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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16359/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 16359/2016 Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.3.2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Monterisi, presso il cui studio in Bari a P.zza Moro n.33 sono elettivamente domiciliati;
con posta - pec;
Email_1
- ATTORI-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (con sede in Bari alla Via Rodolfo Redi n.
5 - P. IV , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Olivieri (C.F. presso il cui studio in Bari a Viale Pio C.F._1
XII n.60 è elettivamente domiciliata con posta - pec Email_2
- CONVENUTO –
OGGETTO: Risarcimento danni da vacanza rovinata
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 17.10.2016, notificato il 24.10.2016, gli attori convenivano in giudizio la per sentire dichiarare l'inadempimento contrattuale e condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per vacanza rovinata. Esponevano gli attori: che avevano acquistato un pacchetto turistico dalla convenuta per mezzo della agenzia Last Minute Tour per l'organizzazione della loro vacanza in America dal 14.07.2015 al giorno 25.07.2015; che il viaggio avrebbe dovuto comprendere anche un minitour per i giorni 22 e 23 luglio 2015 (con partenza da New York e tappe a Philadelphia e Washington) con un auto van attrezzato per il trasporto dei disabili, necessario per le condizioni fisiche del dott. (tetraplegico – invalido al 100%); che era stato impossibile Parte_2 collocarlo sull'automezzo e conseguentemente partecipare al minitour essendosi verificato un guasto proprio al carrello elevatore dell'auto van;
che gli attori erano stati costretti a pernottare in alberghi di fortuna, sforniti dei mezzi necessari al soggiorno di con ulteriori esborsi non Parte_2
preventivati ed evidente disagio.
Concludevano chiedendo fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni avversa domanda eccezione e deduzione, A) Accertare l'inadempimento della
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; B) Condannare la CP_2 Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori e così quantificati:
[...]
euro 5.700,00 in favore del Sig. euro 5.700,00 in favore della Sig.ra Parte_2 Parte_1
Euro 3.700,00 in favore del Sig. euro 3.700,00 in favore della Sig.ra Parte_3 Parte_4
Euro 3.700,00 in favore della Sig.ra in subordine C) Nella denegata e non creduta Parte_5 ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non dovesse ritenere congrua la quantificazione del danno non patrimoniale operata, si chiede che Voglia condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
patrimoniale pari ad euro 700,00 per ciascuno degli attori a titolo di mancata fruizione dei servizi pagati e a liquidare il danno patrimoniale in via equitativa per lo meno in misura pari ad euro
3.000,00 per i Sig.ri e ed euro 2.000,00 per i Sig.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ovvero in quella somma ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale Parte_4 Parte_5 adito;
in ogni caso D) Concedere vittoria di spese diritti ed onorari all'Avv. Francesco Monterisi anticipatario”.
Con comparsa di risposta, datata 30.01.2017 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
contestando integralmente la domanda attrice per insussistenza della responsabilità,
[...]
contrattuale e/o extracontrattuale, chiedendone il rigetto. Eccepiva e deduceva : l'improcedibilità del giudizio per omessa notifica dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con la L.162/2014 per essere irrituale quella formulata da controparte;
di non essere imputabile alla convenuta l'impedimento determinato dal guasto tecnico all'elevatore dell'auto van prenotato per il trasporto da New York a Washington e Philadelphia in quanto non solo era stata richiesta la disponibilità di un mezzo in grado di supportare il passeggero disabile ma era pervenuta la garanzia del supporto dal responsabile del minitour “ ; di avere non appena avuta notizia del guasto al Controparte_3
carrello elevatore richiesto all' un mezzo sostitutivo ma non vi era disponibilità Controparte_3
e comunque i viaggi del minitour partivano in giorni prestabiliti come da depliant illustrativo;
di avere gli altri componenti ossia e la possibilità di salire a bordo Parte_4 Parte_3 Parte_5
del suddetto mezzo ed usufruire del servizio prenotato;
di avere provveduto a rimborsare a tutti i componenti del gruppo l'intero costo malgrado non ricorresse alcuna propria responsabilità; di risultare la prenotazione di una camera doppia per solo pernottamento per il giorno 22/07/2015 presso l'Hotel
“Park Central” di New York, ove gli attori soggiornavano già dal 17/07/2015 e avrebbero soggiornato al rientro dall'escursione; di essere stata effettuata la prenotazione proprio per garantire il pernottamento in caso di imprevisti e per il deposito dei bagagli;
di non essere quindi necessaria alcun'altra prenotazione;
di avere, malgrado tutto, rimborsato a tutte le parti il costo delle spese del taxi sostenute, nonchè del pernottamento del 22.07.2015 a New York;
di avere detratto dal saldo prezzo della vacanza e rimborsato il costo del taxi e quello dell' escursione ammontante a circa € 1.383,00. Concludeva chiedendo: il rigetto della domanda e di “accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, in ordine all'an ed al quantum, nonché apodittica e
non provata,previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata, e per l'effetto rigettarla;
condannare gli attori tutti, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria”
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; espletate le prove come ammesse;
istruita la causa da altro giudicante e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 19.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
Dalla prova testimoniale sono rimaste confermati i fatti esposti da parte attrice.
Preliminarmente, si ritiene di rilevare che la vacanza de quo risaliva al 2015 e, dunque, prima delle modifiche apportate nel 2018 al Codice del Turismo. All'epoca dei fatti, la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici ”tutto compreso” era regolata dagli artt. 32 ss. del d. lgs 79/2011.
Secondo tali disposizioni il convenuto avrebbe assunto o la veste di organizzatore ossia di chi vende pacchetti turistici, oltre che direttamente o tramite un venditore, o quella di intermediario-agenzia di viaggi, ritenendosi il contratto, dal quale emergesse tale qualifica nei documenti di viaggio, concluso da mandatario con poteri di rappresentanza (Cass.Civ., 8 ottobre 2009 n. 21388).
Purtroppo le parti hanno contravvenuto a quanto previsto nel codice del turismo secondo cui, esemplificamene, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi;
al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore e devono essere date le notizie concernenti il viaggio, i diritti del viaggiatore-consumatore; le brochure illustrative;
gli obblighi dell'agenzia. Dagli atti depositati nei rispettivi fascicoli non emerge l'adempimento a tali formalità contrattuali né è facile comprendere quali i pagamenti eseguiti in detrazione dall'agenzia. E' solo chiaro che l'intero viaggio aveva un costo di €.11.540,00 (all.to 2 fascicolo parte attrice).
Nessuna prova è stata data dei pagamenti eseguiti dagli attori se non scontrini poco leggibili e del rimborso, per i quali la società convenuta aveva proposto e quindi riconosciuto l'importo di €.2.033,00 da sottrarre dal saldo prezzo della vacanza, sia a titolo di spese sostenute in seguito alla perdita del minitour sia del servizio taxi utilizzato dagli attori.
Il contratto che si instaura tra l'Agente di Viaggio ed il cliente è un contratto di mandato, regolato dagli artt. 1703 e segg. c.c., e precisamente dal mandato “con rappresentanza” in quanto, agendo in nome e per conto del proprio cliente, gli atti giuridici producano effetti diretti nella sfera patrimoniale di questi, in qualità di mandante. In pratica, grazie allo strumento della rappresentanza, è come se il pacchetto o i servizi turistici venissero acquistati direttamente dal mandante/cliente ma per il tramite dell'Agente di Viaggio/mandatario.
In caso di inadempimento il Viaggiatore, in sede giudiziaria, può chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., ed il risarcimento del danno.
La Cassazione con la pronuncia n. 10651/2008, aveva stabilito che nel contratto di fornitura di pacchetto turistico <>, l'organizzatore del viaggio è tenuto a garantire al viaggiatore la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche promesse e che, quando tali attrattive non siano fruibili, per causa indipendente dalla sua volontà, questi è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. Sostanzialmente la convenuta avrebbe dovuto fornire un servizio sostitutivo.
Applicando detto principio è indubbio che gli attori vadano ristorati per il costo sopportato non avendo interrotto il viaggio per propria volontà o per incauta decisione ma per essere stata limitata parte del viaggio turistico;
ne consegue che si ritiene di riconoscere in favore degli attori il pagamento della somma di € 2.033,00 quale somma riconosciuta dalla convenuta e non rimborsata ma alcuna altra somma può essergli riconosciuta sia per non aver raggiunto una prova idonea sia per non avere promosso prima del giudizio procedimento di definizione alternativa ( mediazione o conciliazione dinanzi gli organismi deputati alla definizione alternativa). Appare sfornita la prova del pagamento di €.3700,00 o di €.5.700,00 a testa che si richiede dagli attori nell'atto introduttivo e nei successivi atti processuali.
***
Per quanto innanzi ribadendo che al turista è data la possibilità di chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta è evidente che ricorre il danno per non aver potuto godere del periodo di vacanza.
Trattandosi di danni extrapatrimoniali, la liquidazione è comunque prevista dall'art. 2059 c.c. e va liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. dato che nel nostro ordinamento non esistono delle tabelle o delle norme che stabiliscano valori stabiliti di risarcimento o modalità di determinazione. Viene in pratica a riconoscersi al turista il danno morale per la lesione del suo interesse al pieno godimento del proprio tempo libero e, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento programmata, sovente per un'occasione irripetibile. Di qui l'espressa previsione, anche nel codice del turismo, della risarcibilità del cosiddetto danno da vacanza rovinata, in sintonia con la soluzione adottata dagli orientamenti prevalenti consolidatisi in giurisprudenza.
Applicando detti principi, ritenendosi che effettivamente gli attori, costituiti dal gruppo familiare avrebbero potuto continuare il viaggio Parte_3 Parte_4 Parte_5
partecipando al tour di durata di circa due giorni , lasciando a New York SE UN e la madre ai primi gli si riconosce solo il danno morale di €. 500,00 ciascuno e agli altri quello Parte_1 di €. 900,00 ciascuno.
***
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c. L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese processuali liquidate in forza del DM n.147/2022 in €. 11.169,00 oltre oneri accessori.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
120 Aumento del
% per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 6.092,40 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.169,40
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della società
[...] Parte_6 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra Controparte_1
eccezione deduzione e richiesta così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto in motivazione e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta;
2) Condanna la società convenuta , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di €. di €.2.033,00 oltre gli interessi legali dalla data della notifica della domanda al soddisfo;
3) Condanna essa convenuta al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2 della somma di €.900,00 ciascuno;
e in favore di Parte_3 Parte_4 di €. 500,00 ciascuno per danni morali da vacanza rovinata, come in Parte_5
motivazione;
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori , liquidate in €. 11.169,40 , oltre spese borsuali in €.264,00 nonché oneri accessori e spese forfetarie al
15%;
Bari 28.4.2025
IL GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 16359/2016 Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.3.2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Monterisi, presso il cui studio in Bari a P.zza Moro n.33 sono elettivamente domiciliati;
con posta - pec;
Email_1
- ATTORI-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (con sede in Bari alla Via Rodolfo Redi n.
5 - P. IV , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Olivieri (C.F. presso il cui studio in Bari a Viale Pio C.F._1
XII n.60 è elettivamente domiciliata con posta - pec Email_2
- CONVENUTO –
OGGETTO: Risarcimento danni da vacanza rovinata
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 17.10.2016, notificato il 24.10.2016, gli attori convenivano in giudizio la per sentire dichiarare l'inadempimento contrattuale e condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per vacanza rovinata. Esponevano gli attori: che avevano acquistato un pacchetto turistico dalla convenuta per mezzo della agenzia Last Minute Tour per l'organizzazione della loro vacanza in America dal 14.07.2015 al giorno 25.07.2015; che il viaggio avrebbe dovuto comprendere anche un minitour per i giorni 22 e 23 luglio 2015 (con partenza da New York e tappe a Philadelphia e Washington) con un auto van attrezzato per il trasporto dei disabili, necessario per le condizioni fisiche del dott. (tetraplegico – invalido al 100%); che era stato impossibile Parte_2 collocarlo sull'automezzo e conseguentemente partecipare al minitour essendosi verificato un guasto proprio al carrello elevatore dell'auto van;
che gli attori erano stati costretti a pernottare in alberghi di fortuna, sforniti dei mezzi necessari al soggiorno di con ulteriori esborsi non Parte_2
preventivati ed evidente disagio.
Concludevano chiedendo fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni avversa domanda eccezione e deduzione, A) Accertare l'inadempimento della
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; B) Condannare la CP_2 Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori e così quantificati:
[...]
euro 5.700,00 in favore del Sig. euro 5.700,00 in favore della Sig.ra Parte_2 Parte_1
Euro 3.700,00 in favore del Sig. euro 3.700,00 in favore della Sig.ra Parte_3 Parte_4
Euro 3.700,00 in favore della Sig.ra in subordine C) Nella denegata e non creduta Parte_5 ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non dovesse ritenere congrua la quantificazione del danno non patrimoniale operata, si chiede che Voglia condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
patrimoniale pari ad euro 700,00 per ciascuno degli attori a titolo di mancata fruizione dei servizi pagati e a liquidare il danno patrimoniale in via equitativa per lo meno in misura pari ad euro
3.000,00 per i Sig.ri e ed euro 2.000,00 per i Sig.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ovvero in quella somma ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale Parte_4 Parte_5 adito;
in ogni caso D) Concedere vittoria di spese diritti ed onorari all'Avv. Francesco Monterisi anticipatario”.
Con comparsa di risposta, datata 30.01.2017 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
contestando integralmente la domanda attrice per insussistenza della responsabilità,
[...]
contrattuale e/o extracontrattuale, chiedendone il rigetto. Eccepiva e deduceva : l'improcedibilità del giudizio per omessa notifica dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con la L.162/2014 per essere irrituale quella formulata da controparte;
di non essere imputabile alla convenuta l'impedimento determinato dal guasto tecnico all'elevatore dell'auto van prenotato per il trasporto da New York a Washington e Philadelphia in quanto non solo era stata richiesta la disponibilità di un mezzo in grado di supportare il passeggero disabile ma era pervenuta la garanzia del supporto dal responsabile del minitour “ ; di avere non appena avuta notizia del guasto al Controparte_3
carrello elevatore richiesto all' un mezzo sostitutivo ma non vi era disponibilità Controparte_3
e comunque i viaggi del minitour partivano in giorni prestabiliti come da depliant illustrativo;
di avere gli altri componenti ossia e la possibilità di salire a bordo Parte_4 Parte_3 Parte_5
del suddetto mezzo ed usufruire del servizio prenotato;
di avere provveduto a rimborsare a tutti i componenti del gruppo l'intero costo malgrado non ricorresse alcuna propria responsabilità; di risultare la prenotazione di una camera doppia per solo pernottamento per il giorno 22/07/2015 presso l'Hotel
“Park Central” di New York, ove gli attori soggiornavano già dal 17/07/2015 e avrebbero soggiornato al rientro dall'escursione; di essere stata effettuata la prenotazione proprio per garantire il pernottamento in caso di imprevisti e per il deposito dei bagagli;
di non essere quindi necessaria alcun'altra prenotazione;
di avere, malgrado tutto, rimborsato a tutte le parti il costo delle spese del taxi sostenute, nonchè del pernottamento del 22.07.2015 a New York;
di avere detratto dal saldo prezzo della vacanza e rimborsato il costo del taxi e quello dell' escursione ammontante a circa € 1.383,00. Concludeva chiedendo: il rigetto della domanda e di “accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, in ordine all'an ed al quantum, nonché apodittica e
non provata,previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata, e per l'effetto rigettarla;
condannare gli attori tutti, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria”
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; espletate le prove come ammesse;
istruita la causa da altro giudicante e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 19.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
Dalla prova testimoniale sono rimaste confermati i fatti esposti da parte attrice.
Preliminarmente, si ritiene di rilevare che la vacanza de quo risaliva al 2015 e, dunque, prima delle modifiche apportate nel 2018 al Codice del Turismo. All'epoca dei fatti, la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici ”tutto compreso” era regolata dagli artt. 32 ss. del d. lgs 79/2011.
Secondo tali disposizioni il convenuto avrebbe assunto o la veste di organizzatore ossia di chi vende pacchetti turistici, oltre che direttamente o tramite un venditore, o quella di intermediario-agenzia di viaggi, ritenendosi il contratto, dal quale emergesse tale qualifica nei documenti di viaggio, concluso da mandatario con poteri di rappresentanza (Cass.Civ., 8 ottobre 2009 n. 21388).
Purtroppo le parti hanno contravvenuto a quanto previsto nel codice del turismo secondo cui, esemplificamene, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi;
al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore e devono essere date le notizie concernenti il viaggio, i diritti del viaggiatore-consumatore; le brochure illustrative;
gli obblighi dell'agenzia. Dagli atti depositati nei rispettivi fascicoli non emerge l'adempimento a tali formalità contrattuali né è facile comprendere quali i pagamenti eseguiti in detrazione dall'agenzia. E' solo chiaro che l'intero viaggio aveva un costo di €.11.540,00 (all.to 2 fascicolo parte attrice).
Nessuna prova è stata data dei pagamenti eseguiti dagli attori se non scontrini poco leggibili e del rimborso, per i quali la società convenuta aveva proposto e quindi riconosciuto l'importo di €.2.033,00 da sottrarre dal saldo prezzo della vacanza, sia a titolo di spese sostenute in seguito alla perdita del minitour sia del servizio taxi utilizzato dagli attori.
Il contratto che si instaura tra l'Agente di Viaggio ed il cliente è un contratto di mandato, regolato dagli artt. 1703 e segg. c.c., e precisamente dal mandato “con rappresentanza” in quanto, agendo in nome e per conto del proprio cliente, gli atti giuridici producano effetti diretti nella sfera patrimoniale di questi, in qualità di mandante. In pratica, grazie allo strumento della rappresentanza, è come se il pacchetto o i servizi turistici venissero acquistati direttamente dal mandante/cliente ma per il tramite dell'Agente di Viaggio/mandatario.
In caso di inadempimento il Viaggiatore, in sede giudiziaria, può chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., ed il risarcimento del danno.
La Cassazione con la pronuncia n. 10651/2008, aveva stabilito che nel contratto di fornitura di pacchetto turistico <>, l'organizzatore del viaggio è tenuto a garantire al viaggiatore la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche promesse e che, quando tali attrattive non siano fruibili, per causa indipendente dalla sua volontà, questi è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. Sostanzialmente la convenuta avrebbe dovuto fornire un servizio sostitutivo.
Applicando detto principio è indubbio che gli attori vadano ristorati per il costo sopportato non avendo interrotto il viaggio per propria volontà o per incauta decisione ma per essere stata limitata parte del viaggio turistico;
ne consegue che si ritiene di riconoscere in favore degli attori il pagamento della somma di € 2.033,00 quale somma riconosciuta dalla convenuta e non rimborsata ma alcuna altra somma può essergli riconosciuta sia per non aver raggiunto una prova idonea sia per non avere promosso prima del giudizio procedimento di definizione alternativa ( mediazione o conciliazione dinanzi gli organismi deputati alla definizione alternativa). Appare sfornita la prova del pagamento di €.3700,00 o di €.5.700,00 a testa che si richiede dagli attori nell'atto introduttivo e nei successivi atti processuali.
***
Per quanto innanzi ribadendo che al turista è data la possibilità di chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta è evidente che ricorre il danno per non aver potuto godere del periodo di vacanza.
Trattandosi di danni extrapatrimoniali, la liquidazione è comunque prevista dall'art. 2059 c.c. e va liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. dato che nel nostro ordinamento non esistono delle tabelle o delle norme che stabiliscano valori stabiliti di risarcimento o modalità di determinazione. Viene in pratica a riconoscersi al turista il danno morale per la lesione del suo interesse al pieno godimento del proprio tempo libero e, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento programmata, sovente per un'occasione irripetibile. Di qui l'espressa previsione, anche nel codice del turismo, della risarcibilità del cosiddetto danno da vacanza rovinata, in sintonia con la soluzione adottata dagli orientamenti prevalenti consolidatisi in giurisprudenza.
Applicando detti principi, ritenendosi che effettivamente gli attori, costituiti dal gruppo familiare avrebbero potuto continuare il viaggio Parte_3 Parte_4 Parte_5
partecipando al tour di durata di circa due giorni , lasciando a New York SE UN e la madre ai primi gli si riconosce solo il danno morale di €. 500,00 ciascuno e agli altri quello Parte_1 di €. 900,00 ciascuno.
***
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c. L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese processuali liquidate in forza del DM n.147/2022 in €. 11.169,00 oltre oneri accessori.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
120 Aumento del
% per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 6.092,40 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.169,40
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della società
[...] Parte_6 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra Controparte_1
eccezione deduzione e richiesta così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto in motivazione e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta;
2) Condanna la società convenuta , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di €. di €.2.033,00 oltre gli interessi legali dalla data della notifica della domanda al soddisfo;
3) Condanna essa convenuta al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2 della somma di €.900,00 ciascuno;
e in favore di Parte_3 Parte_4 di €. 500,00 ciascuno per danni morali da vacanza rovinata, come in Parte_5
motivazione;
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori , liquidate in €. 11.169,40 , oltre spese borsuali in €.264,00 nonché oneri accessori e spese forfetarie al
15%;
Bari 28.4.2025
IL GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini