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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EA
Sezione civile
N. R.G. 98/2025
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 98/2025 R.V.G.
avente ad oggetto: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
NC (To) in Via Pavone, 18 (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Franca
Giuseppina Sapone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad EA (To) in Via
Baratono, 3 per delega in atti e
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...] (doc. 2), C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Benedino, C.F. , ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio ad EA (To) in Via del Crist, 6, per delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di EA
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni
1) La casa coniugale sita a NC (To) in Via Pavone, 18, in comproprietà tra i coniugi,
verrà ceduta dagli stessi, per le relative quote di spettanza, unitamente alle relative pertinenze, cantina e garage, in nuda proprietà al figlio (che sosterrà tutte le spese CP_1
di manutenzione straordinarie relative all'immobile dalla data della cessione in suo favore, come per legge), riservando l'usufrutto, per l'intero (incluse pertinenze), in favore del IG. . I coniugi si impegnano ed obbligano a stipulare il relativo rogito Parte_1
entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione da parte del Tribunale di EA. I costi del rogito saranno sostenuti dal IG. ; Parte_1
2) Le spese condominiali relative alla casa coniugale per l'anno 2024 sono state saldate con bonifico del 04.12.2024 proveniente dal c/c cointestato ai coniugi.
3) L'autovettura Peugeot 206 HDI 2000 XT, Trg. CK654SX, attualmente intestata alla IG.ra
, rimarrà di proprietà esclusiva del IG. ; i coniugi si Parte_2 Parte_1
impegnano ed obbligano ad effettuare il relativo passaggio di proprietà entro 5 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. I costi dell'atto saranno sostenuti dal IG.
[...]
; Parte_1
4) L'autovettura Alfa Romeo 166 2.5 V6 Trg. BJ078KZ, intestata al IG. Parte_1
rimarrà di sua proprietà esclusiva;
5) L'autovettura Peugeot 207 SW XS-Ciel, Trg. ED444HH, intestata alla IG.ra _2
rimarrà di esclusiva proprietà della stessa.
6) I coniugi riconoscono che il conto corrente aperto dai coniugi ed a loro cointestato, n.
000102433085, presso la banca Unicredit e le relative somme depositate al 10.12.2024 di € 14.554,62 sono di competenza e proprietà esclusivi del IG. . Il conto Parte_1
risulta già chiuso;
7) I coniugi riconoscono che il conto deposito - aperto presso Santander Consumer Bank,
cointestato al IG. ed al di lui figlio , n. 1336075546 – e le Parte_1 Parte_3
relative somme depositate nonché il relativo saldo alla data odierna di € 146.121,69, sono di competenza e proprietà esclusive del IG. . La IG.ra ed il IG. Parte_1 _2
, se necessario, si impegnano ed obbligano ad adoperarsi quanto prima per Parte_3
quanto necessario per l'intestazione esclusiva al IG. o per l'estinzione Parte_1
del conto;
8) I coniugi riconoscono che il Buono postale Rinova serie n. NumeroDiP_1
dematerializzato e cointestato agli stessi, sottoscritto con presso l'ufficio di CP_2
NC, Via Roma, per l'importo di € 154.000,00 (oltre € 28.00,00 a titolo di interessi alla scadenza del 10.3.2029) è di competenza esclusiva della IG.ra . Il IG. Parte_2
si impegna ed obbliga ad adoperarsi per quanto necessario per Parte_1
l'intestazione esclusiva alla IG.ra del buono o per il prelievo delle relative _2
somme da parte della stessa. La documentazione ad esso inerente ed in possesso del IG.
verrà consegnata alla IG.ra per il tramite dei rispettivi legali, all'atto della Pt_1 _2
sottoscrizione del ricorso;
9) Il IG. potrà disporre a suo favore esclusivo di tutte le somme risultanti Parte_1
sul conto deposito, aperto presso Santander Consumer Bank, cointestato al IG. Pt_3
, n. 1336075546, e delle relative somme ivi depositate e del relativo saldo solo
[...]
successivamente all'incasso da parte della IG.ra del Buono postale Parte_2
Rinova serie n. TF206A221027.
10) I coniugi hanno concordato di suddividere i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, come da accordo allegato al presente ricorso (doc. 11) ed i medesimi si impegnano ed obbligano a consegnare quanto di competenza dell'uno e dell'altro entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, in giorno coincidente con un sabato o domenica o venerdì o lunedì o comunque nei giorni ed orari di disponibilità della IG.ra che coadiuverà il prelievo;
Parte_4 11) I coniugi, entrambi pensionati, dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non aver più nulla a pretendersi a nessun titolo e/o ragione ad eccezione di quanto previsto nel presente atto e di quanto previsto nell'accordo allegato.
12) Sottoscrive il presente ricorso, nelle sole copie destinate ai IG.ri e Parte_1 [...]
, anche il IG. per espressa accettazione delle statuizioni Parte_2 Parte_3
concordate allo stesso relative e di cui ai punti 1), 7) e 9).
Il tutto a spese compensate.
*** ***
Atteso il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 989/70 e successive modifiche dalla fissata udienza di comparizione dei coniugi, sostituita come sopra richiesto e quindi alla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127ter 5° comma c.p.c., previa rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice Relatore,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i IG.ri e il 18 luglio 1976 ad a Or-tona dei Marsi (Aq), Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile di Ortona dei Marsi alla Parte II – Serie A, numero
4 alle seguenti condizioni
- i coniugi, entrambi pensionati, dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e di non aver più nulla a pretendersi a nessun titolo e/o ragione ad eccezione di quanto già richiesto ai fini della pronuncia di separazione.
Il tutto a spese compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.01.2025,
[...]
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che: -i ricorrenti il 18 luglio 1976 addivenivano a matrimonio, celebrato ad a Ortona dei Marsi
(Aq), con rito religioso, trascritto nei registri dello Stato Civile di Ortona dei Marsi alla
Parte II – Serie A, numero 4 (doc. 3), in regime di comunione dei beni.
- dal matrimonio nasceva il figlio , maggiorenne ed economicamente CP_1
autosufficiente;
- la comunione tra i coniugi è da tempo irrimediabilmente compromessa e la convivenza
è divenuta intollerabile, tant'è che è già cessata la convivenza essendosi la IG.ra _2
allontanata dalla casa coniugale.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 24 aprile
2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 18 luglio 1976 in Ortona dei Marsi (Aq), con rito concordatario, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Ortona dei Marsi alla Parte II – Serie A, numero
4 (doc. 3), in regime di comunione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato (in assenza di prole minore o non autosufficiente economicamente) i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
16.4.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di EA
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il giorno 18 luglio 1976 in Ortona dei Marsi (Aq), con rito concordatario, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Ortona dei Marsi alla Parte II – Serie A, numero
4 (doc. 3), in regime di comunione dei beni – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di EA il giorno 28 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)