Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7429/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna
Santoro e Lorena Marrone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Biassono (MB), Via
Cesana e Villa n.48, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F ), nata in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
Carate Brianza (MB), Via Casati n. 37 rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Via Carroccio n. 56, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 1°aprile 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“A modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ucraino di Novoselytsia del
10.12.2022 che ha pronunciato il solo divorzio tra le parti, le parti convengono che:
1) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la casa Per_1 della madre ove manterrà la residenza, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le decisioni che riguardano le questioni di particolare importanza relative alla salute, all'istruzione e alla residenza abituale;
2) Prevedere, salvi diversi accordi tra i genitori, che starà col padre a weekend alternati dal Per_1 venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle ore 22,00 quando il padre svolge il secondo turno) alla domenica sera dopo cena ovvero al lunedi mattina con riaccompagnamento a scuola se il padre svolge il turno notturno o il secondo turno;
il padre inoltre terrà con sé il figlio un giorno alla settimana coincidente con il secondo giorno di riposo, dall'uscita da scuola a dopo cena, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive di Durante le vacanze estive il figlio Per_1 trascorrerà con il padre almeno due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le Festività starà con ciascun Persona_2
Per_1
3) Disporre che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese, sul conto Per_1 corrente bancario intestato alla madre, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 60% a carico del padre, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Monza, che si intendono integralmente richiamate;
i genitori concordano altresì che in occasione di ciascun cambio di stagione si occuperanno reciprocamente di acquistare per un capo di quelli che il figlio non riesce più Per_1
a indossare per via della crescita;
4) Disporre che la madre continui a percepire il 100% dell'assegno unico per il figlio a carico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti di , con ricorso depositato in data 12.11.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ucraino di Novoselytsia del 10.12.2022, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi