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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4920/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno provvisorio, Avv. c.f. Controparte_1
, con studio in Genova, via Brigata Liguria 1/23, giusto decreto di C.F._2 nomina Giudice Tutelare di Genova del 30/03/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla
Dellacasa (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Genova, Via Brigata Liguria 1/23, in virtù di procura in atti,
- Attrice opponente -
CONTRO
corrente in Genova, Via Malta, 5/9, (P.IVA. , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolama Avenoso, C.F.
, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 9/9, presso e nello C.F._4 studio di quest'ultima, come da procura in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 919/2023 – R.G. 1989/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 16/03/2023 per l'importo di € 5.265,33, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione sono stato concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti volte a un'auspicata soluzione transattiva della vertenza. Visto l'esito negativo delle stesse, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società odierna opposta, premesso di occuparsi della gestione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani e che l'odierna opponente risulta ricoverata presso di essa, ha chiesto e ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo a fronte del mancato pagamento della quota a carico dell medesima relativamente a più mensilità. L'opponente, in persona del proprio amministratore pro tempore, nominato con decreto del Giudice Tutelare di Genova del 30/03/2023, pur senza contestare il fatto di essere ricoverata presso la suddetta struttura, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il relativo contratto sarebbe stato sottoscritto dal di lei figlio, IG. , e che sarebbe Controparte_3 quindi quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento delle rette mensili non corrisposte alla società opposta. Quest'ultima - pur evidenziando di avere richiesto l'opposto decreto ingiuntivo anche nei confronti del figlio della IG.ra , ritenuto solidalmente responsabile, Pt_1 provvedimento non concesso dal Tribunale di Genova in sede monitoria, mancando la prova della qualità di fideiussore del medesimo - ha contestato l'eccezione avversaria, evidenziando come il predetto contratto sia stato sottoscritto dal IG. quale mero rappresentante della CP_3 madre, in quanto lo stesso si occupava della gestione del suo conto corrente e inoltre in quel periodo si versava in piena emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'opposizione è infondata. Dal contratto prodotto in atti, redatto su un modello prestampato predisposto dalla società opposta, appare evidente che lo stesso prevede come unico contraente la IG.ra , i cui dati anagrafici sono riportati nella parte iniziale del testo, mentre la Pt_1 sottoscrizione del IG. espressamente indicato come figlio, è riportata in una parte CP_3 appositamente riservata alla firma di un parente, che interviene come rappresentante laddove l'utente sia impossibilitato a firmare. E' circostanza pacifica tra le parti che la IG.ra , Pt_1 all'epoca del ricovero e della sottoscrizione del predetto contratto, fosse capace di intendere e di volere. Ed è appena il caso di ricordare che la procura, ex art. 1392 c.c., può essere rilasciata in qualsiasi forma, anche oralmente, laddove, come nella specie, il contratto da sottoscrivere non preveda come obbligatoria la forma scritta.
Pare infine opportuno evidenziare che la società opposta ha dato atto di avere ricevuto in data
12/04/2023, dunque successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della somma di € 1.207,97, da imputare quale acconto del maggior dovuto.
All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 919/2023 – R.G. 1989/2023 emesso dal Tribunale di
Genova in data 16/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4920/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno provvisorio, Avv. c.f. Controparte_1
, con studio in Genova, via Brigata Liguria 1/23, giusto decreto di C.F._2 nomina Giudice Tutelare di Genova del 30/03/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla
Dellacasa (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Genova, Via Brigata Liguria 1/23, in virtù di procura in atti,
- Attrice opponente -
CONTRO
corrente in Genova, Via Malta, 5/9, (P.IVA. , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolama Avenoso, C.F.
, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 9/9, presso e nello C.F._4 studio di quest'ultima, come da procura in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 919/2023 – R.G. 1989/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 16/03/2023 per l'importo di € 5.265,33, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione sono stato concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti volte a un'auspicata soluzione transattiva della vertenza. Visto l'esito negativo delle stesse, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società odierna opposta, premesso di occuparsi della gestione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani e che l'odierna opponente risulta ricoverata presso di essa, ha chiesto e ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo a fronte del mancato pagamento della quota a carico dell medesima relativamente a più mensilità. L'opponente, in persona del proprio amministratore pro tempore, nominato con decreto del Giudice Tutelare di Genova del 30/03/2023, pur senza contestare il fatto di essere ricoverata presso la suddetta struttura, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il relativo contratto sarebbe stato sottoscritto dal di lei figlio, IG. , e che sarebbe Controparte_3 quindi quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento delle rette mensili non corrisposte alla società opposta. Quest'ultima - pur evidenziando di avere richiesto l'opposto decreto ingiuntivo anche nei confronti del figlio della IG.ra , ritenuto solidalmente responsabile, Pt_1 provvedimento non concesso dal Tribunale di Genova in sede monitoria, mancando la prova della qualità di fideiussore del medesimo - ha contestato l'eccezione avversaria, evidenziando come il predetto contratto sia stato sottoscritto dal IG. quale mero rappresentante della CP_3 madre, in quanto lo stesso si occupava della gestione del suo conto corrente e inoltre in quel periodo si versava in piena emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'opposizione è infondata. Dal contratto prodotto in atti, redatto su un modello prestampato predisposto dalla società opposta, appare evidente che lo stesso prevede come unico contraente la IG.ra , i cui dati anagrafici sono riportati nella parte iniziale del testo, mentre la Pt_1 sottoscrizione del IG. espressamente indicato come figlio, è riportata in una parte CP_3 appositamente riservata alla firma di un parente, che interviene come rappresentante laddove l'utente sia impossibilitato a firmare. E' circostanza pacifica tra le parti che la IG.ra , Pt_1 all'epoca del ricovero e della sottoscrizione del predetto contratto, fosse capace di intendere e di volere. Ed è appena il caso di ricordare che la procura, ex art. 1392 c.c., può essere rilasciata in qualsiasi forma, anche oralmente, laddove, come nella specie, il contratto da sottoscrivere non preveda come obbligatoria la forma scritta.
Pare infine opportuno evidenziare che la società opposta ha dato atto di avere ricevuto in data
12/04/2023, dunque successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della somma di € 1.207,97, da imputare quale acconto del maggior dovuto.
All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 919/2023 – R.G. 1989/2023 emesso dal Tribunale di
Genova in data 16/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago