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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 ha deliberato, con le forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.469/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10516/2023 emessa in data 22 novembre 2023 dal
Tribunale - GL di Roma e vertente
TRA
l' Parte_1
.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti (atto notaio di Roma del 28/7/2020, rep. n. Persona_1
89932, racc. n. 26221) - dall'avv. Roberto De Martino PEC
; - Email_1 CP_1
E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._1 per proccura in atti, dall'Avv. Eleonora Pontesilli, PEC
-APPELLATA - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 4 marzo 2024 l' ha proposto Pt_1 impugnazione avverso la sentenza 10516/2023 emessa il 22 novembre 2023 dal
Tribunale GL di Roma. Con la sentenza impugnata il primo giudice ha statuito: “accerta e dichiara che in conseguenza diretta e immediata dell'infortunio del 30.1.2008 è derivata alla parte ricorrente una percentuale di danno biologico nella misura pari al
20%, indennizzabile solo dalla data indicata in motivazione;
accerta che
l'inabilità temporanea assoluta per i periodi di cui in motivazione è derivata dall'infortunio sul lavoro e quindi deve essere indennizzata a titolo di ITA dall' ; per l'effetto di quanto sopra, condanna l' alla corresponsione Pt_1 Pt_1 in favore della parte ricorrente dell'indennizzo per conseguenza dovuto, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre interessi legali”
Avverso detta determinazione giudiziale l' illustra un unico ed articolato Pt_1 motivo di cui si dirà appresso.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice, in parziale accoglimento dell'originaria domanda, riconosceva i periodi di inabilità temporanea assoluta accertati dal ctu (3 giugno-8 dicembre 2019;2 ottobre 2020 -10 maggio 2021;17 luglio- 23 novembre 2021;22 marzo -09 giugno 2022;31 luglio – 31 dicembre
2022, 1° gennaio - 4 gennaio 2023) e per effetto di tale affermazione, spostava in avanti la decorrenza della rendita per inabilità permanente, già in godimento, pari al 20%, facendola decorrere dal 5 gennaio 2023.
Con l'impugnazione l' censura la statuizione del Tribunale in riferimento al Pt_1 riconoscimento dei periodi: 3 giugno-8 dicembre 2019, 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021, 17 luglio- 23 novembre 2021, 22 marzo -09 giugno 2022, 31 luglio
– 31 dicembre 2022 e 1° gennaio - 4 gennaio 2023. In relazione ad essi contesta, per un verso, che possano configurarsi come diretta conseguenza dell'infortunio occorso alla lavoratrice nel 2008 e non costituiscano piuttosto malattia comune
Pag. 2 di 11 e, per altro, che nel giudizio sia stata dimostrata la condizione di inabilità assoluta.
L'Istituto appellante riproduce a sostegno del gravame gli argomenti illustrati nelle note critiche depositate in primo grado a seguito della redazione della bozza e del deposito della ctu redatte dal medico legale dell'ente.
Con esse era stata messa in discussione la stessa durata dell'inabilità temporanea assoluta che era stata prolungata dal primo giudice fino al 4 gennaio
2023, collegando alla sua cessazione la decorrenza dell'inabilità permanente al
20 %, ossia la medesima percentuale già riconosciuta in via amministrativa dall' a partire dal 2016. Pt_1
In relazione ai periodi oggetto di censura, l' appellante ha evidenziato Pt_1 che le certificazioni prese in esame dal ctu provenissero dal medico curante e che la circostanza che fossero state redatte su modulistica non avrebbe Pt_1 giustificato il riconoscimento dell'inabilità assoluta in quanto erano prive di un esame obiettivo.
Inoltre, la riconducibilità della condizione medica alla malattia comune durante uno di tali periodi e precisamente quello dal 3 giugno 2029 all'8 dicembre dello stesso anno, sarebbe stata avvalorata dal fatto che la risultava affetta CP_2 da tonsillite febbrile;
e che vi era un certificato del 17 luglio 2021 redatto da un sanitario della regione Campania. Infine, le certificazioni avrebbero fatto riferimento a “postumi” con ciò intendendosi la stabilizzazione della lesione.
Infine, nel certificato del 18 settembre 2021 sarebbe stato riportato solo “in attesa di nuovo intervento chirurgico” senza nessun'altra indicazione.
