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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4010/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1 GIORGIO DANILO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ABBATE GASPARE
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c di e , con il Controparte_1 Controparte_2 quale in data 3.11.2021 si intimava a il rilascio dell'immobile aggiudicato Parte_1 nell'ambito del procedimento esecutivo n. 128/2009 R.G.E.
Citazione in opposizione notificata il 22.11.2021
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia L'On.le Tribunale adìto, contrariis, adversis, rejectis, disporre con decreto inaudita altera parte la immediata sospensione dell'attività di rilascio e dell'efficacia esecutiva del precetto come notificato in data 3.11.2021- Accertare e dichiarare che gli istanti-convenuti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto dichiarare privo di giuridici effetti il precetto notificato in danno all'attore con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Salvis juribus.”
Per parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare la
pagina 1 di 4 domanda attrice per la sua totale infondatezza, per le motivazioni tutte di cui in premessa;
- condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi difensivi. Salvo ogni Parte_1 altro diritto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di precetto oggi opposto, notificato in data 3.11.2021, e Controparte_1 Controparte_2 avevano dedotto che unitamente ad , erano rimasti inadempienti Parte_1 Controparte_3 in ordine all'obbligo di rilascio degli immobili siti in Cava D'Aliga nella via Valvo n.17, censiti in catasto al foglio 133, part.930, cat. A/3, sub.2 e foglio 133, part.930, CAT. C/6 sub.1, dei quali P_ e erano divenuti proprietari in virtù di decreto di trasferimento, rep. 40007/2019, emesso in P_ data 10.4.2019 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Ragusa ex Modica nell'ambito della Con procedura esecutiva n.128/09 R.G. Imm. e notificato in data 20.7.2021; avevano altresì dedotto che, con il suddetto decreto di trasferimento, il G.E. aveva ingiunto agli esecutati il rilascio delle predette unità immobiliari nella piena disponibilità degli aggiudicatari. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 22.11.2021, - Parte_1 rilevando che era stato sottoscritto in data 8.10.2021 verbale negativo di rilascio immobile e lamentando l'impossibilità di liberare l'immobile in ragione delle proprie (oltre che della di lui coniuge) precarie condizioni economiche e mediche - deduceva che gli opposti non potevano procedere esecutivamente per “invalidità temporanea del titolo per intervenuta sospensione ex .. decreto legge n.183 del 2020 e l'art.40-quater del decreto legge n.41 del 2021”; chiedeva, dunque, dichiararsi privo di effetti giuridici il precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 P_
, i quali precisavano di avere ottenuto il decreto di trasferimento dell'immobile in scrutinio già
[...] in data 10.4.2019 nonché di avere provveduto, in data 20.7.2021, alla notifica dello stesso (dotato di formula esecutiva) e, successivamente, in data 3.11.2021, alla notifica dell'atto di precetto volto al rilascio dell'immobile, stante il mancato sgombero di quest'ultimo nonostante il decorso di oltre due anni dal decreto di trasferimento. Pertanto gli opposti contestavano le avverse deduzioni, eccependo l'inapplicabilità al caso di specie della normativa emergenziale evocata da controparte, siccome riferentesi a provvedimenti di rilascio, conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento, adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020 (per i quali la sospensione della relativa esecuzione è stata prorogata sino al 30.9.2021) nonché ai provvedimenti di rilascio adottati nel periodo 1 ottobre 2020-30 giugno 2021 (per i quali la sospensione dell'esecuzione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021). Indi, chiedevano in via preliminare il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione per difetto dei presupposti di legge e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata. Con provvedimento del 2.4.2022, il Giudice - ritenuto che il provvedimento di rilascio era stato adottato dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.4.2019 unitamente al decreto di trasferimento dell'immobile e che nella fattispecie (immobile abitato dal debitore esecutato), ove il precetto opposto era stato notificato il 3.11.2021, la sospensione dell'esecuzione era da intendersi valida sino a giugno 2021 in ossequio all'art.40 quater d.l. n.41/2021 convertito in legge n.69/2021 – rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza in data 16.4.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica Così tratteggiate le reciproche posizioni delle parti, giova procedere ad una breve schematica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Su un piano generale, l'art. 83 del d.l. n.18/2020, per quanto attiene alla fase iniziale dell'emergenza pandemica, ha previsto che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per pagina 2 di 4 la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (..)”. Successivamente, l'art.54-ter del d.l. 18/2020 - contemplando, rispetto alle disposizioni di cui all'art.83 testé menzionato, una sospensione generalizzata delle attività delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore - ha stabilito che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”. L'efficacia della disposizione – il cui contenuto è rimasto immutato – è stata prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2020, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e quindi fino al 30 giugno 2021, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020. Accanto a tali disposizioni, sono stati emanati altri provvedimenti di sospensione di alcune procedure esecutive: in particolare, l'art.103, comma 6, dello stesso d.l. n. 18 del 2020, ha originariamente previsto che “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”; l'art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, rubricato
“Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”, secondo il quale “Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. Si rammentino, infine, la novella di cui all'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito
- secondo cui “la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, è prorogata sino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze nonché a quelli conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, cod. proc. civ., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari” - e, infine, l'art. 40-quater del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito nella legge n. 69 del 2021, secondo il quale “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021”.
Tanto premesso, è circostanza incontestata tra le parti che l'immobile di che trattasi costituisca l'abitazione principale del debitore, laddove con tale espressione deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Ciò posto, considerato che nella fattispecie in esame il provvedimento di rilascio dell'immobile è stato adottato dal G.E. in data 10.4.2019, unitamente al decreto di trasferimento dell'immobile, e che, inoltre, il precetto opposto è stato notificato in data 3.11.2021, in applicazione della normativa emergenziale summenzionata, l'esecuzione ben poteva essere sospesa, ma sino al 30 giugno 2021.
pagina 3 di 4 Si rilevi, poi, ad abundantiam, che, a seguito della fine dell'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19, la normativa emanata per farvi fronte non è più in vigore. Alla luce di quanto esposto, dunque, l'opposizione di deve essere rigettata, con Parte_1 conseguente accertamento dell'esistenza del diritto in capo agli opposti e di P_ P_ procedere esecutivamente nei confronti del debitore esecutato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (escluse le fasi istruttorie e decisionali, in difetto di comparse conclusionali delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento, in favore di e delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4010/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1 GIORGIO DANILO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ABBATE GASPARE
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c di e , con il Controparte_1 Controparte_2 quale in data 3.11.2021 si intimava a il rilascio dell'immobile aggiudicato Parte_1 nell'ambito del procedimento esecutivo n. 128/2009 R.G.E.
Citazione in opposizione notificata il 22.11.2021
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia L'On.le Tribunale adìto, contrariis, adversis, rejectis, disporre con decreto inaudita altera parte la immediata sospensione dell'attività di rilascio e dell'efficacia esecutiva del precetto come notificato in data 3.11.2021- Accertare e dichiarare che gli istanti-convenuti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto dichiarare privo di giuridici effetti il precetto notificato in danno all'attore con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Salvis juribus.”
Per parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare la
pagina 1 di 4 domanda attrice per la sua totale infondatezza, per le motivazioni tutte di cui in premessa;
- condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi difensivi. Salvo ogni Parte_1 altro diritto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di precetto oggi opposto, notificato in data 3.11.2021, e Controparte_1 Controparte_2 avevano dedotto che unitamente ad , erano rimasti inadempienti Parte_1 Controparte_3 in ordine all'obbligo di rilascio degli immobili siti in Cava D'Aliga nella via Valvo n.17, censiti in catasto al foglio 133, part.930, cat. A/3, sub.2 e foglio 133, part.930, CAT. C/6 sub.1, dei quali P_ e erano divenuti proprietari in virtù di decreto di trasferimento, rep. 40007/2019, emesso in P_ data 10.4.2019 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Ragusa ex Modica nell'ambito della Con procedura esecutiva n.128/09 R.G. Imm. e notificato in data 20.7.2021; avevano altresì dedotto che, con il suddetto decreto di trasferimento, il G.E. aveva ingiunto agli esecutati il rilascio delle predette unità immobiliari nella piena disponibilità degli aggiudicatari. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 22.11.2021, - Parte_1 rilevando che era stato sottoscritto in data 8.10.2021 verbale negativo di rilascio immobile e lamentando l'impossibilità di liberare l'immobile in ragione delle proprie (oltre che della di lui coniuge) precarie condizioni economiche e mediche - deduceva che gli opposti non potevano procedere esecutivamente per “invalidità temporanea del titolo per intervenuta sospensione ex .. decreto legge n.183 del 2020 e l'art.40-quater del decreto legge n.41 del 2021”; chiedeva, dunque, dichiararsi privo di effetti giuridici il precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 P_
, i quali precisavano di avere ottenuto il decreto di trasferimento dell'immobile in scrutinio già
[...] in data 10.4.2019 nonché di avere provveduto, in data 20.7.2021, alla notifica dello stesso (dotato di formula esecutiva) e, successivamente, in data 3.11.2021, alla notifica dell'atto di precetto volto al rilascio dell'immobile, stante il mancato sgombero di quest'ultimo nonostante il decorso di oltre due anni dal decreto di trasferimento. Pertanto gli opposti contestavano le avverse deduzioni, eccependo l'inapplicabilità al caso di specie della normativa emergenziale evocata da controparte, siccome riferentesi a provvedimenti di rilascio, conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento, adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020 (per i quali la sospensione della relativa esecuzione è stata prorogata sino al 30.9.2021) nonché ai provvedimenti di rilascio adottati nel periodo 1 ottobre 2020-30 giugno 2021 (per i quali la sospensione dell'esecuzione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021). Indi, chiedevano in via preliminare il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione per difetto dei presupposti di legge e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata. Con provvedimento del 2.4.2022, il Giudice - ritenuto che il provvedimento di rilascio era stato adottato dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.4.2019 unitamente al decreto di trasferimento dell'immobile e che nella fattispecie (immobile abitato dal debitore esecutato), ove il precetto opposto era stato notificato il 3.11.2021, la sospensione dell'esecuzione era da intendersi valida sino a giugno 2021 in ossequio all'art.40 quater d.l. n.41/2021 convertito in legge n.69/2021 – rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza in data 16.4.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica Così tratteggiate le reciproche posizioni delle parti, giova procedere ad una breve schematica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Su un piano generale, l'art. 83 del d.l. n.18/2020, per quanto attiene alla fase iniziale dell'emergenza pandemica, ha previsto che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per pagina 2 di 4 la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (..)”. Successivamente, l'art.54-ter del d.l. 18/2020 - contemplando, rispetto alle disposizioni di cui all'art.83 testé menzionato, una sospensione generalizzata delle attività delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore - ha stabilito che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”. L'efficacia della disposizione – il cui contenuto è rimasto immutato – è stata prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2020, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e quindi fino al 30 giugno 2021, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020. Accanto a tali disposizioni, sono stati emanati altri provvedimenti di sospensione di alcune procedure esecutive: in particolare, l'art.103, comma 6, dello stesso d.l. n. 18 del 2020, ha originariamente previsto che “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”; l'art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, rubricato
“Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”, secondo il quale “Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. Si rammentino, infine, la novella di cui all'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito
- secondo cui “la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, è prorogata sino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze nonché a quelli conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, cod. proc. civ., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari” - e, infine, l'art. 40-quater del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito nella legge n. 69 del 2021, secondo il quale “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021”.
Tanto premesso, è circostanza incontestata tra le parti che l'immobile di che trattasi costituisca l'abitazione principale del debitore, laddove con tale espressione deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Ciò posto, considerato che nella fattispecie in esame il provvedimento di rilascio dell'immobile è stato adottato dal G.E. in data 10.4.2019, unitamente al decreto di trasferimento dell'immobile, e che, inoltre, il precetto opposto è stato notificato in data 3.11.2021, in applicazione della normativa emergenziale summenzionata, l'esecuzione ben poteva essere sospesa, ma sino al 30 giugno 2021.
pagina 3 di 4 Si rilevi, poi, ad abundantiam, che, a seguito della fine dell'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19, la normativa emanata per farvi fronte non è più in vigore. Alla luce di quanto esposto, dunque, l'opposizione di deve essere rigettata, con Parte_1 conseguente accertamento dell'esistenza del diritto in capo agli opposti e di P_ P_ procedere esecutivamente nei confronti del debitore esecutato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (escluse le fasi istruttorie e decisionali, in difetto di comparse conclusionali delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento, in favore di e delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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