Articolo 77 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 76Articolo 78
Versione
4 maggio 1973
Art. 77.
Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici

Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente