Sentenza 18 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06968/2025REG.PROV.COLL.
N. 03650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2023, proposto da LD IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13338/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per Roma Capitale l’avvocato Umberto Garofoli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1 - Il signor LD HE appella la sentenza n. 13338/2022 del TAR Lazio, Sezione II stralcio, emessa a definizione del giudizio d’impugnazione della determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, Ufficio Condoni, n. 97 del 30 agosto 2012, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di condono edilizio n. 0/528883 presentata dal ricorrente ai sensi della normativa sul c.d. “Terzo Condono” (L. n. 326/2003).
2 - La domanda riguardava la realizzazione di un piccolo locale in muratura adibito a bagno e magazzino attrezzi all’interno del Parco dell’Appia Antica. L’appellante deduce che si tratterebbe di un risanamento conservativo della copertura fatiscente di un manufatto risalente da lungo tempo e comunque preesistente all’apposizione del vincolo. Il diniego avrebbe dovuto essere, pertanto, dichiarato illegittimo.
3 – Con l’appello vengono dedotti i motivi di doglianza di seguito sintetizzati.
3.1 - In primo luogo, viene ribadita la doglianza relativa alla violazione procedimentale conseguente alla mancata notifica, all’odierno appellante, del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, L. n. 241/1990. Il rigetto di tale censura da parte del primo Giudice infatti si baserebbe su un unico argomento non fondato, avendo lo stesso ritenuto che, in presenza di una richiesta di sanatoria di nuova costruzione, e non di intervento di conservazione dell’esistente, il procedimento non poteva esitare in un provvedimento finale di tenore differente, rendendo quindi ininfluente la violazione delle garanzie di partecipazione dell’interessato. Tuttavia, la circostanza che l’oggetto della domanda di sanatoria era stato erroneamente indicato avrebbe potuto emergere proprio dalle fasi partecipative conseguenti alla notifica del preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, che – però – l’interessato non aveva mai ricevuto, per fatto imputabile alla sola Amministrazione, che aveva dato per “ regolarmente notificato il preavviso di rigetto [...] per compiuta giacenza ”, senza fornire alcuna prova od attestazione del Servizio Postale in ordine al decorso del periodo di giacenza presso il relativo Ufficio, né alcun tipo di elemento alternativo a cui poter attribuire pari valore probante.
L’omissione di tale elemento procedurale riverbererebbe, con evidenza, anche sub specie di difetto motivazionale in diretta violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Da ciò, l’esigenza di emendare l’appellata pronuncia, giacché assunta in difettosa applicazione degli artt. 1, 3 ed 88, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 104/2010, in conseguenza dell’evidente illegittimità della determinazione gravata in primo grado, emanata in violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 10-bis e 21- octies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con falsa ed omessa applicazione, in via derivata, degli artt. 3 e 7, L. n. 241/1990, ed in eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento di fatti e presupposti, violazione 9 del giusto procedimento e sviamento.
3.2 – La descritta carenza procedimentale ed istruttoria avrebbe determinato un errore nel delineare i presupposti fattuali su cui è stata poi disposta la reiezione dell’istanza di condono, in primis con evidente errore nella determinazione della tipologia d’intervento abusivo, nonché in ordine alle sue dimensioni. Viene, infatti, contestata la “realizzazione di un manufatto di 25,30 mq”, nonostante si trattasse di ripristino di preesistente pertinenza (risalente agli anni ‘50 del 1900), di appena 11 mq. La natura pertinenziale dell’opera sarebbe indubitabile, considerata sia la natura servente dell’opera (un capanno per attrezzi) rispetto alla funzione dell’edificio principale con destinazione residenziale, sia la dimensione, ragionevolmente contenuta, dell’opera pertinenziale (di 11 mq, e non 25,30 mq, come afferma errando la P.A.) rispetto al medesimo edificio principale, con un ingombro fisico comunque inferiore al 20% dell’ingombro volumetrico espresso dall’edificio principale, compreso quindi nei limiti dimensionali imposti alle pertinenze urbanistiche.
3.3 - Neanche potrebbe condividersi l’assunto per cui la reiezione della domanda di condono si giustificherebbe col trattarsi di abuso insanabile ex art. 3, comma 1, lett. b), L.R. n. 12/2004, per cui “ non sono suscettibili di sanatoria: [...]; b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell’apposizione del vincolo ”. Infatti, la lettura sistematica delle previsioni di cui all’art. 32, comma 26, lett. a), L. n. 326/2003, art. 3, comma 1, lett. b), ed art. 2, comma 1, L.R. n. 12/2004, condurrebbe a risultati differenti, ritenendosi suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di opere in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, purché, nel caso di opere come quella in esame, eseguite “ in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, fattispecie non sussistente nel caso in esame, concernente la manutenzione straordinaria di una vecchia rimessa per attrezzi, eseguita mediante ripristino di alcuni suoi elementi. Ciò sarebbe tanto più rilevante ove si consideri che l’odierno Appellante avrebbe fornito all’Amministrazione comunale svariati elementi testimoniali in merito alla risalenza ante 1967 del manufatto di cui è causa (risultanze testimoniali delle sig.re EN IA ed DE EI; fotografie d’epoca e restituzioni aree della soc. S.A.R.A. Nistri di Roma), restando, quindi, indubbio – pur a fronte del dato letterale dell’istanza di sanatoria – che il reale oggetto della domanda di condono ineriva la sanatoria di un intervento realizzato a carico di una risalente preesistenza pertinenziale ante ‘67, in quanto tale ex se legittima. Sotto tali profili, avrebbe quindi errato il primo Giudice, in difettosa applicazione degli artt. 1, 3 ed 88, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 104/2010, respingendo le censure di primo grado, conseguendone la violazione dell’art. 3, comma 1, LR Lazio n. 12/2004, e dell’art. 32, commi 26 e 27, legge n. 326/2003, con connessa sviata od omessa applicazione dell’art. 3, d.P.R. n. 380/2001, nonché in eccesso di potere per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità manifeste, violazione del giusto procedimento e sviamento.
3.4 – Sarebbe altresì indubbio che le disposizioni in tema di sanatoria edilizia, anche ove intese nella più restrittiva delle interpretazioni, sono espressive della volontà del Legislatore di impedire la sanatoria in area vincolata limitatamente ai soli manufatti che abbiano alterato lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici in modi incompatibili con la tutela del vincolo; ciò, con la conseguenza che, se tale effetto non si è prodotto (com’è nel caso in cui l’intervento non abbia introdotto sensibili alterazioni al paesaggio preesistente), la ratio legis risulterà comunque soddisfatta, nulla ostando alla sanatoria del manufatto.
3.5 - Inoltre, prima di preannunciare il rigetto della domanda di condono in ragione della pretesa rilevanza dell’abuso e dell’esistenza di un vincolo sull’area, il Comune avrebbe dovuto peritarsi di verificare la sussistenza del secondo – concorrente – requisito richiesto per legge: la sostanziale difformità dell’opus dalle prescrizioni urbanistiche vigenti sull’area, acquisendo il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di tutela del vincolo (la Regione Lazio) chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’intervento richiesto di condono col contesto vincolato.
4 - Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, replica che anche il precedente manufatto era abusivo. Si trattava quindi di un ampiamento di volumetria non consentito in area sottoposta a tutela, conseguendone la esatta reiezione, da parte del TAR, della domanda volta all’annullamento del diniego di sanatoria.
5 – Le censure sopra sintetizzate, che possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della loro intrinseca connessione, non risultano fondate alla stregua delle seguenti considerazioni:
5.1 – il manufatto in esame, pur di modeste dimensioni così come indicato dalla parte appellante (circa 11 mq) non è assistito da alcun precedente titolo abilitativo e risulta realizzato in un’area del Comune di Roma sottoposta a plurimi vincoli di tutela (Parco dell’Appia Antica – Via Cecilia Metella).
5.2 – trova quindi indubbia applicazione la legge regionale n.12/2004, art. 3, comma I, lett.b) che sancisce la non sanabilità degli abusi ‘ maggiori ’ (fra cui le edificazioni comportanti nuova volumetria, indipendentemente dal loro carattere pertinenziale) realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela quale è sicuramente l’area in esame;
5.3 - non risultano pertanto dirimenti gli argomenti profusi dall’appellante al fine di dimostrare la risalenza del manufatto, in quanto i vincoli della citata legge regionale n. 12/2004 operano anche nel caso di abusi preesistenti all’imposizione del vincolo;
5.4 – neppure la parte appellante riesce a provare la data di costruzione del manufatto e la sua preesistenza al 1967, in quanto nelle ortofoto che la stessa parte appellante richiama, per sua stessa ammissione, il manufatto non è visibile in quanto coperto dalla vegetazione, mentre nella domanda di condono del 2004, indipendentemente dalla sua rubrica e qualificazione, veniva dichiarato che si trattava della costruzione di un locale, e non del “ripristino di preesistente pertinenza”, e che l’immobile era preesistente dal 1988 senza nulla dire circa il periodo precedente.
6 – In conclusione l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere a Roma Capitale le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO