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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 693 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come in atti, dagli avvocati C.F._2
Graziella Scionti (C.F. e Antonio Napoli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati in Cittanova (RC), Via del C.F._4
Gioco n. 58
- Parte Opponente –
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Le Fosse (C.F.
e Mario La Bella (C.F. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio, sito in Gioia Tauro (RC), Via Statale 111, n.107, è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta -
1 Oggetto: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 592/2022, emesso dal
Tribunale di Palmi in data 11.11.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed il coobbligato in Parte_1 solido , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
592/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per Controparte_1 complessivi € 18.473,46, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione gli attori eccepivano:
a) L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato. L'inammissibilità del ricorso al rito monitorio sulla scorta dell'asserita inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 385/1993, a supportare nel merito la domanda attorea.
b) Il difetto di legittimazione sostanziale dell'odierna opposta per mancata prova della effettiva titolarità del credito, in particolare, omessa comunicazione della cessione di credito intervenuta tra Citicorp Finanziaria S.p.A. e CP_3
nonché tra e Inoltre,
[...] Controparte_3 Controparte_1 insufficienza documentale della titolarità dello specifico rapporto.
Parte opponente deduceva, invero, la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria non avendo la stessa provato le varie vicende traslative del credito, attesa la insufficienza, sotto il profilo probatorio, degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale siccome privi di riferimenti idonei ad identificare il credito oggetto di cessione.
c) La nullità del contratto per violazione degli artt. 8 e 9 della Delibera CICR del Part 04.02.2003, stante l'omessa indicazione , per non avere la banca indicato l'indicatore sintetico dei costi del finanziamento, in violazione dell'art. 117, co.
8, del T.U.B. vigente ratione temporis.
d) La nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., per avere l'ente creditore accordato credito alla debitrice nella consapevolezza della sua insolvibilità, senza la necessaria autorizzazione del fideiussore, trattandosi,
2 nella specie, di una fideiussione per obbligazione futura, con conseguente carenza di legittimazione passiva nei confronti del sig. ; CP_2
e) La decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore intrapreso e coltivato le sue istanze contro la debitrice nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale;
f) La nullità del decreto ingiuntivo opposto per usurarietà originaria dei tassi degli interessi corrispettivi, ai sensi della L. 108/1996.
1.2. Parte opponente su tali presupposti concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di inesistenza del credito azionato, in subordine, previo ricalcolo, l'accertamento dell'eventuale minore somma dovuta dagli opponenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'opposta contestava le Controparte_1 avversarie eccezioni sulla scorta della comprovata esistenza, certezza e liquidità del credito azionato.
2.1. Deduceva, nello specifico:
a) che la pretesa creditoria trovava titolo nel contratto di finanziamento n.
291180432539, intercorso in data 20.05.200 tra Citicorp Finanziaria S.p.A.
[...]
e e il coobbligato, , per la somma di € CP_4 Parte_1 CP_2
22.634,05, da restituirsi mediante n. 84 rate mensili;
b) che, in data 21.11.2010, il credito in oggetto veniva ceduto alla società
[...] nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi degli Controparte_3 artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 T.U.B.;
c) che dell'avvenuta cessione veniva data pubblicità mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 152 del 23.12.2010;
d) che nell'ambito di un'ulteriore cessione di crediti in blocco, il credito de quo veniva ceduto da a come da avviso Controparte_3 Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 64 del 01.06.2019, in atti;
e) che entrambe le cessioni risultavano suffragate da documentazione contestualmente versata in atti, di guisa che doveva ritenersi provata la titolarità attiva del credito in capo alla società opposta;
2.2. contestava inoltre le opposte eccezioni ribadendo, nel CP_1 CP_1 merito:
3 f) la completezza e idoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 50 TUB;
g) la natura ricognitiva del debito del piano di rientro concordato con gli opponenti in data 26.05.2021, ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
h) l'infondatezza delle avverse eccezioni di nullità della fideiussione omnibus e decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto, nel caso di specie, il sig. non aveva CP_2 rilasciato garanzia fideiussoria, bensì aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di coobbligato della sig.ra dunque i richiami Parte_1 agli artt. 1956 e 1957 c.c. erano da ritenersi inconferenti;
i) l'infondatezza delle eccezioni ex adverso sollevate in ordine alla incertezza e alla usurarietà dei tassi.
