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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1793/2019
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
4057/2019, pubblicata il 4.11.2019, pronunziata nell'ambito del giudizio di primo grado OGGETTO: vendita beni immobili RG 92000802/2008,
tra
e , residente in [...]in Puglia (Bari), Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Ciliento, giusta mandato conferito a margine dell'atto di appello;
- appellanti –
e
, , , nella qualità di coeredi CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di con l'avv. Roberto Giglio;
Persona_1
- appellati -
nonché
e , eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
[...]
1 - appellati contumaci -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 07.07.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare definitivamente l'attorea domanda di risoluzione del contratto preliminare del 16.2.1992, ed in via di estremo subordine di voler regolare la restituzione delle somme fino a £. 65.000.000, oltre interessi legali compensativi.
per gli appellati costituiti: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345
cpc delle domande relative all'exceptio di inadempimento e alla restituzione delle somme versate in conto;
rigettare l'appello proposto dai coniugi Parte_1
e perché manifestamente infondato in fatto ed in
[...] Controparte_1
diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4057/2019;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14.11.2008, (dante causa delle Persona_1
odierne appellate) conveniva dinanzi al Tribunale di Bari-Articolazione di Altamura i coniugi e per sentirli condannare al rilascio degli Parte_1 Controparte_1
immobili promessi in vendita con il preliminare del 16.2.1992, integrato dalle appendici del 14.3.1992 e del 21.4.1992, previo accertamento della loro grave inadempienza per essersi sottratti al trasferimento degli stessi immobili, siti in Gravina in Puglia a Via
Indipendenza n. 42, e al pagamento della somma di Lire 177.200.000, come disposto dalle sentenze n. 803/01 del Tribunale di Bari-Sezione Stralcio e n. 26/04 della Corte
D'Appello di Bari.
Si costituivano in giudizio i coniugi chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
2 L'attore, con memoria ex art. 183 comma 6 cpc depositata il 23.3.2009, in parziale modifica delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, chiedeva dichiararsi i coniugi convenuti decaduti dal diritto di procedere alla stipula dell'atto di trasferimento degli immobili, oggetto di causa, per inutile decorso del termine di un anno e per omesso versamento del prezzo pari a Lire 177.2000.00, ovvero €. 91.516,20, come previsto nelle sentenze n. 803/01 del Tribunale di Bari e n. 26/04 della Corte di Bari, confermando la richiesta di rilascio degli immobili sin dal 24.9.2002, termine stabilito dal Tribunale di
Bari con sentenza depositata il 24.9.2001, ovvero in via meramente subordinata, sin dal
18.3.2005, data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello depositata il 30.1.2004.
Con comparsa di intervento volontario del 15.12.2017 si costituivano in giudizio CP_2
e , nella qualità di eredi legittimi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, deceduto il 25.11.2016, chiedendo l'accoglimento delle Persona_1
conclusioni già rassegnate dall'attore originario.
Il giudice del Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria, accoglieva la domanda del
[...]
dichiarando risolto il contratto preliminare del 16.2. 1992 in danno dei Per_1
convenuti per decadenza dal termine, ordinando il rilascio degli immobili compromessi.
Con atto di appello notificato il 22.01.2019 i coniugi hanno Parte_2
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore,
così come modificata, per erronea applicazione della risoluzione di diritto per decadenza dei promissari acquirenti dal termine "essenziale" del 24.9.2002; omessa valutazione dell'exceptio di inadempimento dell' attore, e della gravità dell'inadempimento; per mancato regolamento delle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto preliminare, ed in particolare delle somme versate in acconto.
Si sono costituiti gli appellati CP_2 Controparte_3 CP_4
, nella qualità di coeredi di chiedendo il rigetto
[...] Persona_1
dell'appello, mentre non si sono costituiti gli altri coeredi, Controparte_5
3 e . Controparte_6
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepiscono gli appellati, perché
in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso,
sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado in quanto il termine indicato nella sentenza n. 803/01 dal Tribunale di Bari
era scaduto il 24.9.2002 senza che fosse stato in grado di trasferire gli Persona_1
immobili per numerosi gravami ipotecari e di pignoramento, che sarebbero stati cancellati nel 2008, nonostante fosse stata resa disponibile l'ultimo rateo di £. 153.200.000; mentre,
a loro dire, alla scadenza del 24.9.2002 il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto,
per causa imputabile al che era stato con lettera racc. del 26.8.2002 e Persona_1
successiva del 12.9.2002, invitato a presentarsi davanti al notaio per il rogito definitivo.
Poiché l'incontro dinanzi al Notaio venne dalle parti contrattuali concordemente rinviato,
ritenne di poter diffidare con lettera del 23.7.2008 i promissari acquirenti Persona_1
4 alla stipula del contratto definitivo per il 16.9.2008, una volta cancellata l'ipoteca nel 2008
(a far data dal 6.3.2008), previo pagamento del saldo del prezzo della vendita.
I coniugi , con lettera del 4.9.2008 di riscontro, rappresentarono la Parte_2
momentanea difficoltà di procurarsi la somma per quella data stabilita.
Quindi, a dire degli appellanti, sarebbe stato (e non i promissari acquirenti) Persona_1
inadempiente alla scadenza del termine di un anno indicato alle parti dal Tribunale di Bari
con la sentenza n. 803/01, per fatto imputabile allo stesso per l'impossibilità Persona_1
di adempiere, ovvero di poter stipulare il rogito di trasferimento della proprietà, a causa dei gravami sugli immobili.
Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del gravame, evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dei due motivi di gravame, in quanto l'exceptio di inadempimento dell'attore e la gravità dell'inadempimento denunciata dagli appellanti non sarebbero stati mai eccepiti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che i dedotti motivi di appello, oltre ad essere infondati, sono da considerarsi domande nuove inammissibili d'ufficio ex art. 345 c.p.c..
Inoltre, gli appellati hanno altresì allegato, che il giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'intervenuta decadenza dal diritto dei coniugi di procedere alla stipula del contratto definitivo, e comunque non sarebbero stati inadempienti alla stipula dell'atto pubblico neppure con riferimento alla presunta violazione edilizia.
I coniugi non si sarebbero presentanti dinanzi al Notaio alla Parte_2 Per_2
data del 16.9.2008, appositamente fissata con lettera del 23.7.2008, per procedere al trasferimento degli immobili promessi in vendita, previo pagamento del residuo dovuto,
a causa della loro indisponibilità della relativa somma, necessaria per la stipula dell'atto pubblico, come espressamente e specificatamente dichiarato con la lettera del 4.9.2008.
Quindi, corretta sarebbe la declaratoria di risoluzione di diritto per decadenza dei promissari acquirenti per decorrenza del termine stabilita dal giudice di primo grado.
5 Infine, circa il terzo motivo di appello riguardante il “mancato regolamento delle
restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto preliminare, ed in particolare, delle
somme versate in conto”, gli appellati eccepiscono, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
della domanda, ex art. 345 c.p.c. in quanto domanda nuova.
Ciò premesso, il Collegio rileva che risulta pacifico tra le parti che il giudizio verte sulla decadenza o meno in cui sarebbero incorsi i coniugi odierni Parte_2
appellanti, dal diritto di procedere alla stipula dell'atto di trasferimento degli immobili promessi in vendita, siti in Gravina in Puglia, oggetto di causa, per scadenza del termine ex art. 1183 c.c. fissato in un anno dal 24.9.2001 dalla pubblicazione della originaria sentenza n. 803/01 di primo grado del Tribunale di Bari, confermato con la sentenza di secondo grado n. 26/04 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 30.1.2004, divenuta definitiva, per decorso del termine di impugnazione, il 18.3.2005, con la quale venne rideterminato il prezzo di vendita, pari a Lire 177.200.00, ovvero €. 91.516,20.
Mentre gli appellati ritengono l'esclusiva responsabilità dei coniugi Parte_2
a versare il prezzo per loro impossibilità, come espressamente ammesso anche con lettera del 4.9.2008, a seguito di formale invito del 23.7.2008, gli appellanti sostengono che ad essere inadempiente fu il promittente venditore, in quanto il mancato rispetto del termine non poteva addebitarsi ai convenuti, i quali invitarono il proprietario alla stipula con nota del 12.09.2002, che non trasferì gli immobili a causa di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sui beni.
Tra le parti, quindi, è pacifico che l'attore non profittò del termine del 24.9.2002 fino al
2008, allorquando chiese la stipula dell'atto definitivo a cui non aderirono gli appellanti per la momentanea difficoltà di reperire il denaro per concludere il trasferimento immobiliare.
Inoltre, per stessa ammissione degli appellati, la missiva del 12.9.2002 sarebbe superata in quanto nell'ora e giorno indicati (19.9.2002) le parti, comparse dinanzi al Notaio
assistite dai difensori, hanno redatto un “verbale di convocazione” ove si legge: Per_2
6 “le parti presenti dichiarano che in data odierna non sussistono le condizioni per poter
procedere alla redazione dell'atto pubblico riguardante gli immobili di cui alla sentenza
emessa dal Tribunale di Bari, seconda Sezione Stralcio n. 803 dell'8.9.2001. Pertanto,
concordemente, con riserva dei rispettivi diritti, ragioni ed azioni, rinviano l'incontro
dinanzi al Notaio per il giorno 3 febbraio 2003 alle ore 17”, e tale Persona_3
successivo incontro non avvenne poiché l'avv. , con lettera del 10.12.2002, CP_7
decise di procedere al giudizio di appello per conto dei coniugi , che Parte_2
si concluse con sentenza della Corte di Appello n. 26/04 con cui venne rideterminato il prezzo in Lire 177.200.000 (pag. 5 comparsa conclusionale appellati).
Quindi, si tratta di stabilire, se nonostante fosse stato concordato un rinvio della stipula,
il termine iniziale stabilito nella sentenza 803/01, definito essenziale, fosse o meno ancora valido, poichè le parti, concordemente, come sostenuto dagli stessi appellati, decisero di rinviare l'incontro e, quindi, il definitivo trasferimento dei beni in favore dei coniugi appellanti.
In relazione al termine fissato dalla originaria sentenza, la Corte ritiene che tra le parti fosse stata raggiunta l'intesa di rinviare la stipula del contratto definitivo e, quindi,
il termine contenuto nella decisione 803/01, anche in presenza di un nuovo determinato assetto negoziale determinano dalla decisione del giudizio di appello ( 26/04) che ebbe a rideterminare il prezzo di trasferimento degli immobili, non si può considerare essenziale e insuperabile.
Ragion per cui il termine iniziale del 24.9.2002 stabilito dalla originaria sentenza non può
più essere considerato vincolante per le parti e, di conseguenza, per i promissari acquirenti.
Pertanto, una volta che si considera superato e non più vincolante il termine fissato dalla decisione 803/01, ai sensi dell'art. 1183 c.c., il promittente venditore, in carenza di determinazione di un nuovo termine per l'adempimento della prestazione, avrebbe dovuto chiederne nuovamente la sua fissazione al giudice, non potendo autonomamente
7 determinare a proprio piacimento la nuova data in assenza di accordo con i promissari acquirenti, i quali se inizialmente erano disposti alla stipula e alla corresponsione della relativa somma per il trasferimento immobiliare in quel termine, non lo sono stati nel successivo fissato dal venditore.
Quindi è destituito di ogni fondamento logico e giuridico l'aver chiesto al giudice l'accertamento della iniziale decadenza del diritto dei promissari acquirenti dal termine del 24.09.2002 per la mancata stipula del contratto definitivo considerato, dopo aver convocato i promissari acquirenti dinanzi al Notaio per la stipula del contratto definitivo il 16.9.2008, sei anni dopo.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare che il termine iniziale del 24.09.2002
era stato superato sia dalla volontà delle parti di rinviare la stipula, che dal nuovo assetto negoziale determinato dal nuovo prezzo stabilito dalla decisione in appello e, quindi, di conseguenza, in mancanza di un nuovo termine concordato dalle parti o fissato dal giudice, avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione chiesta per decadenza, così
come era stata modificata dall'attore.
Per tale ragione, l'appello merita accoglimento.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado le spese del doppio grado seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014,
avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminato- complessità media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bari, n. 4057/2019, pubblicata il 4.11.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di risoluzione per decadenza dal termine essenziale del 24.09.2002 proposta dall'attore con atto di citazione del 14.11.2008;
2) Condanna gli appellati, , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4
8 solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore degli appellanti, che liquida quanto al primo grado in Euro 6.000,00, quanto al grado di appello in
Euro 830,00 per spese, ed Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, Cap ed Iva.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 17.12.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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