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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 196/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza ex art. 21 c.p.c.; rilevato che, dal contratto di locazione e dalla fattura prodotti in atti, il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; osservato che vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tenuto conto del costante mancato rispetto dei termini di pagamento dimostrato dalla parte debitrice, evincibile anche da documentazione dalla stessa sottoscritta, sussistendo dunque i presupposti per ingiungerne il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE al (C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al P.IVA_2 ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 182.485,59;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta, nonché in
€.406,50 per spese, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Biella, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza ex art. 21 c.p.c.; rilevato che, dal contratto di locazione e dalla fattura prodotti in atti, il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; osservato che vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tenuto conto del costante mancato rispetto dei termini di pagamento dimostrato dalla parte debitrice, evincibile anche da documentazione dalla stessa sottoscritta, sussistendo dunque i presupposti per ingiungerne il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE al (C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al P.IVA_2 ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 182.485,59;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta, nonché in
€.406,50 per spese, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Biella, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo