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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, E elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Parte_1 Parte_2 Parte_3
Paganica n. 13 presso e nello studio dell'avv. Maria Teresa Di Rocco del foro di L'Aquila che li rappresenta e difende in forza di procura da intendersi in calce all'atto di appello congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Arienzo del Foro di Pescara
APPELLANTE
E
con sede in Città Sant'Angelo (PE) Controparte_1
rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva, giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti Massimiliano Scipioni e Giuliana De Matteis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1286/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 5.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa, ove di necessità, ammissione delle prove richieste con la memoria ex rt.183, VI co n.2 c.p.c.:
1 - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.1286/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Pescara in data 03.10.2023, pubblicata il 05.10.2023 e notificata il successivo
17.10.2023, attesa la sussistenza dei presupposti di legge ai sensi degli artt.351 e 283 c.p.c., nel testo vigente;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame ed in totale riforma della sentenza n. 1286/2023 emessa dal Tribunale Civile di Pescara il 03.10.2023, pubblicata il 05.10.2023 e notificata il successivo 17.10.2023, accogliere la domanda risarcitoria proposta in primo grado dai Sigg.ri
e e, per l'effetto: Parte_1 Parte_2 Parte_3
(i) accettare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
per il decesso del Sig. avvenuto per Controparte_2 Persona_1
asfissia / soffocazione interna da materiale alimentare denso 7 semisolido in data 07.02,2018 durante la degenza presso l'U.O. di Riabilitazione Respiratoria della Struttura convenuta;
(ii) conseguentemente condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori per la tragica scomparsa del loro congiunto, nella misura di €. 300.000,00 per la moglie, ed €. 250.000,00 per ognuno dei due figli, e per un totale Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessivo di €. 800.000,00 ovvero nei diversi importi anche maggiori, che verrà provata in corso di causa e/o comunque ritenuta di giustizia, facendo ricorso a criteri equitativi data la tragica peculiarità e gravità della concreta fattispecie, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data dei fatti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condannare in ogni caso l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio” nonché di quelle della prodromica fase di mediazione. >>
Appellata
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione sia di merito che istruttoria ex adverso formulata,
In via preliminare/pregiudiziale e prima di ogni altra difesa, respingere la istanza di sospensione della sentenza di primo grado n. 1286/2022 in quanto mancante del tutto dei presupposti, seppure alternativi ex art. 283 c.p.c. come novellato dal D. Lgs. 149/2022, del fumus boni iuris (attesa la ragionevole probabilità dell'appello interposto di non essere accolto)
e del periculm in mora (non sussistendo alcun periculum né tantomeno avendo controparte comprovato le ragioni del ricorrere di tale presunta circostanza);
2 In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello interposto stante la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, per le motivazioni esposte in narrativa e, conseguentemente, disporre in conformità alle previsioni di cui all'art. 350 bis c.p.c.;
NEL MERITO, previa ogni opportuna declaratoria del caso che l'Eccellentissima Corte d'Appello riterrà di pronunciare,
In via principale respingere l'appello proposto dai signori in quanto Parte_1 Parte_3 Parte_2
inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE, si chiede l'accoglimento delle eccezioni e delle istanze già formulate dalla nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite e, Controparte_2 comunque, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e che di seguito si ritrascrivono integralmente: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli istanti per mancanza di prova del vincolo parentale con il sig. ai fini del ristoro del danno richiesto iure proprio;
Persona_1
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza e genericità della domanda ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., con conseguente adozione dei provvedimenti previsti ex lege.
Nel merito,
In via principale
- accertato e dato atto che le domande svolte nella citazione, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici della CP_2
ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- dichiarare, l'inesistenza di un danno in concreto imputabile e, quindi, l'irrisarcibilità dei pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale, richiesti dagli attori (peraltro in alcun modo provati);
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili ancorché mancanti dei presupposti minimi, le domande tutte formulate dai ricorrenti nei confronti della , ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda;
CP_2
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli istanti e ciò nei confronti della convenuta , CP_2
3 - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari coinvolti, oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua (tra cui il personale infermieristico e medico coinvolto nei fatti), con determinazione del relativo grado di colpa (se grave o lieve), i fini dell'eventuale esercizio della futura azione di rivalsa da parte della;
CP_2
- accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accertamento di profili di corresponsabilità tra i sanitari coinvolti, ancorché non convenuti, le rispettive quote di responsabilità, e il relativo grado, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex artt. 2055 cod. civ, con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate.
IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di formulazione e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:
- per scrupolo difensiva, si reitera l'opposizione alla richiesta di CTU medico legale giacché esplorativa stante la mancata allegazione dei fatti e dei documenti a sostegno degli addebiti formulati, con conseguente impossibilità di demandare l'istruttoria ad un collegio di tecnici ai quali non è consentito l'accertamento dei fatti principali e costitutivi della domanda, il cui onere di allegazione spetta unicamente agli istanti.
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, oltre
l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario (pari al 15%) ai sensi dell'art. 2 DM n.55/2014>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara ha respinto, con condanna al rimborso delle spese in favore della controparte, le domande con le quali e Parte_1 Parte_2 Pt_3
rispettivamente moglie e figli di sostenendo la responsabilità della
[...] Persona_1 [...]
per il decesso del loro congiunto verificatosi per asfissia/soffocamento interno Controparte_2
da materiale alimentare denso/semisolido il 7.2.2018 durante la degenza presso l'UO di Riabilitazione
Respiratoria della citata struttura, convenivano in giudizio la menzionata in giudizio per CP_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la perdita del loro congiunto, danni così indicati: - € 300.000,00 per la moglie, - € 250.000,00 per ognuno dei due Parte_1 figli, e per un totale complessivo di € 800.000,00 ovvero nei diversi importi Parte_2 Parte_3
anche maggiori, che verrà provata in corso di causa e/o comunque ritenuta di giustizia.
1.1. In estrema sintesi, la ratio della decisione consiste nella carenza della prova dell'eventuale responsabilità della struttura sanitaria e in particolare della asserita carenza diagnostica e assistenziale nonché, anche sulla base della c.t. del P.M. svolta in sede di procedimento penale, nella riconducibilità
4 dell'evento ad un episodio di inalazione inaspettata di materiale alimentare somministrato al paziente non dal personale sanitario.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello gli attori sulla base dei motivi di seguito riassunti.
2.1. Il giudice di prime cure ha travisato le risultanze istruttorie trascurando le allegazioni delle parti attrici in ordine alle carenze del trattamento sanitario e violando i principi in materia di riparto dell'onere della prova. In particolare, sono state obliterate le seguenti evidenze probatorie:
a) sin dal primo contatto dell'ultraottantenne con la struttura erano emerse forti Persona_1
difficoltà di deglutizione e di alimentazione, aggravate da un compromesso quadro generale e dal pure diagnosticato morbo di Parkinson (patologia che comporta, tra le varie conseguenze, il mancato coordinamento dello sfintere esofageo, con serio rischio di polmonite ab ingestis e problemi di soffocamento per ingombro di materiale alimentare nelle vie aeree superiori, nello specifico purtroppo verificatosi);
b) il paziente, bisognevole di assistenza permanente, in data 02.02.2018 era stato colto da episodio di disfagia;
c) il grado 1 di disfagia annotato in cartella (ovvero il più grave su scala da 1 a 4) avrebbe consigliato il posizionamento di pet per alimentazione parenterale ed in ogni caso avrebbe imposto, da linee guida, una dieta a base di alimenti semiliquidi omogenei con esclusione di ogni altro alimento o liquido, se non in forma addensata;
d) che in data 6.2.2018, all'atto del trasferimento del paziente presso il reparto di riabilitazione respiratoria non vi era alcuna evidenza di un miglioramento della disfagia da grave di grado 1 a lieve di grado 3, che in ogni caso avrebbe vietato la somministrazione di un pasto solido;
e) l'erronea indicazione del grado lieve di disfagia era imputabile a carente valutazione del paziente in sede di diagnosi infermieristica del 6.2.2018 proprio con riferimento alla “alimentazione ed idratazione”, per tale risultante dalla mancata compilazione de quadro di riferimento e) in data 7.2.2018 al paziente, ritenuto per errore paziente disfagico di grado 3 (ovvero, a dispetto delle di lui reali condizioni, paziente con masticazione limitata e deglutizione accettabile) era stato somministrato da personale della un pasto solido, che comprendeva anche un CP_2
piatto di pasta asciutta;
f) il suo decesso, avvenuto nel concreto contesto, era dovuto ad asfissia da soffocazione interna da parte di materiale alimentare reiterato denso/semisolido nelle vie aeree superiori e bronchiali in paziente con recente scoperta di disfagia (cfr. riscontro autoptico);
5 g) che il materiale alimentare denso, che aveva intasato le vie respiratorie, anche periferiche, aveva le medesime caratteristiche di quello rinvenuto nello stomaco, in assenza di frammenti di cibo solido, compresi pezzi di frutta e, segnatamente, mela (cfr. riscontro autoptico).