2.1. La società opposta concludeva, dunque chiedendo la reiezione della spiegata opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale sostituita dal deposito di note ex art. 127, ter c.p.c.
3. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria è meritevole di accoglimento.
La società opposta, invero, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
3.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da
4 parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito1.
Reputa il giudicante che sia onere della società opposta -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.2. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del predetto nelle varie operazioni di cartolarizzazione
(Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque, non è di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). 1C.f.r., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421. 5 3.3. È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, che rileva ai fini dell'efficacia, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale. Tale adempimento, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idoneo a provare l'esistenza della vicenda traslativa2.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente3.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB4.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in caso di cessioni plurime, il cessionario, in presenza di una contestazione specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi, tramite allegazione dei relativi contratti (Cass. Civ.
Ordinanza n. 17944 del 2023).
3.4. Facendo applicazione dei sopradetti princìpi al caso che occupa, deve rilevarsi come la società opposta non abbia compiutamente provato in giudizio le vicende traslative del credito ed in particolare, l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione intervenuta tra la società finanziatrice, , e la prima cessionaria, Controparte_5
non emergendo dal documenta allegato in lingua inglese Controparte_3
(doc. 1) alcun riferimento identificativo del credito azionato nel presente giudizio.
In luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può infatti attribuirsi efficacia probatoria dell'avvenuta cessione e dunque, della titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria, alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, né tantomeno alla comunicazione inoltrata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., necessaria ai fini dell'efficacia della cessione ma non ai fini della prova dell'esistenza del contratto traslativo del credito.
3.5. In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende traslative del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi, adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per il la soddisfazione Controparte_1 del credito.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo n. 592/2022 del
Tribunale di Palmi.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo, applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle 4 Cass., n. 17944/2023 cit. 7 attività svolte (studio introduzione, trattazione e decisione) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2
), nei confronti di , in persona del legale C.F._2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone la revoca il Decreto Ingiuntivo n.
n. 592/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in data 11.11.2022;
1- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 118, 50 per spese documentate ed euro
2,540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per compensi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte opponente, Avv.
Graziella Scionti e Avv. Antonio Napoli, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 3 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 693 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come in atti, dagli avvocati C.F._2
Graziella Scionti (C.F. e Antonio Napoli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati in Cittanova (RC), Via del C.F._4
Gioco n. 58
- Parte Opponente –
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Le Fosse (C.F.
e Mario La Bella (C.F. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio, sito in Gioia Tauro (RC), Via Statale 111, n.107, è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta -
1 Oggetto: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 592/2022, emesso dal
Tribunale di Palmi in data 11.11.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed il coobbligato in Parte_1 solido , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
592/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per Controparte_1 complessivi € 18.473,46, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione gli attori eccepivano:
a) L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato. L'inammissibilità del ricorso al rito monitorio sulla scorta dell'asserita inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 385/1993, a supportare nel merito la domanda attorea.
b) Il difetto di legittimazione sostanziale dell'odierna opposta per mancata prova della effettiva titolarità del credito, in particolare, omessa comunicazione della cessione di credito intervenuta tra Citicorp Finanziaria S.p.A. e CP_3
nonché tra e Inoltre,
[...] Controparte_3 Controparte_1 insufficienza documentale della titolarità dello specifico rapporto.
Parte opponente deduceva, invero, la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria non avendo la stessa provato le varie vicende traslative del credito, attesa la insufficienza, sotto il profilo probatorio, degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale siccome privi di riferimenti idonei ad identificare il credito oggetto di cessione.
c) La nullità del contratto per violazione degli artt. 8 e 9 della Delibera CICR del Part 04.02.2003, stante l'omessa indicazione , per non avere la banca indicato l'indicatore sintetico dei costi del finanziamento, in violazione dell'art. 117, co.
8, del T.U.B. vigente ratione temporis.
d) La nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., per avere l'ente creditore accordato credito alla debitrice nella consapevolezza della sua insolvibilità, senza la necessaria autorizzazione del fideiussore, trattandosi,
2 nella specie, di una fideiussione per obbligazione futura, con conseguente carenza di legittimazione passiva nei confronti del sig. ; CP_2
e) La decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore intrapreso e coltivato le sue istanze contro la debitrice nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale;
f) La nullità del decreto ingiuntivo opposto per usurarietà originaria dei tassi degli interessi corrispettivi, ai sensi della L. 108/1996.
1.2. Parte opponente su tali presupposti concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di inesistenza del credito azionato, in subordine, previo ricalcolo, l'accertamento dell'eventuale minore somma dovuta dagli opponenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'opposta contestava le Controparte_1 avversarie eccezioni sulla scorta della comprovata esistenza, certezza e liquidità del credito azionato.
2.1. Deduceva, nello specifico:
a) che la pretesa creditoria trovava titolo nel contratto di finanziamento n.
291180432539, intercorso in data 20.05.200 tra Citicorp Finanziaria S.p.A.
[...]
e e il coobbligato, , per la somma di € CP_4 Parte_1 CP_2
22.634,05, da restituirsi mediante n. 84 rate mensili;
b) che, in data 21.11.2010, il credito in oggetto veniva ceduto alla società
[...] nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi degli Controparte_3 artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 T.U.B.;
c) che dell'avvenuta cessione veniva data pubblicità mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 152 del 23.12.2010;
d) che nell'ambito di un'ulteriore cessione di crediti in blocco, il credito de quo veniva ceduto da a come da avviso Controparte_3 Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 64 del 01.06.2019, in atti;
e) che entrambe le cessioni risultavano suffragate da documentazione contestualmente versata in atti, di guisa che doveva ritenersi provata la titolarità attiva del credito in capo alla società opposta;
2.2. contestava inoltre le opposte eccezioni ribadendo, nel CP_1 CP_1 merito:
3 f) la completezza e idoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 50 TUB;
g) la natura ricognitiva del debito del piano di rientro concordato con gli opponenti in data 26.05.2021, ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
h) l'infondatezza delle avverse eccezioni di nullità della fideiussione omnibus e decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto, nel caso di specie, il sig. non aveva CP_2 rilasciato garanzia fideiussoria, bensì aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di coobbligato della sig.ra dunque i richiami Parte_1 agli artt. 1956 e 1957 c.c. erano da ritenersi inconferenti;
i) l'infondatezza delle eccezioni ex adverso sollevate in ordine alla incertezza e alla usurarietà dei tassi.
2.1. La società opposta concludeva, dunque chiedendo la reiezione della spiegata opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale sostituita dal deposito di note ex art. 127, ter c.p.c.
3. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria è meritevole di accoglimento.
La società opposta, invero, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
3.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da
4 parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito1.
Reputa il giudicante che sia onere della società opposta -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.2. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del predetto nelle varie operazioni di cartolarizzazione
(Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque, non è di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). 1C.f.r., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421. 5 3.3. È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, che rileva ai fini dell'efficacia, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale. Tale adempimento, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idoneo a provare l'esistenza della vicenda traslativa2.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente3.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB4.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in caso di cessioni plurime, il cessionario, in presenza di una contestazione specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi, tramite allegazione dei relativi contratti (Cass. Civ.
Ordinanza n. 17944 del 2023).
3.4. Facendo applicazione dei sopradetti princìpi al caso che occupa, deve rilevarsi come la società opposta non abbia compiutamente provato in giudizio le vicende traslative del credito ed in particolare, l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione intervenuta tra la società finanziatrice, , e la prima cessionaria, Controparte_5
non emergendo dal documenta allegato in lingua inglese Controparte_3
(doc. 1) alcun riferimento identificativo del credito azionato nel presente giudizio.
In luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può infatti attribuirsi efficacia probatoria dell'avvenuta cessione e dunque, della titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria, alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, né tantomeno alla comunicazione inoltrata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., necessaria ai fini dell'efficacia della cessione ma non ai fini della prova dell'esistenza del contratto traslativo del credito.
3.5. In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende traslative del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi, adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per il la soddisfazione Controparte_1 del credito.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo n. 592/2022 del
Tribunale di Palmi.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo, applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle 4 Cass., n. 17944/2023 cit. 7 attività svolte (studio introduzione, trattazione e decisione) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2
), nei confronti di , in persona del legale C.F._2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone la revoca il Decreto Ingiuntivo n.
n. 592/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in data 11.11.2022;
1- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 118, 50 per spese documentate ed euro
2,540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per compensi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte opponente, Avv.
Graziella Scionti e Avv. Antonio Napoli, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 3 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 6