così introdotto il Tribunale di RI, su eccezione sollevata dalle amministra- zioni convenute, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio indicando come giudice territo- rialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c. il Tribunale di Bologna (v. doc.to 2 comparsa di riassunzione). La parte ricorrente ha dunque tempestivamente riassunto il processo dinnanzi a que- sto Tribunale.
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Ciò premesso, il Sig. ha inteso dolersi della circostanza che il Pt_1 [...]
Controparte_5
di RI gli ha negato il rilascio della patente di
[...] guida sulla sola base dell'ostativo evidenziato dal sistema informatico, senza che gli sia stato con- sentito di comprendere quale delle ipotesi previste dall'art. 120 c.d.s. sia stata ritenuta sussistente, non rinvenendosi traccia nel gravato provvedimento della tipologia di ostativo comunicato dalla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI che precluderebbe al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo abilitativo alla guida. Sulla base di questi rilievi, pertanto, il ricorrente ha lamen- tato l'illegittimità del diniego al rilascio del titolo di guida per assoluta carenza di motivazione, stante l'impossibilità di individuare quale delle fattispecie contemplate dall'art. 120, comma 1,
c.d.s. sia stata in concreto applicata. Il provvedimento impugnato sarebbe, anche sotto altro profilo, in contrasto con l'art. 120, comma 1, c.d.s., sostenendosi che le condizioni ostative ivi contemplate verrebbero in rilievo solo in caso di rilascio per la prima volta della patente di guida, non anche – com'è per il Sig. Di Stato – in caso di rilascio di una nuova patente di guida.
La parte ricorrente ha dunque rappresentato, ancorché in modo non del tutto perspicuo, che avendogli la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI revocato la patente di guida in data 31 gennaio 2008 a causa dell'aver circolato con documento di guida già sospeso, ricorrerebbe l'ipotesi disciplinata dagli artt. 218 e 219 c.d.s. in base alla quale il destinatario del provvedimento di revoca, decorsi due anni, può conseguire una nuova patente di guida.
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Si rende necessario esaminare in via preliminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione. Se- CP_1 condo la tesi proposta da parte convenuta, l'atto ministeriale con cui è stata negata l'ammissione del
Sig. alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida si sarebbe tradotto in una Pt_1 mera attività materiale e vincolata, il cui contenuto provvedimentale era invece interamente ricon- ducibile alle valutazioni operate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, unica autorità competente ad accertare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 120 c.d.s. che sono osta- tivi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali. Detta eccezione non è fondata e pertanto va rigettata.
Al riguardo si rende necessario una breve rassegna della disciplina delineata dall'art. 120 c.d.s.
Tale articolo prevede specifiche condizioni soggettive che precludono il rilascio della patente di guida. Tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati,
o ancora di situazioni idonee a mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone, la di- sposizione in esame individua diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità mora- le di chi aspira a conseguire o riconseguire il titolo abilitativo alla guida. Si tratta di condizioni sog- gettive derivanti da sentenze di condanna o da altri provvedimenti giudiziali che il legislatore reputa ostativi al rilascio e al mantenimento della patente.
Ebbene, nel caso in cui le cennate condizioni ostative sussistano fin da prima del rilascio della patente, spetta al quale autorità competente al rilascio Controparte_1 del titolo di guida e alla gestione del relativo procedimento amministrativo, ancorché su segnalazio- ne della Prefettura, assumere le determinazioni conseguenti all'accertamento degli ostativi e quindi negare il rilascio della patente di guida. Per contro, nel diverso caso in cui le già menzionate condi- zioni ostative sopravvengano dopo il rilascio della patente, allora ricade in capo alla Prefettura la competenza ad adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida, non venendo più in rilievo attività di competenza ministeriale.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il motivo ostativo (peraltro non chiaramente indicato) all'ottenimento del titolo di guida si inserisca nell'ambito del procedimento amministrativo avviato con istanza del 15 marzo 2024 da parte del Sig. per il rilascio della patente di guida di ca- Pt_1 tegoria B. Non è pertanto condivisibile il rilievo del convenuto in base al quale la nega- CP_1 zione della possibilità di partecipare alla prova pratica dell'esame di guida si risolverebbe in una semplice comunicazione dell'accertamento dei motivi a ciò ostativi posta in essere dalla Prefettura;
è piuttosto vero il contrario, ossia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha applicato le
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ragioni ostative al rilascio del documento di guida trasmesse dalla Prefettura per provvedere nel ca- so di specie al rigetto dell'istanza privata.
5.
Venendo ora ad esaminare il merito del ricorso, il provvedimento impugnato (diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida) è espressamente fondato sul generico richiamo alla non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1,
c.d.s.; nel medesimo atto, inoltre, viene concisamente richiamata una comunicazione telematica ef- fettuata tramite il Sistema Informativo del DTN.
Ciò chiarito, il motivo di impugnazione afferente all'assoluta carenza di motivazione del provve- dimento è fondato e pertanto è deve essere accolto.
L'art. 120, comma 1, c.d.s. nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio del titolo di guida prevede che non possono conseguire la patente di guida coloro che versino in una o più delle seguenti condizioni soggettive: i) «i delinquenti abituali, professionali o per tendenza»; ii) «coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previ- ste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge
31 maggio 1965, n. 575»; iii) «le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; iv) «i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti». La stessa disposizione ag- giunge poi che non possono di nuovo conseguire la patente di guida «le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
Orbene, conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali della giurisprudenza ammini- strativa (formatisi in epoca anteriore all'affermarsi dell'orientamento, prevalente e più recente, teso a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario in materia;
cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Mi- lano, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 1028), deve ritenersi illegittimo un diniego dell'istanza diretta a svol- gere l'esame per il rilascio della patente di guida ove il Controparte_1 si limiti a ricondurlo, in modo assai vago e generico, all'esistenza di una delle cause ostative di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s., così come emerse dal collegamento per via telematica con le informa- zioni trasmesse dalla Prefettura. Nessun ulteriore elemento è possibile desumere dalla documenta- zione in atti. Pertanto, nel provvedimento in esame non è possibile individuare quale delle fattispe- cie sopra citate l'amministrazione abbia inteso applicare.
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È dunque possibile seguire il solco già tracciato dal costante orientamento giurisprudenziale af- fermatosi dinnanzi al giudice amministrativo, secondo cui «è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare la sussi- stenza degli elementi ostativi di cui all'art. 120 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e che af- fermi che il suo contenuto è vincolato, senza indicare specificamente quali siano tali elementi osta- tivi» (cfr., tra le più recenti, in termini analoghi, Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 13 giu- CP_6 gno 2019, n. 530; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 gennaio 2019, n. 13; T.A.R. Veneto, Vene- zia, Sez. III, 11 marzo 2016, n. 273).
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, da cui ne deriva la disapplicazione al caso concreto.
Al contempo va accertato il diritto di parte ricorrente Sig. a conseguire la patente di Pt_1 guida per cui ha presentato istanza (categoria B), laddove ritenuto in possesso dei requisiti di legge e in assenza delle condizioni ostative previste dalla legge, e comunque previa ammissione alla pro- va pratica dell'esame di guida.
Il riconosciuto difetto di motivazione del provvedimento opposto permette di ritenere assorbita l'ulteriore censura relativa all'errata applicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 120, comma 1,
c.d.s. in caso di rilascio di una nuova patente di guida.
5.
Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., talché, stante l'accoglimento della domanda proposta, le amministrazioni convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità in base al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando:
- i parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri;
- i parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, in considerazione dell'esigua attività svolta e della natura documentale della controversia.
Nessuna spesa va liquidata in relazione alla fase decisionale, tenuto conto che il processo si è ar- ticolato in un'unica udienza in cui le parti si sono limitate a riportarsi ai propri atti difensivi e a ri- chiamare le conclusioni ivi formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, ogni diversa ecce- zione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
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- accerta l'illegittimità del provvedimento opposto e, per l'effetto, disapplica il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Naviga- zione – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio Motorizzazione Civile di Ri- mini del 24 giugno 2024 di diniego all'ammissione alla prova pratica per il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto da;
Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di a conseguire la patente di guida categoria B Parte_1 sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione alla prova pratica dell'esame di guida;
- condanna il CP_1 [...]
Controparte_7
e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RI, in solido tra loro, al
[...] rimborso delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 3.808,00 Parte_1 per compensi, oltre a spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, in data 16 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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