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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12188/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Filo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
TE (CT), Via E. Bellia n. 328, è elettivamente domiciliato.
Opponente
contro nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. David Carmelo Asero (C.F. C.F._3
presso il cui studio in TE (CT), Via Gessai n. 16, è elettivamente C.F._4 domiciliato.
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.02.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del 15.07.2022, emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 8458/2022 R.G. e depositato il 19.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.787,05 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di alcune fatture emesse nell'anno 2022 da Controparte_1 per la vendita e fornitura di merce tipo arancia tarocco.
pagina 1 di 7 L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova del credito azionato per il limitato valore probatorio delle fatture, l'inesistenza dello stesso credito stante la carenza di prova dell'effettiva consegna della merce e delle relative quantità, l'eccessività della pretesa in particolare per le fatture n. 13 e 14 del 2022 (rilevando un importo maggiorato di € 2.283,47) nonché la sussistenza di un credito vantato dal medesimo nei confronti del Pt_1 CP_1 per l'attività di mediazione svolta per € 4.530,50.
Per tali motivi concludeva chiedendo di “1) dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 3157/2022 (8458/2022 N.R.G.), e conseguentemente revocarlo, o con qualsiasi altra formula dirlo invalido, inefficace e privo di effetti;
2) accertare e dichiarare che nulla deve il sig.
alla ditta opposta e, pertanto, provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3157/2022 (8458/2022 N.R.G.); 3) accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
vanta nei confronti della ditta opposta un credito pari ad euro 4.530,50, giusta fattura del
[...]
28.03.2022, e conseguentemente emettere statuizione di condanna nei confronti della stessa e per il suddetto importo;
3) In via subordinata, disporre la riduzione dell'importo dovuto, decurtando dalle somme che dovessero risultare dovute quella di euro 2.283,47 per arbitraria maggiorazione del prezzo
e quella di €. 4.530,50, pari al credito vantato dall'opponente e di cui si chiede venga pronunciata la compensazione sino alla concorrenza con il credito vantato dall'opposto. 4) In via ulteriormente gradata, disporre la riduzione dell'importo dovuto secondo quanto verrà ritenuto di giustizia”. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Costituitosi con comparsa del 10.02.2023, contestava le avverse doglianze Controparte_1 eccependo:
-che la somma ingiunta di € 30.787,05 era il corrispettivo pattuito tra le parti per la vendita e fornitura di merce tipo arancia tarocco, vario calibro, come risultava dalle fatture elettroniche insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del 31.01.2022 – n. 8 del
31.01.2022 – n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022, poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo;
-che le fatture insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del
31.01.2022 – n. 8 del 31.01.2022 non erano contestate, giusto riconoscimento di debito formalizzato per il tramite dell'Avv. Carmela Filo con lettera di riscontro, non riservata, del 05.04.2022, in atti;
-che, invece, le fatture n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022 erano state contestate solo labialmente, dopo la formale rivendicazione del credito da parte del , lamentando una presunta CP_1 anomalia del prezzo che era invero corrispondente a quello indicato dal . Pt_1
Quanto all'asserito credito vantato dal contestava la mancanza di specifica domanda CP_1 riconvenzionale e, comunque, contestava come la fattura TD01 n. 02/A del 28.03.2022, emessa dal per l'asserito servizio reso, apparisse generica, non permettendo di verificare la fondatezza del Pt_1 rivendicato credito, e che ad ogni modo nessun compenso provvigionale spettava al per gli Pt_1 acquisti effettuati per sé stesso.
Conseguentemente, chiedeva di “- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 3157/2022 del 15.07.2022, ritenuto che l'opposizione non è
pagina 2 di 7 fondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuto che il credito all'origine del decreto ingiuntivo de quo è, invece, fondato su prova scritta ed in ogni caso riconosciuto dall'opponente; - Rigettare la richiesta ex adverso avanzata in via subordinata di accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
vanta nei confronti della dittaopposta un credito pari ad euro 4.530,50, giusta fattura del
[...]
28.03.2022,e conseguentemente emettere statuizione di condanna nei confronti della stessa e per il suddetto importo, per la mancanza di specifica promozione di domanda riconvenzionale e, comunque da ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto innanzitutto perchè in seno alla detta contestata fattura manca la precisa indicazione del complessivo importo degli affari assertivamente procacciati e della percentuale sugli stessi dovuta, e poi perché nessun compenso provvigionale spetta all'pponente signor per gli acquisti effettuati dallo stesso per se Pt_1 Parte_1 stesso;
. - Rigettare la richiesta ex adverso avanzata in via subordinata di disporre la riduzione dell'importo dovuto, decurtando dalle somme che dovessero risultare dovute quella di euro 2.283,47 per arbitraria maggiorazione del prezzo e quella di euro 4.530,50, pari al credito vantato dall'opponente e di cui si chiede venga pronunciata la compensazione sino alla concorrenza con il credito vantato dall'opposto, ovvero disporre la riduzione dell'importo dovuto secondo quanto verràritenuto di giustizia, perché le istanze formulte risultano tutte prive di supporto probatorio all'esistenza del solo labialmente reclamato diritto di credito, per come infra ampiante detto e dedotto;
- nel merito, ritenere le domande tutte proposte dall'opponente signor , Pt_1 Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provate e, pertanto, rigettarle de plano;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3157/2022, R.G. n. 8458/2022, emesso in data 15.07.2022 dal Signor Giudice Unico del Tribunale di Catania, dott. G. Marino, e per l'effetto condannare l'opponente signor , nato in [...] il [...], Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, sedente in TE (CT), via Vasta n. 52, cod. fisc.:
- P. IVA: , della complessiva somma di €. 30.787,05 (diconsi C.F._1 P.IVA_1 euro trentamilasettecentoottantasette/05), da intendersi a saldo delle fatture elettroniche insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del 31.01.2022 – n. 8 del 31.01.2022 –
n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022, alla base dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi dalla data di emissione delle fatture e sino all'effettivo ed all'integrale soddisfo, ed alle spese, competenze ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo;
- in via gradata, rendere provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3157/2022, R.G. n. 8458/2022, emesso in data 15.07.2022 dal Signor
Giudice Unico del Tribunale di Catania, dott. G. Marino, limitatamente alle somme non contestate dall'opponente, giusto riconoscimento di debito formalizzato per il tramite dell'Avv. Carmela Filo con lettera di riscontro, non riservata, del 05.04.2022, in atti;
- accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'opponente signor , nato in [...] il Parte_1
12.01.1956, titolare dell'omonima ditta individuale, conseguentemente condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex combinato disposto degli articoli 96 c.p.c. e 2043 c.c., in favore dell'opposto signor , nato in [...]_1
(CT) il 15.01.1983, titolare dell'omonima ditta individuale, da quantificarsi in via equitativa nella misura che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa;
- condannare, altresì, parte opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato gli uni e non riscosso gli altri.”.
pagina 3 di 7 Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, al cui esito si rigettava la domanda di provvisoria esecuzione del decreto, assegnandosi alle parti i termini istruttori ex art. 183
c.p.c. VI comma.
L'opposto chiedeva, dunque, con note del 26.06.2023 la modifica della superiore ordinanza di rigetto.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., con successiva ordinanza del 28.05.2024, alla luce delle deduzioni rese con dette memorie, si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, rinviandosi per p.c. all'udienza del 10.02.2025.
In tale data, precisate le conclusioni, il giudizio era infine posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************
Tanto premesso, l'opposizione si rivela infondata e, quindi, da rigettare per quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento del , ha provato Pt_1 il proprio credito producendo le fatture elettroniche n. 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 13 e 14 del 2022 (v. all. 2 fascicolo monitorio); l'estratto delle scritture contabili con dichiarazione del commercialista (v. all. 3 fascicolo monitorio), la copia della lettera di messa in mora dell'01.04.2022 (v. all. 6 fascicolo monitorio), la lettera di riscontro del (v. all. 7 fascicolo monitorio), oltre i DDT e degli appunti Pt_1 relativi alla merce consegnata (v. doc. allegati alla memoria 183 n. 2 del 18.09.2023).
Ed invero, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta avendo il provato, in particolare per il tramite della CP_1 corrispondenza intercorsa tra le parti -prodotta in atti e non disconosciuta- la fonte negoziale del proprio credito derivante dalla vendita/fornitura al tipo tarocco di vario calibro. Parte_2
Inoltre, tale prova è stata pure corroborata dai DDT depositati, giacché la sottoscrizione del vettore produce gli effetti previsti dall'art. 1510 co. II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore”.
