Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 584/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 584/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/05/1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Piliego ( ) ed elettivamente domiciliata come in atti CodiceFiscale_2
telematici;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
17/12/1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniela Piliego ( ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici CodiceFiscale_2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come precisate all'udienza del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 26/03/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Mazara Del Vallo (TP) e che dall'unione è nato il figlio (il 01/12/2009). I Per_1
coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 25/11/2022. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno al suo Per_1
mantenimento, istruzione ed educazione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio minore. Egli vivrà, con domiciliazione prevalente e residenza, presso la madre
(genitore collocatario), nell'abitazione in La Spezia (SP), in Via Bartolomeo Della Torre n. 31.
B. Il minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali, che verranno individuati concordemente dai coniugi, sentito il ragazzo, in considerazione dell'attività lavorativa di entrambi e della attività scolastiche e ricreative di . trascorrerà, altresì, con il padre due fine Per_1 Per_1
settimana al mese, in via alternata con la madre, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera.
C. Nei rispettivi periodi di competenza, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà organizzarsi in modo autonomo per gli impegni scolastici, sportivi e ludici di . Per_1
D. Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo, anche non continuativo, di almeno quindici giorni in occasione delle ferie estive, da concordarsi tra di essi entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
trascorrerà inoltre le festività di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre),
Capodanno - FA (dal 31 dicembre al 7 gennaio), Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro le località in cui si recheranno a trascorrere le vacanze con il figlio e i reciproci recapiti telefonici in modo da consentire costanti pag. 2 di 6 contatti con lo stesso;
eventuali viaggi al di fuori dalla provincia della Spezia e/o internazionali dovranno essere concordati e autorizzati espressamente da entrambi i genitori.
E. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme con il figlio il giorno del suo compleanno o il diverso giorno del festeggiamento.
F. Il OR corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di CP_1
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, la somma mensile di € Per_1
300,00 (trecento/00), da versarsi entro il giorno ventiquattro (24) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , IBAN [...]; Parte_1
la predetta somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge.
G. Concordano i coniugi che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ORa . Parte_1
H. Le spese straordinarie (di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate del Tribunale della Spezia in data 13 dicembre 2018, che hanno da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte e saranno sopportate dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%.
I. I IGg.ri e , godendo entrambi di reddito da lavoro autonomo, rinunciano Parte_1 CP_1
reciprocamente a qualunque assegno divorzile.
J. Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra l'importo di € 13.000,00 (euro CP_1 Parte_1
tredici mila/00), entro e non oltre sei mesi dal giorno in cui verrà a lui liquidato dall'Amministrazione del Ministero della Difesa il Trattamento di Fine Rapporto.
K. Infine, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto e pattuito con il presente ricorso.
L. Dichiarano i coniugi di voler eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso a far data dal
1.4.2025”.
All'udienza del 22/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire- senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere pag. 3 di 6 mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono richiamate alle condizioni di cui al ricorso, come precisate all'udienza del 22/05/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
pag. 4 di 6 Si prende atto che la condizione di cui alla lettera J delle condizioni non integra assegno divorzile una tantum né assegno divorzile, ma mero ulteriore accordo economico, come precisato dalle parti in udienza.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in Mazara Del Vallo (TP) in data 27/12/2007 e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mazara Del Vallo (TP) dell'anno 2007, al n. 245, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“A. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno al suo Per_1
mantenimento, istruzione ed educazione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio minore. Egli vivrà, con domiciliazione prevalente e residenza, presso la madre
(genitore collocatario), nell'abitazione in La Spezia (SP), in Via Bartolomeo Della Torre n. 31.
B. Il minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali, che verranno individuati concordemente dai coniugi, sentito il ragazzo, in considerazione dell'attività lavorativa di entrambi e della attività scolastiche e ricreative di . trascorrerà, altresì, con il padre due fine Per_1 Per_1
settimana al mese, in via alternata con la madre, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera.
C. Nei rispettivi periodi di competenza, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà organizzarsi in modo autonomo per gli impegni scolastici, sportivi e ludici di . Per_1
D. Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo, anche non continuativo, di almeno quindici giorni in occasione delle ferie estive, da concordarsi tra di essi entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
trascorrerà inoltre le festività di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre),
Capodanno - FA (dal 31 dicembre al 7 gennaio), Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro le località in cui si recheranno a trascorrere le vacanze con il figlio e i reciproci recapiti telefonici in modo da consentire costanti contatti con lo stesso;
eventuali viaggi al di fuori dalla provincia della Spezia e/o internazionali dovranno essere concordati e autorizzati espressamente da entrambi i genitori. pag. 5 di 6 E. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme con il figlio il giorno del suo compleanno o il diverso giorno del festeggiamento.
F. Il OR corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di CP_1
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, la somma mensile di € Per_1
300,00 (trecento/00), da versarsi entro il giorno ventiquattro (24) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , IBAN [...]; Parte_1
la predetta somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge.
G. Concordano i coniugi che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ORa . Parte_1
H. Le spese straordinarie (di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate del Tribunale della Spezia in data 13 dicembre 2018, che hanno da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte e saranno sopportate dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%.
I. I IGg.ri e , godendo entrambi di reddito da lavoro autonomo, rinunciano Parte_1 CP_1
reciprocamente a qualunque assegno divorzile.
J. Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra l'importo di € 13.000,00 (euro CP_1 Parte_1
tredici mila/00), entro e non oltre sei mesi dal giorno in cui verrà a lui liquidato dall'Amministrazione del Ministero della Difesa il Trattamento di Fine Rapporto.
K. Infine, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto e pattuito con il presente ricorso.
L. Dichiarano i coniugi di voler eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso a far data dal
1.4.2025”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6