Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/08/2023, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 04907/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02788/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio eletto presso lo studio ER RN in Napoli, via Cesario Console n. 3;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Piano di Sorrento, corso Italia;
per l'annullamento:
- previa sospensiva - dell'ordinanza n. -OMISSIS- successivamente notificata al ricorrente, a firma del Responsabile del Servizio 8° Urbanistica, prot. -OMISSIS- con la quale veniva ingiunta la demolizione di presunte opere abusive;
- del rapporto del Geom.-OMISSIS- - atti al prot. 21492 del 06/09/2016;
- dell'ordinanza sospensione lavori n. 190 del 06/10/2016;
- nonché di ogni altro provvedimento precedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Massa Lubrense ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive, realizzate dal ricorrente alla Via -OMISSIS- alla fine degli anni 80’ per adibirli ad officina meccanica.
Dopo aver rimarcato preliminarmente in fatto che per le opere in questione risulta ancora pendente istanza di condono edilizio, presentata nel marzo 1995 (prot. 3717/1995), come si evince peraltro nello stesso provvedimento impugnato ed in particolare nella relazione di sopralluogo del geometra comunale, il ricorrente ha articolato in diritto plurimi motivi di ricorso, con cui lamenta vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più aspetti.
2. Il Comune intimato si è costituito con memoria di stile, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto mediante Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione che vizierebbe il gravato ordine di demolizione, in quanto il Dirigente deputato all’esercizio dei poteri sanzionatori si sarebbe limitato a prendere atto della relazione del tecnico comunale, senza svolgere alcuna attività ulteriore di verifica di quanto contenuto nel verbale di accertamento. In particolare, si sarebbe del tutto obliterata la procedura di condono pendente per il medesimo immobile e, dunque, non si sarebbe verificata la rispondenza delle opere abusive contestate rispetto a quelle oggetto della domanda di sanatoria e/o ad esse pertinenziali.
Il motivo è infondato.
L’atto impugnato - attraverso il rinvio alla relazione istruttoria di accertamento dello stato dei luoghi, richiamata per relationem al fine di condividerne e farne proprio il contenuto, dà puntuale contezza della natura dell’abuso, avendo il ricorrente realizzato sul terreno di proprietà, in zona vincolata e in assenza di titolo, tre distinti manufatti, precisamente individuati attraverso la loro minuziosa descrizione.
Non colgono nel segno le connesse censure con cui il ricorrente si duole della violazione dell’obbligo di motivazione, anche in relazione alla ritenuta mancanza di un prevalente, specifico e pregnante interesse pubblico alla demolizione, a fronte di opere realizzate da lungo tempo. Al riguardo, vanno ribaditi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza per cui il provvedimento che ingiunge la demolizione, in conseguenza della rilevata abusività delle opere, è atto che per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongano la rimozione dell'abuso poiché l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia e all’armonico sviluppo del territorio è “in re ipsa” e non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate; né può parlarsi di tutela dell’affidamento dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un’attività illecita ( cfr . per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498).
4.2 Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge (art. 38 L. n. 47/85; art. 39 L. 724/94 artt. 10, 22 e 31 D.P.R. n. 380/2001) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, il ricorrente lamenta che, in pendenza del procedimento di sanatoria il Comune non avrebbe potuto perseguire attività repressive e sanzionatorie nei confronti dell’istante prima della definizione della pratica di condono.
Il motivo è infondato.
Sul punto va preliminarmente ribadito che la giurisprudenza è univoca nel sostenere che in ordine alla risalenza e alla consistenza edilizia, quali specificamente contestate dall'amministrazione, l'onere della prova per evitare sanzioni demolitorie o per essere ammessi a procedure di condono incombe sul soggetto destinatario della sanzione ovvero su quello che ha richiesto il condono (tra le tante, CdS, Sez. II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, Sez. VI, 24 gennaio 2020 n. 588; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 1073/2017; n. 3813/2020), in forza del principio in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 64 c.p.a. "Tale allocazione dell'onere probatorio non può non riguardare anche il fondamentale profilo relativo alla dimostrazione della effettiva aderenza delle opere realizzate rispetto a quelle rappresentate nella domanda di condono" (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez, VI, sent. n. 3813 del 15 settembre 2020).
La parte non ha depositato in giudizio disegni, prospetti o piante allegate alla originaria domanda di condono né alcuna relazione di perito di parte che attesti che le opere assunte dal comune come abusive siano esattamente rispondenti ai manufatti per i quali pende istanza di condono.