Tutto ciò deponeva certamente per la sussistenza di responsabilità della struttura sanitaria, sebbene non individuata in capo ad un singolo operatore ma globalmente ravvisata in una carente organizzazione e gestione dello specifico paziente, in nesso causale con il decesso di esso, sia avuto riguardo al criterio “del più probabile che non” sia avuto riguardo al criterio della “seria ed apprezzabile probabilità”.
La motivazione della sentenza gravata è errata ed illogica nella parte in cui, in modo peraltro apparente e con l'utilizzo del condizionale (“sembrerebbe”), ha finito per imputare il decesso del povero a superficialità del familiare “che avrebbe fornito e somministrato il frutto al Persona_1 paziente”: (a) ritenendo, per un verso, non vincolanti gli atti e le risultanze del procedimento penale a carico di definito con decreto di archiviazione a seguito di accurato scrutinio della Parte_1
di lei condotta, ancorato alla evidenza inequivocabilmente acquisita;
(b) affermandone, per altro ed antitetico verso, la valenza quale fonte del convincimento attraverso il richiamo ad un (superficiale, sommario e, per quanto infra, contestato) passaggio contenuto nella consulenza dell'Ausiliario del
P.M., sostanziatosi nella apodittica affermazione - contro l'evidenza - di correttezza dell'operato del personale medico della Struttura senza alcuna effettiva e concreta valutazione di esso e, comunque,
(c) nel complesso travisando le risultanze istruttorie non solo per inescusabile omesso vaglio della consulenza di parte e della (ri)valutazione del paziente in sede di diagnosi infermieristica del
6.02.2018 (totalmente carente anche in termini di materiale compilazione del quadro di riferimento) ma per aver stravolto l'esito oggettivo dell'accertamento irripetibile svolto in sede penale che, viceversa, aveva escluso in termini incontrovertibili la derivazione causale della “soffocazione interna” a somministrazione di pezzi di mela (cfr. pagg. 17,18 e 26 consulenza P.M. “si può, dunque, escludere che la condotta della moglie del abbia influito sul decesso del marito”). Pt_2
Peraltro, le conclusioni del c.t. del P.M. sono censurabili da più punti di vista:
a) per la metodologia adottata non essendo state vagliate le condotte sanitarie ed assistenziali, eccettuata una generica affermazione incidentale di correttezza e adeguatezza (v. pp. 25-27 “ … Il paziente è stato fatto oggetto di adeguata osservazione/assistenza da parte di tutto il personale Pt_2
coinvolto nella assistenza , compreso il caregiver (moglie) e sottoposto ad una dieta adeguata per consistenza (morbida)”), acriticamente richiamata in sentenza b) per la mancanza di qualsivoglia concreta valutazione dell'aspetto diagnostico e di gestione del paziente (correttamente ritenuto “a rischio”; v. p. 23 della c.t.), risultando comunque inaccettabile
6 dinanzi alla evidenza documentale l'affermazione di appropriatezza per consistenza della dieta al medesimo prescritta il 2.2.2018;
c) per la mancanza di qualsivoglia accenno alla omessa/carente/erronea rivalutazione del paziente all'atto del trasferimento presso il Reparto di Riabilitazione Respiratoria, da cui è conseguita la inappropriatezza di tutta la successiva fase terapeutica ed assistenziale (pur ritenuta bisognevole di approccio multidisciplinare, v. pp. 23 e 24 consulenza) ed in particolare della somministrazione in data 7.2.2018 di un pasto solido rivelatosi tragicamente fatale;
d) le conclusioni in punto di nesso causale laddove, dopo aver accertato che la causa del decesso
è da ricondurre all'asfissia prodottasi per intasamento delle vie respiratorie da parte di materiale estraneo reiterato di natura semisolida (materiale alimentare in forma di massa densa di colorito marroncino chiaro indovato nelle vie respiratorie, fino alle diramazioni periferiche e delle medesime caratteristiche di quello rinvenuto nello stomaco) ed escluso qualsivoglia incidenza e/o efficacia causale della condotta della Sig.ra rispetto all'evento, ha erroneamente finito con Parte_1
l'attribuire in via esclusiva l'exitus all'età ed alle patologie della vittima (viceversa fattori di rischio del tutto sottovalutati dalla Struttura e concause efficienti dell'evento ex art. 41, comma 1, c.p.).
2.2. Fermo quanto sopra, la decisione è in ogni caso erronea ed ingiusta sotto il profilo della regolazione delle spese laddove gli attori sono stati condannati a rifondere la convenuta delle spese del giudizio in ragione della soccombenza, senza tenere conto del rigetto, sebbene implicito, delle eccezioni proposte dalla della peculiarità della questione trattata, Controparte_2
implicante valutazioni di carattere eminentemente tecnico da compiere anche per la individuazione di eventuali responsabilità di esclusivo rilievo in sede civile concernenti pregiudizi effettivamente verificatisi e delle le specifiche circostanze ed aspetti della controversia decisa, che legittimavano l'esercizio del potere discrezionale ex art. 92, comma 2, c.p.c..
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita la Controparte_2
la quale ha resistito agli avversi assunti.
[...]
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, quanto alle questioni pregiudiziali e/o preliminari tralasciate dal giudice di primo grado, è opportuno osservare che:
7 a) l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado è infondata essendo ampiamente esposti la ragione giuridica della domanda e l'oggetto della stessa;
b) l'eccezione relativa alla legittimazione attiva degli attori, rispettivamente coniuge e figli del paziente deceduto, è infondata poiché, alla stregua delle certificazioni allegate dagli attori nonché dello stesso contegno tenuto dalla struttura sanitaria prima del giudizio, deve ritenersi dimostrato il vincolo parentale.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
7.1. Giova, innanzitutto, evidenziare che, diversamente da quanto mostrano di ritenere le parti appellanti – le quali hanno affermato che “l'imputabilità del fattore causale a colpa dei sanitari” e il
“profilo soggettivo della colpa” non ricade nell'ambito dell'onere probatorio su di esse gravante –,
l'azione risarcitoria proposta iure proprio dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria si colloca, essendo i congiunti dei terzi rispetto al rapporto contrattuale paziente-struttura sanitaria, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale con ciò che ne consegue in materia di ripartizione dell'onere della prova (v., tra le più recenti, Cass.
11320/2022). Dunque, va da sé che gli appellanti avrebbero dovuto provare, oltre al nesso eziologico, il carattere colposo del trattamento sanitario.
7.2. È, poi, opportuno rimarcare che il giudice civile può porre a base del proprio convincimento anche le prove cd. atipiche e, pertanto, avvalersi, con valutazione autonoma e unitamente ad altre evidenze istruttorie, delle risultanze derivanti anche dagli atti compiuti in un procedimento penale (in tal senso, tra le altre, Cass. 5947/2023, quanto alla consulenza tecnica del P.M. e Cass. 1593/2017 quanto alle sommarie informazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria).
7.3. Tanto premesso, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, gli attori, odierni appellanti, non hanno assolto il proprio onere probatorio.
7.4. Sulla base della cartella clinica versata in atti e delle schede di riepilogo pasti (docc. 2, parti
I, II e III, e 3, in fasc. appellata di primo grado) e della disamina del trattamento sanitario operata dal c.t. medico legale del P.M. nel procedimento penale per omicidio colposo nei confronti di Pt_1
si evince, in sintesi, che:
[...]
- di anni 86, il 29.1.2018, si recava nell'Ospedale S. Spirito di Pescara per Persona_1
“insufficienza respiratoria ipossiemica in corso di broncopolmonite basale destra”, ma lo stesso giorno, per mancanza di posti disponibili, veniva trasferito presso la;
Controparte_2
- in sede di diagnosi d'ingresso, veniva confermata l'anamnesi prossima di “insufficienza respiratoria ipossiemica in corso di broncopolmonite basale destra” e si evidenziava la compresenza di plurime e gravi patologie consistenti in “Cardiopatia sclero degenerativa complicata da
8 fibrillazione atriale in NAO. Ipertensione Arteriosa. Insufficienza renale cronica moderata Severa.
Esiti di ischemia emi-cerebellare. Declino cognitivo in leucoencefalopia multifocale ischemica.
Parkinsonismo” di talché il paziente veniva ricoverato presso l'UO di Geriatria, subito sottoposto ad accertamenti strumentali specifici ed esami di laboratorio e, dopo opportuna impostazione di terapia farmacologica, anche ad un programma di riabilitazione con approccio multidisciplinare il quale, come si evince documentalmente, prevedeva il recupero funzionale, motorio e cognitivo del paziente nonché uno specifico e quotidiano monitoraggio delle BADL (attività base della vita quotidiana), delle IADL (attività strumentali della vita quotidiana), del rischio caduta (Scala di Tinetti), del rischio tromboembolico, ai fini di garantire la migliore assistenza e recupero funzionale del paziente;
- l'assistenza diagnostica, farmacologica ed il monitoraggio riabilitativo, veniva seguita, sia durante la degenza presso il predetto reparto di Geriatria, tra il 29.1.2018 e il 6.2.2018, sia successivamente, presso il reparto di Riabilitazione Respiratoria tra il 6.2.2018 e il 7.2.2018;
- il 2.2.2018, in conseguenza di episodio disfagico, veniva prescritta una modifica del regime dietetico, con introduzione di un programma alimentare apposito per soggetti disfagici e prevedente la somministrazione di sostanze fluide, morbide o frullate, puntualmente osservata (cfr. riepilogo dei pasti somministrati in corrispondenza del numero identificativo del letto/stanza n. 306B acquisito dai
Carabinieri);
- il 6.2.2018, nonostante i miglioramenti acquisiti, stante il perdurare delle problematiche respiratorie e le limitazioni nella IADL, il paziente veniva trasferito dal reparto di Geriatria al reparto di Riabilitazione Respiratoria della medesima ed allocato presso la stanza/letto 310B, per CP_3
proseguire le cure;
qui venivano eseguiti accertamenti strumentali (esami ematochimici, BNO, ECG,
EGA e valutazione neuropsicologica), si proseguiva con la terapia in corso e veniva osservata la dieta specifica in ragione della perdurante disfagia (v. ancora scheda di riepilogo dei pasti);
- anche il 7.2.2018, giorno della crisi respiratoria e del decesso, il paziente veniva sottoposto regolarmente a dieta alimentare apposita per disfagici (infatti, alla predetta data, in corrispondenza del numero di letto/stanza del sig. n. 310B, si legge: “pasta speciale ben cotta e broccoli Pt_2 frullata, ricotta, patate frullate, mousse di frutta”).
Il regime alimentare per pazienti disfagici (ad esempio, semola, pasta speciale ben cotta con condimento frullato, omogeneizzato o ricotta, fettina frullata, mousse di frutta) al quale il paziente veniva sottoposto, dal 2 febbraio 2018 in poi, è stato confermato dal coordinatore infermieristico in sede di acquisizione delle prescrizioni alimentari (v. verbale Carabinieri in data Parte_4
8.2.2018, doc. 4, ibidem).
9 La sopra menzionata documentazione, per la sua univocità, ha indotto il c.t. del P.M. ad affermare come fosse chiaramente emerso che il <paziente è stato oggetto di adeguata Pt_2 osservazione da parte di tutto il personale coinvolto nell'assistenza e sottoposto ad una dieta adeguata per consistenza: semisolida/morbida>> e che il giorno del decesso il vitto fosse del pari
<sicuramente appropriato per consistenza>> (v. p. 24 della relazione).
7.5. A fronte di tale chiaro quadro probatorio, gli appellanti hanno eccepito, in modo generico, il carente inquadramento diagnostico e l'inadeguata gestione terapeutica del paziente – mentre tanto l'uno quanto l'altra sono documentalmente smentiti – e la non appropriatezza della dieta prescritta il
2.2.2018 – che, invece, era una dieta per pazienti disfagici –. Inoltre, riprendendo un vago passaggio riferito astrattamente ai pazienti affetti dal morbo di Parkinson e non ad della c.t.p. Persona_1
del dott. (prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; v. p. 3) Persona_2
– per il resto poco più che meramente riassuntiva delle evidenze della cartella clinica e del contenuto delle s.i.t. in atti –, essi hanno lamentato la circostanza (non dedotta nell'atto di citazione di primo grado) che il paziente avrebbe avuto necessità del posizionamento di una PEG per l'alimentazione tramite sonda. Necessità, invece, non riferita dal c.t. del P.M. e che, tenuto conto delle notorie gravi controindicazioni (sepsi, coagulopatie ecc.), è riservata ai casi più gravi nei quali, dato il pregresso decorso clinico favorevole, il paziente non rientrava (il prima del 7.2.2018, non aveva Pt_2
presentato problemi di alimentazione sulla base della speciale dieta somministratagli).
7.6. L'infondatezza delle contestazioni degli appellanti emerge soprattutto dalla disamina di quanto accadde il 7.2.2018, giorno del decesso del paziente.
7.6.1. A riguardo, per maggiore chiarezza è utile riportare le dichiarazioni rese da
[...]
compagno di stanza di (v. verbale s.i.t. dell'8.2.2018): Tes_1 Persona_1
<< … mi trovavo insieme al mio compagno di stanza nella camera 310. Ci hanno portato da mangiare ed una infermiera ha aiutato a mangiare il mio vicino di letto . Lui però non ha voluto Persona_1
mangiare molto ed ha lasciato buona parte del pasto. Dopo circa una mezz'ora, verso le 13.00, sono venuti i suoi familiari, suo figlio e sua moglie. La moglie gli ha chiesto perché non aveva mangiato e gli ha provato a dare qualcosa, ma lui non voleva. Poi gli ha dato della frutta. Dopodiché gli ha dato da bere un po' di acqua ed il paziente ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie. Il figlio è uscito
a chiamare l'infermiera che appena arrivata ci ha fatto uscire dalla stanza … >>.
7.6.2. Tali dichiarazioni trovano conferma in quelle rese in forma scritta dr.ssa CP_4
(v. doc. 5 in fasc. parte appellata di primo grado), intervenuta prontamente sul posto per prestare assistenza:
10 << … In data 07.02.2018, all'ora 13.45 sono stata chiamata, insieme al personale infermieristico, dai familiari del peggioramento , degente in riabilitazione respiratoria dal 06.02.2018, Persona_1
per un improvviso, acuto paziente delle condizioni cliniche avvenuto mentre era alimentato dalla moglie. Al mio arrivo il chiamando si presentava al contempo cianotico e in arresto respiratorio;
si procedeva alle manovre rianimatorie del caso rianimatore, il rianimatore. Nel corso della rianimazione, condotta dallo scrivente e dal consentiva la si completa procedeva liberazione ad aspirare le secrezioni dalle vie aeree e dal cavo orale e tale manovra, che molto denso del cavo orale
e delle vie aeree, dava esito alla fuoriuscita di materiale e corpuscolato contenente materiale alimentare e in particolare pezzetti di frutta tipo mela. Al termine delle manovre rianimatorie notavamo – la scrivente e il personale infermieristico - che sul vassoio ufficiale del vitto del paziente erano presenti pezzetti di mela verosimilmente aggiungi dalla moglie. Infatti il vitto stata data perché il - dieta per disfagici tipo 1 - prevedeva solo pasti cremosi e lisci. Tale prescrizione era alimentasse paziente presentava una difficoltà deglutitoria e pertanto era necessario che si con una dieta specifica;
ciò è chiaramente documentato dalle richieste del caposala verso la di cucina. quelli La moglie del malato era stata informata che nono dovevano essere forniti altri alimenti al di fuori previsti dalla dieta. …>>.
7.6.3. Le sopra trascritte dichiarazioni sono del tutto conformi alla cartella clinica (v. pp. 30 e ss.) ove, tra l'altro, si registra il tempestivo intervento del personale sanitario e la presenza di pezzetti di mela sul vassoio non ricompresa nel vitto previsto.
7.6.4. Peraltro, la moglie del paziente, nelle s.i.t. del 7.2.2018 in atti, ammetteva Parte_1
di avere portato da casa una mela e di averla somministrata al marito una vola fatta a pezzettini e, tra le altre cose, confermava che allo stesso, più di recente, la clinica aveva fornito cibo frullato. Dunque, non soltanto è inverosimile che non sapesse che il marito era soggetto ad un regime dietetico speciale nel senso dianzi descritto, ma ella stessa ha ammesso che il marito veniva alimentato con cibo non solido.
7.7. Tali evidenze, mostrando chiaramente che, prima del sopra descritto accaduto del 7.2.2018 la prevista alimentazione del paziente, malgrado la sua seria disfagia, non aveva dato luogo ad alcun episodio di inalazione di cibo nelle vie respiratore e/o di crisi respiratoria che, invece, quel giorno si verificava a seguito della improvvida condotta della moglie, comprova l'adeguatezza del trattamento sanitario della struttura appellata.
7.8. D'altra parte, sulle medesime chiare evidenze istruttorie è agevole valutare il tema del nesso di causalità.
11 7.8.1. Va sa sé che il predetto giudizio va formulato secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del "più probabile che non" che presiede all'accertamento del nesso di causalità, in ambito civilistico e che, ovviamente, è ben diverso da quello valevole in ambito penalistico. Il criterio, come è noto, è conformato ad uno standard di “certezza probabilistica” che non va ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana;
nel senso anzidetto cfr. Cass. ss. uu. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008
e, tra le altre, più di recente, Cass. 26304/2021). In altri termini, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza ragionevolmente certa della prima (come in ambito penalistico), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, ossia non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
dunque, anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte; cfr., oltre alla citate sentenze delle SS. UU., le successive pronunce n. 11789/2016 per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; n. 3390/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
n. 15991/2011 per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”, non la probabilità statistica;
n. 25805/2024 nel senso chela valutazione deve essere altresì logica, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione).
7.8.2. Trattandosi di (supposta) condotta omissiva della struttura sanitaria, più nello specifico, va detto che la verifica del nesso di causalità tra questa e l'evento dannoso si sostanzia, in particolare, nell'accertamento della probabilità, positiva ovvero negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno che viene riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto alternativo, onde stabilire, in definitiva, secondo il sopra illustrato criterio del “più probabile che non”, se la condotta doverosa omessa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o,
12 comunque, di ridurre significativamente il danno (in questo senso, in ambito di responsabilità sanitaria, da ultimo, Cass. 8114/2022 secondo cui <la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) >>; analogamente tra le altre, Cass. 23197/2018 e Cass. 24073/2017). Riguardo la valutazione del giudice in ordine al criterio del “più probabile che non”, la Suprema Corte si è così da ultimo espressa ribadendo il proprio orientamento: <L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza
(o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico>> (Cass. ord. 5922/2024).
7.8.3. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, per quanto si è rilevato in punto di fatto, risulta oltre modo evidente, sia per il rapporto di immediata successione cronologica tra la inappropriata condotta di e la crisi respiratoria esiziale del paziente sia per la constatata inalazione Parte_1
del cibo solido dalla stessa somministrato al marito – il quale, a seguito, delle disperate manovre rianimatorie espelleva proprio dei pezzettini di mela (del resto, dei segni di recente vomito di materiale alimentare, dà atto lo stesso c.t. del P.M.) –, che il decesso di come ritenuto Persona_1
dal Tribunale, si sia verificato proprio a causa della sopra descritta condotta colposa della moglie e
13 non certo per la (asserita e indimostrata) inappropriata condotta dei sanitari della struttura appellata.
Il paziente, quel giorno, era in buone condizioni (come riferito dal compagno di stanza) e aveva mangiato regolarmente senza problemi anche se poco (attingendo dal vitto previsto dalla clinica che quel giorno contemplava “pasta speciale ben cotta e broccoli frullata, ricotta, patate frullate, mousse di frutta”) restando in stanza nel corso della successiva mezz'ora senza difficoltà nel respirare;
la crisi respiratoria, conclusasi con il “soffocamento interno (asfissia) da materiale alimentare indigerito” – sindrome che, di solito, secondo il ctu del P.M. dura pochi minuti –, si verificava proprio subito dopo l'assunzione del cibo solido somministratogli dalla moglie, cibo che invano, complice ovviamente il grave quadro pluripatologico preesistente, espelleva e/o veniva aspirato a seguito delle manovre rianimatorie del personale sanitario prontamente accorso;
è evidente, dunque, che in assenza della imprudente condotta della moglie, il decesso del paziente, “più probabilmente che non”, non si sarebbe verificato.
7.9. Infine, alla predetta conclusione non ostano le conclusioni del c.t. del P.M. il quale, fermo restando quanto innanzi esposto circa le condotte dei sanitari, adeguate e immuni da censure, finiva per ascrivere il decesso all'età molto avanzata del paziente, alle sue patologie alteranti la deglutizione nonché alle sue generali condizioni di salute molto compromesse.
7.9.1. Innanzitutto – ed è appena il caso di accennarlo –, la decisione del giudice civile, nel presente giudizio, è autonoma rispetto alle conclusioni dell'indagine preliminare nei confronti della parte appellante Parte_5
7.9.2. In secondo luogo, la valutazione del nesso di causalità nei due ambiti, civile e penale, come si è sopra illustrato, è diversa.
7.9.3. Infine, il c.t. del P.M. ha evidenziato le condizioni di salute compromesse del paziente e purtroppo la prognosi infausta a breve della disfagia – fattori che indubbiamente hanno avuto un ruolo causale concorrente nell'exitus –, ma nell'ascrivere esclusivamente alle predette condizioni il decesso del paziente, ha, da un lato, irragionevolmente svilito le chiarissime circostanze del decesso innanzi descritte e, dall'altro lato, sottolineando il rilevamento in sede autoptica, tanto nelle vie aeree polmonari quanto nello stomaco, di materiale alimentare denso di consistenza analoga e deducendo l'ininfluenza allora del cibo solido da ultimo somministrato dalla moglie, ha completamente obliterato che il mancato rinvenimento in sede autoptica dei residui della mela somministrata dalla moglie e inghiottita poco prima dal paziente è la conseguenza della loro espulsione e/o aspirazione nel corso delle manovre di rianimazione eseguite dal personale sanitario. Circostanza che è stata riferita dai sanitari, è riportata nella cartella clinica ed è riscontrata nella stessa c.t. del P.M. ove si menziona,
14 senza rilievi, la consulenza del rianimatore intervenuto attestante i “segni di recente vomito di materiale alimentare” (v. pp. 18-19).
8. Il secondo motivo è infondato.
8.1. Non v'è dubbio che gli attori siano risultati totalmente soccombenti – essendo irrilevante, nel contesto della decisione, la questione della loro legittimazione attiva – e, quindi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. erano tenuti al rimborso delle spese processuali in favore della controparte.
8.2. Nè sussistono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale 77/2018 le quali non possono consistere nella particolarità della controversia né sulla – in verità, per quanto innanzi esposto, inesistente – incertezza del quadro probatorio, peraltro già conoscibile sin dall'origine del contenzioso giudiziale per via delle indagini svolte in sede penale.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
9.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
9.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo in buona sostanza la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 22.333,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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