Aggiunge l'ente appellante che nessuna rendita giornaliera per inabilità assoluta avrebbe potuto accordarsi dopo la costituzione della rendita, in quanto le ricadute con riacutizzazioni della sintomatologia, conseguenti alla lesione infortunistica e/o alla patologia a genesi tecnopatica e non collegate all'intervento di una nuova causa, sarebbero state tutelabili solo alle condizioni previste dall'art.89 del DPR n. 1124/1965 e purché l'infortunato si fosse sottoposto a cure mediche e chirurghi utili per la restaurazione della capacità lavorativa.
Pag. 3 di 11 L'inabilità assoluta avrebbe richiesto una malattia a carattere evolutivo capace di incidere sulla capacità lavorativa del soggetto ed in tale misura da risultare da impedimento assoluto all'adibizione al lavoro.
Nel caso non solo sarebbe mancato un dato obiettivo, ma, per di più, l'esistenza della inabilità assoluta sarebbe stata esclusa in occasione delle visite mediche eseguite presso l' il primo ottobre 2020 ed il 28 luglio 2022. Pt_1
A tali censure non avrebbe fornito risposta il ctu (né il Tribunale, che avrebbe prestato adesione al parere del medico incaricato) in quanto l'assunto sostenuto dal ctu che “i certificati avrebbero contenuto oltre alla diagnosi anche un Pt_1
“fatto di natura tecnico sanitaria” sarebbe stato in contraddizione con l'assenza di un esame obiettivo.
Inoltre, il ctu sembrava, con l'uso dell'espressione “certificati , confondere Pt_1 la redazione dei certificati ad opera del medico di fiducia dell'assicurata sulla modulistica con i certificati redatti dai sanitari Pt_1 Pt_1
In ogni caso, l'assicurato sarebbe già stato titolare di rendita per inabilità permanente per cui non avrebbero potuto essere riconosciuti, né l'indennità giornaliera né sarebbero sussistite le condizioni di cui all'art.89 del DPR
1124/1965.
L'appello è fondato.
Vanno premessi, all'esame delle ragioni di impugnazione, brevi cenni sull'oggetto della domanda.
Con l'originaria domanda la assumeva di essere titolare di rendita da CP_2 inabilità permanente in relazione ad infortunio avvenuto nel 2008; specificava che inizialmente l'inabilità era stata quantificata al 12% e successivamente dal settembre 2013 era elevata al 16 % con la costituzione della rendita e dal 26 giugno 2016 la percentuale era stata ancora elevata al 20%. Avendo, nel corso del tempo, subìto numerosi interventi chirurgici (al calcagno e alla caviglia dx, al malleolo, al tendine di Achille, alla tibia dx) dal gennaio 2014 al dicembre
2018, l' eseguendo le visite aveva sempre confermato la misura Pt_1 dell'inabilità permanente del 20%.
Pag. 4 di 11 Questo anche a seguito dei nuovi interventi subiti il 9.12.2019; 11.5. 2021;
24.11.21; 7.6. 2022 allorché aveva presentato la domanda intesa alla rivalutazione della misura del danno.
Aggiungeva che, a causa di tali interventi, era rimasta inabile al lavoro per lunghi periodi e, più di recente, dal 7 giugno 2022, data dell'ultimo intervento, fino al deposito del ricorso giudiziale, e che l' ad eccezione del periodo dal 24 Pt_1 novembre 2021 al 21 marzo 2022 aveva negato a tali eventi la natura di infortuni sul lavoro, ritenendo che l'inabilità dovesse attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato non solo l'incremento della rendita da inabilità permanente in misura superiore al 20% già riconosciuto dall' ma Pt_1 anche “se l'inabilità temporanea assoluta derivata dagli interventi dell'11.5.2021; del 24.11. 21 e del 7.6.2022 è stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 e quindi indennizzabile a titolo di ITA dall' , Pt_1 decurtate le somme a detto titolo già corrisposte medio periodo” (così nelle conclusioni dell'atto introduttivo).
Nella narrativa del ricorso si precisava “che è interesse della ricorrente anche accertare, ai fini di evitare danni derivabili dal superamento del periodo di comporto, se l'inabilità temporanea assoluta derivata dagli interventi dell'11.5.
2021; del 24.11. 21; del 7.6. 2022 che sono stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 e quindi indennizzabili a titolo di ITA dall' , Pt_1 decurtate le somme a detto titolo già corrisposte medio periodo”.
Pertanto, oggetto di domanda era l'incremento della rendita da inabilità permanente in misura superiore al 20% già riconosciuto dall' ed il Pt_1 riconoscimento di ulteriori periodi di inabilità temporanea assoluta.
Tanto premesso, va anche rilevato che l'impugnazione promossa dall' Pt_1 attiene non solo direttamente all'esclusione di periodi di inabilità temporanea
(chiedendo il rigetto “della domanda proposta con il ricorso introduttivo relativamente al riconoscimento dei periodi 3 giugno-8 dicembre 2019, 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021, 17 luglio- 23 novembre 2021, 22 marzo -09 giugno 2022, 31 luglio – 31 dicembre 2022 e 1 gennaio - 4 gennaio 2023 come
Pag. 5 di 11 di stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva”) per via dell'insussistenza del nesso eziologico e della mancanza di dati obiettivi che attestino la inabilità totale, ma anche sul piano giuridico per l'impossibilità di ricondurre periodi di tal fatta, ove dimostrati, al paradigma dell'indennità giornaliera per inabilità assoluta una volta che gli stessi si verifichino posteriormente alla stabilizzazione dei postumi, ma che piuttosto, ove ne sussistano i presupposti, vadano ricondotti all'ipotesi normativa dell'art.89 del
DPR 1124/1965.
Le ragioni esposte dal sono condivisibili. Pt_1
Va in primo luogo rilevato che dalla lettura dei certificati medici redatti dal medico di fiducia sui modelli destinati alla comunicazione all' il cui Pt_1 contenuto è riportato nella ctu di primo grado non è possibile risalire alle condizioni cliniche della nei periodi in esame mancando del tutto un Parte_2 esame obiettivo ed i pochi dati descrittivi presenti in alcuni certificati non consentono di ritenere l'esistenza di una inabilità assoluta al lavoro.
Trattasi dei certificati relativi ai periodi:
1) 3 giugno-8 dicembre 2019 con diagnosi di “flessore lungo alluce dx in esito di frattura pluriframmentaria Caviglia dx” ;
2) - 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021 con diagnosi “rimozione protesi caviglia destra ed intervento di artrodesi TT con chiodo bloccato” (intervento risalente al 2 dicembre 2019);
3) 17 luglio- 23 novembre 2021 con diagnosi “Rimozione chiodo endomidollare in attesa di reiintervento”;
4) 22 marzo -09 giugno 2022 con diagnosi di “reintervento di artrodesi dito e fascioctomia plantare, frattura coccige per frattura accidentale del 22 marzo
2022;
5) 31 luglio – 31 dicembre 2022 con diagnosi di “rimozione mezzi di sintesi con deambulazione difficoltosa”;
Pag. 6 di 11 6) 1° gennaio - 4 gennaio 2023 (diagnosi “rimozione mezzi di sintesi con deambulazione difficoltosa”.
Come si nota, l'unico dato descrittivo, presente solo nei certificati di cui ai numeri 5 e 6 dell'elenco, attiene alla “deambulazione difficoltosa” dato dal quale tuttavia non è possibile far derivare l'inabilità assoluta al lavoro ovvero
“l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative” (art.68 del DPR 1124/1965).
Tantopiù ove si consideri che l'attività svolta dalla lavoratrice risulta essere, per come riportato nella ctu, prima dell'infortunio avvenuto il 30 gennaio 2008 quella di viceresponsabile di negozio Geox full time presso la sede situata nel centro commerciale Cinecittà, e, successivamente, quella di commessa semplice con contratto part-time a tempo indeterminato, sempre presso lo stesso negozio alle dipendenze della Geox.
In difetto di un esame obiettivo, che è carente in quanto i certificati si limitano a riprodurre le diagnosi senza dare contezza delle concrete condizioni cliniche della non è possibile ritenere assolto l'onere di prova (su di lei CP_2 gravante ex art.2697 cc) della sussistenza dell'inabilità nei termini sopra enunciati.
Ancora, alcuni di tali periodi si collocano prima oppure a distanza di mesi dai quattro interventi chirurgici subìti dalla ricorrente che ricadono nel lasso temporale che va dal giugno 2019 e che sono documentati, infatti il periodo al n.1 è antecedente rispetto all'intervento del 9 dicembre 2019, il periodo al n.2 è anteriore rispetto all'intervento subito il giorno 11 maggio 2021, il periodo al n.3, si colloca dopo due mesi dalle dimissioni dall'intervento appena indicato e non consente di risalire ad una inabilità assoluta essendo prescritto nella cartella di dimissioni solo “non carico a destra per 20 giorni”, il periodo al n. 4 risulta in buona parte ( tranne due giorni) antecedente all'intervento del 7 giugno 2022.
Ad ogni modo, pure esaminando il resto della documentazione sanitaria prodotta a corredo del ricorso non si perviene ad una diversa conclusione.
Infatti, in buona parte delle cartelle cliniche si dà atto nelle dimissioni solo di una deambulazione difficoltosa o di zoppia o deambulazione da praticarsi con
Pag. 7 di 11 l'uso di ausili o presidi e così anche nei certificati sicché neppure da tali documenti è possibile desumere una condizione di assoluta inabilità.
Va aggiunto che il certificato relativo al periodo 22 marzo -09 giugno 2022 con diagnosi di “reintervento di artrodesi dito e fascioctomia plantare, frattura coccige per frattura accidentale del 22 marzo 2022” fa riferimento ad un evento sopravvenuto in relazione al quale l'originaria ricorrente non ha compiuto alcuna allegazione nell'originario ricorso che consenta di risalire alla natura ed alle modalità dell'evento che determinava la “frattura accidentale” al fine di ricondurla al precedente evento infortunistico ( e dunque della prova del nesso di causalità), né conseguentemente ha offerto prova.
Come si comprende, in assenza di un esame obiettivo che dia contezza delle condizioni della nei periodi esaminati non è neanche possibile né Parte_2 utile che il Collegio investa altro medico, con nomina di ctu, del compito di risalire al grado di inabilità presente in tali periodi.
Per altro, nell'atto introduttivo la domanda che atteneva all'inabilità temporanea assoluta aveva riguardo unicamente all'interesse della Parte_2 all'accertamento di quella derivata dagli interventi chirurgici dell'11.5. 2021; del
24.11. 21; del 7.6. 2022 affermandosi che essi erano in stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008. Si trattava dunque di periodi posteriori a tali interventi.
Va anche evidenziato che è corretto l'ulteriore rilievo sollevato dall' le Pt_1 eventuali ipotesi di inabilità assoluta avrebbero potuto essere tutelate solo nei limiti di cui all'art.89 del DPR 1124/1965 secondo cui “Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore dispone che
l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro,
l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta”.
Ora, pur precisandosi che la non ha mai richiesto l'indennità CP_2 integrativa prevista da tale norma, va aggiunto che, anche ove si dovesse
Pag. 8 di 11 considerare tale disposto, comunque non si giungerebbe a considerazioni diverse in relazione ai periodi contestati.
Infatti, anche in tale previsione il fatto costitutivo è rappresentato dall'impossibilità assoluta di attendere al lavoro che, come detto, risulta indimostrata.
La fattispecie si riferisce a speciali cure mediche e chirurgiche disposte dall' in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa. Pt_1
Attraverso poi il richiamo al principio, secondo cui, in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora le condizioni dell'assicurato si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell'infortunio, che determinino l'impossibilità temporanea di attendere al lavoro possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n.1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall'art. 2110 cod.civ. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell' CP_3
(v. in tal senso Cass. sez. lav. 11565/2017, n. 11145/2004, nonché Cass. sez. lav.
n. 27676/2011), l' intende sostanzialmente devolvere anche Controparte_4
l'erroneità della determinazione del primo giudice circa la decorrenza della indennità da invalidità permanente che è stata spostata in avanti al 2023, motivo che è pure fondato.
Nel caso, basta osservare che, indubbiamente, tranne i periodi riscontrati dall' e che si collocano successivamente al 3 giugno 2019 (e riconducibili Pt_1 al dettato dell'art 89 appena citato) che determinavano l'integrazione della rendita, non vi è documentazione che consenta di risalire ad uno stato continuativo di invalidità e nella misura totale tale da giustificare il perdurare del diritto alla rendita giornaliera oltre il giugno 2016, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
Pag. 9 di 11 Va da sé che in riforma della sentenza gravata non solo vada escluso che i periodi oggetto di domanda ed in precedenza indicati siano indennizzabili a titolo di indennità temporanea assoluta, ma risulta giustificata l'integrale determinazione dell' circa la percentuale (già riscontrata in primo grado) Pt_1 che in ordine alla decorrenza della rendita da inabilità permanente.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata integralmente la domanda originaria.
La nonostante la soccombenza, deve tuttavia essere esonerata CP_2 dall'obbligo di rifusione delle spese di lite avendo compiuto in primo grado la dichiarazione ex art.152 disp att. cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 4 marzo 2024 nei confronti di avverso la sentenza n. 10516/2023 Controparte_2 emessa in data 22 novembre 2023 dal Tribunale GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda.
2. Esonera l'appellata dalla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 ha deliberato, con le forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.469/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10516/2023 emessa in data 22 novembre 2023 dal
Tribunale - GL di Roma e vertente
TRA
l' Parte_1
.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti (atto notaio di Roma del 28/7/2020, rep. n. Persona_1
89932, racc. n. 26221) - dall'avv. Roberto De Martino PEC
; - Email_1 CP_1
E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._1 per proccura in atti, dall'Avv. Eleonora Pontesilli, PEC
-APPELLATA - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 4 marzo 2024 l' ha proposto Pt_1 impugnazione avverso la sentenza 10516/2023 emessa il 22 novembre 2023 dal
Tribunale GL di Roma. Con la sentenza impugnata il primo giudice ha statuito: “accerta e dichiara che in conseguenza diretta e immediata dell'infortunio del 30.1.2008 è derivata alla parte ricorrente una percentuale di danno biologico nella misura pari al
20%, indennizzabile solo dalla data indicata in motivazione;
accerta che
l'inabilità temporanea assoluta per i periodi di cui in motivazione è derivata dall'infortunio sul lavoro e quindi deve essere indennizzata a titolo di ITA dall' ; per l'effetto di quanto sopra, condanna l' alla corresponsione Pt_1 Pt_1 in favore della parte ricorrente dell'indennizzo per conseguenza dovuto, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre interessi legali”
Avverso detta determinazione giudiziale l' illustra un unico ed articolato Pt_1 motivo di cui si dirà appresso.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice, in parziale accoglimento dell'originaria domanda, riconosceva i periodi di inabilità temporanea assoluta accertati dal ctu (3 giugno-8 dicembre 2019;2 ottobre 2020 -10 maggio 2021;17 luglio- 23 novembre 2021;22 marzo -09 giugno 2022;31 luglio – 31 dicembre
2022, 1° gennaio - 4 gennaio 2023) e per effetto di tale affermazione, spostava in avanti la decorrenza della rendita per inabilità permanente, già in godimento, pari al 20%, facendola decorrere dal 5 gennaio 2023.
Con l'impugnazione l' censura la statuizione del Tribunale in riferimento al Pt_1 riconoscimento dei periodi: 3 giugno-8 dicembre 2019, 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021, 17 luglio- 23 novembre 2021, 22 marzo -09 giugno 2022, 31 luglio
– 31 dicembre 2022 e 1° gennaio - 4 gennaio 2023. In relazione ad essi contesta, per un verso, che possano configurarsi come diretta conseguenza dell'infortunio occorso alla lavoratrice nel 2008 e non costituiscano piuttosto malattia comune
Pag. 2 di 11 e, per altro, che nel giudizio sia stata dimostrata la condizione di inabilità assoluta.
L'Istituto appellante riproduce a sostegno del gravame gli argomenti illustrati nelle note critiche depositate in primo grado a seguito della redazione della bozza e del deposito della ctu redatte dal medico legale dell'ente.
Con esse era stata messa in discussione la stessa durata dell'inabilità temporanea assoluta che era stata prolungata dal primo giudice fino al 4 gennaio
2023, collegando alla sua cessazione la decorrenza dell'inabilità permanente al
20 %, ossia la medesima percentuale già riconosciuta in via amministrativa dall' a partire dal 2016. Pt_1
In relazione ai periodi oggetto di censura, l' appellante ha evidenziato Pt_1 che le certificazioni prese in esame dal ctu provenissero dal medico curante e che la circostanza che fossero state redatte su modulistica non avrebbe Pt_1 giustificato il riconoscimento dell'inabilità assoluta in quanto erano prive di un esame obiettivo.
Inoltre, la riconducibilità della condizione medica alla malattia comune durante uno di tali periodi e precisamente quello dal 3 giugno 2029 all'8 dicembre dello stesso anno, sarebbe stata avvalorata dal fatto che la risultava affetta CP_2 da tonsillite febbrile;
e che vi era un certificato del 17 luglio 2021 redatto da un sanitario della regione Campania. Infine, le certificazioni avrebbero fatto riferimento a “postumi” con ciò intendendosi la stabilizzazione della lesione.
Infine, nel certificato del 18 settembre 2021 sarebbe stato riportato solo “in attesa di nuovo intervento chirurgico” senza nessun'altra indicazione.