Dalla relazione del tecnico comunale, richiamata nell’atto impugnato, sul punto rimasta priva di prova contraria, tuttavia, è emerso che i tre corpi di fabbrica oggetto dell’istanza di condono non sono più presenti, atteso che, sulla medesima area di sedime, insistono nuovi manufatti, del tutto diversi nella loro consistenza planovolumetrica, in conseguenza, all’evidenza, della alterazione di manufatti sui quali pende una domanda di condono.
La giurisprudenza, anche di questa Sezione è ferma nell’affermare che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (Tar Napoli, sez. VI, sent. n. 905/2021).
4.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione della demolizione delle opere rinvenute nel corso del sopralluogo perché fondata, in tesi, sul solo generico richiamo al DPR 380/01, senza indicare analiticamente la tipologia urbanistica degli interventi edilizi contestati e soprattutto senza indicare la specifica norma di legge violata, sebbene tali precisazioni fossero ineludibili, atteso che la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi non costituisce un’unica misura repressiva ma essa è prevista e diversamente regolata dagli art. 31, 33 e 34 DPR 380/01.
Anche tale motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la descrizione delle caratteristiche delle opere abusive, recante in sé l'accertamento del carattere illecito dell’intervento, costituisce presupposto necessario e al contempo sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria ai sensi del T.U, edizia ( cfr . T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03 agosto 2016, n. 4017). Nella specie, l’ingiunzione di demolizione contenuta nell’ordine di ripristino è sufficientemente motivata per effetto del riferimento alla realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire ex art. 20 DPR 380/2001, con applicazione del richiamato art. 31 del medesimo DPR, nonché, in ragione della specificazione della realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.
4.4 Con il quarto mezzo il ricorrente deduce essenzialmente l’illogicità manifesta e la contraddittorietà dell’atto gravato con il certificato di idoneità dell’immobile per l’esercizio dell’attività di meccanico, conseguito allorquando i manufatti abusivi erano già stati realizzati, essendo rimasto immutato lo stato dei luoghi quantomeno a far data dal 2002, allorquando il ricorrente ha destinato il locale de quo ad officina meccanica. Ciò risulterebbe attestato dal confronto tra l’attuale stato dei luoghi e quello risultante dalla planimetria allegata alla certificazione di idoneità dei locali all’epoca rilasciata dal Sindaco del Comune di Massa Lubrense prof. n. 3939 del 15 aprile 2002 (che, tuttavia, non è allegata in atti).
Inoltre, il decorso del tempo ed il rilascio da parte del Comune di certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di meccanico avrebbero ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento circa la legittimità dell’opera edilizia.
Le censure dedotte con il motivo all’esame sono infondate.
E invero, da un lato, come rilevato al punto sub 4.2, alcuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine alla identità tra i manufatti oggetto di ordinanza e quelli per i quali è stata avanzata istanza di regolarizzazione, mancando idonee allegazioni a supporto di quanto resta solo genericamente asserito.
Dall’altro, in ogni caso non sussiste la riferita contraddittorietà, posto che, in disparate la rilevata assenza di documentazione a comprova di quanto solo asserito nelle premesse del ragionamento difensivo, la difformità dei manufatti rispetto a quelli di cui alla istanza di condono è emersa solo successivamente, per cui del tutto ragionevolmente l’amministrazione ha adottato i doverosi atti conseguenziali.
4.5 Con il quinto e sesto motivo, il ricorrente deduce l’inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’art. 31 comma 4 bis TU Edilizia, in quanto la violazione si è concretizzata prima della entrata in vigore della norma, violandosi il precetto per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; inoltre, l’ordinanza, nel prevedere la sanzione per il caso di inottemperanza, non conterrebbe alcun concreto riferimento allo stato dei luoghi e, segnatamente, all’area di sedime che sarà acquisita in tal caso, né tantomeno motiva circa la necessità e/o utilità dell’acquisizione di aree ulteriori.
Le censure in esame (motivi sub 5 e 6) sono nel complesso inammissibili atteso che, in parte qua, riguardano statuizioni prive di efficacia lesiva, meramente preordinate all’eventuale esercizio in futuro di un potere che, allo stato, non risulta ancora esercitato, essendo evidentemente subordinato all’eventuale accertamento dell’inadempimento all’ordine di ripristino.
5. In conclusione il ricorso è respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione comunale che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.