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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3169/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA TO GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3169/ 2024 , promossa ai sensi della legge 92/2012 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIODETTI GUIDO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GARMSCI 7 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MORRICO ENZO ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA L. G. FARAVELLI 22 00195 ROMA;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della ordinanza della corte di cassazione n. 25729 del
26.9.24
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso avverso il licenziamento intimato per giusta causa a seguito Parte_1
di contestazione disciplinare del 17/05/2019, comunicata con lettera consegnata in data 22/05/2019 o in subordine per giustificato motivo oggettivo formulato da a seguito di riorganizzazione CP_1
aziendale. Assumeva il dirigente trattarsi di licenziamento discriminatorio intimato per ritorsione e comunque privo delle giustificazioni addotte. Il Tribunale rigettava l'impugnazione all'esito della c.d. fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012 e poi nuovamente rigettava l'opposizione del
. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il reclamo interposto dal , Pt_1 Pt_1
dichiarava illegittimo (ma non ritorsivo, né discriminatorio) il licenziamento e condannava CP_1
a pagare al reclamante l'indennità supplementare, che liquidava in 17,5 mensilità nella
[...]
motivazione , e in 17 mensilità nel dispositivo.
Riteneva in effetti la Corte che non fossero stati superati i limiti del diritto di critica , ossia la continenza sostanziale, la continenza formale e la pertinenza perché la missiva dell'01/05/2019 ,posta a fondamento della contestazione disciplinare al , era intervenuta in una situazione in cui Pt_1
al suo autore era stata proposta la risoluzione consensuale del rapporto, era stato soppresso il posto da lui precedentemente rivestito ed egli era stato collocato a disposizione dell'amministratore delegato, senza che gli fossero state proposte altre sistemazioni alternative, nonostante la sua dichiarata disponibilità in tal senso.
La Corte di appello riteneva che in tale contesto, le espressioni adoperate dal - con cui Pt_1
lamentava la discriminazione ai propri danni e ai danni di altri dirigenti in chiave di illegittima logica di spoil systems, di strumentalità , di mancato rispetto dei contribuenti etc. – erano connotate non tanto dall'intento di offendere e/o denigrare i vertici aziendali, quanto di difendere la propria situazione lavorativa da scelte da lui ritenute illegittime;
le asserzioni secondo cui la discrezionalità aziendale avrebbe dovuto essere esercitata secondo diligenza e motivata da obiettive ragioni, che le autorità competenti avrebbero dovuto poi giudicare, non aveva carattere di minaccia e d'altronde la missiva era stata inviata a mezzo e-mail ad un indirizzo specifico e aveva ad oggetto “riservata e personale” e quindi senza modalità idonea a renderla conoscibile ai lavoratori Si aggiungeva CP_1
da parte della Corte di appello che le espressioni ritenute da e dal Tribunale offensive e CP_1
denigratorie consistevano in opinioni soggettive, come tali insuscettibili di essere giudicate vere o false, l'esposizione non conteneva riferimenti volgari ed infamanti, né attacchi alle qualità della persona del destinatario o di altre figure aziendali, risolvendosi piuttosto in critiche rispetto a determinati atti datoriali e si concludeva con la messa a disposizione della società. Assumeva
l'assenza di giusta causa, ma pure del giustificato motivo oggettivo considerato che il licenziamento del 10/06/2021 faceva riferimento alla riorganizzazione della direzione generale disposta in data
08/03/2019 con soppressione dell'unità organizzativa di cui era responsabile il . Nel marzo Pt_1
2019 , tuttavia, l'azienda aveva deciso di mantenere nei propri ruoli il dirigente e conferirgli un nuovo incarico, sia pure di staff: il licenziamento riprendeva gli effetti di una pregressa riorganizzazione, senza considerare nel frattempo la nuova collocazione aziendale attribuita al
. Pt_1
Avverso tale sentenza e hanno proposto ricorso e contro ricorso in Parte_1 CP_1
cassazione. La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso salvo quello formulato da per Pt_1 il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso rimettendo a questa Corte di merito per le successive determinazioni
Il ha formulato ricorso in riassunzione chiedendo il riconoscimento dell'indennità di Pt_1
preavviso nella misura contrattualmente fissata
Si è costituita rilevando che la Corte di Cassazione ha rimesso a questa Corte di merito la CP_1
valutazione sulla spettanza dell'indennità di preavviso e deducendo la carenza di prova e di allegazioni da parte del , anche in merito alla quantificazione del dovuto Pt_1
La Corte di appello di Roma nella pronuncia oggetto di ricorso in cassazione n. 3128 del 15.9.21 ha riconosciuto l'assenza di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo del licenziamento e ha concluso per il riconoscimento dell'indennità supplementare nella misura discrezionalmente determinata tra il minimo e il massimo contrattualmente fissati in 17,5 mensilità ( poi riportate a 17 nel dispositivo). La Corte di merito ha tuttavia omesso la pronunzia sulla domanda di condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso conseguente all'accertata insussistenza CP_1
della giusta causa benchè nelle conclusioni del ricorso introduttivo e nei successivi gradi Pt_1 avesse formulata la richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso menzionandosi il pagamento di tutte le indennità anche supplementari dovute per legge e/o per previsioni di matrice collettiva nella misura massima.
La Corte di Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver omesso la pronunzia sul punto, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato. Operando in sede di rinvio deve conseguentemente accogliersi la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso , sussistendone le condizioni contrattuali e di legge correlate all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e del carattere risarcitorio della condanna comminata. Non sussistendo le ragioni per un recesso senza preavviso l'indennità compensativa del preavviso non riconosciuto al dirigente deve essere corrisposta ai sensi della previsioni primarie e contrattuali
L'art. 23 del CCNL dirigenti prevede la corresponsione a titolo di indennità di preavviso di 8 CP_1
mensilità per rapporti cessati entro i primi due anni e mezza mensilità ulteriore oltre i due anni per ogni anno di servizio ulteriore fino a un massimo di 4 mensilità aggiuntive
La quantificazione del dovuto non è dunque suscettibile di apprezzamento e quantificazione né da parte del che nelle conclusioni originarie rinviava alle indennità dovute per legge e per Pt_1
previsione di matrice collettiva nella misura massima ( laddove fosse possibile una loro diversa parametrazione , come accade per le indennità supplementari )
Deve conclusivamente accertarsi il diritto di a percepire l'indennità di preavviso. Parte_1
La misura contrattualmente spettante è tuttavia pari a 8 mensilità di retribuzione, per l'importo di euro 164.511,44. Non può infatti accogliersi la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 174.793,05 che comprende una ulteriore mezza mensilità oltre le 8 ; tale ulteriore mezza mensilità compete, ai sensi della previsione collettiva , solo in caso di maturazione , da parte del dirigente, di un anno di anzianità ulteriore rispetto ai due richiesti per il riconoscimento degli otto mesi di preavviso. La previsione contrattuale riconosce infatti 8 mesi di preavviso al dirigente che ha una anzianità di servizio fino a due anni e un ulteriore mezzo mese per ogni anno di servizio svolto oltre il secondo. Il dott. è stato assunto il 13.3.2018 con la conseguenza che , all'atto Pt_1
del licenziamento , intimato il 20 giugno 2019 , per come riportato nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, egli non aveva maturato l'ulteriore anno di anzianità di servizio oltre il secondo che gli avrebbe consentito di incrementare di 15 giorni l'indennità sostitutiva del preavviso spettante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate anche con riguardo al giudizio di legittimità
(giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 25729/2024) tenendo conto della res controversa in ciascun grado di giudizio e della richiesta di rimborso del costo del contributo unificato, da accogliersi stante la soccombenza di anche in detto grado CP_1
PQM
giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto condanna al pagamento , in favore di CP_1
della ulteriore somma di euro 164.511,44 oltre accessori dalla maturazione del Parte_1 credito al saldo. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio dinanzi CP_1
alla Corte di Cassazione in complessivi euro 10.773, 00 e per il presente grado in complessivi euro
9991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% e con il rimborso al del costo del Parte_1
contributo unificato per il ricorso in cassazione
La Presidente
MA TO GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA TO GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3169/ 2024 , promossa ai sensi della legge 92/2012 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIODETTI GUIDO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GARMSCI 7 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MORRICO ENZO ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA L. G. FARAVELLI 22 00195 ROMA;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della ordinanza della corte di cassazione n. 25729 del
26.9.24
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso avverso il licenziamento intimato per giusta causa a seguito Parte_1
di contestazione disciplinare del 17/05/2019, comunicata con lettera consegnata in data 22/05/2019 o in subordine per giustificato motivo oggettivo formulato da a seguito di riorganizzazione CP_1
aziendale. Assumeva il dirigente trattarsi di licenziamento discriminatorio intimato per ritorsione e comunque privo delle giustificazioni addotte. Il Tribunale rigettava l'impugnazione all'esito della c.d. fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012 e poi nuovamente rigettava l'opposizione del
. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il reclamo interposto dal , Pt_1 Pt_1
dichiarava illegittimo (ma non ritorsivo, né discriminatorio) il licenziamento e condannava CP_1
a pagare al reclamante l'indennità supplementare, che liquidava in 17,5 mensilità nella
[...]
motivazione , e in 17 mensilità nel dispositivo.
Riteneva in effetti la Corte che non fossero stati superati i limiti del diritto di critica , ossia la continenza sostanziale, la continenza formale e la pertinenza perché la missiva dell'01/05/2019 ,posta a fondamento della contestazione disciplinare al , era intervenuta in una situazione in cui Pt_1
al suo autore era stata proposta la risoluzione consensuale del rapporto, era stato soppresso il posto da lui precedentemente rivestito ed egli era stato collocato a disposizione dell'amministratore delegato, senza che gli fossero state proposte altre sistemazioni alternative, nonostante la sua dichiarata disponibilità in tal senso.
La Corte di appello riteneva che in tale contesto, le espressioni adoperate dal - con cui Pt_1
lamentava la discriminazione ai propri danni e ai danni di altri dirigenti in chiave di illegittima logica di spoil systems, di strumentalità , di mancato rispetto dei contribuenti etc. – erano connotate non tanto dall'intento di offendere e/o denigrare i vertici aziendali, quanto di difendere la propria situazione lavorativa da scelte da lui ritenute illegittime;
le asserzioni secondo cui la discrezionalità aziendale avrebbe dovuto essere esercitata secondo diligenza e motivata da obiettive ragioni, che le autorità competenti avrebbero dovuto poi giudicare, non aveva carattere di minaccia e d'altronde la missiva era stata inviata a mezzo e-mail ad un indirizzo specifico e aveva ad oggetto “riservata e personale” e quindi senza modalità idonea a renderla conoscibile ai lavoratori Si aggiungeva CP_1
da parte della Corte di appello che le espressioni ritenute da e dal Tribunale offensive e CP_1
denigratorie consistevano in opinioni soggettive, come tali insuscettibili di essere giudicate vere o false, l'esposizione non conteneva riferimenti volgari ed infamanti, né attacchi alle qualità della persona del destinatario o di altre figure aziendali, risolvendosi piuttosto in critiche rispetto a determinati atti datoriali e si concludeva con la messa a disposizione della società. Assumeva
l'assenza di giusta causa, ma pure del giustificato motivo oggettivo considerato che il licenziamento del 10/06/2021 faceva riferimento alla riorganizzazione della direzione generale disposta in data
08/03/2019 con soppressione dell'unità organizzativa di cui era responsabile il . Nel marzo Pt_1
2019 , tuttavia, l'azienda aveva deciso di mantenere nei propri ruoli il dirigente e conferirgli un nuovo incarico, sia pure di staff: il licenziamento riprendeva gli effetti di una pregressa riorganizzazione, senza considerare nel frattempo la nuova collocazione aziendale attribuita al
. Pt_1
Avverso tale sentenza e hanno proposto ricorso e contro ricorso in Parte_1 CP_1
cassazione. La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso salvo quello formulato da per Pt_1 il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso rimettendo a questa Corte di merito per le successive determinazioni
Il ha formulato ricorso in riassunzione chiedendo il riconoscimento dell'indennità di Pt_1
preavviso nella misura contrattualmente fissata
Si è costituita rilevando che la Corte di Cassazione ha rimesso a questa Corte di merito la CP_1
valutazione sulla spettanza dell'indennità di preavviso e deducendo la carenza di prova e di allegazioni da parte del , anche in merito alla quantificazione del dovuto Pt_1
La Corte di appello di Roma nella pronuncia oggetto di ricorso in cassazione n. 3128 del 15.9.21 ha riconosciuto l'assenza di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo del licenziamento e ha concluso per il riconoscimento dell'indennità supplementare nella misura discrezionalmente determinata tra il minimo e il massimo contrattualmente fissati in 17,5 mensilità ( poi riportate a 17 nel dispositivo). La Corte di merito ha tuttavia omesso la pronunzia sulla domanda di condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso conseguente all'accertata insussistenza CP_1
della giusta causa benchè nelle conclusioni del ricorso introduttivo e nei successivi gradi Pt_1 avesse formulata la richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso menzionandosi il pagamento di tutte le indennità anche supplementari dovute per legge e/o per previsioni di matrice collettiva nella misura massima.
La Corte di Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver omesso la pronunzia sul punto, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato. Operando in sede di rinvio deve conseguentemente accogliersi la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso , sussistendone le condizioni contrattuali e di legge correlate all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e del carattere risarcitorio della condanna comminata. Non sussistendo le ragioni per un recesso senza preavviso l'indennità compensativa del preavviso non riconosciuto al dirigente deve essere corrisposta ai sensi della previsioni primarie e contrattuali
L'art. 23 del CCNL dirigenti prevede la corresponsione a titolo di indennità di preavviso di 8 CP_1
mensilità per rapporti cessati entro i primi due anni e mezza mensilità ulteriore oltre i due anni per ogni anno di servizio ulteriore fino a un massimo di 4 mensilità aggiuntive
La quantificazione del dovuto non è dunque suscettibile di apprezzamento e quantificazione né da parte del che nelle conclusioni originarie rinviava alle indennità dovute per legge e per Pt_1
previsione di matrice collettiva nella misura massima ( laddove fosse possibile una loro diversa parametrazione , come accade per le indennità supplementari )
Deve conclusivamente accertarsi il diritto di a percepire l'indennità di preavviso. Parte_1
La misura contrattualmente spettante è tuttavia pari a 8 mensilità di retribuzione, per l'importo di euro 164.511,44. Non può infatti accogliersi la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 174.793,05 che comprende una ulteriore mezza mensilità oltre le 8 ; tale ulteriore mezza mensilità compete, ai sensi della previsione collettiva , solo in caso di maturazione , da parte del dirigente, di un anno di anzianità ulteriore rispetto ai due richiesti per il riconoscimento degli otto mesi di preavviso. La previsione contrattuale riconosce infatti 8 mesi di preavviso al dirigente che ha una anzianità di servizio fino a due anni e un ulteriore mezzo mese per ogni anno di servizio svolto oltre il secondo. Il dott. è stato assunto il 13.3.2018 con la conseguenza che , all'atto Pt_1
del licenziamento , intimato il 20 giugno 2019 , per come riportato nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, egli non aveva maturato l'ulteriore anno di anzianità di servizio oltre il secondo che gli avrebbe consentito di incrementare di 15 giorni l'indennità sostitutiva del preavviso spettante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate anche con riguardo al giudizio di legittimità
(giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 25729/2024) tenendo conto della res controversa in ciascun grado di giudizio e della richiesta di rimborso del costo del contributo unificato, da accogliersi stante la soccombenza di anche in detto grado CP_1
PQM
giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto condanna al pagamento , in favore di CP_1
della ulteriore somma di euro 164.511,44 oltre accessori dalla maturazione del Parte_1 credito al saldo. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio dinanzi CP_1
alla Corte di Cassazione in complessivi euro 10.773, 00 e per il presente grado in complessivi euro
9991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% e con il rimborso al del costo del Parte_1
contributo unificato per il ricorso in cassazione
La Presidente
MA TO GA