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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2755 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2755 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefania Perrone Filardi, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Nino Bixio n. 4 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 22
resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
108/2021, notificato in data 24/08/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 86.680,77, derivante dall'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre sanzioni e interessi, in favore della
. CP_2
A tal fine, ha esposto:
-che la pretesa creditoria è generica e indeterminata, come si evince dai conteggi allegati dalla considerando anche che l'attestazione del credito Pt_2
del 24/06/2021 non indica gli anni di contribuzione che sarebbero stati omessi;
3
-che, con riferimento al periodo dal 1996 al 2014, è maturata la prescrizione del diritto;
-che, conseguentemente, anche le somme aggiuntive richieste a titolo di interessi di mora e sanzioni sono prescritte, in virtù dell'automatismo funzionale che lega i contributi alle somme aggiuntive;
-che, contrariamente a quanto emerso in via monitoria, il ricorrente non ha mai ricevuto il sollecito di pagamento di cui alla nota del 21/09/2018;
-che, con riferimento all'anno 2015, ha versato quanto dovuto in seguito ad una rateizzazione intervenuta su un decreto ingiuntivo, come si evince dai bonifici allegati;
-che la pretesa creditoria potrebbe riguardare solo le eventuali somme non versate per l'anno 2016;
-che, in ogni caso, il credito vantato manca dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare: - revocare il decreto ingiuntivo n. 108/2021, emesso nei confronti del sig. in data 10.08.2021 e notificato via pec all'odierno Parte_1
opponente in data 24.08.2021, in quanto le somme richieste dalla fino CP_2
all'anno 2014, risultano prescritte ex art. 3 legge 335/1995 e art. 16
Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali;
- dichiarare prescritti altresì gli interessi di mora e sanzioni ex art. 15 dello Statuto, nonché le sanzioni ex art. 14 dello
Statuto, in quanto tutte somme anche esse prescritte fino all'anno 2014, applicandosi lo stesso termine prescrizionale della sorte capitale, ovvero cinque anni;
- gradatamente ed in subordine, qualora non venisse ritenuta fondata la relativa eccezione di prescrizione, revocare comunque il decreto ingiuntivo, stante l'indeterminatezza del credito richiesto privo di conteggi analitici in riferimento ai singoli periodi richiesti e che rendono lo stesso privo dei requisiti 4
di cui all'art. 635 comma 2 c.p.c.; - in subordine ancora, in caso di rigetto della eccezione di prescrizione formulata, rideterminare l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo alla luce dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierno opponente, dei contributi relativi all'anno 2015; - condannare la in CP_2
persona del suo Direttore pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
a dei Ragionieri e periti Controparte_3 CP_1
commerciali, eccependo:
- che l'iscrizione alla di previdenza è obbligatoria per i Controparte_3
ragionieri e per i periti commerciali;
- che gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi, in misura percentuale al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari e integrativi, di maternità e di solidarietà;
- che, in caso di mancata comunicazione dei redditi o di omesso versamento dei contributi dovuti, gli iscritti sono tenuti al pagamento di sanzioni ed interessi;
- che, nello specifico, le sanzioni sono calcolate sui contributi inevasi e dovute in maniera scalare, mentre gli interessi sono dovuti nella misura stabilita per le imposte dirette;
- che, come si evince dall'estratto conto unico, le somme dovute dal sig. sono state dettagliatamente indicate per l'anno 1997 e per gli anni dal Pt_1
2000 al 2016, ad eccezione degli anni 2014 e 2015, rispettivamente oggetto di riscossione per mezzo di Equitalia e di un precedente decreto ingiuntivo;
- che, in ogni caso, gli iscritti hanno la possibilità di visualizzare in tempo reale la propria posizione contributiva, accedendo al sito istituzionale della
Pt_2 5
- che, nel corso degli anni, sono stati notificati al ricorrente molteplici atti interruttivi della prescrizione;
- che il sig. Commisso ha omesso di comunicare i propri dati reddituali sino al 10/04/18;
- che la mancata o ritardata produzione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento di un obbligo normativo e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta;
- che, con nota del 16/04/2018, il ricorrente ha formulato alla CP_2
domanda di pagamento rateale per il debito relativo all'anno 2015, riconoscendo la sussistenza dell'esposizione debitoria anche per le annualità precedenti;
- che, con nota di riscontro del 17/04/2018, la ha indicato al sig. CP_2
Commisso le diverse modalità di rateazione del debito contributivo, mai eseguite;
- che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali o assistenziali, l'attestazione del Direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ex art. 635, comma 2, c.p.c.;
- che sussistono i presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, con provvedimento del 17/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato. 6
Con un primo motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la genericità dell'attestazione del credito sulla quale si fonda il procedimento monitorio, lamentando che la stessa non contiene gli anni di contribuzione, ma soltanto l'importo totale che sarebbe dovuto e rilevando un'incongruenza tra l'importo indicato nell'attestazione del credito del 2021, finalizzata alla richiesta di ingiunzione e la richiesta contenuta nella lettera di messa in mora del 2018, (che indica un importo maggiore che starebbe ad indicare, secondo la ricostruzione attorea, che il credito si è ridotto per effetto di un pagamento), della quale peraltro parte ricorrente contesta la ricezione.
Orbene, giova innanzitutto premettere che, per i crediti derivanti dall'omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso
Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014).
Nondimeno, l'attestazione del credito allegata al ricorso introduttivo al procedimento monitorio riporta l'importo richiesto e separatamente le relative sanzioni e va letta in combinato con l'estratto conto previdenziale, pure allegato al fascicolo monitorio, dal quale si evince il dettaglio dei contributi dovuti in maniera chiara.
Nondimeno, il calcolo operato, anche con riferimento alle sanzioni applicate, è stato esaustivamente illustrato dalla ed è conforme, sotto il Pt_2
profilo sanzionatorio, con le previsioni contenute nel regolamento di Previdenza. 7
Anche la denunciata incongruenza, peraltro per difetto, tra gli importi quantificati nel 2018 e le somme attestate dal direttore della nel 2021 è Pt_2
soltanto apparente: infatti, da un lato, la stessa opponente ha dedotto di aver eseguito i pagamenti relativamente all'anno 2015, pur lamentando genericamente che la non avrebbe tenuto conto del pagamento in Pt_2
questione.
Di contro, la parte opposta ha dedotto e allegato come la quantificazione degli importi oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia derivata dall'affidamento del credito ad agenzia delle entrate riscossione per l'anno 2014
e al conseguimento del credito relativo all'anno 2015 mediante un precedente decreto ingiuntivo, circostanza che collima con quanto dichiarato dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento per l'anno 2015.
Con un secondo motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la prescrizione delle pretese creditorie relative agli anni dal 1996 al 2013, ritenendo che il primo atto interruttivo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo rechi la data del 21/04/2018 e contestando, anche con riferimento alla nota in questione, la prova della ricezione da parte dell'opponente.
In merito, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione con varie diffide di pagamento e segnatamente con una prima costituzione in mora in data 6.5.2010, relativa all'annualità 2005 (all. 2 e
2.1 fascicolo della parte opposta), seguita dalle ulteriori diffide del 22.12.13 (all.
3, 3.1 e 3.2 – fascicolo della parte) e del 21.9.18 (all. 4, 4.1 e 4.2 fascicolo della parte opposta), relative all'intero credito previdenziale maturato fino a tali date.
Tuttavia, dalla consultazione della documentazione allegata, non è possibile ricavare la portata validamente interruttiva della prescrizione.
Infatti, la parte resistente allega delle comunicazioni trasmesse via pec, in relazione alle quali vengono allegate delle schermate relative alla ricevuta di consegna, in formato PDF, ma non viene allegato l'originale della Pec unitamente alle ricevute di consegna e accettazione in formato eml o msg, unico 8
strumento che consenta la verifica dell'effettiva ricezione della pec e del contenuto della stessa: pertanto, dalla consultazione della documentazione allegata, non è possibile verificare l'effettiva ricezione delle note di messa in mora, né la rispondenza tra le ricevute e le missive interruttive.
Tuttavia, non tanto ai fini del decorso della prescrizione ma in relazione al dies a quo della stessa, appare dirimente l'eccepita mancata comunicazione (fino al 10/04/2018) dei redditi da parte dell'opponente.
Infatti, l'art. 14 del regolamento di previdenza allegato al fascicolo monitorio stabilisce che gli iscritti sono tenuti a comunicare i redditi entro il 31 luglio di ciascun anno.
Orbene la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di omessa comunicazione (ipotesi da tenere distinta dalla comunicazione incompleta), la prescrizione non decorre.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui via sia stata trasmissione inveritiera dei dati fiscali e l'ipotesi in cui vi sia stata omissione della trasmissione.
In particolare, solo in ipotesi di omessa comunicazione viene escluso il decorso del termine prescrizionale (Cass, Sez. L, Sentenza n. 9113 del
17/04/2007; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011; Sez. L, Ordinanza n.
11011 del 27/04/2025).
Orbene, la parte opposta ha depositato la comunicazione dei dati reddituali per gli anni dal 1992 al 2017, trasmessa dall'opponente soltanto in data 10/04/2018 (all. n. 9 del fascicolo dell'odierna resistente).
L'omessa comunicazione (fino al 10/04/2018) dei redditi non è stata smentita dal ricorrente ma, al contrario, è stata in qualche modo confermata con le note da ultimo depositate, con le quali lo stesso – a mezzo del proprio difensore - ha eccepito che la giurisprudenza depositata da controparte non 9
afferma che la prescrizione decorre soltanto dal momento della comunicazione ma affermerebbe il contrario.
Orbene, ritiene il giudicante che tale ultima ricostruzione non sia conforme al contenuto della giurisprudenza citata, che si limita ad operate una distinzione tra le ipotesi di totale omissione della trasmissione dei dati reddituali
– verificatasi nella specie fino al 10/04/2018 -e le ipotesi di dichiarazione non conforme al vero, evidenziando che la prescrizione non decorre fino alla comunicazione dei redditi soltanto nel caso di totale omissione della comunicazione.
Pertanto, essendo infondati tutti i motivi di ricorso e non essendo maturata la prescrizione in relazione a nessuna delle annualità oggetto di ingiunzione,
l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che assume efficacia esecutiva.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
2755/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 108/2021;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1865,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2755 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
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Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2755 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefania Perrone Filardi, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Nino Bixio n. 4 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 22
resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
108/2021, notificato in data 24/08/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 86.680,77, derivante dall'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre sanzioni e interessi, in favore della
. CP_2
A tal fine, ha esposto:
-che la pretesa creditoria è generica e indeterminata, come si evince dai conteggi allegati dalla considerando anche che l'attestazione del credito Pt_2
del 24/06/2021 non indica gli anni di contribuzione che sarebbero stati omessi;
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-che, con riferimento al periodo dal 1996 al 2014, è maturata la prescrizione del diritto;
-che, conseguentemente, anche le somme aggiuntive richieste a titolo di interessi di mora e sanzioni sono prescritte, in virtù dell'automatismo funzionale che lega i contributi alle somme aggiuntive;
-che, contrariamente a quanto emerso in via monitoria, il ricorrente non ha mai ricevuto il sollecito di pagamento di cui alla nota del 21/09/2018;
-che, con riferimento all'anno 2015, ha versato quanto dovuto in seguito ad una rateizzazione intervenuta su un decreto ingiuntivo, come si evince dai bonifici allegati;
-che la pretesa creditoria potrebbe riguardare solo le eventuali somme non versate per l'anno 2016;
-che, in ogni caso, il credito vantato manca dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare: - revocare il decreto ingiuntivo n. 108/2021, emesso nei confronti del sig. in data 10.08.2021 e notificato via pec all'odierno Parte_1
opponente in data 24.08.2021, in quanto le somme richieste dalla fino CP_2
all'anno 2014, risultano prescritte ex art. 3 legge 335/1995 e art. 16
Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali;
- dichiarare prescritti altresì gli interessi di mora e sanzioni ex art. 15 dello Statuto, nonché le sanzioni ex art. 14 dello
Statuto, in quanto tutte somme anche esse prescritte fino all'anno 2014, applicandosi lo stesso termine prescrizionale della sorte capitale, ovvero cinque anni;
- gradatamente ed in subordine, qualora non venisse ritenuta fondata la relativa eccezione di prescrizione, revocare comunque il decreto ingiuntivo, stante l'indeterminatezza del credito richiesto privo di conteggi analitici in riferimento ai singoli periodi richiesti e che rendono lo stesso privo dei requisiti 4
di cui all'art. 635 comma 2 c.p.c.; - in subordine ancora, in caso di rigetto della eccezione di prescrizione formulata, rideterminare l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo alla luce dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierno opponente, dei contributi relativi all'anno 2015; - condannare la in CP_2
persona del suo Direttore pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
a dei Ragionieri e periti Controparte_3 CP_1
commerciali, eccependo:
- che l'iscrizione alla di previdenza è obbligatoria per i Controparte_3
ragionieri e per i periti commerciali;
- che gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi, in misura percentuale al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari e integrativi, di maternità e di solidarietà;
- che, in caso di mancata comunicazione dei redditi o di omesso versamento dei contributi dovuti, gli iscritti sono tenuti al pagamento di sanzioni ed interessi;
- che, nello specifico, le sanzioni sono calcolate sui contributi inevasi e dovute in maniera scalare, mentre gli interessi sono dovuti nella misura stabilita per le imposte dirette;
- che, come si evince dall'estratto conto unico, le somme dovute dal sig. sono state dettagliatamente indicate per l'anno 1997 e per gli anni dal Pt_1
2000 al 2016, ad eccezione degli anni 2014 e 2015, rispettivamente oggetto di riscossione per mezzo di Equitalia e di un precedente decreto ingiuntivo;
- che, in ogni caso, gli iscritti hanno la possibilità di visualizzare in tempo reale la propria posizione contributiva, accedendo al sito istituzionale della
Pt_2 5
- che, nel corso degli anni, sono stati notificati al ricorrente molteplici atti interruttivi della prescrizione;
- che il sig. Commisso ha omesso di comunicare i propri dati reddituali sino al 10/04/18;
- che la mancata o ritardata produzione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento di un obbligo normativo e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta;
- che, con nota del 16/04/2018, il ricorrente ha formulato alla CP_2
domanda di pagamento rateale per il debito relativo all'anno 2015, riconoscendo la sussistenza dell'esposizione debitoria anche per le annualità precedenti;
- che, con nota di riscontro del 17/04/2018, la ha indicato al sig. CP_2
Commisso le diverse modalità di rateazione del debito contributivo, mai eseguite;
- che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali o assistenziali, l'attestazione del Direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ex art. 635, comma 2, c.p.c.;
- che sussistono i presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, con provvedimento del 17/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
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Il ricorso è infondato. 6
Con un primo motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la genericità dell'attestazione del credito sulla quale si fonda il procedimento monitorio, lamentando che la stessa non contiene gli anni di contribuzione, ma soltanto l'importo totale che sarebbe dovuto e rilevando un'incongruenza tra l'importo indicato nell'attestazione del credito del 2021, finalizzata alla richiesta di ingiunzione e la richiesta contenuta nella lettera di messa in mora del 2018, (che indica un importo maggiore che starebbe ad indicare, secondo la ricostruzione attorea, che il credito si è ridotto per effetto di un pagamento), della quale peraltro parte ricorrente contesta la ricezione.
Orbene, giova innanzitutto premettere che, per i crediti derivanti dall'omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso
Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014).
Nondimeno, l'attestazione del credito allegata al ricorso introduttivo al procedimento monitorio riporta l'importo richiesto e separatamente le relative sanzioni e va letta in combinato con l'estratto conto previdenziale, pure allegato al fascicolo monitorio, dal quale si evince il dettaglio dei contributi dovuti in maniera chiara.
Nondimeno, il calcolo operato, anche con riferimento alle sanzioni applicate, è stato esaustivamente illustrato dalla ed è conforme, sotto il Pt_2
profilo sanzionatorio, con le previsioni contenute nel regolamento di Previdenza. 7
Anche la denunciata incongruenza, peraltro per difetto, tra gli importi quantificati nel 2018 e le somme attestate dal direttore della nel 2021 è Pt_2
soltanto apparente: infatti, da un lato, la stessa opponente ha dedotto di aver eseguito i pagamenti relativamente all'anno 2015, pur lamentando genericamente che la non avrebbe tenuto conto del pagamento in Pt_2
questione.
Di contro, la parte opposta ha dedotto e allegato come la quantificazione degli importi oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia derivata dall'affidamento del credito ad agenzia delle entrate riscossione per l'anno 2014
e al conseguimento del credito relativo all'anno 2015 mediante un precedente decreto ingiuntivo, circostanza che collima con quanto dichiarato dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento per l'anno 2015.
Con un secondo motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la prescrizione delle pretese creditorie relative agli anni dal 1996 al 2013, ritenendo che il primo atto interruttivo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo rechi la data del 21/04/2018 e contestando, anche con riferimento alla nota in questione, la prova della ricezione da parte dell'opponente.
In merito, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione con varie diffide di pagamento e segnatamente con una prima costituzione in mora in data 6.5.2010, relativa all'annualità 2005 (all. 2 e
2.1 fascicolo della parte opposta), seguita dalle ulteriori diffide del 22.12.13 (all.
3, 3.1 e 3.2 – fascicolo della parte) e del 21.9.18 (all. 4, 4.1 e 4.2 fascicolo della parte opposta), relative all'intero credito previdenziale maturato fino a tali date.
Tuttavia, dalla consultazione della documentazione allegata, non è possibile ricavare la portata validamente interruttiva della prescrizione.
Infatti, la parte resistente allega delle comunicazioni trasmesse via pec, in relazione alle quali vengono allegate delle schermate relative alla ricevuta di consegna, in formato PDF, ma non viene allegato l'originale della Pec unitamente alle ricevute di consegna e accettazione in formato eml o msg, unico 8
strumento che consenta la verifica dell'effettiva ricezione della pec e del contenuto della stessa: pertanto, dalla consultazione della documentazione allegata, non è possibile verificare l'effettiva ricezione delle note di messa in mora, né la rispondenza tra le ricevute e le missive interruttive.
Tuttavia, non tanto ai fini del decorso della prescrizione ma in relazione al dies a quo della stessa, appare dirimente l'eccepita mancata comunicazione (fino al 10/04/2018) dei redditi da parte dell'opponente.
Infatti, l'art. 14 del regolamento di previdenza allegato al fascicolo monitorio stabilisce che gli iscritti sono tenuti a comunicare i redditi entro il 31 luglio di ciascun anno.
Orbene la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di omessa comunicazione (ipotesi da tenere distinta dalla comunicazione incompleta), la prescrizione non decorre.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui via sia stata trasmissione inveritiera dei dati fiscali e l'ipotesi in cui vi sia stata omissione della trasmissione.
In particolare, solo in ipotesi di omessa comunicazione viene escluso il decorso del termine prescrizionale (Cass, Sez. L, Sentenza n. 9113 del
17/04/2007; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011; Sez. L, Ordinanza n.
11011 del 27/04/2025).
Orbene, la parte opposta ha depositato la comunicazione dei dati reddituali per gli anni dal 1992 al 2017, trasmessa dall'opponente soltanto in data 10/04/2018 (all. n. 9 del fascicolo dell'odierna resistente).
L'omessa comunicazione (fino al 10/04/2018) dei redditi non è stata smentita dal ricorrente ma, al contrario, è stata in qualche modo confermata con le note da ultimo depositate, con le quali lo stesso – a mezzo del proprio difensore - ha eccepito che la giurisprudenza depositata da controparte non 9
afferma che la prescrizione decorre soltanto dal momento della comunicazione ma affermerebbe il contrario.
Orbene, ritiene il giudicante che tale ultima ricostruzione non sia conforme al contenuto della giurisprudenza citata, che si limita ad operate una distinzione tra le ipotesi di totale omissione della trasmissione dei dati reddituali
– verificatasi nella specie fino al 10/04/2018 -e le ipotesi di dichiarazione non conforme al vero, evidenziando che la prescrizione non decorre fino alla comunicazione dei redditi soltanto nel caso di totale omissione della comunicazione.
Pertanto, essendo infondati tutti i motivi di ricorso e non essendo maturata la prescrizione in relazione a nessuna delle annualità oggetto di ingiunzione,
l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che assume efficacia esecutiva.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
2755/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 108/2021;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1865,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci