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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5546/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 30.10.2024
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. LEONARDO COCCO (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, alla via Tanucci n. 97;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore per quiescenza di quello inizialmente costituito, dagli avv.ti MARCO ALOIS (c.f. ) e STEFANO VANORIO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali aziendale in C.F._3
Caserta, alla Via Unità Italiana n. 28;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.12.2019 (lunedì), la società Parte_1 cessionaria dei crediti per cui è causa dal Parte_2
(quest'ultimo d'ora innanzi indicato solo come “Centro”), ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1322/2019, pubblicata il 6.5.2019, con la quale il Tribunale di Santa Vetere CP_2
aveva revocato il decreto n. 1919/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 15.10.2014 e notificato il 2.12.2014, con il quale era stato ingiunto all' (d'ora Controparte_1
Cont innanzi solo ) il pagamento dell'importo di € 28.342,40, a titolo di remunerazione delle prestazioni eseguite dal Centro di cui alla fattura n. 3219 del 7.11.2009, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo e spese del procedimento.
In particolare, il Tribunale, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sul Cont presupposto che il giudizio verteva unicamente sul quantum creditorio, non avendo l' contestato l'esistenza del rapporto con il Centro, né l'effettiva erogazione delle prestazioni, riteneva fondata l'opposizione, rilevando che l'azienda debitrice aveva provato di aver già pagato la fattura posta a base del ricorso monitorio, depositando a tal fine, unitamente al proprio atto di citazione in opposizione, i mandati di pagamento n. 8373/2011 e n. 19332/2013, da cui emergeva la corresponsione, in favore del , della somma ingiunta, decurtata, tuttavia, degli sconti di cui di Pt_3 cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/06. Sotto tale ultimo aspetto, pronunciandosi sull'eccezione della società cessionaria opposta in ordine all'inapplicabilità dei menzionati sconti, il Tribunale Cont dichiarava che essi erano stati legittimamente applicati dall' in quanto le prestazioni oggetto del giudizio di opposizione erano state (pacificamente) rese nel 2009 e, pertanto, rientravano nell'ambito di operatività della menzionata legge. Ritenendo, quindi, corretto il pagamento eseguito Cont dall' ed applicabile lo sconto da essa invocato, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la società , lamentando, con il primo Pt_1
motivo, che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere opponibile all'appellante (cessionaria)
i pagamenti effettuati dalla debitrice ceduta ( al Centro cedente in epoca successiva alla CP_3 notifica dell'atto di cessione, eseguita in data 13.5.2010; con il secondo motivo, ribadiva l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto applicabili al caso di specie gli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/06, invocando, quindi, il suo diritto ad ottenere l'integrale pagamento di cui alle fatture azionate;
con il terzo motivo sollevava, poi, un'eccezione di giudicato esterno, affermando che sulla questione dell'inapplicabilità degli sconti vi era già stato un precedente decreto ingiuntivo non opposto;
infine, con il quarto motivo, criticava la decisione per non aver
2 applicato gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, riproponendo la relativa domanda in caso di accoglimento dell'appello. Cont L' si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 8.9.2020, contestando genericamente l'atto di appello e le argomentazioni ivi formulate, insistendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 30.10.2024, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, la si duole dell'erroneità della decisione gravata per Parte_1
Cont avere considerato che il pagamento effettuato dall' al Centro cedente dopo la notifica della cessione avesse efficacia estintiva dell'obbligazione, evidenziando che l'eccezione era stata formulata sin dalla propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e provata dalla documentazione allegata al monitorio, da cui emergeva chiaramente che in data 13.5.2010 era stato
Cont notificato all' l'atto di cessione datato 12.5.2010, con il quale il Centro aveva ceduto Cont all'odierna appellante (cessionaria) i crediti maturati nei confronti dell' indicati nelle fatture puntualmente riportate nell'atto, tra cui quelli in esame. La notifica della cessione in data antecedente ai pagamenti (avvenuti con i mandati di pagamento n. 8373/2011 del 7.7.2011 e n. Cont 19332/2013 del 23.11.2013, depositati nel giudizio di opposizione dalla stessa comportava, quindi, ad avviso dell'appellante, l'inefficacia e l'inopponibilità dei pagamenti stessi alla cessionaria.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, va rilevato, in conformità all'orientamento consolidato in giurisprudenza, che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, ossia l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c. La notificazione della cessione, invero, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. ex multis Cass., n. 15364/2011; Cass.,
n. 23463/2009; Cass., n. 1312/2005). Si è, altresì, precisato che, dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti dal cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento
3 dal debitore ceduto, il quale a sua volta può, tuttavia, liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha avuto comunque conoscenza della cessione.
Ciò posto, osserva il collegio che, nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti - in quanto
Cont non contestato dall' nel primo grado, né nell'odierno grado di giudizio, e comunque documentalmente provato - che in data 13.5.2010, a mezzo dell'ufficiale giudiziario del Tribunale Cont di S. Maria Capua Vetere, all' (debitrice ceduta) è stato notificato l'atto di cessione del credito riportato nella fattura n. 3219 del 7.11.2009, stipulato in data 12.5.2010 tra il Centro creditore e la cessionaria anche documentalmente provato (cfr. mandati di pagamento depositati Controparte_4
Cont dalla stessa che, in epoca successiva alla notifica, il debitore ha versato al cedente l'importo di cui alla fattura in contestazione, deliberando successivamente di decurtare da esso gli sconti tariffari ritenuti applicabiti.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, si deve rilevare che il pagamento nei confronti del creditore cedente, avvenuto dopo la notifica della cessione del credito, non ha liberato il debitore ceduto che è tenuto, quindi, a corrispondere all'odierna appellante - unica titolare del credito, in quanto cessionaria dello stesso - quanto dovuto in relazione alla fattura in contestazione per le prestazioni rese dal Centro nel mese di ottobre 2009, salvo, poi, ripetere quanto eventualmente erroneamente pagato direttamente alla cedente dopo la notifica della cessione.
L'accoglimento di tale motivo di appello implica, a questo punto, la necessità di esaminare il secondo motivo di impugnazione, al fine di determinare se la cessionaria abbia diritto al pagamento dell'intero importo riportato nella fattura (così come richiesto nel ricorso monitorio e all'atto della costituzione in primo grado) ovvero se essa abbia diritto al pagamento del minor importo risultante dall'applicazioni dello sconto di cui all'art. 1, comma 796 lett. o), l. 296/2006, così come eccepito Cont in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dall' e già statuito dal Tribunale.
Con il secondo motivo, infatti, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per aver erroneamente riconosciuto la non debenza dell'importo di € 3.761,55, pari allo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) applicato Cont dall' sulla fattura n. 3219 del 7.11.2009 emessa dal Centro, giusta Determina Dirigenziale n. Cont 4000 del 12.7.2010, allegata dall' all'atto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero,
l'appellante, nella prima parte del motivo, ha rilevato l'illogicità della sentenza per aver riconosciuto l'operatività di tali sconti nonostante l'azienda, in modo contraddittorio, abbia prima riconosciuto l'intera debenza della somma (avendo effettivamente pagato al centro € 28.342,40, come da mandati di pagamento dalla stessa depositati) e, poi, determinato l'applicazione su tale somma dello sconto di € 3.761,55. Nella seconda parte del motivo di impugnazione, la cessionaria ha dedotto che, comunque, la menzionata norma sugli sconti non sarebbe applicabile al caso di
4 specie, in virtù del carattere transitorio della stessa, che, secondo quanto affermato dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 439/2017, non può superare il termine del 31 dicembre 2008.
Il motivo è infondato e va rigettato, pur con le necessarie integrazioni alla sintetica argomentazione contenuta sul punto nella sentenza gravata.
E' pacifico tra le parti che le prestazioni sanitarie di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio sono state erogate dal Centro nel corso dell'anno 2009; esse, quindi, erano certamente soggette allo «sconto» sui corrispettivi imposto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge
296/2006, imposto dalla legge, a tutela delle esigenze di salvaguardia della spesa pubblica, ai titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie remunerate a carico del per il triennio 2007-2009 (secondo quanto, Parte_4
poi, condivisibilmente chiarito da Cass. 10582/2018 e 27007/2021) e, quindi, sulla base di tale ratio, applicabile indipendentemente dall'eventuale iniziale (erronea) erogazione del corrispettivo nella sua interezza.
Nella sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del
S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente
a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha avuto modo di osservare che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2009. In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr.
Cass. 10582/2018).
5 Orbene, nel caso in esame, le prestazioni contestate sono state effettuate nel triennio suddetto e, quindi, rientrano certamente nella previsione de qua. Né a diversa soluzione può condurre il terzo motivo di appello.
Con esso l'appellante ha riproposto l'eccezione (già sollevata in primo grado) di giudicato esterno formatosi tra le parti in relazione al D.I. n. 1375/2010, il quale sarebbe stato emesso per il pagamento delle prestazioni rese nel mese di novembre 2009, di cui alla fattura n. 3537 del
4.12.2009 per l'importo € 13.997,84 - crediti parimenti ceduti in suo favore - e rispetto al quale Cont l' non aveva proposto nessuna opposizione per far valere l'applicabilità dello sconto. In particolare, l'appellante ha rilevato che, atteso il passaggio in giudicato del suddetto decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale ed il medesimo esercizio (anno
Cont 2009), sono improponibili da parte dell' le eccezioni volte a far valere in questa sede gli sconti tariffari, definitivamente accertati come non applicabili nel corso del precedente giudizio invocato.
Il motivo non è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che l'appellante non ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo menzionato nel motivo in esame, corredato da idonea certificazione attestante la sua mancata opposizione, impedendo in tal modo alla Corte di verificare e valutare quanto asserito.
In ogni caso, non può non rilevarsi come il decreto ingiuntivo sia un provvedimento monitorio emesso sulla base di una valutazione sommaria della pretesa azionata, nel quale il contraddittorio è differito all'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena. Orbene, posto che, seppure afferenti al medesimo rapporto contrattuale e al medesimo esercizio, le obbligazioni azionate in ciascuno dei due procedimenti monitori (relativi l'uno alle prestazioni rese dal centro nel mese di ottobre 2009 e l'altro a quelle rese nel mese di novembre 2009) sono distinte e scaturenti da diverse controprestazioni, tanto che la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante appare del tutto inconferente, questa Corte nutre perplessità sulla possibilità di attribuire valore di giudicato a fatti estintivi o impeditivi che avrebbero dovuto essere fatti valere in via di eccezione dal debitore nel giudizio di opposizione, per il solo fatto che tale giudizio non sia stato proposto o che il giudice del monitorio, pronunciando sulla domanda così come prospettata, abbia riconosciuto l'intero credito azionato, peraltro, relativo a prestazioni distinte e autonome rispetto a quelle in esame.
Dall'applicazione dello sconto anzidetto, consegue che dall'importo richiesto con il ricorso monitorio di € 28.342,40 - quale saldo della fattura n. 3219/2009 del 7.11.2009 - deve essere Cont decurtato il suddetto sconto tariffario, così come calcolato dall' con la Determinazione Cont dirigenziale n. 4000 del 17.7.2012 (cfr. produzione primo grado , pari alla somma di €
3.761,55.
6 La , pertanto, quale cessionaria dei crediti di cui alla fattura n. 3219/2009 del 7.11.2009, ha Pt_1 diritto di percepire il minor importo di € 24.580,85 (pari ad € 28.342,40 - € 3.761,55).
Va, infine, accolto il quarto motivo di appello, con il quale la ha insistito per l'applicazione Pt_1
degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, attesa la natura di transazione commerciale come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo.
La Corte rileva che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal , a Parte_4
titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è, infatti, ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr. tra le tante, App. Napoli sentenza n. 435/2020). La soluzione accolta da questa
Corte ha, poi, trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018,
17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
La fattispecie in esame, essendo relativa a prestazioni erogate nel mese di ottobre 2009, resta soggetta all'applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2002, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, per cui questa Corte ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento consolidatosi. Cont Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, l' va condannata anche al pagamento, sull'importo dedotto in fattura decurtato dello sconto ex art. 1, comma 796, lett. o), della legge
296/2006, pari ad € 24.580,85, degli interessi di mora dalla scadenza della fattura al soddisfo, come disposto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002.
Cont In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' va, quindi, condannata a pagare, in favore della la somma di € 24.580,85, oltre interessi al tasso Parte_1
ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
7 Le spese di lite relative alla fase monitoria e al doppio grado di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda originaria, del parziale accoglimento dell'opposizione Cont dell' con riferimento allo sconto tariffario e del parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per 1/3; i restanti 2/3 seguono, invece, la soccombenza, con condanna dell' Pt_5
al pagamento, in favore della dell'importo liquidato in dispositivo, sulla base
[...] Parte_1
dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, avv. Leonardo
Cocco, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1322/2019, pubblicata in data 6.5.2019, nei confronti dell' , in parziale accoglimento dell'appello e in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare, in favore della la Controparte_1 Parte_1 somma di € 24.580,85, oltre interessi commerciali dalla scadenza del pagamento della fattura al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite tra la e l' , Parte_1 Controparte_1 che condanna al pagamento dei residui 2/3 in favore dell'appellante, liquidate, per la fase monitoria in € 457,00 per compensi professionali, per il primo grado di giudizio, in € 1.694,00 per compensi professionali, e, per il presente grado di giudizio, in € 437,00 per spese ed € 1.322,70 per compensi professionali, oltre per tutti i gradi rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, avv. Leonardo Cocco, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5546/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 30.10.2024
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. LEONARDO COCCO (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, alla via Tanucci n. 97;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore per quiescenza di quello inizialmente costituito, dagli avv.ti MARCO ALOIS (c.f. ) e STEFANO VANORIO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali aziendale in C.F._3
Caserta, alla Via Unità Italiana n. 28;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.12.2019 (lunedì), la società Parte_1 cessionaria dei crediti per cui è causa dal Parte_2
(quest'ultimo d'ora innanzi indicato solo come “Centro”), ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1322/2019, pubblicata il 6.5.2019, con la quale il Tribunale di Santa Vetere CP_2
aveva revocato il decreto n. 1919/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 15.10.2014 e notificato il 2.12.2014, con il quale era stato ingiunto all' (d'ora Controparte_1
Cont innanzi solo ) il pagamento dell'importo di € 28.342,40, a titolo di remunerazione delle prestazioni eseguite dal Centro di cui alla fattura n. 3219 del 7.11.2009, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo e spese del procedimento.
