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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2329/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Rolando Dubini, Luca Dozio e Diego Antonio Molfese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano viale Monte Nero 5, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura generale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti in data 1-10.10.2024, Repertorio n. 3092, Raccolta n. 2391, Notaio Dott. iscritto Persona_1
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, dagli avvocati
Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Massimo Calì presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
pagina 1 di 12 E
(C.F. e P.I. ) rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Riccardo Buizza, Luca Magistretti e Dario De Cillis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Ottavia Pizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Borra n. 35, 57123, Livorno, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In via preliminare:
Accogliere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di I grado n. 6350/204 in punto di condanna alle spese di lite sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per i motivi dedotti nell'atto di appello;
Nel merito
In riforma della sentenza di primo grado n. 6350/2024 Tribunale di Milano:
1) Accertare e dichiarare l'avvenuta nomina, in via generale per gli appalti di cui al presente giudizio, dell'attore appellante a coordinatore per la sicurezza sia per la progettazione sia per l'esecuzione degli stessi;
2) Accertare che la nomina è avvenuta ad insaputa dell'odierno appellante e con utilizzo illecito della qualità professionale (abilitazione al ruolo di ) e dei dati personali dell'attore appellante, e per CP_4
l'effetto condannare il a corrispondere al medesimo la somma pari a € 1.300.000,00 Controparte_1
oltre interessi di mora a titolo di compenso e a titolo di risarcimento del danno per uso illecito della pagina 2 di 12 qualità professionale e dei dati personali, nonché per il rischio di esposizione dell'Ing. di Pt_1 coinvolgimento in indagini di carattere penale riguardanti i cantieri oggetto dell'incarico;
In via subordinata
3) Nella denegata e non creduta ipotesi che non fosse riconosciuto un danno per l'utilizzo illegittimo dei dati personali dell'attore, si chiede di condannare il a corrispondere all'odierno Controparte_1 attore il compenso per la nomina a CSP e CSE che si indica nella somma di € 1300000,00, ai sensi della tariffa professionale come da documentazione allegata all'atto di citazione, o quanto meno nella somma pari al risparmio del o nella somma maggiore o minore che emergerà in Controparte_1
corso di causa.
In ogni caso
4) Condannare il a risarcire all'odierno appellante la somma di € 40.000,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno morale e utilizzo illegittimo dei dati dell'attore ex Regolamento CE 2016/679
o nelle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
5) Qualora la corte di Appello di Milano ritenesse di difficile quantificazione l'ammontare delle somme dovute per i punti precedenti come sopra indicate, liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in combinato all'art. 2056 c.c..
6) In ogni caso, riformare la sentenza di primo grado in punto di spese per i motivi indicati con vittoria di spese a favore dell'appellante , competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge e comunque con esenzione dalle spese di chiamata in causa delle assicurazioni vista la inoperatività delle polizze sulla base della quale sono state evocate in giudizio dal . CP_1
Per il Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello, poiché inammissibile ed infondato, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione X Civile, n. 6350/2024. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA
e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
pagina 3 di 12 Per CP_5
Voglia la Corte di appello di Milano così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE GRADATA 1. Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6350/2024, pronunciata il 21.6.2024, nella parte in cui ha respinto le domande proposte dall'ing. Parte_1 nei confronti del e ha condannato l'ing. al pagamento
[...] Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore di Controparte_2
.
2. Nella non creduta ipotesi di accoglimento del quinto motivo di appello
[...] proposto dall'ing. condannare il al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del giudizio di primo grado a favore di , Controparte_2 in ogni caso in misura non inferiore ad € 26.500 oltre accessori.
3. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'ing. nei confronti del Parte_1
accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione Controparte_1 indennitaria e di manleva in capo a nei Controparte_2
confronti del Milano e conseguentemente respingere le domande svolte da parte dello stesso CP_1 nei confronti di in base alle applicabili Controparte_2
disposizioni di legge e di Polizza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al Milano CP_1
e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Controparte_2
nei confronti dello stesso:
4. contenere l'obbligo indennitario della scrivente
[...] [...]
entro il massimale disponibile previa deduzione della Controparte_2 franchigia specifica, in ogni caso con ripartizione proporzionale ai sensi dell'art. 1910 c.c. dell'eventuale indennizzo con l'altro assicuratore chiamato in causa in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano per i motivi tutti esposti, in corso di causa, in fatto e in diritto, contrariis reiectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: In via principale: - respingere l'appello dell'Ing. e dunque rigettare le domande proposte nei confronti del Pt_1 CP_1
pagina 4 di 12 Milano dall'appellante siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, Parte_2
con conferma integrale della sentenza n. 6350 del 2024 del Tribunale di Milano;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: - rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dal CP_1
nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto e,
[...] CP_3 Controparte_3
comunque, non provata, dichiarando la polizza F1800007324 inoperativa per le ragioni esposte nel presente atto;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di ritenuta operatività della Polizza F1800007324, contenere l'obbligazione di manleva ai sensi della predetta copertura (i) nei limiti della responsabilità accertata, (ii) in ragione del massimale, della franchigia/SIR e delle limitazioni di Polizza F1800007324, (iii) con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute da altre assicurazioni stipulate dal secondo i Controparte_1
rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa declaratoria di decadenza e in ogni caso riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 c.c., anche in via di equità e giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti del esponendo che nell'aprile del Parte_1 Controparte_1
2017 il Comune lo aveva nominato, a sua insaputa, Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera (CSE) in relazione a tre appalti per la manutenzione del verde pubblico comunale;
che, sebbene avesse ricevuto il compenso per alcuni incarichi specifici di manutenzione straordinaria, nessun compenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da uso illecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali, quantificati nella misura di 1.320.000 euro;
in subordine, ne chiedeva la condanna al pagamento del compenso per la nomina a coordinatore CSP e
CSE, quantificato in euro 1.300.000,00.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e contestando in ogni caso la domanda nel merito.
pagina 5 di 12 Contr Previa autorizzatane del giudice istruttore, si costituivano in giudizio anche gli assicuratori e i quali aderivano alle eccezioni del e in ogni caso sollevavano eccezione di CP_3 CP_1
inoperatività delle polizze.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande proposte da dichiarava assorbite le domande di manleva proposte dal nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e di condannava a Controparte_5 Controparte_3 Parte_1 rimborsare al , a e a le spese di Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
lite, che liquidava, per ciascuna delle parte,in euro 26.500,00 per compensi oltre oneri accessori.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che i tre appalti oggetto di causa erano appalti generali
“quadro” per la manutenzione del verde pubblico in relazione ai quali non era necessaria la nomina del
CSP e del CSE, nomina necessaria invece soltanto per gli specifici cantieri che, in esecuzione del contratto, sarebbero stati, se del caso, avviati.
Riteneva pertanto che l'indicazione del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 fosse prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del
T.U. 81/2008.
Di conseguenza, non avendo l'attore svolto alcuna attività in relazione a tali nomine e non avendo assunto alcuna responsabilità al riguardo, riteneva che a parte attrice non spettasse nessun compenso e che non fosse dovuto alcun importo a titolo di risarcimento del danno, in quanto il trattamento dei dati personali era avvenuto in conformità alla legge e il mero inserimento del nominativo dell'attore come Cont CSE e nelle predette notifiche preliminari non costituiva un fatto illecito produttivo di danni risarcibili.
Osservava, infine, che la chiamata in causa dei due assicuratori non era arbitraria o manifestamente infondata, in quanto le polizze assicurative comprendevano anche il risarcimento del danno biologico e morale;
pertanto poneva le spese sostenute dalle due compagnie assicurative a carico dell'attore soccombente.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati e ha concluso chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 12 Il e le compagnie assicuratrici e a Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
[...
si sono costituiti in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli appalti oggetto di causa erano appalti generali per la manutenzione del verde pubblico, in relazione ai quali la nomina a Coordinatore per la Sicurezza non era necessaria,
Ribadisce a tale riguardo che l'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) in presenza di lavori edili o di ingegneria civile. Se gli appalti includevano potenzialmente tali lavori, la nomina preventiva era assolutamente necessaria, sicché la nomina effettuata unilateralmente dal senza il consenso dell'attore doveva ritenersi illecita. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che la nomina a coordinatore della sicurezza è stata effettuata dal su specifica richiesta dell'appaltatore, CP_1 evidenziando in senso contrario che l'art. 90 dlgs. n. 81/2008 prevede che sia il committente a designare il coordinatore della sicurezza.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'inserimento dei dati dell'Ing. e la nomina di quest'ultimo quale CSE e CSP nei contratti di appalto oggetto di Pt_1
causa, non fosse illecita e non fosse contraria ai principi di cui all'art. 2043 c.c.
Sostiene al riguardo che nel caso di specie vi sia stata una palese ed evidente violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, essendovi stato un utilizzo e una comunicazione del nominativo dell'ing. per finalità previste Pt_1
dalla legge penale speciale (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008) senza che vi fosse un contratto stipulato e tanto meno un consenso al suddetto trattamento.
pagina 7 di 12 Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, evidenziando che il fatto di non essere stato informato in merito alla nomina quale CSP e CSE e di aver scoperto di detta nomina solo a distanza di tre anni ha generato una situazione di grave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché, una volta scoperto l'abuso della parte convenuta, un grave nocumento all'attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l'attività propria di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravità della situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre.
Con il quinto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite delle assicurazioni, liquidate sulla base dello scaglione della domanda principale e non su quello della domanda in garanzia, limitata al danno morale, domandato in euro 20.000,00.
Nell'ambito dello stesso motivo ha censurato la sentenza per non aver considerato che le polizze assicurative erano inoperanti nel caso di specie, sicché le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a carico del che aveva chiamato in causa le due compagnie assicurative. CP_1
Da ultimo l'appellante sostiene che sarebbe iniquo addossare allo stesso le spese legali del CP_1
che comunque ha operato in maniera inopportuna oltre che illecita.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Risulta pacificamente dalla documentazione prodotta dal che gli appalti oggetto di Controparte_1
causa erano inerenti alla manutenzione programmata delle aree comunali a verde pubblico.
Di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l'obbligo di nominare il Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (CSP) e il Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera (CSE) in quanto tale nomina è prevista, secondo la previsione di cui agli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i cantieri, cioè per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Infatti, l'art. 89 del citato decreto legislativo dispone che “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”; mentre l'art. 90 comma 3 a sua volta precisa che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il
pagina 8 di 12 responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Infine, l'art. art. 90 comma 4 dispone che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”.
Pertanto è senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il primo giudice ha ritenuto che
“l'indicazione … del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc.
4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli
88 e ss. del T.U. 81/2008 proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto”.
Di conseguenza, le notifiche preliminari che contemplavano il nominativo dell'appellante erano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all'apertura del cantiere viene effettuata la nomina quale CSP e CPS.
Lo stesso appellante, del resto, ha riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza in relazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appalto oggetto di causa, ricevendo il relativo compenso, circostanza che trova conferma nella missiva dell'appaltatore, prodotta quale doc.
23 fascicolo parte convenuta.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del primo e del secondo motivo d'appello.
Per quanto riguarda l'uso non autorizzato dei dati personali dell'attore, deve rilevarsi che a mente dell'art.
1-bis dlgs. n. 196/2023, “il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica …. è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti”.
Da ciò si desume che nel caso di specie i dati personali dell'attore, limitati al nome, cognome, data di nascita e codice fiscale (v. docc.
4-6 fascicolo di parte attrice) sono stati trattati dalla pubblica amministrazione in modo lecito, in quanto dati necessari per l'espletamento di un servizio pubblico e, precisamente, per l'effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all'attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico.
pagina 9 di 12 Né del resto si tratta di dati sensibili secondo la previsione di cui all'art. 9 dlgs n. 679/2016, in base al quale “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei dati personali è stata Cont correttamente respinta, in quanto l'inserimento del nominativo dell'attore come CSP e nelle notifiche preliminari è avvenuto lecitamente.
In ogni caso l'appellante non ha proposto alcuna specifica censura alla pronuncia di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha osservato, con argomenti senz'altro condivisibili, che “l'attore non ha dimostrato alcuna concreta sofferenza interiore – superante la soglia di serietà e gravità – derivante dall'inserimento, asseritamente a sua insaputa, del suo nominativo nelle notifiche preliminari né tale mero fatto può ritenersi fonte, in via presuntiva, di un “danno morale/psicologico” (pag. 8 citazione), anche considerato quanto dianzi esposto circa la sostanziale improduttività di effetti della mera nomina “generale”, in assenza di un effettivo cantiere e sino all'avvio di specifici ed effettivi cantieri
(per i quali poi l'attore ha ricevuto nomina ad hoc)”.
In relazione al quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante lamenta l'erronea attribuzione delle spese di lite sostenute dalle due compagnie assicuratrici, si osserva quanto segue.
Il ha proposto azione di manleva nei confronti di Controparte_1 Controparte_8
(ora ) e invocando le due polizze per la responsabilità civile, che Controparte_2 CP_3 prevedono l'obbligo delle due compagnie assicurative di “tenere indenne il Contraente/Assicurato, … di tutto quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale Interessi e Spese), per i danni involontariamente cagionati a per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in Pt_3 dipendenza della responsabilità civile derivante dall'attività o da competenze istituzionalmente previste … e, comunque da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi …”.
In entrambe le polizze è precisato che “L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni: … h) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali”, da intendersi ai termini di polizza quale “pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale”. pagina 10 di 12 Pertanto, la chiamata in causa delle due compagnie assicuratrici non può ritenersi manifestamente infondata, rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentato dall'attore nell'ambito dei danni coperti dalle polizze.
Quanto al valore della controversia – che costituisce il parametro di liquidazione delle spese processuali – deve rilevarsi che nella domanda introduttiva del giudizio e nelle conclusioni definitive l'attore aveva chiesto di “condannare il a corrispondere … € 130000,00 … per Controparte_1 risarcimento del danno per uso illecito del nome dell'odierno attore … nonché la somma di € 20000,00
a titolo di risarcimento del danno morale … o nelle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa”, senza porre alcuna limitazione;
mentre il , sia in comparsa di Controparte_1
risposta che nelle sue conclusioni definitive non aveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00, in quanto aveva chiesto “nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti del , accertare e Controparte_1 dichiarare l'obbligo delle compagnie assicurative Controparte_2
e di manlevare e tenere indenne il dagli
[...] Controparte_3 Controparte_1
oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, condannando conseguentemente le suddette terze chiamate a corrispondere direttamente in favore della stessa tutto quanto il CP_1
fosse condannato a pagare all'esito al presente giudizi”.
[...]
Di conseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali appare senz'altro condivisibile, in quanto il valore della domanda di garanzia è del tutto conforme a quello della domanda principale.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
In applicazione del D.M. n. 147/202 tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in favore del
, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento;
in favore delle compagnie Controparte_1 assicuratrici e a Controparte_9 Controparte_3
secondo i minimi tariffari, in considerazione del minor impegno professionale profuso,
[...]
sostanzialmente limitato alla trattazione del quinto motivo d'appello, inerente la domanda di garanzia.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6350/2024, resa il 21 giugno
2024 e pubblicata il 24 giugno 2024 che, per l'effetto conferma;
2. condanna a rimborsare al le spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_1
in euro 24.064,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali e oneri riflessi;
3. condanna a rifondere le spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
e a che liquida, per Controparte_9 Controparte_3
ciascuna di loro, in euro 12.033,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2329/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Rolando Dubini, Luca Dozio e Diego Antonio Molfese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano viale Monte Nero 5, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura generale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti in data 1-10.10.2024, Repertorio n. 3092, Raccolta n. 2391, Notaio Dott. iscritto Persona_1
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, dagli avvocati
Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Massimo Calì presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
pagina 1 di 12 E
(C.F. e P.I. ) rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Riccardo Buizza, Luca Magistretti e Dario De Cillis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Ottavia Pizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Borra n. 35, 57123, Livorno, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In via preliminare:
Accogliere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di I grado n. 6350/204 in punto di condanna alle spese di lite sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per i motivi dedotti nell'atto di appello;
Nel merito
In riforma della sentenza di primo grado n. 6350/2024 Tribunale di Milano:
1) Accertare e dichiarare l'avvenuta nomina, in via generale per gli appalti di cui al presente giudizio, dell'attore appellante a coordinatore per la sicurezza sia per la progettazione sia per l'esecuzione degli stessi;
2) Accertare che la nomina è avvenuta ad insaputa dell'odierno appellante e con utilizzo illecito della qualità professionale (abilitazione al ruolo di ) e dei dati personali dell'attore appellante, e per CP_4
l'effetto condannare il a corrispondere al medesimo la somma pari a € 1.300.000,00 Controparte_1
oltre interessi di mora a titolo di compenso e a titolo di risarcimento del danno per uso illecito della pagina 2 di 12 qualità professionale e dei dati personali, nonché per il rischio di esposizione dell'Ing. di Pt_1 coinvolgimento in indagini di carattere penale riguardanti i cantieri oggetto dell'incarico;
In via subordinata
3) Nella denegata e non creduta ipotesi che non fosse riconosciuto un danno per l'utilizzo illegittimo dei dati personali dell'attore, si chiede di condannare il a corrispondere all'odierno Controparte_1 attore il compenso per la nomina a CSP e CSE che si indica nella somma di € 1300000,00, ai sensi della tariffa professionale come da documentazione allegata all'atto di citazione, o quanto meno nella somma pari al risparmio del o nella somma maggiore o minore che emergerà in Controparte_1
corso di causa.
In ogni caso
4) Condannare il a risarcire all'odierno appellante la somma di € 40.000,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno morale e utilizzo illegittimo dei dati dell'attore ex Regolamento CE 2016/679
o nelle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
5) Qualora la corte di Appello di Milano ritenesse di difficile quantificazione l'ammontare delle somme dovute per i punti precedenti come sopra indicate, liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in combinato all'art. 2056 c.c..
6) In ogni caso, riformare la sentenza di primo grado in punto di spese per i motivi indicati con vittoria di spese a favore dell'appellante , competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge e comunque con esenzione dalle spese di chiamata in causa delle assicurazioni vista la inoperatività delle polizze sulla base della quale sono state evocate in giudizio dal . CP_1
Per il Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello, poiché inammissibile ed infondato, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione X Civile, n. 6350/2024. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA
e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
pagina 3 di 12 Per CP_5
Voglia la Corte di appello di Milano così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE GRADATA 1. Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6350/2024, pronunciata il 21.6.2024, nella parte in cui ha respinto le domande proposte dall'ing. Parte_1 nei confronti del e ha condannato l'ing. al pagamento
[...] Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore di Controparte_2
.
2. Nella non creduta ipotesi di accoglimento del quinto motivo di appello
[...] proposto dall'ing. condannare il al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del giudizio di primo grado a favore di , Controparte_2 in ogni caso in misura non inferiore ad € 26.500 oltre accessori.
3. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'ing. nei confronti del Parte_1
accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione Controparte_1 indennitaria e di manleva in capo a nei Controparte_2
confronti del Milano e conseguentemente respingere le domande svolte da parte dello stesso CP_1 nei confronti di in base alle applicabili Controparte_2
disposizioni di legge e di Polizza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al Milano CP_1
e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Controparte_2
nei confronti dello stesso:
4. contenere l'obbligo indennitario della scrivente
[...] [...]
entro il massimale disponibile previa deduzione della Controparte_2 franchigia specifica, in ogni caso con ripartizione proporzionale ai sensi dell'art. 1910 c.c. dell'eventuale indennizzo con l'altro assicuratore chiamato in causa in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano per i motivi tutti esposti, in corso di causa, in fatto e in diritto, contrariis reiectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: In via principale: - respingere l'appello dell'Ing. e dunque rigettare le domande proposte nei confronti del Pt_1 CP_1
pagina 4 di 12 Milano dall'appellante siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, Parte_2
con conferma integrale della sentenza n. 6350 del 2024 del Tribunale di Milano;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: - rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dal CP_1
nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto e,
[...] CP_3 Controparte_3
comunque, non provata, dichiarando la polizza F1800007324 inoperativa per le ragioni esposte nel presente atto;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di ritenuta operatività della Polizza F1800007324, contenere l'obbligazione di manleva ai sensi della predetta copertura (i) nei limiti della responsabilità accertata, (ii) in ragione del massimale, della franchigia/SIR e delle limitazioni di Polizza F1800007324, (iii) con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute da altre assicurazioni stipulate dal secondo i Controparte_1
rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa declaratoria di decadenza e in ogni caso riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 c.c., anche in via di equità e giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti del esponendo che nell'aprile del Parte_1 Controparte_1
2017 il Comune lo aveva nominato, a sua insaputa, Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera (CSE) in relazione a tre appalti per la manutenzione del verde pubblico comunale;
che, sebbene avesse ricevuto il compenso per alcuni incarichi specifici di manutenzione straordinaria, nessun compenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da uso illecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali, quantificati nella misura di 1.320.000 euro;
in subordine, ne chiedeva la condanna al pagamento del compenso per la nomina a coordinatore CSP e
CSE, quantificato in euro 1.300.000,00.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e contestando in ogni caso la domanda nel merito.
pagina 5 di 12 Contr Previa autorizzatane del giudice istruttore, si costituivano in giudizio anche gli assicuratori e i quali aderivano alle eccezioni del e in ogni caso sollevavano eccezione di CP_3 CP_1
inoperatività delle polizze.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande proposte da dichiarava assorbite le domande di manleva proposte dal nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e di condannava a Controparte_5 Controparte_3 Parte_1 rimborsare al , a e a le spese di Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
lite, che liquidava, per ciascuna delle parte,in euro 26.500,00 per compensi oltre oneri accessori.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che i tre appalti oggetto di causa erano appalti generali
“quadro” per la manutenzione del verde pubblico in relazione ai quali non era necessaria la nomina del
CSP e del CSE, nomina necessaria invece soltanto per gli specifici cantieri che, in esecuzione del contratto, sarebbero stati, se del caso, avviati.
Riteneva pertanto che l'indicazione del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 fosse prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del
T.U. 81/2008.
Di conseguenza, non avendo l'attore svolto alcuna attività in relazione a tali nomine e non avendo assunto alcuna responsabilità al riguardo, riteneva che a parte attrice non spettasse nessun compenso e che non fosse dovuto alcun importo a titolo di risarcimento del danno, in quanto il trattamento dei dati personali era avvenuto in conformità alla legge e il mero inserimento del nominativo dell'attore come Cont CSE e nelle predette notifiche preliminari non costituiva un fatto illecito produttivo di danni risarcibili.
Osservava, infine, che la chiamata in causa dei due assicuratori non era arbitraria o manifestamente infondata, in quanto le polizze assicurative comprendevano anche il risarcimento del danno biologico e morale;
pertanto poneva le spese sostenute dalle due compagnie assicurative a carico dell'attore soccombente.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati e ha concluso chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 12 Il e le compagnie assicuratrici e a Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
[...
si sono costituiti in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli appalti oggetto di causa erano appalti generali per la manutenzione del verde pubblico, in relazione ai quali la nomina a Coordinatore per la Sicurezza non era necessaria,
Ribadisce a tale riguardo che l'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) in presenza di lavori edili o di ingegneria civile. Se gli appalti includevano potenzialmente tali lavori, la nomina preventiva era assolutamente necessaria, sicché la nomina effettuata unilateralmente dal senza il consenso dell'attore doveva ritenersi illecita. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che la nomina a coordinatore della sicurezza è stata effettuata dal su specifica richiesta dell'appaltatore, CP_1 evidenziando in senso contrario che l'art. 90 dlgs. n. 81/2008 prevede che sia il committente a designare il coordinatore della sicurezza.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'inserimento dei dati dell'Ing. e la nomina di quest'ultimo quale CSE e CSP nei contratti di appalto oggetto di Pt_1
causa, non fosse illecita e non fosse contraria ai principi di cui all'art. 2043 c.c.
Sostiene al riguardo che nel caso di specie vi sia stata una palese ed evidente violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, essendovi stato un utilizzo e una comunicazione del nominativo dell'ing. per finalità previste Pt_1
dalla legge penale speciale (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008) senza che vi fosse un contratto stipulato e tanto meno un consenso al suddetto trattamento.
pagina 7 di 12 Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, evidenziando che il fatto di non essere stato informato in merito alla nomina quale CSP e CSE e di aver scoperto di detta nomina solo a distanza di tre anni ha generato una situazione di grave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché, una volta scoperto l'abuso della parte convenuta, un grave nocumento all'attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l'attività propria di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravità della situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre.
Con il quinto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite delle assicurazioni, liquidate sulla base dello scaglione della domanda principale e non su quello della domanda in garanzia, limitata al danno morale, domandato in euro 20.000,00.
Nell'ambito dello stesso motivo ha censurato la sentenza per non aver considerato che le polizze assicurative erano inoperanti nel caso di specie, sicché le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a carico del che aveva chiamato in causa le due compagnie assicurative. CP_1
Da ultimo l'appellante sostiene che sarebbe iniquo addossare allo stesso le spese legali del CP_1
che comunque ha operato in maniera inopportuna oltre che illecita.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Risulta pacificamente dalla documentazione prodotta dal che gli appalti oggetto di Controparte_1
causa erano inerenti alla manutenzione programmata delle aree comunali a verde pubblico.
Di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l'obbligo di nominare il Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (CSP) e il Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera (CSE) in quanto tale nomina è prevista, secondo la previsione di cui agli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i cantieri, cioè per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Infatti, l'art. 89 del citato decreto legislativo dispone che “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”; mentre l'art. 90 comma 3 a sua volta precisa che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il
pagina 8 di 12 responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Infine, l'art. art. 90 comma 4 dispone che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”.
Pertanto è senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il primo giudice ha ritenuto che
“l'indicazione … del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc.
4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli
88 e ss. del T.U. 81/2008 proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto”.
Di conseguenza, le notifiche preliminari che contemplavano il nominativo dell'appellante erano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all'apertura del cantiere viene effettuata la nomina quale CSP e CPS.
Lo stesso appellante, del resto, ha riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza in relazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appalto oggetto di causa, ricevendo il relativo compenso, circostanza che trova conferma nella missiva dell'appaltatore, prodotta quale doc.
23 fascicolo parte convenuta.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del primo e del secondo motivo d'appello.
Per quanto riguarda l'uso non autorizzato dei dati personali dell'attore, deve rilevarsi che a mente dell'art.
1-bis dlgs. n. 196/2023, “il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica …. è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti”.
Da ciò si desume che nel caso di specie i dati personali dell'attore, limitati al nome, cognome, data di nascita e codice fiscale (v. docc.
4-6 fascicolo di parte attrice) sono stati trattati dalla pubblica amministrazione in modo lecito, in quanto dati necessari per l'espletamento di un servizio pubblico e, precisamente, per l'effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all'attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico.
pagina 9 di 12 Né del resto si tratta di dati sensibili secondo la previsione di cui all'art. 9 dlgs n. 679/2016, in base al quale “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei dati personali è stata Cont correttamente respinta, in quanto l'inserimento del nominativo dell'attore come CSP e nelle notifiche preliminari è avvenuto lecitamente.
In ogni caso l'appellante non ha proposto alcuna specifica censura alla pronuncia di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha osservato, con argomenti senz'altro condivisibili, che “l'attore non ha dimostrato alcuna concreta sofferenza interiore – superante la soglia di serietà e gravità – derivante dall'inserimento, asseritamente a sua insaputa, del suo nominativo nelle notifiche preliminari né tale mero fatto può ritenersi fonte, in via presuntiva, di un “danno morale/psicologico” (pag. 8 citazione), anche considerato quanto dianzi esposto circa la sostanziale improduttività di effetti della mera nomina “generale”, in assenza di un effettivo cantiere e sino all'avvio di specifici ed effettivi cantieri
(per i quali poi l'attore ha ricevuto nomina ad hoc)”.
In relazione al quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante lamenta l'erronea attribuzione delle spese di lite sostenute dalle due compagnie assicuratrici, si osserva quanto segue.
Il ha proposto azione di manleva nei confronti di Controparte_1 Controparte_8
(ora ) e invocando le due polizze per la responsabilità civile, che Controparte_2 CP_3 prevedono l'obbligo delle due compagnie assicurative di “tenere indenne il Contraente/Assicurato, … di tutto quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale Interessi e Spese), per i danni involontariamente cagionati a per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in Pt_3 dipendenza della responsabilità civile derivante dall'attività o da competenze istituzionalmente previste … e, comunque da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi …”.
In entrambe le polizze è precisato che “L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni: … h) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali”, da intendersi ai termini di polizza quale “pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale”. pagina 10 di 12 Pertanto, la chiamata in causa delle due compagnie assicuratrici non può ritenersi manifestamente infondata, rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentato dall'attore nell'ambito dei danni coperti dalle polizze.
Quanto al valore della controversia – che costituisce il parametro di liquidazione delle spese processuali – deve rilevarsi che nella domanda introduttiva del giudizio e nelle conclusioni definitive l'attore aveva chiesto di “condannare il a corrispondere … € 130000,00 … per Controparte_1 risarcimento del danno per uso illecito del nome dell'odierno attore … nonché la somma di € 20000,00
a titolo di risarcimento del danno morale … o nelle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa”, senza porre alcuna limitazione;
mentre il , sia in comparsa di Controparte_1
risposta che nelle sue conclusioni definitive non aveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00, in quanto aveva chiesto “nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti del , accertare e Controparte_1 dichiarare l'obbligo delle compagnie assicurative Controparte_2
e di manlevare e tenere indenne il dagli
[...] Controparte_3 Controparte_1
oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, condannando conseguentemente le suddette terze chiamate a corrispondere direttamente in favore della stessa tutto quanto il CP_1
fosse condannato a pagare all'esito al presente giudizi”.
[...]
Di conseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali appare senz'altro condivisibile, in quanto il valore della domanda di garanzia è del tutto conforme a quello della domanda principale.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
In applicazione del D.M. n. 147/202 tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in favore del
, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento;
in favore delle compagnie Controparte_1 assicuratrici e a Controparte_9 Controparte_3
secondo i minimi tariffari, in considerazione del minor impegno professionale profuso,
[...]
sostanzialmente limitato alla trattazione del quinto motivo d'appello, inerente la domanda di garanzia.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6350/2024, resa il 21 giugno
2024 e pubblicata il 24 giugno 2024 che, per l'effetto conferma;
2. condanna a rimborsare al le spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_1
in euro 24.064,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali e oneri riflessi;
3. condanna a rifondere le spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
e a che liquida, per Controparte_9 Controparte_3
ciascuna di loro, in euro 12.033,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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