Aggiunge l'ente appellante che nessuna rendita giornaliera per inabilità assoluta avrebbe potuto accordarsi dopo la costituzione della rendita, in quanto le ricadute con riacutizzazioni della sintomatologia, conseguenti alla lesione infortunistica e/o alla patologia a genesi tecnopatica e non collegate all'intervento di una nuova causa, sarebbero state tutelabili solo alle condizioni previste dall'art.89 del DPR n. 1124/1965 e purché l'infortunato si fosse sottoposto a cure mediche e chirurghi utili per la restaurazione della capacità lavorativa.
Pag. 3 di 11 L'inabilità assoluta avrebbe richiesto una malattia a carattere evolutivo capace di incidere sulla capacità lavorativa del soggetto ed in tale misura da risultare da impedimento assoluto all'adibizione al lavoro.
Nel caso non solo sarebbe mancato un dato obiettivo, ma, per di più, l'esistenza della inabilità assoluta sarebbe stata esclusa in occasione delle visite mediche eseguite presso l' il primo ottobre 2020 ed il 28 luglio 2022. Pt_1
A tali censure non avrebbe fornito risposta il ctu (né il Tribunale, che avrebbe prestato adesione al parere del medico incaricato) in quanto l'assunto sostenuto dal ctu che “i certificati avrebbero contenuto oltre alla diagnosi anche un Pt_1
“fatto di natura tecnico sanitaria” sarebbe stato in contraddizione con l'assenza di un esame obiettivo.
Inoltre, il ctu sembrava, con l'uso dell'espressione “certificati , confondere Pt_1 la redazione dei certificati ad opera del medico di fiducia dell'assicurata sulla modulistica con i certificati redatti dai sanitari Pt_1 Pt_1
In ogni caso, l'assicurato sarebbe già stato titolare di rendita per inabilità permanente per cui non avrebbero potuto essere riconosciuti, né l'indennità giornaliera né sarebbero sussistite le condizioni di cui all'art.89 del DPR
1124/1965.
L'appello è fondato.
Vanno premessi, all'esame delle ragioni di impugnazione, brevi cenni sull'oggetto della domanda.
Con l'originaria domanda la assumeva di essere titolare di rendita da CP_2 inabilità permanente in relazione ad infortunio avvenuto nel 2008; specificava che inizialmente l'inabilità era stata quantificata al 12% e successivamente dal settembre 2013 era elevata al 16 % con la costituzione della rendita e dal 26 giugno 2016 la percentuale era stata ancora elevata al 20%. Avendo, nel corso del tempo, subìto numerosi interventi chirurgici (al calcagno e alla caviglia dx, al malleolo, al tendine di Achille, alla tibia dx) dal gennaio 2014 al dicembre
2018, l' eseguendo le visite aveva sempre confermato la misura Pt_1 dell'inabilità permanente del 20%.
Pag. 4 di 11 Questo anche a seguito dei nuovi interventi subiti il 9.12.2019; 11.5. 2021;
24.11.21; 7.6. 2022 allorché aveva presentato la domanda intesa alla rivalutazione della misura del danno.
Aggiungeva che, a causa di tali interventi, era rimasta inabile al lavoro per lunghi periodi e, più di recente, dal 7 giugno 2022, data dell'ultimo intervento, fino al deposito del ricorso giudiziale, e che l' ad eccezione del periodo dal 24 Pt_1 novembre 2021 al 21 marzo 2022 aveva negato a tali eventi la natura di infortuni sul lavoro, ritenendo che l'inabilità dovesse attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato non solo l'incremento della rendita da inabilità permanente in misura superiore al 20% già riconosciuto dall' ma Pt_1 anche “se l'inabilità temporanea assoluta derivata dagli interventi dell'11.5.2021; del 24.11. 21 e del 7.6.2022 è stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 e quindi indennizzabile a titolo di ITA dall' , Pt_1 decurtate le somme a detto titolo già corrisposte medio periodo” (così nelle conclusioni dell'atto introduttivo).
Nella narrativa del ricorso si precisava “che è interesse della ricorrente anche accertare, ai fini di evitare danni derivabili dal superamento del periodo di comporto, se l'inabilità temporanea assoluta derivata dagli interventi dell'11.5.
2021; del 24.11. 21; del 7.6. 2022 che sono stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 e quindi indennizzabili a titolo di ITA dall' , Pt_1 decurtate le somme a detto titolo già corrisposte medio periodo”.
Pertanto, oggetto di domanda era l'incremento della rendita da inabilità permanente in misura superiore al 20% già riconosciuto dall' ed il Pt_1 riconoscimento di ulteriori periodi di inabilità temporanea assoluta.
Tanto premesso, va anche rilevato che l'impugnazione promossa dall' Pt_1 attiene non solo direttamente all'esclusione di periodi di inabilità temporanea
(chiedendo il rigetto “della domanda proposta con il ricorso introduttivo relativamente al riconoscimento dei periodi 3 giugno-8 dicembre 2019, 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021, 17 luglio- 23 novembre 2021, 22 marzo -09 giugno 2022, 31 luglio – 31 dicembre 2022 e 1 gennaio - 4 gennaio 2023 come
Pag. 5 di 11 di stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008 con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva”) per via dell'insussistenza del nesso eziologico e della mancanza di dati obiettivi che attestino la inabilità totale, ma anche sul piano giuridico per l'impossibilità di ricondurre periodi di tal fatta, ove dimostrati, al paradigma dell'indennità giornaliera per inabilità assoluta una volta che gli stessi si verifichino posteriormente alla stabilizzazione dei postumi, ma che piuttosto, ove ne sussistano i presupposti, vadano ricondotti all'ipotesi normativa dell'art.89 del
DPR 1124/1965.
Le ragioni esposte dal sono condivisibili. Pt_1
Va in primo luogo rilevato che dalla lettura dei certificati medici redatti dal medico di fiducia sui modelli destinati alla comunicazione all' il cui Pt_1 contenuto è riportato nella ctu di primo grado non è possibile risalire alle condizioni cliniche della nei periodi in esame mancando del tutto un Parte_2 esame obiettivo ed i pochi dati descrittivi presenti in alcuni certificati non consentono di ritenere l'esistenza di una inabilità assoluta al lavoro.
Trattasi dei certificati relativi ai periodi:
1) 3 giugno-8 dicembre 2019 con diagnosi di “flessore lungo alluce dx in esito di frattura pluriframmentaria Caviglia dx” ;
2) - 2 ottobre 2020 -10 maggio 2021 con diagnosi “rimozione protesi caviglia destra ed intervento di artrodesi TT con chiodo bloccato” (intervento risalente al 2 dicembre 2019);
3) 17 luglio- 23 novembre 2021 con diagnosi “Rimozione chiodo endomidollare in attesa di reiintervento”;
4) 22 marzo -09 giugno 2022 con diagnosi di “reintervento di artrodesi dito e fascioctomia plantare, frattura coccige per frattura accidentale del 22 marzo
2022;
5) 31 luglio – 31 dicembre 2022 con diagnosi di “rimozione mezzi di sintesi con deambulazione difficoltosa”;
Pag. 6 di 11 6) 1° gennaio - 4 gennaio 2023 (diagnosi “rimozione mezzi di sintesi con deambulazione difficoltosa”.
Come si nota, l'unico dato descrittivo, presente solo nei certificati di cui ai numeri 5 e 6 dell'elenco, attiene alla “deambulazione difficoltosa” dato dal quale tuttavia non è possibile far derivare l'inabilità assoluta al lavoro ovvero
“l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative” (art.68 del DPR 1124/1965).
Tantopiù ove si consideri che l'attività svolta dalla lavoratrice risulta essere, per come riportato nella ctu, prima dell'infortunio avvenuto il 30 gennaio 2008 quella di viceresponsabile di negozio Geox full time presso la sede situata nel centro commerciale Cinecittà, e, successivamente, quella di commessa semplice con contratto part-time a tempo indeterminato, sempre presso lo stesso negozio alle dipendenze della Geox.
In difetto di un esame obiettivo, che è carente in quanto i certificati si limitano a riprodurre le diagnosi senza dare contezza delle concrete condizioni cliniche della non è possibile ritenere assolto l'onere di prova (su di lei CP_2 gravante ex art.2697 cc) della sussistenza dell'inabilità nei termini sopra enunciati.
Ancora, alcuni di tali periodi si collocano prima oppure a distanza di mesi dai quattro interventi chirurgici subìti dalla ricorrente che ricadono nel lasso temporale che va dal giugno 2019 e che sono documentati, infatti il periodo al n.1 è antecedente rispetto all'intervento del 9 dicembre 2019, il periodo al n.2 è anteriore rispetto all'intervento subito il giorno 11 maggio 2021, il periodo al n.3, si colloca dopo due mesi dalle dimissioni dall'intervento appena indicato e non consente di risalire ad una inabilità assoluta essendo prescritto nella cartella di dimissioni solo “non carico a destra per 20 giorni”, il periodo al n. 4 risulta in buona parte ( tranne due giorni) antecedente all'intervento del 7 giugno 2022.
Ad ogni modo, pure esaminando il resto della documentazione sanitaria prodotta a corredo del ricorso non si perviene ad una diversa conclusione.
Infatti, in buona parte delle cartelle cliniche si dà atto nelle dimissioni solo di una deambulazione difficoltosa o di zoppia o deambulazione da praticarsi con
Pag. 7 di 11 l'uso di ausili o presidi e così anche nei certificati sicché neppure da tali documenti è possibile desumere una condizione di assoluta inabilità.
Va aggiunto che il certificato relativo al periodo 22 marzo -09 giugno 2022 con diagnosi di “reintervento di artrodesi dito e fascioctomia plantare, frattura coccige per frattura accidentale del 22 marzo 2022” fa riferimento ad un evento sopravvenuto in relazione al quale l'originaria ricorrente non ha compiuto alcuna allegazione nell'originario ricorso che consenta di risalire alla natura ed alle modalità dell'evento che determinava la “frattura accidentale” al fine di ricondurla al precedente evento infortunistico ( e dunque della prova del nesso di causalità), né conseguentemente ha offerto prova.
Come si comprende, in assenza di un esame obiettivo che dia contezza delle condizioni della nei periodi esaminati non è neanche possibile né Parte_2 utile che il Collegio investa altro medico, con nomina di ctu, del compito di risalire al grado di inabilità presente in tali periodi.
Per altro, nell'atto introduttivo la domanda che atteneva all'inabilità temporanea assoluta aveva riguardo unicamente all'interesse della Parte_2 all'accertamento di quella derivata dagli interventi chirurgici dell'11.5. 2021; del
24.11. 21; del 7.6. 2022 affermandosi che essi erano in stretta e diretta conseguenza dell'infortunio del 2008. Si trattava dunque di periodi posteriori a tali interventi.
Va anche evidenziato che è corretto l'ulteriore rilievo sollevato dall' le Pt_1 eventuali ipotesi di inabilità assoluta avrebbero potuto essere tutelate solo nei limiti di cui all'art.89 del DPR 1124/1965 secondo cui “Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore dispone che
l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro,
l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta”.
Ora, pur precisandosi che la non ha mai richiesto l'indennità CP_2 integrativa prevista da tale norma, va aggiunto che, anche ove si dovesse
Pag. 8 di 11 considerare tale disposto, comunque non si giungerebbe a considerazioni diverse in relazione ai periodi contestati.
Infatti, anche in tale previsione il fatto costitutivo è rappresentato dall'impossibilità assoluta di attendere al lavoro che, come detto, risulta indimostrata.
La fattispecie si riferisce a speciali cure mediche e chirurgiche disposte dall' in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa. Pt_1
Attraverso poi il richiamo al principio, secondo cui, in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora le condizioni dell'assicurato si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell'infortunio, che determinino l'impossibilità temporanea di attendere al lavoro possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n.1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall'art. 2110 cod.civ. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell' CP_3
(v. in tal senso Cass. sez. lav. 11565/2017, n. 11145/2004, nonché Cass. sez. lav.
n. 27676/2011), l' intende sostanzialmente devolvere anche Controparte_4
l'erroneità della determinazione del primo giudice circa la decorrenza della indennità da invalidità permanente che è stata spostata in avanti al 2023, motivo che è pure fondato.
Nel caso, basta osservare che, indubbiamente, tranne i periodi riscontrati dall' e che si collocano successivamente al 3 giugno 2019 (e riconducibili Pt_1 al dettato dell'art 89 appena citato) che determinavano l'integrazione della rendita, non vi è documentazione che consenta di risalire ad uno stato continuativo di invalidità e nella misura totale tale da giustificare il perdurare del diritto alla rendita giornaliera oltre il giugno 2016, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
Pag. 9 di 11 Va da sé che in riforma della sentenza gravata non solo vada escluso che i periodi oggetto di domanda ed in precedenza indicati siano indennizzabili a titolo di indennità temporanea assoluta, ma risulta giustificata l'integrale determinazione dell' circa la percentuale (già riscontrata in primo grado) Pt_1 che in ordine alla decorrenza della rendita da inabilità permanente.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata integralmente la domanda originaria.
La nonostante la soccombenza, deve tuttavia essere esonerata CP_2 dall'obbligo di rifusione delle spese di lite avendo compiuto in primo grado la dichiarazione ex art.152 disp att. cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 4 marzo 2024 nei confronti di avverso la sentenza n. 10516/2023 Controparte_2 emessa in data 22 novembre 2023 dal Tribunale GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda.
2. Esonera l'appellata dalla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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