Ma v'è di più, in quanto dalla lettura della comunicazione di riscontro del legale del (v. Pt_1 all. 7 fascicolo monitorio) appare acclarato come parte opponente, per il tramite del proprio pagina 4 di 7 procuratore, abbia espressamente dichiarato di non contestare le fatture insolute n. 2, 3, 4, 5 e 8 del
2022, limitando le proprie doglianze solo al quantum delle fatture n. 13 e n. 14 del 2022 per un'asserita anomalia nel prezzo rispetto agli accordi intercorsi.
Or, tale comunicazione -limitatamente alle somme portate dalle fatture non contestate- ben può integrare il c.d. “riconoscimento di debito” ex art. 1988 c.c., il quale non esige formule particolari (Cfr. Cass. 9097/2018) e dispensacolui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, determinando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del debito medesimo avendo rilievo di astrazione della causa debendi sul piano processuale.
Di guisa che deve considerarsi provata oltre alla conclusione del contratto anche la sua esecuzione ritenendosi la documentazione versata in atti più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato dal convenuto opposto.
Di contro l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art. 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- ha mosso contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche e comunque rimaste prive di prova alcuna, essendosi limitato a contestare la pretesa creditoria senza supportare le proprie allegazioni con un adeguato corredo probatorio.
Difatti, per quanto attiene alla doglianza circa la determinazione del prezzo della merce di cui alle fatture n. 13 e 14, il si è limitato ad affermare che il prezzo riportato in tali fatture era Pt_1 maggiorato (per l'importo di € 2.283,47) rispetto a quello concordato;
senza, tuttavia, meglio specificare come fosse arrivato a tale indicazione e/o se l'errore derivasse dalla quantità di merce consegnata o, piuttosto, dal diverso prezzo unitario convenuto.
Analogamente generica e sfornita di prova risulta la contestazione sull'asserito credito vantato dall'opponente per l'attività di mediazione svolta nella campagna agrumaria 2021/2022 in favore del
. CP_1
Ebbene, in merito alla connessa domanda -pur non essendo d'ostacolo al suo esame la mancata specificazione della qualificazione della stessa come “riconvenzionale”- si evidenzia che le somme richieste a tale titolo (v. all. 4 fascicolo opponente - fattura n. 2/A del 28.03.2022) e da portare, eventualmente, in compensazione del maggiore credito vantato dal non possono ritenersi CP_1 dovute, non essendo stato neppure provato l'accordo sottostante e/o l'ammontare delle provvigioni concordate.
Peraltro, dall'esame di tale fattura, nella parte relativa alla “descrizione”, la somma ivi portata risulta richiesta in modo complesso a titolo di “Provvigioni per rapporti di mediazione campagna agrumaria 202172022, intercorsi tra la vostra ditta e le seguenti ditte acquirenti: FR SR;
.”, senza compiere alcun Controparte_2 CP_3 Parte_1 distinguo tra gli importi maturati per le diverse vendite procurate in favore del ed includendo, CP_1 persino, somme richieste per l'acquisto di arance fatto dal medesimo per proprio conto. Pt_1
Or, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
pagina 5 di 7 dipendenza o di rappresentanza” e il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Da tale disciplina si appalesa, quindi, come il convenuto non possa avanzare alcuna pretesa a titolo di provvigione per gli acquisti fatti in proprio, mancando in tal caso un'attività riconducibile a quella della mediazione.
Ed infatti, affinché si configuri tale istituto è necessario che il mediatore abbia messo due o più parti in contatto tra di loro, di modo tale che sussista un nesso di causalità tra l'affare concluso e il suo intervento, e che il mediatore sia “terzo” rispetto alle parti con le quali non deve intrattenere né rapporti di dipendenza né di collaborazione.
Per tali motivi non può certo, in questa sede riconoscersi e/o portarsi in compensazione delle maggiori somme ingiunte, un credito che risulta allo stato quantomeno incerto nell'an e nel quantum.
Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione deve essere dunque rigettata confermandosi il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del 15.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
8458/2022 R.G. e depositato il 19.07.2022.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta dell'opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del
15.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 8458/2022 R.G. e depositato il
19.07.2022.
- Rigetta la richiesta del convenuto di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, alle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.809,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.6.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12188/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Filo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
TE (CT), Via E. Bellia n. 328, è elettivamente domiciliato.
Opponente
contro nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. David Carmelo Asero (C.F. C.F._3
presso il cui studio in TE (CT), Via Gessai n. 16, è elettivamente C.F._4 domiciliato.
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.02.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del 15.07.2022, emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 8458/2022 R.G. e depositato il 19.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.787,05 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di alcune fatture emesse nell'anno 2022 da Controparte_1 per la vendita e fornitura di merce tipo arancia tarocco.
pagina 1 di 7 L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova del credito azionato per il limitato valore probatorio delle fatture, l'inesistenza dello stesso credito stante la carenza di prova dell'effettiva consegna della merce e delle relative quantità, l'eccessività della pretesa in particolare per le fatture n. 13 e 14 del 2022 (rilevando un importo maggiorato di € 2.283,47) nonché la sussistenza di un credito vantato dal medesimo nei confronti del Pt_1 CP_1 per l'attività di mediazione svolta per € 4.530,50.
Per tali motivi concludeva chiedendo di “1) dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 3157/2022 (8458/2022 N.R.G.), e conseguentemente revocarlo, o con qualsiasi altra formula dirlo invalido, inefficace e privo di effetti;
2) accertare e dichiarare che nulla deve il sig.
alla ditta opposta e, pertanto, provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3157/2022 (8458/2022 N.R.G.); 3) accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
vanta nei confronti della ditta opposta un credito pari ad euro 4.530,50, giusta fattura del
[...]
28.03.2022, e conseguentemente emettere statuizione di condanna nei confronti della stessa e per il suddetto importo;
3) In via subordinata, disporre la riduzione dell'importo dovuto, decurtando dalle somme che dovessero risultare dovute quella di euro 2.283,47 per arbitraria maggiorazione del prezzo
e quella di €. 4.530,50, pari al credito vantato dall'opponente e di cui si chiede venga pronunciata la compensazione sino alla concorrenza con il credito vantato dall'opposto. 4) In via ulteriormente gradata, disporre la riduzione dell'importo dovuto secondo quanto verrà ritenuto di giustizia”. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Costituitosi con comparsa del 10.02.2023, contestava le avverse doglianze Controparte_1 eccependo:
-che la somma ingiunta di € 30.787,05 era il corrispettivo pattuito tra le parti per la vendita e fornitura di merce tipo arancia tarocco, vario calibro, come risultava dalle fatture elettroniche insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del 31.01.2022 – n. 8 del
31.01.2022 – n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022, poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo;
-che le fatture insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del
31.01.2022 – n. 8 del 31.01.2022 non erano contestate, giusto riconoscimento di debito formalizzato per il tramite dell'Avv. Carmela Filo con lettera di riscontro, non riservata, del 05.04.2022, in atti;
-che, invece, le fatture n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022 erano state contestate solo labialmente, dopo la formale rivendicazione del credito da parte del , lamentando una presunta CP_1 anomalia del prezzo che era invero corrispondente a quello indicato dal . Pt_1
Quanto all'asserito credito vantato dal contestava la mancanza di specifica domanda CP_1 riconvenzionale e, comunque, contestava come la fattura TD01 n. 02/A del 28.03.2022, emessa dal per l'asserito servizio reso, apparisse generica, non permettendo di verificare la fondatezza del Pt_1 rivendicato credito, e che ad ogni modo nessun compenso provvigionale spettava al per gli Pt_1 acquisti effettuati per sé stesso.
Conseguentemente, chiedeva di “- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 3157/2022 del 15.07.2022, ritenuto che l'opposizione non è
pagina 2 di 7 fondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuto che il credito all'origine del decreto ingiuntivo de quo è, invece, fondato su prova scritta ed in ogni caso riconosciuto dall'opponente; - Rigettare la richiesta ex adverso avanzata in via subordinata di accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
vanta nei confronti della dittaopposta un credito pari ad euro 4.530,50, giusta fattura del
[...]
28.03.2022,e conseguentemente emettere statuizione di condanna nei confronti della stessa e per il suddetto importo, per la mancanza di specifica promozione di domanda riconvenzionale e, comunque da ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto innanzitutto perchè in seno alla detta contestata fattura manca la precisa indicazione del complessivo importo degli affari assertivamente procacciati e della percentuale sugli stessi dovuta, e poi perché nessun compenso provvigionale spetta all'pponente signor per gli acquisti effettuati dallo stesso per se Pt_1 Parte_1 stesso;
. - Rigettare la richiesta ex adverso avanzata in via subordinata di disporre la riduzione dell'importo dovuto, decurtando dalle somme che dovessero risultare dovute quella di euro 2.283,47 per arbitraria maggiorazione del prezzo e quella di euro 4.530,50, pari al credito vantato dall'opponente e di cui si chiede venga pronunciata la compensazione sino alla concorrenza con il credito vantato dall'opposto, ovvero disporre la riduzione dell'importo dovuto secondo quanto verràritenuto di giustizia, perché le istanze formulte risultano tutte prive di supporto probatorio all'esistenza del solo labialmente reclamato diritto di credito, per come infra ampiante detto e dedotto;
- nel merito, ritenere le domande tutte proposte dall'opponente signor , Pt_1 Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provate e, pertanto, rigettarle de plano;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3157/2022, R.G. n. 8458/2022, emesso in data 15.07.2022 dal Signor Giudice Unico del Tribunale di Catania, dott. G. Marino, e per l'effetto condannare l'opponente signor , nato in [...] il [...], Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, sedente in TE (CT), via Vasta n. 52, cod. fisc.:
- P. IVA: , della complessiva somma di €. 30.787,05 (diconsi C.F._1 P.IVA_1 euro trentamilasettecentoottantasette/05), da intendersi a saldo delle fatture elettroniche insolute n. 2 del 29.01.2022 - n. 3 del 29.01.2022 - n. 4 del 31.01.2022 – n. 5 del 31.01.2022 – n. 8 del 31.01.2022 –
n. 13 del 28.02.2022 e n. 14 del 28.02.2022, alla base dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi dalla data di emissione delle fatture e sino all'effettivo ed all'integrale soddisfo, ed alle spese, competenze ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo;
- in via gradata, rendere provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3157/2022, R.G. n. 8458/2022, emesso in data 15.07.2022 dal Signor
Giudice Unico del Tribunale di Catania, dott. G. Marino, limitatamente alle somme non contestate dall'opponente, giusto riconoscimento di debito formalizzato per il tramite dell'Avv. Carmela Filo con lettera di riscontro, non riservata, del 05.04.2022, in atti;
- accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'opponente signor , nato in [...] il Parte_1
12.01.1956, titolare dell'omonima ditta individuale, conseguentemente condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex combinato disposto degli articoli 96 c.p.c. e 2043 c.c., in favore dell'opposto signor , nato in [...]_1
(CT) il 15.01.1983, titolare dell'omonima ditta individuale, da quantificarsi in via equitativa nella misura che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa;
- condannare, altresì, parte opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato gli uni e non riscosso gli altri.”.
pagina 3 di 7 Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, al cui esito si rigettava la domanda di provvisoria esecuzione del decreto, assegnandosi alle parti i termini istruttori ex art. 183
c.p.c. VI comma.
L'opposto chiedeva, dunque, con note del 26.06.2023 la modifica della superiore ordinanza di rigetto.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., con successiva ordinanza del 28.05.2024, alla luce delle deduzioni rese con dette memorie, si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, rinviandosi per p.c. all'udienza del 10.02.2025.
In tale data, precisate le conclusioni, il giudizio era infine posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, l'opposizione si rivela infondata e, quindi, da rigettare per quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento del , ha provato Pt_1 il proprio credito producendo le fatture elettroniche n. 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 13 e 14 del 2022 (v. all. 2 fascicolo monitorio); l'estratto delle scritture contabili con dichiarazione del commercialista (v. all. 3 fascicolo monitorio), la copia della lettera di messa in mora dell'01.04.2022 (v. all. 6 fascicolo monitorio), la lettera di riscontro del (v. all. 7 fascicolo monitorio), oltre i DDT e degli appunti Pt_1 relativi alla merce consegnata (v. doc. allegati alla memoria 183 n. 2 del 18.09.2023).
Ed invero, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta avendo il provato, in particolare per il tramite della CP_1 corrispondenza intercorsa tra le parti -prodotta in atti e non disconosciuta- la fonte negoziale del proprio credito derivante dalla vendita/fornitura al tipo tarocco di vario calibro. Parte_2
Inoltre, tale prova è stata pure corroborata dai DDT depositati, giacché la sottoscrizione del vettore produce gli effetti previsti dall'art. 1510 co. II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore”.
Ma v'è di più, in quanto dalla lettura della comunicazione di riscontro del legale del (v. Pt_1 all. 7 fascicolo monitorio) appare acclarato come parte opponente, per il tramite del proprio pagina 4 di 7 procuratore, abbia espressamente dichiarato di non contestare le fatture insolute n. 2, 3, 4, 5 e 8 del
2022, limitando le proprie doglianze solo al quantum delle fatture n. 13 e n. 14 del 2022 per un'asserita anomalia nel prezzo rispetto agli accordi intercorsi.
Or, tale comunicazione -limitatamente alle somme portate dalle fatture non contestate- ben può integrare il c.d. “riconoscimento di debito” ex art. 1988 c.c., il quale non esige formule particolari (Cfr. Cass. 9097/2018) e dispensacolui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, determinando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del debito medesimo avendo rilievo di astrazione della causa debendi sul piano processuale.
Di guisa che deve considerarsi provata oltre alla conclusione del contratto anche la sua esecuzione ritenendosi la documentazione versata in atti più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato dal convenuto opposto.
Di contro l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art. 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- ha mosso contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche e comunque rimaste prive di prova alcuna, essendosi limitato a contestare la pretesa creditoria senza supportare le proprie allegazioni con un adeguato corredo probatorio.
Difatti, per quanto attiene alla doglianza circa la determinazione del prezzo della merce di cui alle fatture n. 13 e 14, il si è limitato ad affermare che il prezzo riportato in tali fatture era Pt_1 maggiorato (per l'importo di € 2.283,47) rispetto a quello concordato;
senza, tuttavia, meglio specificare come fosse arrivato a tale indicazione e/o se l'errore derivasse dalla quantità di merce consegnata o, piuttosto, dal diverso prezzo unitario convenuto.
Analogamente generica e sfornita di prova risulta la contestazione sull'asserito credito vantato dall'opponente per l'attività di mediazione svolta nella campagna agrumaria 2021/2022 in favore del
. CP_1
Ebbene, in merito alla connessa domanda -pur non essendo d'ostacolo al suo esame la mancata specificazione della qualificazione della stessa come “riconvenzionale”- si evidenzia che le somme richieste a tale titolo (v. all. 4 fascicolo opponente - fattura n. 2/A del 28.03.2022) e da portare, eventualmente, in compensazione del maggiore credito vantato dal non possono ritenersi CP_1 dovute, non essendo stato neppure provato l'accordo sottostante e/o l'ammontare delle provvigioni concordate.
Peraltro, dall'esame di tale fattura, nella parte relativa alla “descrizione”, la somma ivi portata risulta richiesta in modo complesso a titolo di “Provvigioni per rapporti di mediazione campagna agrumaria 202172022, intercorsi tra la vostra ditta e le seguenti ditte acquirenti: FR SR;
.”, senza compiere alcun Controparte_2 CP_3 Parte_1 distinguo tra gli importi maturati per le diverse vendite procurate in favore del ed includendo, CP_1 persino, somme richieste per l'acquisto di arance fatto dal medesimo per proprio conto. Pt_1
Or, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
pagina 5 di 7 dipendenza o di rappresentanza” e il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Da tale disciplina si appalesa, quindi, come il convenuto non possa avanzare alcuna pretesa a titolo di provvigione per gli acquisti fatti in proprio, mancando in tal caso un'attività riconducibile a quella della mediazione.
Ed infatti, affinché si configuri tale istituto è necessario che il mediatore abbia messo due o più parti in contatto tra di loro, di modo tale che sussista un nesso di causalità tra l'affare concluso e il suo intervento, e che il mediatore sia “terzo” rispetto alle parti con le quali non deve intrattenere né rapporti di dipendenza né di collaborazione.
Per tali motivi non può certo, in questa sede riconoscersi e/o portarsi in compensazione delle maggiori somme ingiunte, un credito che risulta allo stato quantomeno incerto nell'an e nel quantum.
Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione deve essere dunque rigettata confermandosi il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del 15.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
8458/2022 R.G. e depositato il 19.07.2022.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta dell'opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3157/2022 del
15.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 8458/2022 R.G. e depositato il
19.07.2022.
- Rigetta la richiesta del convenuto di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, alle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.809,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.6.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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