In particolare, il Tribunale, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sul Cont presupposto che il giudizio verteva unicamente sul quantum creditorio, non avendo l' contestato l'esistenza del rapporto con il Centro, né l'effettiva erogazione delle prestazioni, riteneva fondata l'opposizione, rilevando che l'azienda debitrice aveva provato di aver già pagato la fattura posta a base del ricorso monitorio, depositando a tal fine, unitamente al proprio atto di citazione in opposizione, i mandati di pagamento n. 8373/2011 e n. 19332/2013, da cui emergeva la corresponsione, in favore del , della somma ingiunta, decurtata, tuttavia, degli sconti di cui di Pt_3 cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/06. Sotto tale ultimo aspetto, pronunciandosi sull'eccezione della società cessionaria opposta in ordine all'inapplicabilità dei menzionati sconti, il Tribunale Cont dichiarava che essi erano stati legittimamente applicati dall' in quanto le prestazioni oggetto del giudizio di opposizione erano state (pacificamente) rese nel 2009 e, pertanto, rientravano nell'ambito di operatività della menzionata legge. Ritenendo, quindi, corretto il pagamento eseguito Cont dall' ed applicabile lo sconto da essa invocato, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la società , lamentando, con il primo Pt_1
motivo, che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere opponibile all'appellante (cessionaria)
i pagamenti effettuati dalla debitrice ceduta ( al Centro cedente in epoca successiva alla CP_3 notifica dell'atto di cessione, eseguita in data 13.5.2010; con il secondo motivo, ribadiva l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto applicabili al caso di specie gli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/06, invocando, quindi, il suo diritto ad ottenere l'integrale pagamento di cui alle fatture azionate;
con il terzo motivo sollevava, poi, un'eccezione di giudicato esterno, affermando che sulla questione dell'inapplicabilità degli sconti vi era già stato un precedente decreto ingiuntivo non opposto;
infine, con il quarto motivo, criticava la decisione per non aver
2 applicato gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, riproponendo la relativa domanda in caso di accoglimento dell'appello. Cont L' si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 8.9.2020, contestando genericamente l'atto di appello e le argomentazioni ivi formulate, insistendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 30.10.2024, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, la si duole dell'erroneità della decisione gravata per Parte_1
Cont avere considerato che il pagamento effettuato dall' al Centro cedente dopo la notifica della cessione avesse efficacia estintiva dell'obbligazione, evidenziando che l'eccezione era stata formulata sin dalla propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e provata dalla documentazione allegata al monitorio, da cui emergeva chiaramente che in data 13.5.2010 era stato
Cont notificato all' l'atto di cessione datato 12.5.2010, con il quale il Centro aveva ceduto Cont all'odierna appellante (cessionaria) i crediti maturati nei confronti dell' indicati nelle fatture puntualmente riportate nell'atto, tra cui quelli in esame. La notifica della cessione in data antecedente ai pagamenti (avvenuti con i mandati di pagamento n. 8373/2011 del 7.7.2011 e n. Cont 19332/2013 del 23.11.2013, depositati nel giudizio di opposizione dalla stessa comportava, quindi, ad avviso dell'appellante, l'inefficacia e l'inopponibilità dei pagamenti stessi alla cessionaria.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, va rilevato, in conformità all'orientamento consolidato in giurisprudenza, che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, ossia l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c. La notificazione della cessione, invero, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. ex multis Cass., n. 15364/2011; Cass.,
n. 23463/2009; Cass., n. 1312/2005). Si è, altresì, precisato che, dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti dal cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento
3 dal debitore ceduto, il quale a sua volta può, tuttavia, liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha avuto comunque conoscenza della cessione.
Ciò posto, osserva il collegio che, nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti - in quanto
Cont non contestato dall' nel primo grado, né nell'odierno grado di giudizio, e comunque documentalmente provato - che in data 13.5.2010, a mezzo dell'ufficiale giudiziario del Tribunale Cont di S. Maria Capua Vetere, all' (debitrice ceduta) è stato notificato l'atto di cessione del credito riportato nella fattura n. 3219 del 7.11.2009, stipulato in data 12.5.2010 tra il Centro creditore e la cessionaria anche documentalmente provato (cfr. mandati di pagamento depositati Controparte_4
Cont dalla stessa che, in epoca successiva alla notifica, il debitore ha versato al cedente l'importo di cui alla fattura in contestazione, deliberando successivamente di decurtare da esso gli sconti tariffari ritenuti applicabiti.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, si deve rilevare che il pagamento nei confronti del creditore cedente, avvenuto dopo la notifica della cessione del credito, non ha liberato il debitore ceduto che è tenuto, quindi, a corrispondere all'odierna appellante - unica titolare del credito, in quanto cessionaria dello stesso - quanto dovuto in relazione alla fattura in contestazione per le prestazioni rese dal Centro nel mese di ottobre 2009, salvo, poi, ripetere quanto eventualmente erroneamente pagato direttamente alla cedente dopo la notifica della cessione.
L'accoglimento di tale motivo di appello implica, a questo punto, la necessità di esaminare il secondo motivo di impugnazione, al fine di determinare se la cessionaria abbia diritto al pagamento dell'intero importo riportato nella fattura (così come richiesto nel ricorso monitorio e all'atto della costituzione in primo grado) ovvero se essa abbia diritto al pagamento del minor importo risultante dall'applicazioni dello sconto di cui all'art. 1, comma 796 lett. o), l. 296/2006, così come eccepito Cont in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dall' e già statuito dal Tribunale.
Con il secondo motivo, infatti, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per aver erroneamente riconosciuto la non debenza dell'importo di € 3.761,55, pari allo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) applicato Cont dall' sulla fattura n. 3219 del 7.11.2009 emessa dal Centro, giusta Determina Dirigenziale n. Cont 4000 del 12.7.2010, allegata dall' all'atto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero,
l'appellante, nella prima parte del motivo, ha rilevato l'illogicità della sentenza per aver riconosciuto l'operatività di tali sconti nonostante l'azienda, in modo contraddittorio, abbia prima riconosciuto l'intera debenza della somma (avendo effettivamente pagato al centro € 28.342,40, come da mandati di pagamento dalla stessa depositati) e, poi, determinato l'applicazione su tale somma dello sconto di € 3.761,55. Nella seconda parte del motivo di impugnazione, la cessionaria ha dedotto che, comunque, la menzionata norma sugli sconti non sarebbe applicabile al caso di
4 specie, in virtù del carattere transitorio della stessa, che, secondo quanto affermato dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 439/2017, non può superare il termine del 31 dicembre 2008.
Il motivo è infondato e va rigettato, pur con le necessarie integrazioni alla sintetica argomentazione contenuta sul punto nella sentenza gravata.
E' pacifico tra le parti che le prestazioni sanitarie di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio sono state erogate dal Centro nel corso dell'anno 2009; esse, quindi, erano certamente soggette allo «sconto» sui corrispettivi imposto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge
296/2006, imposto dalla legge, a tutela delle esigenze di salvaguardia della spesa pubblica, ai titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie remunerate a carico del per il triennio 2007-2009 (secondo quanto, Parte_4
poi, condivisibilmente chiarito da Cass. 10582/2018 e 27007/2021) e, quindi, sulla base di tale ratio, applicabile indipendentemente dall'eventuale iniziale (erronea) erogazione del corrispettivo nella sua interezza.
Nella sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del
S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente
a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha avuto modo di osservare che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2009. In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr.
Cass. 10582/2018).
5 Orbene, nel caso in esame, le prestazioni contestate sono state effettuate nel triennio suddetto e, quindi, rientrano certamente nella previsione de qua. Né a diversa soluzione può condurre il terzo motivo di appello.
Con esso l'appellante ha riproposto l'eccezione (già sollevata in primo grado) di giudicato esterno formatosi tra le parti in relazione al D.I. n. 1375/2010, il quale sarebbe stato emesso per il pagamento delle prestazioni rese nel mese di novembre 2009, di cui alla fattura n. 3537 del
4.12.2009 per l'importo € 13.997,84 - crediti parimenti ceduti in suo favore - e rispetto al quale Cont l' non aveva proposto nessuna opposizione per far valere l'applicabilità dello sconto. In particolare, l'appellante ha rilevato che, atteso il passaggio in giudicato del suddetto decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale ed il medesimo esercizio (anno
Cont 2009), sono improponibili da parte dell' le eccezioni volte a far valere in questa sede gli sconti tariffari, definitivamente accertati come non applicabili nel corso del precedente giudizio invocato.
Il motivo non è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che l'appellante non ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo menzionato nel motivo in esame, corredato da idonea certificazione attestante la sua mancata opposizione, impedendo in tal modo alla Corte di verificare e valutare quanto asserito.
In ogni caso, non può non rilevarsi come il decreto ingiuntivo sia un provvedimento monitorio emesso sulla base di una valutazione sommaria della pretesa azionata, nel quale il contraddittorio è differito all'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena. Orbene, posto che, seppure afferenti al medesimo rapporto contrattuale e al medesimo esercizio, le obbligazioni azionate in ciascuno dei due procedimenti monitori (relativi l'uno alle prestazioni rese dal centro nel mese di ottobre 2009 e l'altro a quelle rese nel mese di novembre 2009) sono distinte e scaturenti da diverse controprestazioni, tanto che la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante appare del tutto inconferente, questa Corte nutre perplessità sulla possibilità di attribuire valore di giudicato a fatti estintivi o impeditivi che avrebbero dovuto essere fatti valere in via di eccezione dal debitore nel giudizio di opposizione, per il solo fatto che tale giudizio non sia stato proposto o che il giudice del monitorio, pronunciando sulla domanda così come prospettata, abbia riconosciuto l'intero credito azionato, peraltro, relativo a prestazioni distinte e autonome rispetto a quelle in esame.
Dall'applicazione dello sconto anzidetto, consegue che dall'importo richiesto con il ricorso monitorio di € 28.342,40 - quale saldo della fattura n. 3219/2009 del 7.11.2009 - deve essere Cont decurtato il suddetto sconto tariffario, così come calcolato dall' con la Determinazione Cont dirigenziale n. 4000 del 17.7.2012 (cfr. produzione primo grado , pari alla somma di €
3.761,55.
6 La , pertanto, quale cessionaria dei crediti di cui alla fattura n. 3219/2009 del 7.11.2009, ha Pt_1 diritto di percepire il minor importo di € 24.580,85 (pari ad € 28.342,40 - € 3.761,55).
Va, infine, accolto il quarto motivo di appello, con il quale la ha insistito per l'applicazione Pt_1
degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, attesa la natura di transazione commerciale come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo.
La Corte rileva che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal , a Parte_4
titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è, infatti, ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr. tra le tante, App. Napoli sentenza n. 435/2020). La soluzione accolta da questa
Corte ha, poi, trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018,
17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
La fattispecie in esame, essendo relativa a prestazioni erogate nel mese di ottobre 2009, resta soggetta all'applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2002, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, per cui questa Corte ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento consolidatosi. Cont Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, l' va condannata anche al pagamento, sull'importo dedotto in fattura decurtato dello sconto ex art. 1, comma 796, lett. o), della legge
296/2006, pari ad € 24.580,85, degli interessi di mora dalla scadenza della fattura al soddisfo, come disposto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002.
Cont In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' va, quindi, condannata a pagare, in favore della la somma di € 24.580,85, oltre interessi al tasso Parte_1
ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
7 Le spese di lite relative alla fase monitoria e al doppio grado di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda originaria, del parziale accoglimento dell'opposizione Cont dell' con riferimento allo sconto tariffario e del parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per 1/3; i restanti 2/3 seguono, invece, la soccombenza, con condanna dell' Pt_5
al pagamento, in favore della dell'importo liquidato in dispositivo, sulla base
[...] Parte_1
dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, avv. Leonardo
Cocco, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1322/2019, pubblicata in data 6.5.2019, nei confronti dell' , in parziale accoglimento dell'appello e in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare, in favore della la Controparte_1 Parte_1 somma di € 24.580,85, oltre interessi commerciali dalla scadenza del pagamento della fattura al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite tra la e l' , Parte_1 Controparte_1 che condanna al pagamento dei residui 2/3 in favore dell'appellante, liquidate, per la fase monitoria in € 457,00 per compensi professionali, per il primo grado di giudizio, in € 1.694,00 per compensi professionali, e, per il presente grado di giudizio, in € 437,00 per spese ed € 1.322,70 per compensi professionali, oltre per tutti i gradi rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, avv. Leonardo Cocco, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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