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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 644 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025 da:
(c.f. ) nata in [...] il 22.12.1975, Parte_1 C.F._1
residente in [...] e Parte_2
(c.f: ) nato in [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
Pigna di Folignano, in Piazza Costantino Rozzi n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Frida Pagnoni del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - il giorno 24.08.2003 in Ascoli Piceno si unirono in matrimonio in regime di comunione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nei Registri di matrimonio del Comune di
Ascoli Piceno, dell'anno 2003 al n.°115, Serie A;
- dall'unione matrimoniale in data 18.06.2006 è nata la loro figlia Per_1
- dopo la celebrazione delle nozze, i ricorrenti hanno abitato presso l'immobile sito in Villa Pigna, Piazza Costantino Rozzi n. 6;
- l'unione coniugale, inizialmente felice, caratterizzata da piena collaborazione ed improntata al reciproco rispetto, oltre che all'osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, con il trascorrere del tempo è divenuta difficile a causa dell'emergere di considerevoli diversità di carattere e di abitudini;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'alloggio coniugale sito in Villa Pigna, Piazza Costantino Rozzi n. 6, viene Parte_ assegnato alla moglie, sig.ra Parte_1
3. il sig. , che ha già lasciato la casa coniugale, continuerà a vivere Parte_2
presso l'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Caprignano n. 2;
4. Gli arredamenti e i suppellettili, presenti all'interno della casa coniugale, vengono assegnati alla moglie;
5. la figlia che frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso l'immobile di Villa Pigna;
6. a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, ma Per_1
economicamente non autosufficiente, il padre corrisponderà, direttamente nelle mani della madre, sig.ra la somma di Euro 500,00 entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese;
7. le spese straordinarie (scuola, salute, viaggi ecc.) sono poste a carico di entrambi i genitori che contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà esibire apposita documentazione fiscale. I genitori, per tali spese faranno riferimento a quelle specificamente previste nel protocollo di intesa tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno;
8. i restanti ratei del mutuo gravanti sulla casa coniugale saranno pagati esclusivamente dalla sig.ra a condizione che il sig. Parte_1 [...]
versi, mensilmente, la somma di Euro 500,00, a titolo di mantenimento Pt_2
per la figlia direttamente al coniuge;
Per_1
9. i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di mantenimento;
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto la convivenza tra loro è venuta definitivamente meno, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non risultano contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché quelli della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra gli stessi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 2003, Numero 115, Serie A;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 644 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025 da:
(c.f. ) nata in [...] il 22.12.1975, Parte_1 C.F._1
residente in [...] e Parte_2
(c.f: ) nato in [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
Pigna di Folignano, in Piazza Costantino Rozzi n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Frida Pagnoni del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - il giorno 24.08.2003 in Ascoli Piceno si unirono in matrimonio in regime di comunione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nei Registri di matrimonio del Comune di
Ascoli Piceno, dell'anno 2003 al n.°115, Serie A;
- dall'unione matrimoniale in data 18.06.2006 è nata la loro figlia Per_1
- dopo la celebrazione delle nozze, i ricorrenti hanno abitato presso l'immobile sito in Villa Pigna, Piazza Costantino Rozzi n. 6;
- l'unione coniugale, inizialmente felice, caratterizzata da piena collaborazione ed improntata al reciproco rispetto, oltre che all'osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, con il trascorrere del tempo è divenuta difficile a causa dell'emergere di considerevoli diversità di carattere e di abitudini;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'alloggio coniugale sito in Villa Pigna, Piazza Costantino Rozzi n. 6, viene Parte_ assegnato alla moglie, sig.ra Parte_1
3. il sig. , che ha già lasciato la casa coniugale, continuerà a vivere Parte_2
presso l'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Caprignano n. 2;
4. Gli arredamenti e i suppellettili, presenti all'interno della casa coniugale, vengono assegnati alla moglie;
5. la figlia che frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso l'immobile di Villa Pigna;
6. a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, ma Per_1
economicamente non autosufficiente, il padre corrisponderà, direttamente nelle mani della madre, sig.ra la somma di Euro 500,00 entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese;
7. le spese straordinarie (scuola, salute, viaggi ecc.) sono poste a carico di entrambi i genitori che contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà esibire apposita documentazione fiscale. I genitori, per tali spese faranno riferimento a quelle specificamente previste nel protocollo di intesa tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno;
8. i restanti ratei del mutuo gravanti sulla casa coniugale saranno pagati esclusivamente dalla sig.ra a condizione che il sig. Parte_1 [...]
versi, mensilmente, la somma di Euro 500,00, a titolo di mantenimento Pt_2
per la figlia direttamente al coniuge;
Per_1
9. i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di mantenimento;
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto la convivenza tra loro è venuta definitivamente meno, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non risultano contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché quelli della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra gli stessi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 2003, Numero 115, Serie A;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi